I LIBERI MURATORI

I LIBERI MURATORI

Capo I

 – La Procedura dell’Iniziazione

Art. 1

 – Per essere ammesso all’Iniziazione Massonica occorre che il profano abbia i seguenti requisiti:

a) abbia computo il ventunesimo anno di età o, se figlio di Libero Muratore, il diciottesimo anno;

b) sia di costumi irreprensibili;

c) goda di ottima reputazione;

d) aderisca ai Principi ed alle Finalità della Massoneria Universale;

e) possegga attitudini e volontà adeguate a comprendere il Significato e la Missione dell’Istituzione Massonica;

f) abbia i mezzi sufficienti per sostenere gli oneri richiesti dall’appartenenza all’Ordine;

g) dichiari di credere nell’Essere Supremo.

Art. 2

 – La domanda di ammissione all’Ordine deve essere rivolta ad una Loggia operante nell’Oriente in cui il profano abbia la sua residenza o la sua sede di lavoro; deve essere sottoscritta da un Fratello Maestro presentatore il quale garantisca la qualificazione di uomo libero e di buoni costumi posseduta dal profano.

La domanda redatta sul modulo Al, deve essere corredata da:

– il curriculum vitae;

– un numero di fotografie pari al numero delle Sedi Massoniche esistenti nell’Oriente più una per l’archivio di Loggia ed una per la Segreteria del Collegio.

Il curriculum vitae deve indicare i dati anagrafici, gli studi fatti ed i diplomi conseguiti, lo stato di famiglia, la residenza, il domicilio, il luogo di lavoro degli ultimi dieci anni, la dettagliata professione ed una dichiarazione esplicita nella quale il profano affermi:

a) di essere libero da vincoli in contrasto con le finalità della Massoneria Universale enunciate nell’articolo 4 della Costituzione;

b) di non aver richiesto ad altra Loggia l’ammissione all’Ordine;

c) se abbia appartenuto o appartenga ad associazioni sedicenti massoniche o paramassoniche;

d) se abbia appartenuto o appartenga ad associazioni, gruppi o circoli che siano o possano essere in contrasto con le disposizioni di Legge dello Stato Italiano;

e) se e quali eventuali condanne abbia subito per fatti non colposi e se abbia carichi pendenti.

Art. 3

 – La domanda, corredata degli allegati prescritti viene consegnata dal Fratello presentatore al Maestro Venerabile della Loggia.

Il Maestro Venerabile, constatata insieme all’Oratore la regolarità formale della domanda, riferisce alla Loggia; dichiara quindi la presa in considerazione e, mediante l’impiego del Modulo C1, dispone la trasmissione dei dati personali e delle fotografie del profano alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale.

Contestualmente comunica alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale ed all’Ispettore di Loggia, con un margine di preavviso di 90 giorni, le date in cui si svolgeranno le votazioni per l’ammissione del profano.

La Segreteria del Collegio Circoscrizionale provvede e dispone che, per in periodo di almeno quarantacinque giorni, il modulo con fotografia e con le date previste per le votazioni rimanga affisso in tutte le Case Massoniche dell’Oriente e nella sede del Collegio Circoscrizionale e ne da notizia alle Logge della Circoscrizione nel Bollettino mensile.

La Segreteria del Collegi Circoscrizionale inoltre trasmette, datate e vistate, tre copie del modello alla Grande Segreteria che, dopo gli accertamenti di propria competenza, ne rende in esemplare alla Loggia, unitamente al Nulla Osta rilasciato dal Gran Maestro ed un esemplare alla Segreteria del Collegio.

Eventuali segnalazioni negative sul coma del profano debbono essere comunicate dalla Grande Segreteria alla Loggia ad alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale.

La Loggia, quale prova dell’avvenuta trasmissione dei dati e della fotografia del profano, conserva il duplicato del Modulo C1 così come restituita dal Segretario del Collegio Circoscrizionale e dalla Grande Segreteria.

(Così modificato dalla Gran Loggia del 6, 7 e 8 Aprile 2001 e con Decreto n. 137/GR del 20 Aprile 2001)

Art. 4

 – Il Maestro Venerabile, contestualmente all’invio del Modulo C1 alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale, nomina, tra i Fratelli Maestri, almeno tre Commissari ai quali comunica le generalità del profano ed il nome del fratello presentatore ed affida loro, in un termine non superiore ai trenta giorni, l’incarico di:

a) controllare la veridicità delle notizie contenute nel “curriculum vitae” del profano, interpellando il presentatore, eventualmente lo stesso profano, od altri;

b) assumere ulteriori informazioni dal Fratello presentatore e, se del caso, direttamente dal profano.

(Così modificato dalla Gran Loggia del 6, 7 e 8 Aprile 2001 e con Decreto n. 137/GR del 20 Aprile 2001)

Art. 5 – Ogni Fratello della Comunione che abbia notizie sul conto del profano di cui sia stata presa in considerazione la domanda di ammissione, ha il dovere di informare, con Tavola sottoscritta, il Maestro Venerabile della Loggia alla quale la domanda sia stata inoltrata.

Il Maestro Venerabile deve immediatamente riferire il contenuto della Tavola ai Commissari ed al Consiglio delle Luci di Loggia.

Art. 6

 – Ottenuto il Nulla Osta e le Tavole redatte dai Commissari all’uopo nominati, il Maestro Venerabile convoca, per le date gia comunicate ai sensi dell’art. 3 alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale ed all’Ispettore, la Loggia in grado di apprendista per:

dare lettura di tutta Ia documentazione relativa alla domanda di ammissione del profano;

aprire la discussione sull’argomento;

sentire le conclusioni dell’Oratore;

procedere alla votazione sull’ammissione del profano.

(Già modificato dalla Gran Loggia del 19-20 Marzo 1994, con Decreto n. 29/ VG del 30 Aprile 1994)

(Così, ulteriormente, modificato dalla Gran Loggia del 6, 7 e 8 Aprile 2001 e con Decreto n. 137/GR del 20 Aprile 2001)

Art. 7

 – Ove, per giustificati motivi esposti da uno o più Fratelli Maestri, la Loggia, a maggioranza, ritenga necessario un supplemento di istruttoria, il Maestro Venerabile procede ad ulteriori accertamenti, incaricando gli stessi Commissari nominati in precedenza od eventualmente altri.

Concluso anche il supplemento di istruttoria, che può essere richiesto solo una volta, il Maestro Venerabile convoca nuovamente la Loggia in grado di Apprendista per la delibera sull’ordine del giorno fissato dall’art. 6.

Art. 8

 – La votazione è segreta: ad ogni Fratello vengono consegnate una palla bianca per il voto favorevole ed una nera per il voto negativo; il voto si esprime introducendo nel sacco, fatto girare dal Maestro delle Cerimonie, una delle due palle.

Non è ammessa l’astensione: ove il numero delle palle scrutinate non corrisponda al numero dei Fratelli presenti, la votazione va ripetuta.

L’ammissione è deliberata con due votazioni da tenersi in due distinte tenute.

Nel caso che il Maestro Venerabile riceva Tavole informative negative sul profano da Fratelli di altre Logge, deve convocare chi ha stilata la Tavola negativa avanti al Consiglio delle Luci per avere ogni opportuno chiarimento e deve comunicare allo stesso, per raccomandata A/R, le date delle votazioni.

I Fratelli visitatori presenti hanno diritto di voto.

Nell’ipotesi che il Gran Maestro neghi il Nulla Osta e che, quindi, non si possa procedere al compimento degli atti di cui all’art. 6, la Grande Segreteria deve darne notizia, oltre che alla Loggia interessata, anche alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale perché porti a conoscenza di tutti i Fratelli interessati, mediante pubblicazione sul Bollettino mensile, che le votazioni, di cui erano state pubblicate le date, devono intendersi annullate.

(Già modificato dalla Gran Loggia del 19-20 Marzo 1994, con Decreto n. 29/ VG del 30 Aprile 1994)

(Così, ulteriormente, modificato dalla Gran Loggia del 6, 7 e 8 Aprile 2001 e con Decreto n. 137/GR del 20 Aprile 2001)

Art. 8/bis

 – Il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra costituisce colpa massonica e le votazioni avvenute senza i predetti adempimenti sono nulle e devono essere ripetute.

Chiunque fra i Fratelli riscontri tali motivi di nullità deve segnalarli immediatamente con ricorso al Presidente del Collegio Circoscrizionale che ne deve informare immediatamente la Grande Segreteria che sospenderà il nulla-osta.

Il Presidente del Collegio Circoscrizionale investe immediatamente del ricorso il Tribunale del Collegio Circoscrizionale che, accertati i fatti, deciderà sulla validità o meno delle votazioni, inappellabilmente.

Nel caso di dichiarazione di nullità l’Oratore del Collegio Circoscrizionale dovrà proporre Tavola d’accusa nei confronti del Maestro Venerabile responsabile.

(Introdotto dalla Gran Loggia Gran Loggia del 19-20 Marzo 1994, con Decreto n. 29/ VG del 30 Aprile 1994)

Art. 8/ter

 –  L’ammissione deve essere deliberata all’unanimità nella seconda votazione.

Se nella prima votazione si sono avuti fino a due voti contrari la seconda votazione va tenuta dopo tre mesi;

nel caso di tre voti contrari, dopo sei mesi; per più di tre voti contrari, dopo dodici mesi, dando comunicazione della data della seconda votazione tramite il Bollettino del Collegio Circoscrizionale inviata almeno trenta giorni prima.

Ove nella seconda votazione si confermino una o più voti contrari, la domanda è respinta.

Sia nella prima che nella seconda votazione ogni palla nera deve essere motivata, prima della tornata successiva, al Maestro Venerabile.

Questi deve a sua volta comunicare le motivazioni alla Loggia ed alla Gran Segreteria conservando la riservatezza più assoluta sui nomi dei Fratelli contrari all’ammissione del bussante.

Le palle nere non motivate si ritengono date per errore.

(Introdotto dalla Gran Loggia Gran Loggia del 19-20 Marzo 1994, con Decreto n. 29/ VG del 30 Aprile 1994)

(Così modificato dalla Gran Loggia del 6, 7 e 8 Aprile 2001 e con Decreto n. 137/GR del 20 Aprile 2001)

Art. 9

 – La domanda di ammissione che sia stata respinta da una Loggia, non può essere presa in considerazione dalle altre Logge della Comunione. Può tuttavia essere presentata, dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente votazione, alla stessa Loggia, o, se questa si sia sciolta o demolita, ad altra Loggia della Circoscrizione.

Art. 10 – Il Maestro Venerabile, intervenuta votazione favorevole all’ammissione, dà incarico al Fratello presentatore di chiedere al profano, l’importo corrispondente alla tassa di Iniziazione nella misura non superiore al triplo di quella stabilita dal Grande Oriente d’Italia.

Il Segretario provvede all’inoltro dell’importo dovuto al Grande Oriente d’Italia ed a richiedere al Gran Maestro il Brevetto di Iniziazione.

Ottenuto tale documento, il Maestro Venerabile stabilisce la data e l’ora del Rito d Iniziazione,

Il Rito di Iniziazione si svolge in Primo Grado in conformità del Rituale adottato dal Grande Oriente d’Italia.

Art. 11

 – Il Segretario di Loggia sottopone per la firma all’Iniziato la formula della promessa solenne che deve essere successivamente trasmessa alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale con Modulo C3 da redigersi in cinque copie.

Art. 12

 – Il profano, che non si presenti al Rito di Iniziazione senza giustificato motivo,decade dall’ammissione all’Ordine.

Nell’ipotesi predetta e nel caso in cui, nel corso del Rito di Iniziazione, il profano non sia accettato, la Loggia restituisce l’importo versato dedotta la tassa di competenza del Grande Oriente d’Italia.

Tutta la documentazione relativa alla domanda di ammissione, con ogni ulteriore documento concernente l’Iniziazione ed i rapporti tra l’iniziato e la Loggia, costituisce il “Fascicolo Personale” che viene custodito negli archivi di Loggia e segue il Fratello in ogni eventuale trasferimento in altre Logge.

Nessun documento costituente il “Fascicolo Personale” può essere distrutto o distolto.

Art. 12 bis

– Le stesse condizioni previste ex art. 1 del Regolamento per l’ammissione sono richieste per regolarizzare i Liberi Muratori irregolari.

Sono considerati irregolari i Liberi Muratori provenienti da Comunioni legittimamente costituite non riconosciute dal Grande Oriente d’Italia.

Con la regolarizzazione il Libero Muratore viene reintegrato nel grado in precedenza ricoperto.

A seguito della domanda la Loggia provvede agli adempimenti prescritti per la riammissione, seguendo la relativa procedura.

(Introdotto dalla Gran Loggia del 7,8,9, Aprile 2000 con Decreto n.71/GR dello 08 Maggio 2000. I criteri di procedura sono stati deli-berati

dalla Giunta del GOI il 25 Maggio 2000 e notificati con Circolare n. 35/GMS del 7 Luglio 2000)

Capo II

 – I Passaggi di Grado

Art. 13

 – Le proposte di promozione degli Apprendisti a Compagni d’Arte e dei Compagni d’Arte a Maestri possono essere fatte, oltre che dal Consiglio delle Luci, dai Fratelli Maestri i quali utilizzano a tal fine il Sacco delle Proposizioni tacite.

Le promozioni vengono deliberate dalla Loggia con votazione palese su proposta motivata in Loggia di Secondo o di Terzo Grado a maggioranza semplice dei presenti.

Il passaggio a Compagno d’Arte e l’elevazione a Maestro, eseguiti ritualmente, hanno luogo dopo il rilascio del Nulla-Osta e del Brevetto da parte del Gran Maestro.

L’anzianità massonica per l’apprendista si computa dalla data del Rito di Iniziazione; per il Compagno ed il Maestro dalla data del rilascio del Brevetto.

Capo III

 – I Trasferimenti

Art. 14

 – Il Libero Muratore può essere iscritto nel piè di lista di una sola Loggia.

I Liberi Muratori insigniti del grado di Maestro, attivi in qualsiasi Loggia all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia o di una Gran Loggia o di un Grande Oriente estero in regolari rapporti con il Grande Oriente d’Italia, possono essere scritti con la qualifica di Fratelli Onorari, a voti unanimi e con il Nulla-Osta del Gran Maestro, in una Loggia della Comunione Italiana.

Il Libero Muratore non può rimanere iscritto né può trasferirsi in una Loggia di Oriente diverso da quella della sua residenza, dimora, domicilio o sede di lavoro.

Il Libero Muratore che abbia o assuma residenza, dimora o domicilio in un Oriente diverso da quello nel quale opera la Loggia di appartenenza deve richiedere il trasferimento in una Loggia della provincia ove ha la residenza, la dimora o il domicilio, o di provincia limitrofa.

(4° comma, così modificato dalla Gran Loggia del 19-20 Marzo 1988, con Decreto n. 96/AC del 12 Aprile 1988)

Art. 15

 – Il Libero Muratore per trasferirsi in un’altra Loggia deve ottenere il preventivo benestare della Loggia di ap-partenenza e quindi fare domanda di affiliazione.

Qualora il Libero Muratore intenda trasferirsi in una Loggia dello stesso Oriente, questa, ricevuta la domanda, decide a maggioranza dei presenti in Terzo Grado.

L’affiliazione spetta di diritto ai Fratelli provenienti da altro Oriente. Dopo la decisione sull’affiliazione, la Loggia richiede alla Loggia di provenienza, con lettera da inviarsi in copia alla Grande Segreteria ed alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale, l’Exeat corredato del fascicolo personale.

L’Exeat deve essere concesso ai Fratelli che siano in regola con il Tesoro di Loggia per l’intero anno massonico in corso, non in sonno, non depennati né sottoposti a giudizio massonico.

Tale adempimento deve essere effettuato nel periodo massimo di novanta giorni; la Grande Segreteria segue il normale svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi. Il trasferimento ha effetto dalla data dell’Exeat.

Nel caso in cui la Loggia di provenienza sia stata disciolta, estinta o demolita, l’Exeat viene rilasciato dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia che ne dà comunicazione alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale.

L’affiliando presta “promessa solenne” di obbedienza al Maestro Venerabile, ai Dignitari ed agli Ufficiali della Loggia che lo riceve. I legami ed i doveri verso la Loggia di provenienza rimangono inalterati sino all’avvenuta affiliazione nella nuova Loggia.

Capo IV

 – La Posizione di Sonno e il Depennamento

Art. 16

 – Il Libero Muratore, in regola con il Tesoro di Loggia per,tutto l’Anno Massonico e non sottoposto a giudizio massonico, può chiedere di essere collocato in posizione di sonno con domanda scritta rivolta alla Loggia.

Il Maestro Venerabile ne dà comunicazione alla Loggia che, nella Tornata successiva, ove il Fratello non abbia receduto, prende atto della sua volontà.

Della collocazione in sonno deve essere data comunicazione al Collegio Circoscrizionale ed alla Grande Segreteria.

Art. 17

 – Nelle ipotesi previste dall’art. 12 della Costituzione, il Consiglio di Disciplina provvede a diffidare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il fratello a porsi in regola con il Tesoro e a riprendere la frequentazione dei Lavori.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che il Fratello abbia giustificato il proprio comportamento e sanata l’eventuale morosità, il Consiglio di Disciplina riferisce alla Loggia in Grado di Maestro; intervenuta la declaratoria

di decadenza da parte della Loggia, il Consiglio di Disciplina dispone il depennamento dal piè di lista di Loggia.

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