COSTITUZIONE – MASSONERIA ITALIANA

COSTITUZIONE

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MASSONERIA ITALIANA

GRANDE ORIENTE D’ITALIA

PRINCIPI, FINALITÀ, METODI

Art.1 – La Massoneria universale.

La Massoneria è un Ordine universale iniziatico di carattere tradizionale

e simbolico.

Intende al perfezionamento ed alla elevazione dell’Uomo e dell’Umana

Famiglia.

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si riuniscono

in Comunioni Nazionali.

Art. 2 –La Comunione Massonica del Grande Oriente d’Italia (G.O.I)

II Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani – è storicamente la prima Comunione Massonica Italiana, dotata di regolarità di origine, essendo stata fondata nel 1805 da un corpo massonico debitamente riconosciuto; essa è indipendente e sovrana; presta la dovuta obbedienza ed osserva scrupolosamente la Carta Costituzionale dello stato democratico italiano e le leggi che ad essa di ispirino.

Si raccoglie sotto il simbolo iniziatico  del

G\ A\ D\U\

e rappresenta la sola fonte legittima di autorità massonica nel territorio italiano e nei confronti delle Comunioni Massoniche Estere.

È costituito da tutte le Logge regolarmente fondate alla sua obbedienza ed è retto da una Giunta presieduta dal Gran Maestro, con sede in Roma.

II Grande Oriente d’Italia è dotato di un labaro di colore verde bordato di rosso, con al centro uno stemma conforme al disegno qui riprodotto, integrato in cima all’asta da un nastro con i colori nazionali.

II G.O.I. può scambiare Garanti di Amicizia con le Comunioni Massoniche Estere legittimamente e regolarmente costituite, che abbiano giurisdizione e sovranità esclusive e che osservino principi non in contrasto con quelli propugnati dal G.O.I..

II G.O.I., nei rapporti con la società civile, si colloca fra le associazioni non riconosciute.

Art. 3 – Rapporti dell’Ordine con i Corpi Massonici Rituali.

II Grande Oriente d’Italia consente ai propri Fratelli Maestri di aderire a quei Corpi Massonici Rituali che traggono i propri iscritti esclusivamente fra i Maestri massoni appartenenti a Logge all’obbedienza del Grande Oriente d’Italia e che si conformino al principio di esclusività territoriale di ogni denominazione.

Art. 4 – Principi e finalità.

II Grande Oriente d’Italia, fatti propri gli Antichi Doveri, persegue la ricerca della verità ed il perfezionamento dell’Uomo e dell’Umana Famiglia; opera per estendere a tutti gli uomini i legami d’amore che uniscono i Fratelli; propugna la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri, la libertà di coscienza e di pensiero. Presta la dovuta obbedienza e la scrupolosa osservanza alla Carta Costituzionale dello Stato democratico italiano ed alle Leggi che ad essa si ispirino.

Art. 5 – Metodi.

Il  Grande Oriente d’Italia:

– lavora alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo;

– osserva gli Antichi Doveri, usi e costumi dell’Ordine;

– adotta i rituali conformi alla Tradizione muratoria;

– apre il libro della Sacra Legge sull’Ara del Tempio e vi sovrappone la Squadra ed il Compasso;

– segue il simbolismo nell’insegnamento e I’esoterismo nell’Arte Reale; applica la distinzione della Massoneria nei tre Gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro;

– insegna la leggenda del Terzo Grado;

– non tratta questioni di politica e di religione;

– inizia solamente uomini che siano liberi e di buoni costumi, senza distinzione di razza, cittadinanza, censo, opinioni politiche o religiose.

– si ispira al Trinomio

LIBERTÀ – UGUAGLIANZA – FRATELLANZA

TITOLO I

I LIBERI MURATORI

Art. 6 – L’iniziazione.

Chi intenda essere accettato deve essere iniziato in seno ad una Loggia del Grande Oriente d’Italia od in una Comunione Massonica estera riconosciuta, soltanto con procedura legittima e rituale, ovvero regolarizzato giusta la procedura prevista dal Regolamento.

La qualità iniziatica è indelebile.

Art. 7 – Le prerogative del Libero Muratore.

Il Libero Muratore, con la iniziazione, viene riconosciuto Fratello. I Liberi Muratori sono reciprocamente tenuti all’insegnamento, alla fedeltà, alla lealtà, alla stima e alla fiducia.

Le prerogative si perdono solo con l’espulsione dall’Ordine.

Art. 8 – I diritti del Libero Muratore.

Il Libero Muratore attivo e quotizzante può:

– visitare tutte le Logge della Comunione,

– chiedere il trasferimento in altra Loggia,

– essere collocato nella posizione di sonno,

– chiedere un periodo di congedo.

II Libero Muratore depennato o in posizione di sonno può chiedere la riammissione dalla posizione di sonno o di depennamento. I diritti massonici si perdono quando il Libero Muratore si trovi nella posizione di sonno, di decadenza o di espulsione.

L’appartenenza all’Ordine Massonico non conferisce in alcun caso diritto sul patrimonio, comunque costituito, del Grande Oriente di Italia e della Loggia.

Art. 9 – I doveri dei Liberi Muratori.

ILiberi Muratori devono osservare gli Antichi Doveri ed essere fedeli alla tradizione dell’Ordine Massonico Universale, sempre comportandosi da buoni e leali cittadini, rispettosi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e delle leggi che alla stessa si conformino; essi sono reciprocamente impegnati alla ricerca esoterica, all’approfondimento iniziatico ed alla proiezione dei valori muratori nel mondo profano.

Sono inoltre tenuti:

– ad osservare fedelmente la Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine, il Regolamento di Loggia ed il Rituale;

– ad operare effettivamente alla propria elevazione morale, intellettuale e spirituale;

– ad assolvere gli impegni assunti e ad esercitare scrupolosamente le attribuzioni del proprio grado od ufficio nella Comunione;

– a riconoscere, quale presupposto preliminare di tutela giurisdizionale, la competenza degli Organi costituiti dal Grande Oriente d’Italia;

– ad intervenire alle Tornate della propria Loggia;

– a mantenere la discrezione sui Lavori iniziatici;

– ad astenersi da ogni azione contraria alla lealtà e a comportasi da uomo d’onore. II Libero Muratore rifiuta il dogmatismo e non accetta limiti alla ricerca della verità. Segue l’esoterismo ed il simbolismo; apprende l’uso dei tradizionali strumenti muratori; esalta il Lavoro, la Tolleranza e la Virtù; opera per unire gli Uomini nella pratica di una Morale universale senza alcuna distinzione di origine, razza, credenze o condizioni sociali.

II Fratello in posizione di sonno o depennato dal pié di lista di Loggia è soggetto ai doveri derivanti dalla iniziazione muratoria.

Art.10 – I Gradi.

ILiberi Muratori si distinguono nei tre Gradi di:

– Apprendista;

– Compagno d’Arte;

– Maestro.

I passaggi di Grado possono essere concessi quanto il Fratello abbia dato segni di aver progredito nell’apprendimento dell’Arte Reale e della Cultura Massonica e decorso almeno un anno di vita massonica nel Grado.

La Loggia, con domanda motivata al Gran Maestro, può chiedere eccezionalmente il Nulla Osta per l’abbreviazione dei termini di permanenza in uno dei primi due Gradi Simbolici ove il Fratello abbia dato particolare prova di maturità e di cultura massonica e di attaccamento alla Comunione.

Art.11- Le capacità elettorali del Libero Muratore.

Solo il Grado di Maestro attribuisce al Libero Muratore la pienezza dei diritti massonici e la capacità elettorale. Il Regolamento dell’Ordine fissa le modalità di esercizio del diritto di voto.

Art. 12 – L’assenza e la morosità.

Il Libero Muratore che, senza giustificato motivo, protragga l’assenza dai Lavori di Loggia per un periodo superiore a sei mesi o che risulti moroso da oltre dodici mesi nel pagamento delle capitazioni, ovvero degli altri tributi deliberati legittimamente dagli organi competenti, è dichiarato decaduto da membro effettivo della Loggia e depennato dal piè di lista.

II Regolamento dell’Ordine fissa le procedure per l’adozione del provvedimento e per il reclamo.

Art.13 – L’allontanamento dai Lavori di Loggia.

Il Libero Muratore, che perseveri in un comportamento tale da turbare l’armonia dei Lavori di Loggia, può essere allontanato per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 14 – Il Giurì d’Onore

ILiberi Muratori hanno l’obbligo di informare di qualsiasi controversia con altri Fratelli il Maestro Venerabile affinché questi possa tentare un componimento amichevole.

In caso di inerzia da parte dei Fratelli interessati l’iniziativa per un tentativo di conciliazione deve essere presa dal Maestro Venerabile della Loggia, cui appartenga anche uno solo dei Fratelli, che ne sia venuto comunque a conoscenza.

Nel caso che il conflitto insorga fra un Fratello ed il Maestro Venerabile o l’Oratore della propria o di diversa Loggia, questi ultimi hanno l’obbligo di avvertire il Presidente del Collegio Circoscrizionale cui sarà demandato il compito di espletare il tentativo di conciliazione.

Ove non si consegua tale risultato, i Liberi Muratori hanno l’obbligo di deferire le controversie che attengano alla dignità ed al decoro della persona ad un Giurì d’Onore composto da tre Fratelli Maestri. Tavole d’accusa concernenti questioni di dignità e di decoro della persona sono inammissibili.

Art.15 – Le colpe e le sanzioni.

ILiberi Muratori, qualunque sia il loro grado e la loro funzione, sono sottoposti alla Giustizia Massonica e vi restano soggetti anche se in sonno o decaduti.

Costituisce colpa massonica l’inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine. Integrano gli estremi della colpa massonica:

a) ogni contegno nei rapporti massonici contrario ai sentimenti di rispetto, di fraternità e di tolleranza;

b) ogni azione contraria alla lealtà, all’onore od alla dignità della persona umana ed ogni comportamento, nell’ambito della vita profana, che tradisca gli ideali della Istituzione.

Il Regolamento dell’Ordine determina le sanzioni graduandole secondo la gravità della colpa.

Il Libero Muratore è considerato innocente fino a che non sia intervenuta sentenza definitiva.

Il Libero Muratore, sottoposto a procedimento penale dell’autorità giudiziaria ordinaria per fatti non colposi, può essere cautelativamente sospeso da ogni attività massonica con provvedimento del Gran Maestro.

La pendenza di un procedimento penale non preclude il giudizio massonico.

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