La bolla di scomunica
“ECCLESIAM A JESU”
PIO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA
1. La Chiesa
fondata da Gesù Cristo Salvatore Nostro sopra solida pietra (e contro di essa
Cristo promise che non sarebbero mai prevalse le porte dell’inferno) è stata
assalita così spesso e da tanti temibili nemici, che se non si frapponesse
quella promessa divina che non può venir meno, vi sarebbe da temere che essa
potesse soccombere, circuita dalla forza o dai vizi o dall’astuzia. Invero, ciò
che accadde in altri tempi si ripete anche e soprattutto in questa nostra
luttuosa età che sembra quell’ultimo tempo preannunciato in passato
dall’Apostolo: “Verranno gli ingannatori che, secondo i loro desideri,
cammineranno nella via dell’empietà” (Gd 18). Infatti nessuno ignora
quanti scellerati, in questi tempi difficilissimi, si siano coalizzati contro
il Signore e contro Cristo Figlio Suo; costoro si adoperano soprattutto
(sebbene con vani sforzi) a travolgere e a sovvertire la stessa Chiesa,
ingannando i fedeli (Col 2,8) con una vana e fallace filosofia e sottraendoli
alla dottrina della Chiesa. Per raggiungere più facilmente questo scopo, molti
di costoro organizzarono occulti convegni e sette clandestine con cui speravano
in futuro di trascinare più facilmente numerosi individui ad essere complici
della loro congiura e della loro iniquità.2. Già da tempo questa Santa Sede,
scoperte tali sette, lanciò l’allarme contro di esse con alta e libera voce e
rivelò le loro trame contro la Religione e contro la stessa società civile. Già
da tempo sollecitò la vigilanza di tutti perché si guardassero in modo che
queste sette non osassero attuare i loro scellerati propositi. È tuttavia
motivo di rammarico che all’impegno di questa Sede Apostolica non abbia
corrisposto l’esito cui essa mirava e che quegli uomini scellerati non abbiano
desistito dalla congiura intrapresa, per cui ne sono derivati infine quei mali
che Noi stessi avevamo previsto. Anzi, quegli uomini, la cui iattanza sempre si
accresce, hanno perfino osato creare nuove società segrete.3. A questo punto
occorre ricordare una società nata di recente e diffusa in lungo e in largo per
l’Italia e in altre regioni: per quanto sia divisa in numerose sette e per
quanto assuma talvolta denominazioni diverse e distinte tra loro, in ragione
della loro varietà, tuttavia essa è una sola di fatto nella comunanza delle
dottrine e dei delitti e nel patto che fu stabilito; essa viene chiamata
solitamente dei Carbonari. Costoro simulano un singolare rispetto e un certo
straordinario zelo verso la Religione Cattolica e verso la persona e
l’insegnamento di Gesù Cristo Nostro Salvatore, che talvolta osano
sacrilegamente chiamare Rettore e grande Maestro della loro società. Ma questi
discorsi, che sembrano ammorbiditi con l’olio, non sono altro che dardi
scoccati con più sicurezza da uomini astuti, per ferire i meno cauti; quegli
uomini si presentano in vesti di agnello ma nell’intimo sono lupi rapaci.4.
Anche se mancassero altri argomenti, i seguenti persuadono a sufficienza che
non si deve prestare alcun credito alle loro parole, cioè : il severissimo
giuramento con cui, imitando in gran parte gli antichi Priscillanisti,
promettono di non rivelare mai e in nessun caso, a coloro che non sono iscritti
alla società, cosa alcuna che riguardi la stessa società, né di comunicare a
coloro che si trovano nei gradi inferiori cosa alcuna che riguardi i gradi
superiori; inoltre, le segrete e illegali riunioni che essi convocano seguendo
l’usanza di molti eretici e la cooptazione di uomini d’ogni religione e di ogni
setta nella loro società.5. Non occorrono dunque congetture e argomenti per
giudicare le loro affermazioni, come più sopra si è detto. I libri da loro
pubblicati (nei quali si descrive il metodo che si suole seguire nelle riunioni
dei gradi superiori), i loro catechismi, gli statuti e gli altri gravissimi,
autentici documenti rivolti a ispirare fiducia, e le testimonianze di coloro
che, avendo abbandonato la società cui prima appartenevano, ne rivelarono ai
legittimi giudici gli errori e le frodi, dimostrano apertamente che i Carbonari
mirano soprattutto a dare piena licenza a chiunque di inventare col proprio
ingegno e con le proprie opinioni una religione da professare, introducendo
quindi verso la Religione quella indifferenza di cui a malapena si può
immaginare qualcosa di più pernicioso. Nel profanare e nel contaminare la
passione di Gesù Cristo con certe loro nefande cerimonie; nel disprezzare i
Sacramenti della Chiesa (ai quali sembrano sostituirne altri nuovi da loro
inventati con suprema empietà) e gli stessi Misteri della Religione Cattolica;
nel sovvertire questa Sede Apostolica (nella quale risiede da sempre il primato
della Cattedra Apostolica) (Sant’Agostino, Ep. 43) sono animati da un odio
particolare e meditano propositi funesti e perniciosi.6. Non meno scellerate
(come risulta dagli stessi documenti) sono le norme di comportamento che la
società dei Carbonari insegna, sebbene impudentemente si vanti di esigere dai
suoi seguaci che coltivino e pratichino la carità e ogni altra virtù, e che si
astengano scrupolosamente da ogni vizio. Pertanto essa favorisce senza alcun
pudore le voluttà più sfrenate; insegna che è lecito uccidere coloro che non
rispettarono il giuramento di mantenere il segreto, cui si è fatto cenno più
sopra; e sebbene Pietro principe degli Apostoli (1Pt 2,13) prescriva che i
Cristiani “siano soggetti, in nome di Dio, ad ogni umana creatura o al Re
come preminente o ai Capi come da Lui mandati, ecc.”, sebbene l’Apostolo
Paolo (Rm 3,14) ordini che “ogni anima sia soggetta alle potestà più
elevate”, tuttavia quella società insegna che non costituisce reato
fomentare ribellioni e spogliare del loro potere i Re e gli altri Capi, che per
somma ingiuria osa indifferentemente chiamare tiranni.7. Questi ed altri sono i
dogmi e i precetti di questa società, da cui ebbero origine quei delitti
recentemente commessi dai Carbonari, che tanto lutto hanno recato a oneste e
pie persone. Noi, dunque, che siamo stati designati come veggenti di quella
casa d’Israele che è la Santa Chiesa e che per il Nostro ufficio pastorale
dobbiamo evitare che il gregge del Signore a Noi divinamente affidato patisca
alcun danno, pensiamo che in una contingenza così grave non possiamo esimerci
dall’impedire i delittuosi tentativi di questi uomini. Siamo mossi anche
dall’esempio di Clemente XII e di Benedetto XIV di felice memoria, Nostri
Predecessori: il primo, il 28 aprile 1738, con la Costituzione “In
eminenti”, e il secondo, il 18 maggio 1751, con la Costituzione
“Providas”, condannarono e proibirono le società dei Liberi Muratori,
ossia dei Francs Maçons, o chiamate con qualunque altro nome, secondo la
varietà delle regioni e degli idiomi; si deve ritenere che di tali società sia
forse una propaggine, o certo un’imitazione, questa società dei Carbonari.E
sebbene con due editti promulgati dalla Nostra Segreteria di Stato abbiamo già
severamente proscritta questa società, seguendo tuttavia i ricordati Nostri
Predecessori pensiamo di decretare, in modo anche più solenne, gravi pene
contro questa società, soprattutto perché i Carbonari pretendono, erroneamente,
di non essere compresi nelle due Costituzioni di Clemente XII e di Benedetto
XIV né di essere soggetti alle sentenze e alle sanzioni in esse previste.
8. Consultata dunque una scelta Congregazione di Venerabili Fratelli Nostri
Cardinali di Santa Romana Chiesa, con il loro consiglio ed anche per motu
proprio, per certa dottrina e per meditata Nostra deliberazione, nella pienezza
dell’autorità apostolica abbiamo stabilito e decretato di condannare e di
proibire la predetta società dei Carbonari, o con qualunque altro nome
chiamata, le sue riunioni, assemblee, conferenze, aggregazioni, conventicole,
così come con il presente Nostro atto la condanniamo e proibiamo.9. Pertanto a
tutti e a ciascuno dei fedeli di Cristo di qualunque stato, grado, condizione,
ordine, dignità e preminenza, sia laici sia chierici, tanto secolari che
regolari, degni anche di specifica, individuale ed esplicita menzione,
ordiniamo rigorosamente e in virtù della santa obbedienza che nessuno, sotto
qualsivoglia pretesto o ricercato motivo, osi o pretenda di fondare, diffondere
o favorire, e nella sua casa o dimora o altrove accogliere e nascondere la
predetta società dei Carbonari, o altrimenti detta, come pure di iscriversi od
aggregarsi ad essa o di intervenire a qualunque grado di essa o di offrire la
facoltà e l’opportunità che essa si convochi in qualche luogo o di elargire
qualcosa ad essa o in altro modo prestare consiglio, aiuto o favore palese od
occulto, diretto o indiretto, per essa stessa o per altri; e ancora di
esortare, indurre, provocare o persuadere altri ad iscriversi, ad aggregarsi o
a intervenire in tale società o in qualunque grado di essa o di giovarle o
favorirla comunque. I fedeli debbono assolutamente astenersi dalla società
stessa, dalle sue adunanze, riunioni, aggregazioni o conventicole sotto pena di
scomunica in cui incorrono sull’istante tutti i contravventori sopra indicati,
senza alcun’altra dichiarazione; dalla scomunica nessuno potrà venire assolto
se non da Noi o dal Romano Pontefice pro tempore, salvo che si trovi in punto
di morte.10. Inoltre prescriviamo a tutti, sotto la stessa pena di scomunica,
riservata a Noi e ai Romani Pontefici Nostri Successori, l’obbligo di
denunciare ai Vescovi, o ad altri competenti, tutti coloro che sappiano aver
aderito a questa società o che si sono macchiati di alcuno dei delitti più
sopra ricordati.11. Infine, per allontanare con più efficacia ogni pericolo di
errore, condanniamo e proscriviamo tutti i cosiddetti catechismi e libri dei
Carbonari, ove costoro descrivono ciò che si è soliti fare nelle loro riunioni;
così pure i loro statuti, i codici e tutti i libri scritti in loro difesa, sia
stampati, sia manoscritti. A tutti i fedeli, sotto la stessa pena di scomunica
maggiore parimenti riservata, proibiamo i libri suddetti, o la lettura o la
conservazione di alcuno di essi; e ordiniamo che quei libri siano consegnati
senza eccezione agli Ordinari del luogo o ad altri cui spetti il diritto di
riceverli.
12. Vogliamo inoltre che ai transunti, anche stampati, della presente Nostra
lettera, sottoscritti per mano di qualche pubblico notaio e muniti del sigillo
di persona investita di dignità ecclesiastica, si presti quella stessa fede che
si concederebbe alla lettera originale se fosse presentata o mostrata.
13. Perciò a nessuno sia lecito strappare o contraddire con temeraria arroganza
questo testo della Nostra dichiarazione, condanna, ordine, proibizione e
interdetto. Se qualcuno osasse tentare ciò, sappia che incorrerà nello sdegno
di Dio Onnipotente e dei beati suoi Apostoli Pietro e Paolo.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, nell’anno dell’Incarnazione del
Signore 1821, il giorno 13 settembre, nell’anno ventiduesimo del Nostro
Pontificato.
PIO PP. VII