COSTUTUZIONE – LA GIUSTIZIA MASSONICA

LA GIUSTIZIA MASSONICA

Capo I – Principi e Finalità

Art. 62 – Funzione della Giustizia Massonica è la tutela dei principi fondamentali, delle finalità e dei metodi della Massoneria Universale.

Art. 63 – La Giustizia Massonica si ispira a sentimenti di fraternità edequità.

Capo II – Gli Organi Della Giustizia Massonica

Art. 64 – Nozione

Sono Organi Giurisdizionali:

– Il Giurì d’Onore;

– I Tribunali Circoscrizionali;

– La Corte Centrale;

– La Corte Centrale in Sessione Plenaria;

Il Regolamento dell’Ordine determina la composizione degli Organi Giurisdizionali e lo svolgimento del processo.

L’Oratore di Loggia, l’Oratore del Collegio Circoscrizionale e il Grande Oratore sono organi di Giustizia

Art. 65 – Il Giurì d’Onore – competenze

Il Giurì d’Onore, oltre alle controversie che vedono un conflitto fra Fratelli e che attengono al decoro ed alla dignità della persona di cui all’art. 14 Cost., è competente altresì a giudicare ogni colpa massonica quando, sentito il parere favorevole dell’Oratore del Collegio Circoscrizionale, il Fratello accusato ed il Fratello estensore della tavola d’accusa ne accettino la giurisdizione, salvo che l’incolpato, in ragione della carica o per motivi di connessione, non sia soggetto al giudizio della Corte Centrale.

Il Regolamento dell’Ordine fissa i limiti temporali entro i quali il Giurì d’Onore deve concludere il giudizio.

Art. 66 – I Tribunali Circoscrizionali – competenze

I Tribunali Circoscrizionali sono competenti a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dai Fratelli di Loggia (nel caso che non sia stata accettata la giurisdizione del Giurì d’Onore), dai Maestri Venerabili e dalle Logge della Circoscrizione.

Sono altresì competenti a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dai Fratelli di Loggia ove il Giurì d’Onore non abbia concluso il giudizio nei limiti temporali fissati dal Regolamento dell’Ordine.

I Tribunali Circoscrizionali sono altresì competenti a decidere sui reclami avverso i provvedimenti di depennamento dei Fratelli adottati dalle Logge.

Art. 67 – La Corte Centrale – competenze

La Corte Centrale è competente a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiute, in ragione del loro ufficio, da tutti i membri della Giunta del Grande Oriente d’Italia, dai membri della Corte stessa, dagli ex-Grandi Maestri, dagli ex- Membri della Giunta del G.O.I., dai Grandi Maestri Onorari, dai Grandi Architetti Revisori, dai Consiglieri dell’Ordine, dai Presidenti dei Collegi Circoscrizionali, dagli Ispettori Circoscrizionali e dai componenti le Commissioni per le colpe collegialmente assunte con l’esclusione dei membri dichiaratamente dissenzienti.

La Corte Centrale è competente a giudicare in materia di merito e di legittimità sulle impugnazioni avverso le sentenze emesse dai Tribunali Circoscrizionali.

La Corte centrale è competente a decidere sui reclami avverso i provvedimenti di cancellazione delle Logge adottati dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia.

La Corte Centrale è altresì competente a celebrare i processi di revisione promossi dal Gran Maestro.

Art. 68 – La Corte Centrale in Sessione Plenaria – competenze

La Corte Centrale in Sessione Plenaria è chiamata a formulare una valutazione preliminare sulla configurabilità delle ipotesi di alto tradimento e/o di attentato alla Costituzione e sulla non manifesta infondatezza della relativa accusa mossa da uno o più Fratelli Maestri nei confronti del Gran Maestro.

Ove risultino tale presupposti, il Presidente della Corte invia la tavola d’accusa alla Giunta del Grande Oriente d’Italia ed al Consiglio dell’Ordine per la convocazione della Gran Loggia che, costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto, delibera, a maggioranza dei presenti, di deferire il Gran Maestro alla Corte Centrale in Sessione Plenaria per il giudizio.

Se la valutazione preliminare della Corte interviene in un periodo non inferiore a quattro mesi dalla convocazione ordinaria della Gran loggia, il Gran Maestro od il Consiglio dell’Ordine possono convocare una Gran Loggia straordinaria.

Sono inammissibili Tavole d’accusa contro il Gran Maestro fondate su addebiti diversi da quelli di cui al primo comma. La Corte Centrale in Sessione Plenaria ne dichiara l’inammissibilità con conseguente condanna alle spese dell’estensore della Tavola d’accusa.

La Corte Centrale in Sessione Plenaria giudica altresì in secondo grado, in materia di legittimità e di merito, sulle impugnazioni delle sentenze emesse in primo grado dalle Sezioni della stessa Corte.

Capo III – Il Processo Massonico

Art. 69 – La difesa dell’incolpato

La contestazione dell’accusa, la costituzione del contraddittorio e l’esercizio della difesa debbono essere osservati a pena di nullità.

La difesa dell’incolpato è gratuita ed è affidata ad un Fratello Maestro.

Il Fratello incolpato, ove lo ritenga opportuno, può anche rinunciare all’assistenza di un difensore.

L’Organo giudicante tuttavia, ove ritenga che l’assenza di un difensore possa nuocere all’incolpato rinunciatario, deve invitare quest’ultimo a scegliersene uno di fiducia fra i Maestri della Comunione.

È rimessa comunque all’interessato la scelta definitiva sulla nomina del difensore.

L’Organo giudicante deve invece obbligatoriamente nominare un difensore d’ufficio in tutti i casi in cui l’incolpato rimanga contumace senza aver nominato un difensore di fiducia.

Art. 70 – La sospensione

In ogni stato e grado del processo, l’Organo giudicante può proporre al Gran Maestro, ove questi non vi abbia provveduto, la sospensione da ogni attività massonica del Fratello o della Loggia sottoposti a giudizio.

La Gran Loggia può altresì deliberare, con le modalità di costituzione e di maggioranza previste dall’art. 68, secondo comma, la sospensione del Gran Maestro quando abbia nei suoi confronti promossa l’accusa di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.

In tal caso il Gran Maestro è sostituito, fino al termine del processo, dal Gran Maestro Aggiunto più anziano nel grado di Maestro o di età ove pari sia l’anzianità nel grado di Maestro.

Questi, ove il processo si concluda con la condanna del Gran Maestro, assumerà, congiuntamente all’altro Gran Maestro Aggiunto, la reggenza della Istituzione provvedendo ad indire le elezioni del nuovo Gran Maestro e della nuova Giunta entro 90 giorni dall’assunzione della reggenza.

Art. 71 – La difesa della Loggia incolpata

Il giudizio nei confronti di una Loggia deve essere esteso anche nei confronti dei singoli Fratelli che abbiano partecipato alle azioni contestate.

La Loggia è rappresentata in giudizio dal Maestro Venerabile o, se impedito, da altro Dignitario.

La sentenza deve essere pronunciata anche nei confronti dei singoli Fratelli cui resta garantito il diritto alla difesa.

Art. 72 – La sentenza

La Giustizia Massonica è amministrata in nome del Grande Oriente d’Italia.

Le sentenze debbono essere intestate con la formula A\G\D\G\A\D:.U\ e, a pena di nullità, motivate e sottoscritte dal Giudice estensore e dal Presidente del Collegio giudicante, o soltanto da quest’ultimo ove sia egli l’estensore.

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