LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Art. 73 – Il fondo comune
Le capitazioni, i versamenti ed i contributi straordinari versati dai Fratelli, i beni acquistati con gli stessi mezzi ed ogni e qualsiasi entrata straordinaria costituita da lasciti testamentari o donazioni, formano il fondo comune del Grande Oriente d’Italia.
Art. 74 – Il patrimonio intangibile
Con deliberazione della Gran Loggia, il fondo comune del Grande Oriente d’Italia, o parte di esso, può essere eretto a patrimonio intangibile.
Costituiscono comunque patrimonio intangibile le decorazioni, gli emblemi massonici, gli oggetti di carattere storico, artistico e culturale.
Il Regolamento dell’Ordine determina le modalità di conservazione e di amministrazione del patrimonio intangibile.
Il Grande Oriente d’Italia, quale associazione non avente scopo di lucro, non può, anche indirettamente o sotto qualsiasi forma, distribuire ai soci utili o riserve o capitali, anche se provenienti da erogazione o attribuzione di terzi.
In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione non avente scopo di lucro che abbia finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.
Art. 75 – L’esercizio finanziario
La gestione del fondo comune del Grande Oriente d’Italia viene esercitato dalla Giunta ed è sottoposta al controllo del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1º Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno.
Il Regolamento dell’Ordine determina le modalità di gestione del fondo comune, la tenuta dei libri contabili, la formazione dei bilanci.
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
Gran Loggia Straordinaria del 27 – 28 Ottobre 1984
1) La Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine entrano in vigore il giorno successivo dalla promulgazione con Decreto del Gran Maestro.
2) Il Gran Maestro in carica o chi ne fa le veci provvede ad emanare:
a) Non oltre il 30 novembre 1984 (in deroga ai termini previsti dall’art.108 Reg.) il decreto per la convocazione della Gran Loggia dell’Equinozio di primavera 1985;
b) Non oltre il 1º ottobre 1985, il decreto per la convocazione delle logge per le elezioni delle cariche annuali del Maestro Venerabili, dei Dignitari (previste dall’art. 31 Reg.) e dei Giudici (come da art. 187 Reg.) dette elezioni devono effettuarsi entro il 15 novembre del 1985.
c) Non oltre il 1º ottobre 1985, il decreto per le elezioni per il rinnovo delle cariche triennali (giusta artt. 146 e 190 Reg.) dei Collegi Circoscrizionali e dei Giudici del Tribunale Circoscrizionale da effettuarsi entro il 15 dicembre 1985.
3) Secondo quanto previsto dall’art. 2 delle presenti norme, la durata delle cariche dei Maestri Venerabili, dei Dignitari e dei Giudici di Loggia viene prorogata all’insediamento dei nuovi eletti. Analoga proroga si applica ai Collegi Circoscrizionali ed ai rispettivi Giudici attualmente in carica.
4) I Fratelli Maestri che abbiano rivestivo la carica di Membro della Giunta Esecutiva, Membro della Corte Centrale, Grande Architetto Revisore e di Consigliere dell’Ordine possono essere eletti alle cariche del Grande Oriente d’Italia in deroga alle nuove norme, purché abbiano l’anzianità nel Grado di Maestro della nuova normativa.
5) I Consiglieri dell’Ordine attualmente in carica cessano dalle loro funzioni e prerogative a datare dal primo giorno successivo a quello di insediamento del Neo Gran Maestro e della nuova Giunta. Contestualmente entrano in funzione i Consiglieri del l’Ordine e gli Ispettori di Loggia di nuova istituzione.
6) La nuova Corte Centrale è costituita dai Fratelli Maestri eletti (giusta art. 193 Reg.) dai Collegi Circoscrizionali attualmente in carica nonché dalla Gran Loggia dell’Equinozio di primavera 1985. Il Gran Maestro emana il relativo decreto.
7) I giudizi pendenti, per i quali sia già stata fissata l’udienza dibattimentale,
vengono portati a compimento dallo stesso Collegio giudicante e secondo la normativa precedente, per il solo grado in corso.
8) Sino all’entrata in funzione dei Collegi Circoscrizionali e del Consiglio dell’Ordine, le rispettive attribuzioni vengono svolte dagli organi omonimi attualmente in carica.
9) Le domande di ammissione prendenti al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa per le quali non sia stata effettuata la prima votazione seguono la nuova procedura.
10) Qualora alla data di entrata in vigore della nuova normativa si siano già verificate le condizioni previste per la decadenza (art. 12 Cost.)il consiglio di disciplina procede osservando le disposizioni di cui all’art.17 del Regolamento.
11) Nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa i Fratelli che abbiano la doppia appartenenza devono comunicare ai rispettivi Maestri Venerabili se intendano optare per la Loggia di originaria appartenenza oppure per la Loggia di affiliazione; in difetto la Loggia di affiliazione provvede immediatamente al depennamento d’ufficio.
12) Le presenti norme si applicano limitatamente alle prime elezioni successive all’entrata in vigore della Costituzione e del Regolamento.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Gran Loggia del 22 marzo 1986
Nel termine di giorni centottanta dalla entrata in vigore delle presenti norme,
i Fratelli per i quali sia sopravvenuta una situazione di incompatibilità,debbono trasmettere alla Gran Segreteria una dichiarazione scritta dalla quale risulti per quale carica, elettiva o di nomina, essi intendano optare.
In difetto di tale dichiarazione si intendono tacitamente rinunciate le cariche elettive o di nomina conseguite o ricoperte prima dell’ultima elezione o dell’ultima nomina.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Gran Loggia del 22 marzo 1986
Nel termine di giorni novanta dall’entrata in vigore della normativa prevista dall’articolo 66 della Costituzione, giudizi pendenti dinanzi ai Tribunali di Loggia e non conclusi con la emissione della sentenza, debbono essere proseguiti dai Tribunali Circoscrizionali.
Le impugnazioni delle sentenze emesse dai Tribunali di Loggia nel surrichiamato periodo si propongono alla Corte Centrale.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Gran Loggia del 19 marzo 1988modificativa della
Disposizione Transitoria approvata nella G. L. del 21/3/1987
1) Nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della normativa prevista dall’art, 14-3º comma del Regolamento dell’Ordine, il Fratello, iscritto in una Loggia operante in un Oriente diverso da quello della sua residenza o della sua sede di lavoro ma nel quale sia fissata la sua dimora o il suo domicilio, deve richiedere al Gran Maestro il Nulla Osta per rimanere iscritto nel piè di lista della Loggia di appartenenza.
Il Gran Maestro sentito il Collegio o i Collegi competenti, può rilasciare il Nulla Osta.
2) In difetto di richiesta o in caso di non concessione del Nulla Osta da parte del Gran Maestro, la Gran Segreteria dispone d’ufficio la affiliazione ad una Loggia, ai sensi del quarto comma dell’art. 14 del Regolamento, dandone comunicazione alla Loggia di provenienza e alla Loggia di nuova appartenenza. La Loggia di provenienza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dispone l’Exeat e provvede alla trasmissione del “fascicolo personale”. Gli Ispettori delle Logge di provenienza e di nuova appartenenza seguono lo svolgimento dell’iter di trasferimento informandone la Gran Segreteria.