REGOLAMENTO DELL’ORDINE

REGOLAMENTDELL’ORDINE

Capo I – Le Logge

Sezione I La fondazione di una Loggia

Art. 28 – I Liberi Muratori, che abbiano i requisiti previsti dall’art.17 della Costituzione e che ravvisino la necessità di fondare una Loggia, debbono riunirsi in assemblea sotto la presidenza del Fratello più anziano in Grado di Maestro, il quale designa un altro Fratello Maestro alle funzioni di Segretario.

Nel verbale dell’Assemblea sono registrate, con l’indicazione delle generalità profane e massoniche di tutti i componenti, le ragioni che suggeriscono la fondazione della costituenda Loggia, il titolo distintivo che si intende dare ad essa, la sede del Tempio, l’indirizzo profano ed ogni altra eventuale notizia.

II verbale, sottoscritto da tutti i presenti, viene subito trasmesso a cura del Presidente alla Gran Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale con la richiesta del Nulla Osta.

La Gran Segreteria, verificata la regolarità della posizione anagrafica dei singoli Fratelli e la sussistenza del numero minimo ai sensi dell’art. 17 della Costituzione, richiede al Collegio Circoscrizionale il parere previsto dall’art. 51 lettera b) della Costituzione.

Il Collegio Circoscrizionale esprime parere motivato in merito.

Art. 29 – La richiesta di Nulla Osta, in tal modo istruita, viene sottoposta alla delibera della Giunta del Grande Oriente d’Italia.

La Giunta, verificati gli atti, valutata la opportunità della fondazione di una nuova Loggia, delibera circa la concessione del Nulla Osta, con particolare attenzione alla effettiva possibilità di frequentazione dei Lavori da parte dei proponenti.

Il Presidente dell’Assemblea, ottenuto il Nulla Osta, convoca tutti i proponenti, comunica loro l’esito della richiesta e li invita a deliberare la fondazione effettiva della Loggia.

La riunione è valida con la presenza del numero dei proponenti, previsto dall’art. 17 primo e secondo comma della Costituzione.

La delibera di fondazione della Loggia deve essere adottata all’unanimità. Il proposito si intende abbandonato e tutti gli atti debbono essere rimessi a cura del Presidente alla Gran Segreteria, ove la delibera non intervenga nel termine di novanta giorni dal Nulla Osta.

Della mancata delibera il Presidente dell’Assemblea dà notizia al Collegio Circoscrizionale.

Deliberata la fondazione della Loggia, il Presidente dell’Assemblea chiede alle Logge di appartenenza dei Fratelli fondatori, con raccomandata A.R., il rilascio dell’Exeat.

Le stesse, entro trenta giorni alla data di ricevimento della richiesta, dovranno rilasciare l’Exeat o comunicare, nello stesso termine, alla Giunta del G.O.I. ed al Presidente richiedente, i motivi che ne impediscano il rilascio. In tal caso sarà la Giunta ad adottare la decisione definitiva sul punto.

Trascorso il termine fissato senza che nulla sia pervenuto dalle Logge di appartenenza, gli Exeat si considerano rilasciati.

Il Presidente trasmette, quindi, alla Gran Segreteria il verbale sottoscritto da tutti i presenti con gli Exeat delle Logge di appartenenza e chiede il rilascio della Bolla di Fondazione con il numero ed il titolo distintivo nonché l’autorizzazione ad eleggere il Maestro Venerabile ed i Dignitari.

Il Presidente dell’Assemblea, ottenuta la Bolla, richiede alle Logge di appartenenza dei Fratelli i fascicoli personali. I Fratelli Maestri riuniti in Assemblea, sotto la direzione del Presidente, procedono all’elezione delle cariche ed il verbale viene trasmesso alla Gran Segreteria. Ottenuto il Nulla Osta del Gran Maestro, l’insediamento delle cariche viene effettuato in Tornata rituale presieduta dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o da un suo delegato che ricopra od abbia ricoperto la carica di Maestro Venerabile.

Sezione II – La elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari di Loggia

Art. 30 – Sono eleggibili alle cariche  di Loggia i Fratelli Maestri in possesso

dei requisiti previsti dalla Costituzione, iscritti nel piè di lista edin regola con il tesoro.

Art. 31- L’elezione delle cariche di Loggia viene effettuata in un unica seduta di Terzo Grado appositamente convocata a mezzo raccomandata spedita anche al Presidente del Collegio Circoscrizionale almeno quindici giorni prima, con le seguenti norme:

a) l’Oratore, su invito del Maestro Venerabile, informa i Fratelli della procedura;

b) Il Maestro Venerabile, fatta collocare un’urna al centro del Tempio, dispone che venga dato inizio alla votazione per la carica di Maestro Venerabile;

c) la votazione avviene per mezzo di schede segrete;

d) sulla scheda viene indicato, per ciascuna carica, il nominativo di un solo Fratello che sia in possesso dei requisiti previsti dall’art.20 della Costituzione;

e) terminata la votazione, l’urna viene recata all’Oriente e l’Oratore, assistito da due scrutatori, constatata la corrispondenza fra il numero dei votanti e quello delle schede, procede allo scrutinio di ciascuna leggendo ad alta voce i nominativi in essa contenuti, affinché gli scrutatori annotino i voti riportati da ogni candidato;

f) il Fratello che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti è eletto Maestro Venerabile; la votazione è ripetuta fino a che non venga raggiunta la maggioranza richiesta

Con le stesse modalità si procede alla elezione dei Dignitari di Loggia previsti dall’art.21 della Costituzione, ad eccezione del Segretario.

I verbali delle elezioni sono redatti ed approvati seduta stante in originale

e copia su appositi moduli forniti dalla Gran Segreteria.

Entrambi gli esemplari debbono essere firmati da tutti i Fratelli Maestri presenti alla seduta di votazione. L’originale viene inviato alla Gran Segreteria la quale provvede a far rilasciare il Nulla Osta  del Gran Maestro per l’insediamento; la copia rimane agli atti della Loggia.

Nella tornata di Primo Grado immediatamente successiva a quella delle elezioni, i Fratelli Compagni d’Arte ed Apprendisti vengono resi edotti del risultato delle elezioni.

Art. 32 – L’insediamento del Maestro Venerabile e dei Dignitari eletti ha luogo con apposita cerimonia, dopo ottenuto il Nulla Osta del Gran Maestro.

In mancanza del Maestro Venerabile uscente, il neo eletto viene insediato da un Maestro che abbia ricoperto la carica di Maestro Venerabile nella Loggia; in mancanza di questi, l’insediamento viene effettuato dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o da un suo delegato. Il Maestro Venerabile eletto, prima del suo insediamento, presta promessa solenne. Dopo l’insediamento il Maestro Venerabile nomina gli Ufficiali di Loggia.

Il Maestro Venerabile eletto ed insediato nomina il Segretario e riceve la promessa solenne dei Dignitari ed Ufficiali di Loggia. La Loggia, quindi, presta promessa solenne di fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile ed ai Dignitari.

Il Maestro Venerabile insediato prende in consegna la Bolla di Fondazione,

la Bandiera, il Labaro, il Sigillo, l’Archivio, il Tesoro e quant’altro appartenga alla Loggia: viene, al riguardo, stilato appositoverbale.

Art. 33 – Qualora, durante il primo semestre, il Maestro Venerabile od un Dignitario di Loggia sia impedito ad esercitare l’incarico per tre mesi, la Loggia procede a nuove elezioni per la sostituzione. Se la mancanza si verifica nel secondo semestre, la opportunità di procedere a nuova elezione è demandata alla deliberazione della Loggia in Terzo Grado.

Il Maestro Venerabile ed i Dignitari insediati nei rispettivi incarichi da meno di sei mesi dall’epoca del rinnovo annuale delle cariche, conservano il loro ufficio nell’anno successivo senza che la Loggia debba effettuare, per essi, nuove elezioni.

Sezione III II Maestro Venerabile – Attribuzioni

Art. 34 – II Maestro Venerabile:

a) Celebra le Iniziazioni e gli aumenti di Grado, provvede alle riammissioni ed alle affiliazioni; in tali funzioni Egli può essere dall’ex Maestro Venerabile, o, in caso di assenza, da un Fratello che abbia ricoperto la carica di Maestro Venerabile.

b) Presiede tutte le riunioni di Loggia; in sua assenza, salva l’ipotesi che precede, è sostituito dal Primo Sorvegliante e, se questi non è presente, dal Secondo Sorvegliante.

c) Deve partecipare alle Sessioni della Gran Loggia ed in caso di suo impedimento è sostituito da un Fratello che abbia rivestito la carica di Maestro Venerabile o, in mancanza, da un Dignitario di Loggia designato dalla Loggia.

d) Deve partecipare alle Tornate del Collegio Circoscrizionale ed alle sedute del Consiglio dei Maestri Venerabili ed in caso di suo impedimento è sostituito da un Fratello Maestro designato dalla Loggia.

e) Nomina il Segretario fra i Fratelli Maestri.

f) Designa di volta in volta i Fratelli incaricati di sostituire i Dignitari od Ufficiali titolari eventualmente non presenti ai Lavori di Loggia.

g) Veglia sul comportamento massonico dei Fratelli in Loggia e nella vita profana ed ha il diritto di essere informato dai Fratelli su quanto venga loro a conoscenza sulla Massoneria in generale, la Loggia ed i Fratelli in particolare.

h) Tiene i rapporti con tutti gli Organi del Grande Oriente d’Italia. Firma tutti gli atti e la corrispondenza della Loggia.

i) Dà esecuzione ai provvedimenti che attengono alla Loggia od ai Fratelli.

l) Nomina i componenti della Commissione di Loggia di cui è Presidente di diritto. Può nominare un Oratore, un Segretario, un Tesoriere aggiunti scelti tra i Fratelli Maestri.

m) Dispone del Tronco della Vedova.

n) Cura il ritiro della tessera nonché delle carte e degli oggetti che i Fratelli passati all’Oriente Eterno, assonnati, depennati od espulsi avessero in consegna per conto della Loggia.

o) Cura la correttezza fiscale dei versamenti e delle capitazioni dei Fratelli assicurandone, con l’ausilio del Tesoriere, la piena trasparenza ed aderenza alle disposizioni di legge.

Il Maestro Venerabile, che cessa dalla sua carica alla normale scadenza, assume il ruolo di ex Maestro Venerabile per il periodo in cui il successore rimane in carica.

Sezione IV I Dignitari di Loggia – Funzioni

Art. 35 – I Sorveglianti vigilano sulla condotta dei Fratelli per quanto riguarda l’adempimento dei loro doveri verso la Loggia.

I Sorveglianti debbono assicurarsi delle attitudini massoniche dei singoli Fratelli e riferiscono periodicamente al Maestro Venerabile nel Consiglio delle Luci.

Durante i Lavori, i Sorveglianti curano che il Tempio sia sempre al coperto e che tutti i Fratelli presenti siano insigniti del Grado nel quale si lavora.

Essi coadiuvano il Maestro Venerabile nella apertura e chiusura dei Lavori e negli altri procedimenti rituali, annunciando alle rispettive Colonne i Lavori proposti dal Maestro Venerabile.

Comunicano al medesimo tutto ciò che interessa l’andamento dei Lavori in corso. Avvertono il Maestro Venerabile, battendo un colpo di maglietto, delle richieste dei Fratelli per ottenere la parola; vigilano affinché il Maestro delle Cerimonie, gli Esperti e gli altri Ufficiali adempiano in Loggia ai rispettivi uffici.

I Sorveglianti non possono abbandonare il loro posto durante i Lavori senza essere immediatamente sostituiti.

II Primo Sorvegliante controlla particolarmente l’assiduità ai Lavori e ritira l’obolo dei Fratelli che, previo benestare del Maestro Venerabile, lascino eccezionalmente il Tempio prima della chiusura dei Lavori.

Il Secondo Sorvegliante, in collaborazione con il Tesoriere, controlla e segue la regolarità dei pagamenti dovuti dai Fratelli al Tesoro di Loggia.

Art. 36 – L’Oratore assicura il rispetto delle Leggi dell’Ordine durante i Lavori di Loggia. Egli cura l’istruzione massonica della Loggia, pronuncia discorsi nelle cerimonie iniziatiche, svolge e spiega, con speciali allocuzioni, i Simboli iniziatici dei tre Gradi Simbolici. Nella ricorrenza di ogni festa dell’Ordine, nelle date memorabili per la Massoneria e per la vita nazionale e la civiltà umana, l’Oratore pronuncia appropriate orazioni, sviluppando argomenti di interesse massonico, filosofico, scientifico, storico, educativo, secondo la propria scelta e d’intesa con il Maestro Venerabile.

È suo compito ricordare in Loggia le virtù dei Fratelli passati all’Oriente Eterno.

Custodisce il Libro della Sapienza nel quale sono raccolti la Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine, il Regolamento di Loggia ed i provvedimenti di carattere normativo.

In caso di assenza del titolare, il Fratello che svolge la funzione di Oratore continua ad esercitarla fino a conclusione della discussione in corso anche ove sopraggiunga l’Oratore titolare.

Art. 37 – II Segretario:

a) riceve e conserva nei locali della Loggia, od in altro luogo su autorizzazione del Maestro Venerabile, tutte le carte, i registri ed i documenti della Loggia;

b) provvede all’adempimento di tutte le funzioni di carattere amministrativo;

c) cura e sottopone al Maestro Venerabile la corrispondenza e ne tiene i protocolli della posta in arrivo e di quella in partenza;

d) provvede, su incarico del Maestro Venerabile, alle convocazioni;

e) compila e tiene i verbali delle Tornate di Loggia in appositi registri

a fogli fissi e numerati, forniti dal Grande Oriente d’Italia

e firmati in ogni pagina dal Maestro Venerabile;

f) custodisce ed aggiorna il Libro matricola da cui si ricavi il piè di lista dei Fratelli, il registro delle presenze, nonché gli altri documenti di Loggia.

Il Segretario deve tenere in ordine, per ciascun Grado e per ciascuna seduta di Consiglio e di Commissione, un registro contenente i verbali firmati, dopo approvazione, dal Maestro Venerabile, dall’Oratore e dal Segretario stesso.

Al termine del proprio mandato, il Segretario consegna immediatamente al suo successore tutto quanto gli è stato affidato dalla Loggia in funzione del suo incarico. Della consegna viene redatto verbale che, vistato dal Maestro Venerabile, rimane depositato tra gli atti della Segreteria di Loggia.

Il Segretario aggiunto coadiuva il Segretario titolare nelle sue funzioni ed attività e lo sostituisce in sua assenza.

Art: 38 – Il Tesoriere:

a) custodisce i fondi della Loggia che ne costituiscono il Tesoro;

b) provvede alla riscossione delle capitazioni e di ogni altro contributo dovuti alla Loggia ed agli Organi del Grande Oriente d’Italia;

c) dà corso ai pagamenti contro ordinativo del Maestro Venerabile;

d) cura l’impiego del Tesoro secondo i deliberati della Loggia in Terzo Grado;

e) tiene in ordine ed aggiornate tutte le relative contabilità e rimette periodicamente al Secondo Sorvegliante una nota dei Fratelli morosi verso il Tesoro di Loggia, specificando per ciascuno la causale e l’entità delle somme dovute;

f) redige annualmente il rendiconto delle entrate e delle uscite. Le funzioni del Tesoriere non possono essere cumulate con quelle di Architetto Revisore.

Sezione V Gli Ufficiali di Loggia – Loro incarichi

Art. 39 – L’Esperto ha il compito di impartire le istruzioni massoniche ai neofiti in occasione della loro Iniziazione ed ai Fratelli in occasione degli aumenti di Grado.

Art. 40 – Il Maestro delle Cerimonie procede agli appelli nominali; ha cura che in ogni circostanza sia osservato il cerimoniale prescritto dai Rituali.

Art. 41- Il Primo ed il Secondo Diacono assistono rispettivamente il Maestro Venerabile ed il Primo Sorvegliante durante i Lavori di Loggia

Art. 42 – I1 Portastendardo ha il compito di custodire ed issare all’Oriente la Bandiera Nazionale, quella Europea ed il Labaro della Loggia.

Art. 43 – L’Ospedaliere reca conforto ai Fratelli ammalati delle cui condizioni informa prontamente il Maestro Venerabile affinché sia possibile offrire loro l’assistenza necessaria.

Art. 44 – L’Elemosiniere ha il compito di raccogliere, alla fine di ogni Tornata, l’obolo per il Tronco della Vedova del quale tiene la contabilità e ne risponde al Maestro Venerabile.

Art. 45 – Il Copritore Interno ha l’incarico di vigilare la porta del Tempio affinché nessuno possa disturbare i Lavori. Può ricoprire tale carica soltanto un Fratello Maestro.

Art. 46 – Il Copritore Esterno ha l’incarico di vigilare affinché nessuno disturbi i Lavori e si avvicini all’ingresso del Tempio se non per bussare ritualmente e chiedere di essere ammesso; cura l’osservanza di quanto disposto all’art. 20; tegola i Fratelli visitatori.

Art. 47 – L’Architetto Revisore controlla ogni documento di carattere contabile interessante la gestione della Loggia. Provvede a rivedere la contabilità ed il conto consuntivo annuale riferendone alla Loggia in Terzo Grado.

Sezione VI Il Consiglio delle Luci

Art. 48- Il Primo ed il Secondo Sorvegliante collaborano con il Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia e nella stesura dei programmi di Lavoro. Il Consiglio delle Luci deve essere riunito dal Maestro Venerabile almeno tre volte l’anno e nei casi di particolare urgenza ed importanza. II Consiglio delle Luci ha la funzione di Consiglio di Disciplina per provvedere al depennamento dei Fratelli assenti o morosi.

II Maestro Venerabile può disporre che alle riunioni del Consiglio delle Luci partecipino l’ex Maestro Venerabile, l’Oratore, il Segretario

ed il Tesoriere.

Sezione VII Ordine dei Lavori nelle Riunioni Massoniche

Art. 49 – L’anno amministrativo ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre. L’elezione delle cariche di Loggia si effettua nel periodo fra il quindici Novembre ed il quindici di Dicembre. L’insediamento delle cariche avviene entro il trentuno Gennaio successivo.

Art. 50 – Le Logge si riuniscono almeno una volta al mese, lavorano secondo la Costituzione, il Regolamento dell’Ordine e il Regolamento interno.

II Regolamento interno non può contenere norme in difformità con la Costituzione e il Regolamento dell’Ordine e deve essere approvato dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia.

Le riunioni dei Liberi Muratori si svolgono nel Tempio con l’osservanza delle forme rituali prescritte per i singoli Gradi. I Lavori debbono avere inizio non prima che siano trascorsi trenta minuti dall’ora stabilita per la riunione.

I Lavori non possono essere aperti in forma rituale se non con la presenza di almeno sette Fratelli. In mancanza del Maestro Venerabile è necessaria la presenza delle altre Luci.

Art. 51 – All’inizio di ogni anno il Consiglio delle Luci stabilisce e comunica alla Loggia e al Presidente del Collegio Circoscrizionale il calendario delle riunioni ordinarie di Loggia.

È consentita, durante i mesi estivi, la sospensione dei Lavori. Per le sedute ordinarie non è d’obbligo l’avviso di convocazione, che invece è necessario quando è prescritto un ordine del giorno motivato e in particolare per le Tornate nelle quali debba procedersi a votazione.

Art. 52 – Le sedute straordinarie sono convocate quando il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Fratelli Maestri in piè di lista.

L’avviso di convocazione deve essere recapitato, a cura del Segretario di Loggia almeno cinque giorni prima della riunione anche ai Fratelli dispensati dalla frequentazione.

In caso di particolare urgenza, il Segretario provvede alla convocazione utilizzando anche altri mezzi di comunicazione.

Tutte le convocazioni devono essere notificate al Presidente del Collegio Circoscrizionale.

Art. 53 – All’ingresso del Tempio è disposto il registro delle presenze vidimato dal Maestro Venerabile, contenente il piè di lista di Loggia aggiornato; i Fratelli intervenuti vi appongono la loro firma.

Art. 54 – L’ordine del giorno dei Lavori indica gli argomenti proposti per ogni riunione e, ove il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno, viene esposto, a cura del Segretario di Loggia, nella Sala dei passi perduti. Le Iniziazioni, le riammissioni e le affiliazioni hanno la precedenza nell’ordine dei Lavori.

Art. 55 – Alle Tornate in Grado di Apprendista assistono tutti i Fratelli. Da quelle in Grado di Compagno d’Arte sono esclusi gli Apprendisti.

Da quelle in Grado di Maestro sono esclusi gli Apprendisti e i Compagni d’Arte. Dopo aver provveduto all’apertura rituale dei Lavori, il. Maestro Venerabile invita il Fratello Segretario a leggere il verbale della Tornata precedente.

I Fratelli hanno facoltà di prendere la parola unicamente sulla esattezza del verbale, che viene redatto in forma concisa con le indicazioni degli argomenti trattati, dei partecipanti alla discussione e delle deliberazioni prese.

Sentito l’Oratore, il verbale è sottoposto alla approvazione della Loggia e sottoscritto quindi dal Maestro Venerabile, dall’Oratore e dal Segretario.

Vengono poi introdotti nel Tempio quei Fratelli che fossero arrivati in ritardo e si trovassero nella Sala dei passi perduti. II Segretario annota nel verbale il nome dei Fratelli assenti e di quelli la cui assenza è giustificata e per i quali sia stato versato l’obolo.

Art. 56 – I Fratelli visitatori sono ammessi nel Tempio immediatamente dopo l’apertura dei Lavori e la lettura del verbale. Durante la lettura nessuno può essere introdotto nel Tempio.

Quando il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno ed in accoglimento alla richiesta dei Fratelli visitatori, questi ultimi faranno l’ingresso nel Tempio insieme ai Fratelli di Loggia.

Per essere ammessi nel Tempio, i Fratelli appartenenti alla Comunione Italiana debbono esibire la tessera valida per l’anno in corso e dare la parola semestrale, oppure la loro qualità deve essere garantita da Fratelli Maestri di Loggia.

I Maestri Venerabili hanno di regola la facoltà di ammettere ai Lavori di Loggia Fratelli visitatori appartenenti a Comunioni Estere, sotto l’osservanza delle seguenti norme:

a) devono essere ammessi ai Lavori Massonici quei Fratelli che, da documenti attendibili, risultino Membri attivi di Logge all’Obbedienza di Comunioni Estere con le quali il Grande Oriente d’Italia abbia in essere lo scambio di Garanti di Amicizia.

Tale condizione è rilevabile mediante consultazione della List of Lodges Masonic, della quale ogni Loggia ha in dotazione un esemplare;

b) il Fratello visitatore deve essere invitato, nel corso della tegolatura, a dichiarare: “Io…… alla presenza del Grande Architetto dell’Universo, solennemente dichiaro di essere stato iniziato al Grado di Apprendista, promosso al Grado di Compagno d’Arte ed elevato al Sublime Grado di Maestro in modo giusto e legittimo, di non essere sospeso o espulso da alcuna Loggia Massonica né di conoscere alcun motivo per il quale non potrei avere rapporti massonici coi Fratelli”.

Art. 57 – I Fratelli visitatori vengono ricevuti nel Tempio secondo il seguente

ordine: Apprendisti, Compagni d’Arte, Maestri, ex Maestri Venerabili, Maestri Venerabili, Ispettori Circoscrizionali, ex Presidente del Collegio Circoscrizionale, Presidente del Collegio Circoscrizionale, Consiglieri dell’Ordine, Garanti di Amicizia, Grandi Architetti Revisori, Membri della Corte Centrale del Grande Oriente d’Italia, Presidente della Corte Centrale del Grande Oriente d’Italia, Grandi Ufficiali, Membri Aggiunti della Giunta del Grande Oriente d’Italia, Rappresentanti del Consiglio dell’Ordine nella Giunta del Grande Oriente d’Italia, ex Membri di Giunta, Gran Segretario, Gran Tesoriere, Grande Oratore, Secondo Gran Sorvegliante, Primo Gran Sorvegliante, Grandi Maestri Onorari, ex Grandi Maestri, Grandi Maestri Aggiunti, Gran Maestro. Il protocollo stabilisce le modalità rituali relative al ricevimento dei Fratelli.

Art. 58 – I Fratelli visitatori non hanno diritto al voto, salvo che per l’ammissione di profani, per la regolarizzazione e per l’ammissione di Fratelli.

Art. 59 – Il Fratello Maestro o il Compagno d’Arte che desideri prendere la parola, ne fa richiesta con le modalità tradizionali e rituali. Ai fini della necessaria concisione ogni Fratello non può, di regola, prendere la parola più di due volte sul medesimo argomento; non può parlare per più di cinque minuti. Tale norma non riguarda l’Oratore e l’eventuale relatore.

I Fratelli che siedono all’Oriente e i Dignitari di Loggia hanno diritto di parlare con precedenza sugli altri Fratelli.

Art. 60 – II Maestro Venerabile può richiamare all’ordine ogni Fratello e togliergli la parola quando ritenga che il suo discorso non sia ispirato al doveroso senso di tolleranza, fraternità ed amore, possa turbare l’armonia fra i Fratelli o non sia confacente all’argomento trattato. L’Oratore può correggere quei Fratelli che divaghino in osservazioni contrastanti con le disposizioni della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine.

Art. 61 – Ove, nel corso di una Tornata, vengano trattati argomenti che richiedano una decisione, il Maestro Venerabile invita i Fratelli Apprendisti

e Compagni d’Arte a coprire il Tempio e dispone che i Lavori proseguano in Terzo Grado.

L’Oratore riassume le tesi ed opinioni espresse dai Fratelli, prospetta le diverse questioni nel più chiaro aspetto e formula le proposizioni consequenziali per le votazioni.

Dopodiché nessuno può più prendere la parola sull’argomento.

Art. 62 –I1 Maestro Venerabile invita quindi la Loggia a deliberare. Nel caso che vi siano ordini del giorno, precede la votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi cui seguono i modificativi e quindi gli aggiuntivi.

È sempre ammessa la votazione per parti separate.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quest’ultimo.

Art. 63 – Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e controprova, previo computo dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di suffragi, prevale il voto del Maestro Venerabile.

Art. 64 – La Loggia, ove il Maestro Venerabile sia impossibilitato a presenziare ai Lavori della Gran Loggia, designa in Terzo Grado un sostituto scegliendolo fra i Maestri della Loggia stessa che abbiano rivestito

la carica di Maestro Venerabile od, in mancanza, fra i Dignitari di Loggia; l’estratto del verbale deve essere trasmesso alla Gran Segreteria.

Art. 65 – Esaurito l’ordine dei Lavori, il Maestro Venerabile fa circolare fra le Colonne il “sacco delle proposizioni tacite” nel quale ogni Fratello può deporre informazioni, comunicazioni, proposte da lui sottoscritte.

II Maestro Venerabile ne esamina il contenuto e, ove lo creda opportuno, ne dà comunicazione alla Loggia senza rivelare il nome del proponente.

La discussione di proposte così pervenute e comunicate dal Maestro Venerabile, è rinviata ad una tornata successiva.

Art. 66 – Le tornate nelle quali si debba procedere alle elezioni, discutere argomenti di carattere finanziario o di esclusivo interesse della Loggia, sono denominate “tornate di Famiglia”. A queste tornate non sono ammessi i visitatori. Viene affisso all’esterno del Tempio un apposito cartello.

L’Ispettore Circoscrizionale può intervenire alle tornate di Famiglia, ma non ha diritto di voto.

Art. 67 – Le Logge possono creare nel loro seno speciali commissioni permanenti o temporanee ed affidare loro compiti determinati di studio, di propaganda, di beneficenza, ecc., assegnando eventualmente, il periodo di tempo entro il quale debbono espletare il loro compito.

Art. 68 – Ogni Loggia, in ciascun Grado, dedica periodicamente una tornata rituale di formazione, di esoterismo, affidandone il compito ad un Fratello preventivamente designato.

Art. 69 – Le Logge convocate in Grado di Compagno d’Arte o di Maestro, nella competenza del rispettivo Grado, trattano gli argomenti di istruzione rituale, filosofica e morale che ne costituiscono il contenuto spirituale massonico, esaminando gli argomenti di particolare importanza e delicatezza ad esse riservati dal Maestro Venerabile.

Art. 70 – Almeno una volta all’anno ed in corrispondenza con uno dei Solstizi, i Fratelli di Loggia si riuniscono in agape fraterna nelle forme stabilite dai Rituali od in agapi bianche.

Art. 71- Alle cerimonie nelle quali sia consentito dai Rituali, possono essere

invitati ai Lavori parenti od amici dei Fratelli.

I Lavori vengono, in tal caso, ritualmente aperti prima del ricevimento dei profani e chiusi dopo il loro commiato.

Durante il periodo della seduta in cui sono presenti i profani, i Fratelli non si pongono all’ordine pur stando in piedi per parlare o ricevere i profani.

Sezione VIII Oneri finanziari

Art. 72 – Le Logge della Comunione, per poter essere ammesse alla frequentazione della Casa Massonica comune e per poter esercitare il diritto di voto nella Gran Loggia in Sessione Ordinaria e nel Collegio  Circoscrizionale, debbono essere in regola con il versamento di tutte le capitazioni dovute fino al trenta Giugno o al trentuno Dicembre dell’anno corrente.

Per poter ammettere i Fratelli Maestri del proprio piè-di-lista alla votazione per la elezione del Gran Maestro e della Giunta del G.O.I., le Logge devono invece essere in regola con il versamento delle capitazioni a chiunque dovute fino al 31 Dicembre dell’anno precedente a quello delle votazioni.

Le capitazioni relative al primo semestre debbono essere versate entro il 15 Gennaio e quelle relative al secondo semestre entro il 30 Giugno.

Nei casi previsti dall’art. 23 della Costituzione, la Giunta del Grande Oriente d’Italia, su segnalazione dell’Ispettore Circoscrizionale o d’ufficio previa, in caso di morosità, diffida a provvedere al pagamento di quanto dovuto nel termine di tre mesi, sentito il Collegio Circoscrizionale, dispone la cancellazione della Loggia dandone comunicazione a tutti gli iscritti nel piè di lista. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 81 e 82 del Regolamento.

Avverso il provvedimento, per le sole violazioni procedurali, la Loggia può proporre reclamo alla Corte Centrale mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento. II reclamo deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione dettagliata delle violazioni lamentate. II reclamo non sospende la efficacia del provvedimento.

Art. 72 bis – Le Logge possono chiedere alla Giunta del Grande Oriente d’Italia la modifica del loro titolo distintivo ed il trasferimento della sede allegando copia dell’avviso di convocazione e copia del verbale della seduta di Terzo Grado che ha adottato la delibera firmato da tutti i Fratelli Maestri iscritti nel piè di lista.

La Giunta sentito il parere del Collegio Circoscrizionale provvede.

Sezione IX Funzionamento delle Logge e dei Triangoli

Art. 73 – Ogni Loggia può corrispondere ed organizzare incontri con un’altra Loggia della Comunione Italiana.

Per promuovere manifestazioni collettive, con l’intervento di più di due Logge di Orienti diversi, occorre l’assenso del Presidente del Collegio Circoscrizionale, se interessano solo Logge della Circoscrizione, o l’assenso del Gran Maestro se interessano Logge di diverse Circoscrizioni. Ove si tratti di organizzare incontri con una o più Logge Estere appartenenti a Grandi Logge in rapporto con il Grande Oriente d’Italia, oppure nel caso di manifestazioni aperte ai profani, deve essere richiesto il preventivo assenso del Gran Maestro su conforme parere della Giunta.

Art. 74 – Tre o più Fratelli che risiedano in una località ove non esista una Loggia, possono, con il consenso delle Logge di appartenenza e l’autorizzazione della Giunta del Grande Oriente d’Italia, costituirsi in Triangolo.

Compito del Triangolo è quello di seguire con particolare attenzione le domande dei profani residenti nella sfera di azione del Triangolo e di operare al fine di promuovervi la costituzione di una Loggia.

La autorizzazione decade ove, entro tre anni, non venga costituita una Loggia.

L’appartenenza al Triangolo non esime i Fratelli dall’osservanza dei loro doveri nei confronti della propria Loggia.

Art. 75 – Le Logge debbono comunicare, subito dopo il relativo provvedimento, alla Gran Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale, i nominativi dei Fratelli ammessi, riammessi, trasferiti ad altra Loggia, passati all’Oriente Eterno, messi in sonno, depennati, nonché dei profani respinti e dei richiedenti l’ammissione prima di procedere alle votazioni.

La comunicazione deve essere fatta per mezzo dei moduli Cl, C2 e C3. Del modulo relativo alle domande di ammissione dei profani, deve essere pure inviata copia alla Gran Segreteria firmata dal Presidente del Collegio Circoscrizionale per presa visione.

Un esemplare dei moduli viene restituito dalla Gran Segreteria alla Loggia e sulla base dei moduli in questione vengono apportate le modifiche al piè di lista.

Sezione X Fusione delle Logge

Art. 76 – Quando due o più Logge del medesimo Oriente intendano fondersi, ciascuna di esse deve adottare, separatamente in tornata di Terzo Grado appositamente convocata con preavviso di almeno quindici giorni, analoga deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti di ciascuna Loggia.

I relativi verbali vengono redatti ed approvati nella stessa tornata e sottoscritti da tutti i presenti.

Copia di tali verbali, firmati dai rispettivi Maestri Venerabili, Oratori e Segretari, è inviata alla Gran Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale, con la domanda di autorizzazione a procedere alla fusione.

Art. 77 – Ottenuta la ratifica della Giunta, il Maestro Venerabile più anziano in Grado di Maestro, convoca i Fratelli delle Logge che hanno deliberato di fondersi e li invita a deliberare il titolo distintivo della nuova Loggia.

Il Maestro Venerabile più anziano presiede i Lavori chiamando alle funzioni di Dignitari ed Ufficiali i Fratelli da esso ritenuti idonei. II verbale della seduta viene inviato alla Gran Segreteria ed in copia al Collegio Circoscrizionale, con la richiesta della Bolla di Fondazione e della autorizzazione a procedere alla elezione delle cariche.

A cura e sotto la responsabilità del nuovo Maestro Venerabile vengono inviati alla Gran Segreteria del Grande Oriente d’Italia i sigilli e le Bolle di Fondazione delle Logge che sono state autorizzate alla fusione.

Le Bolle di Fondazione sono restituite alla nuova Loggia con l’annotazione dell’avvenuta fusione.

Sezione XI Le sanzioni

Art. 78 – Le Logge riconosciute responsabili di colpa massonica sono punibili,  secondo la gravità dei fatti compiuti e le circostanze del fatto:

a) con l’ammonizione;

b) con la censura semplice;

c) con la censura solenne;

d) con la demolizione.

La sanzione indicata nella lettera b) importa la interdizione della Loggia nell’esercizio del diritto di voto in Gran Loggia e nel Collegio Circoscrizionale per un periodo da uno a tre anni.

La sanzione indicata alla lettera c) importa la medesima interdizione per un periodo da tre a cinque anni.

La sentenza che disponga la demolizione commina la espulsione dall’Ordine del Fratelli, che abbiano partecipato all’azione che ha dato causa al giudizio massonico.

Sezione Xll Scioglimento, estinzione c demolizione della Loggia

Art. 79 – La Loggia può deliberare il proprio scioglimento con provvedimento adottato in tornata straordinaria di Terzo Grado appositamente convocata; la delibera deve indicare i motivi ed essere sottoscritta dal Maestro Venerabile, dai Dignitari e dai Fratelli Maestri presenti.

Entro i successivi quindici giorni il verbale della delibera deve essere trasmesso alla Gran Segreteria ed al Presidente del Collegio Circoscrizionale.

I Fratelli Maestri, che nel verbale abbiano manifestato il proprio dissenso, possono, nei trenta giorni dalla delibera, proporre ricorso allo scioglimento.

La Giunta del Grande Oriente d’Italia, sentito il Presidente del Collegio Circoscrizionale, decide sulla ratifica dello scioglimento.

Art. 80 – Nei casi previsti dall’art. 23 della Costituzione dell’Ordine, la Giunta con provvedimento motivato, può decretare la sospensione di una Loggia ovvero, nei casi più gravi, la sua demolizione. La sospensione può essere revocata soltanto per il venir meno dei presupposti che l’hanno determinato ovvero, in caso di permanenza dei medesimi, può essere trasformata in demolizione.

Il provvedimento di sospensione o di demolizione è immediatamente esecutivo, anche se avverso detto provvedimento è ammesso ricorso dinanzi alla Corte Centrale, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione al Maestro Venerabile .

Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal Maestro Venerabile e da tutti i Dignitari della Loggia disciolta. La decisione sulla impugnazione non è ulteriormente impugnabile. Ove il numero dei Fratelli di una Loggia si riduca, per un qualsiasi motivo a meno di sette di cui almeno cinque con il grado di Maestro, la Giunta del Grande Oriente d’Italia, sentito il Presidente del Collegio Circoscrizionale, dichiara la estinzione della Loggia.

Art. 81- II Maestro Venerabile ed i Dignitari della Loggia disciolta o estinta sono personalmente obbligati a consegnare alla Giunta del Grande Oriente d’Italia la Bolla di Fondazione, il Labaro, il Sigillo, l’Archivio, il Tesoro e quant’altro appartenga alla Loggia.

Art. 82 – I Fratelli della Loggia demolita o estinta, in regola con il Tesoro, debbono chiedere l’affiliazione ad altra Loggia dello stesso Oriente o, in mancanza, della stessa Circoscrizione inderogabilmente entro tre mesi dalla data di ratifica dello scioglimento, della dichiarazione di estinzione o della comunicazione del provvedimento della Giunta.

In caso di accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 80 del Regolamento la domanda di affiliazione a nuova Loggia si considera come non proposta.

In difetto di tempestiva domanda la Giunta del Grande Oriente d’Italia provvede al depennamento dal ruolo anagrafico della Comunione.

Art. 83 – I Fratelli della Loggia demolita con sentenza definitiva e nei cui  confronti non sia stata comminata la sanzione della espulsione dall’Ordine, debbono chiedere, entro tre mesi dalla sentenza definitiva, l’affiliazione ad altra Loggia dell’Oriente od, in mancanza, della stessa Circoscrizione. In difetto la Giunta del Grande Oriente d’Italia provvede al depennamento d’ufficio dal ruolo anagrafico della Comunione.

Sezione Xlll Il Consiglio dei Maestri Venerabili      

Art. 84 – I Maestri Venerabili delle Logge operanti in un Oriente si riuniscono  e sono costituiti in Consiglio dei Maestri Venerabili. Ad essi compete, in via esclusiva, la cura e l’amministrazione delle Case Massoniche comuni a più Logge e dei beni ad esse relativi secondo un regolamento da essi predisposto ed approvato dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia.

La costituzione e la gestione del patrimonio viene esercitata dai Consigli dei Maestri Venerabili anche mediante mandati fiduciari delegati a terzi.

I Maestri Venerabili, per deliberare in ordine ad eventuali contributi straordinari, debbono essere preventivamente autorizzati dalle Logge in tornata appositamente convocata in Terzo Grado. L’appartenenza all’Ordine massonico non conferisce, in nessun caso alcun diritto al patrimonio comunque costituito dai Consigli dei Maestri Venerabili.

Sezione XlV Solennità Massoniche

Art. 85 – La Comunione Italiana celebra le seguenti solennità: 10 Marzo: Commemorazione dei Fratelli passati all’Oriente Eterno; 20 Marzo: festa per l’Equinozio di Primavera; 24 Giugno: festa per il Solstizio d’Estate; 20 Settembre: festa per l’Equinozio d’Autunno; 21 Dicembre: festa per il Solstizio d’Inverno.

I Collegi Circoscrizionali curano tutte le iniziative e l’organizzazione necessaria per celebrare le solennità massoniche.

Capo II – La Gran Loggia

Sezione I Le convocazioni

Art. 86 – La Gran Loggia viene convocata in sessione ordinaria con Decreto del Gran Maestro da emanarsi novanta giorni prima della data fissata per la riunione; il Decreto di convocazione della riunione di Gran Loggia nella quale si deve procedere all’insediamento del Gran Maestro e dei Membri Effettivi di Giunta, deve essere emesso almeno centottanta giorni prima della data fissata.

Il Decreto di convocazione deve indicare il luogo della riunione. La Giunta del Grande Oriente d’Italia, nei trenta giorni successivi al Decreto di convocazione, formula l’ordine del giorno dei Lavori della Gran Loggia in sessione ordinaria e entro i venti giorni precedenti la data fissata per la riunione invia, per mezzo della Gran Segreteria, a tutte le Logge della Comunione e ai Membri di diritto, le Relazioni morale, amministrativa e finanziaria, la Relazione dei Grandi Architetti Revisori, il bilancio preventivo e consuntivo e la Relazione del Consiglio dell’Ordine.

Su richiesta motivata deliberata in camera di Terzo Grado da almeno trenta Logge, la Giunta del Grande Oriente d’Italia inserisce nell’ordine del giorno della Gran Loggia la trattazione di argomenti specifici di interesse attuale e generale della Comunione. La richiesta deve essere sottoscritta dal Maestro Venerabile, dall’Oratore, e al Segretario di ciascuna Loggia ed essere trasmessa alla Gran Segreteria, a mezzo di lettera raccomandata unitamente all’estratto del verbale, almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 86/bis – L’Assemblea dei Maestri Venerabili è convocata, una volta all’anno, dal Gran Maestro con Decreto da emanarsi sessanta giorni prima della data fissata per la riunione, che deve aver luogo in concomitanza con la Gran Loggia.

Il Decreto deve contenere, oltre all’o.d.g., l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima convocazione e, per il caso che quella vada deserta, deve indicare altresì il luogo, il giorno e l’ora della seconda convocazione con un intervallo di tempo rispetto alla prima di almeno una ora.

L’Assemblea è presieduta dal Gran Maestro o da un suo delegato ed è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

I Lavori si svolgono irritualmente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto alla parola ed al voto soltanto i Maestri Venerabili delle Logge in regola con il Tesoro od eventuali loro delegati.

Art. 87 – Le convocazioni della Gran Loggia in sessione straordinaria sono effettuate con Decreto del Gran Maestro; ove lo esigano motivi di urgenza, il Decreto di convocazione può essere emesso trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L’ordine del giorno è inserito nel Decreto di convocazione.

Su richiesta motivata di almeno un terzo dei Maestri Venerabili delle Logge in regola con il Tesoro del Grande Oriente d’Italia, il Gran Maestro convoca la Gran Loggia in sessione straordinaria. La sessione straordinaria può essere convocata anche in prosecuzione di quella ordinaria.

Art. 88 – Sono Membri di diritto della Gran Loggia:

– il Gran Maestro

– i Componenti della Giunta del Grande Oriente d’Italia

– i Rappresentanti del Consiglio dell’Ordine nella Giunta del Grande Oriente d’Italia

– i Membri Aggiunti della Giunta del Grande Oriente d’Italia

– i Grandi Ufficiali

– i Grandi Architetti Revisori

– gli ex-Grandi Maestri

– i Grandi Maestri Onorari

– gli ex-Membri di Giunta del Grande Oriente d’Italia

– gli ex-Gran Segretari

– il Presidente ed i Membri della Corte Centrale

– i Garanti di Amicizia

– i Consiglieri dell’Ordine

– i Presidenti dei Collegi Circoscrizionali

– gli Ispettori Circoscrizionali

– i Componenti delle Commissioni permanenti.

I Membri di diritto non hanno voto deliberativo.

Sono visitatori d’Onore, senza diritto di voto:

– i Capi dei Corpi Massonici Rituali

– i Grandi Dignitari o Delegati delle Comunioni Estere.

Possono inoltre presenziare i Fratelli Maestri muniti di speciale invito del Gran Maestro.

Art. 89 – Entro il sessantesimo giorno fissato per la sessione, la Gran Segreteria convoca la Commissione per la verifica dei poteri.

Le Logge, che non abbiano versato le capitazioni dovute al Grande Oriente d’Italia entro le date fissate dall’art. 72 o che non abbiano provveduto al rinnovo delle cariche nel periodo fissato dall’art. 49, non sono ammesse in Gran Loggia.

La Commissione per la verifica dei poteri, eseguiti i riscontri sulla regolarità amministrativa e contabile, compila l’elenco dei Rappresentanti delle Logge ammesse alla Gran Loggia.

La Gran Segreteria, entro il quarantacinquesimo giorno anteriore alla sessione di Gran Loggia, comunica alle Logge non ammesse la motivazione della esclusione ed informa del provvedimento il Presidente del Collegio Circoscrizionale della Circoscrizione in cui opera la Loggia non ammessa.

Art. 90 – L’elenco dei Rappresentanti delle Logge ammesse in Gran Loggia viene messo a disposizione del Gran Maestro e del Gran Cerimoniere; nel contempo la Gran Segreteria provvede al rilascio della tessera di partecipazione con la specifica della Loggia, del numero distintivo e del nome del Maestro Venerabile o del suo sostituto.

La tessera può essere predisposta con metodiche obiettive di controllo di tipo tradizionale od automatiche e deve essere inviata almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 91 – Le Logge non ammesse, nel termine di giorni venti dalla data fissata per la sessione di Gran Loggia, possono opporsi al provvedimento

di esclusione o regolarizzare la posizione.

La Commissione per la verifica dei poteri si riunisce nei due giorni anteriori alla Gran Loggia e decide sui ricorsi.

Sono ammesse la sanatoria o la regolarizzazione; la Commissione, ove accolga il ricorso, prende atto della sanatoria o della regolarizzazione  e rilascia il proprio nulla osta. La Gran Segreteria inserisce in calce all’elenco il nominativo del Rappresentante della Loggia ammessa e predispone la tessera di partecipazione.

Conclusi i Lavori della Gran Loggia, la Gran Segreteria comunica al Presidente del Collegio Circoscrizionale il provvedimento di ammissione.

Art. 92 – II Copritore esterno, assistito dai Fratelli questori, verifica il diritto di accesso in Gran Loggia.

Art. 93 – La Commissione verifica poteri comunica al Gran Maestro ed al Gran Cerimoniere il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei Rappresentanti delle Logge presenti ed indica il quorum necessario per le singole votazioni.

Prima che si proceda alle votazioni, la Commissione verifica poteri aggiorna i dati ove si modifichi il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 94 – Ai Membri di diritto, ai Visitatori d’onore ed agli ospiti, viene trasmessa dalla Gran Segreteria la tessera di partecipazione di tipo e colore diversi.

Sezione II Lo svolgimento dei Lavori in Gran Loggia

Art. 95 – L’ingresso nel Tempio avviene secondo il rituale di Terzo Grado ed il ricevimento degli Ospiti secondo il protocollo in uso. Nel giorno e nell’ora stabiliti per l’apertura della Gran Loggia, il Gran Maestro o chi temporaneamente lo sostituisce, sceglie ed installa quali Grandi Ufficiali della Gran Loggia, i Fratelli Maestri in sostituzione di eventuali assenti; quindi apre i Lavori secondo il Rituale di Terzo Grado.

Art. 96 – Aperti i Lavori, la Gran Loggia designa dieci o più scrutatori per il conteggio dei voti.

Letto ed approvato il verbale, sul quale la parola è concessa solo per chiedere di inserire rettifiche o per fatto personale, chi presiede invita il Gran Cerimoniere ad introdurre il Gran Maestro nelle forme di rito.

Il Gran Maestro, scortato dal Gran Cerimoniere ed accompagnato da sette Fratelli e dai Visitatori d’onore, viene ricevuto in piedi ed all’ordine ed assume immediatamente la presidenza, ordinando al Gran Portastendardo di issare all’Oriente la Bandiera Nazionale alla quale i presenti rendono gli onori.

Il Gran Segretario legge poi i messaggi ricevuti per l’occasione ed i Visitatori d’onore recano il loro saluto.

Il Gran Maestro ringraziati i Visitatori d’onore, pronuncia la sua allocuzione.

Art. 97 – II Gran Maestro dichiara aperta la discussione sulla relazione morale del Grande Oratore, su quella amministrativa del Gran Segretario, e sulla relazione del Consiglio dell’Ordine.

Art. 98 – La Gran Loggia può discutere e deliberare solo sugli argomenti   posti all’ordine del giorno.

I partecipanti non possono chiedere la parola più di una volta sullo stesso argomento. Gli interventi debbono avere la durata massima di cinque minuti. Per fatto personale il Gran Maestro concede la replica per non più di due minuti al termine della discussione sull’argomento.

Art. 99 – Qualora cinquanta partecipanti aventi diritto a voto chiedano, per iscritto, il rinvio della trattazione di un argomento, il Gran Maestro concede  la parola a due Fratelli favorevoli ed a due contrari.

Non sono soggette a rinvio le trattazioni relative alle operazioni di ballottaggio di cui all’art. 114.

Dopo le conclusioni del Grande Oratore, la proposta viene posta ai voti.

Art. 100 – Esaurita la discussione sugli argomenti che comportino o richiedano una decisione, il Gran Maestro invita il Grande Oratore ad esporre in merito le sue conclusioni. Egli riassume le tesi e le opinioni  espresse dagli intervenuti, prospetta le diverse questioni nel più chiaro aspetto e formula le proposizioni consequenziali per le votazioni.

Dopodiché nessuno può più riprendere la parola sull’argomento.

II Gran Maestro invita la Gran Loggia a deliberare; precede la votazione sugli emendamenti soppressivi, poi sui modificativi ed infine sugli aggiuntivi. È sempre ammessa la votazione per parti separate.

Hanno la precedenza le votazioni su un emendamento ad un emendamento.

Art. 101 – Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e controprova, previo computo dei presenti aventi diritto di voto, oppure per appello nominale se richiesto da almeno un quinto dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 102 – Prima del termine dei Lavori, in sede di bene generale dell’Ordine, possono essere avanzate le proposte ritenute opportune delle

quali il Gran Maestro prende atto ufficialmente, fornendo, se in grado, adeguata risposta.

Art. 103 – Il sacco della Beneficenza rimane in permanenza aperto presso  il Primo Gran Sorvegliante; l’obolo deve essere sempre versato.

Art. 104 – Nessuno dei partecipanti alla Gran Loggia può coprire il Tempio

 senza l’autorizzazione del Gran Maestro.

Art. 105 – Prima della chiusura dei Lavori, il Gran Portastendardo ammaina la Bandiera Nazionale e la Bandiera Europea nei modi e con gli       onori indicati nell’art. 96 del presente Regolamento dell’Ordine.

Sezione Ill Le elezioni

Art. 106 – La Gran Loggia, ogni cinque anni, elegge i Membri del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.

La elezione viene effettuata a scrutinio segreto con scheda unica. II Gran Maestro, prima dello scrutinio, nomina una commissione formata da tre Maestri Venerabili i quali provvedono alla verifica ed  al conteggio delle schede; eseguito il computo dei voti, gli scrutatori indicano al Gran Maestro i nomi dei Fratelli che hanno ottenuto suffragi.

Vengono proclamati Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori i cinque Fratelli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Fratello che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori prestano promessa solenne nelle mani del Gran Maestro nelle forme di rito.

Art. 107 – La Gran Loggia, ogni cinque anni, elegge i Giudici necessari per il completamento della Corte Centrale.

Il Gran Maestro, prima di procedere alla elezione, comunica alla Gran Loggia i nominativi degli eletti dai Collegi Circoscrizionali.

L’elezione viene effettuata a scrutinio segreto con scheda unica.

Una commissione formata da tre Maestri Venerabili provvede alla verifica ed al conteggio delle schede; eseguito il computo dei voti, gli scrutatori indicano al Gran Maestro i nomi dei Fratelli che hanno ottenuto i suffragi.

Vengono proclamati Giudici della Corte Centrale, ad integrazione di quelli eletti dai Collegi Circoscrizionali, i Fratelli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità prevalgono i più anziani nel Grado di Maestro.

Capo III – Le Elezioni

Sezione I Le elezioni del Gran Maestro e dei Membri Effettivi della Giunta del Grande Oriente d’Italia

Art. 108 – II Gran Maestro in carica, almeno centottanta giorni prima dell’Equinozio di Primavera del quinto anno successivo alla sua elezione, indice con Decreto le elezioni del Gran Maestro e della Giunta del G.O.I. che si svolgeranno contestualmente ed a lista bloccata mediante un turno di votazione da tenersi la prima domenica del mese antecedente a quello in cui sarà celebrata la Gran Loggia e, per l’eventuale ballottaggio, la quarta domenica dello stesso mese.

Con lo stesso Decreto dispone la convocazione della Gran Loggia per la dichiarazione ufficiale dei risultati elettorali e per l’insediamento del neo Gran Maestro e dei Membri Effettivi della Giunta del Grande Oriente d’Italia.

In caso di assenza od impedimento del Gran Maestro in carica, il Decreto di cui al primo comma, come anche ogni provvedimento connesso, viene emesso, nei trenta giorni successivi alla declaratoria di assenza od impedimento del Gran Maestro, da uno dei due Grandi Maestri Aggiunti o, in loro assenza, dal Grande Dignitario più anziano nel Grado di Maestro.

Art. 109 – II Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce, dispone con lo stesso Decreto di indizione delle elezioni che i Collegi Circoscrizionali provvedano alla elezione, ai sensi dell’art. 51, lettera n) della Costituzione, dei componenti della Commissione Elettorale Nazionale, C.E.N.

I Collegi Circoscrizionali, nei trenta giorni successivi, procedono alla elezione ed alla immediata trasmissione alla Gran Segreteria dei relativi verbali.

Il Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce, emette Decreto di prima convocazione della C.E.N. che deve riunirsi entro il centoventesimo giorno precedente la Gran Loggia, ed autorizza la presentazione, mediante deposito in Gran Segreteria, delle proposte di candidatura alla carica di Gran Maestro ed alle cariche di Membri Effettivi della Giunta. II deposito delle proposte di candidatura può essere effettuato mediante l’utilizzo del servizio postale. La C.E.N. prende in esame solo le proposte di candidatura depositate o pervenute entro il giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione.

Entro il novantesimo giorno precedente la Gran Loggia i Collegi Circoscrizionali devono assumere le deliberazioni relative ai compiti previsti all’art. 51, lettere q) e r) della Costituzione.

Art. 110 – La proposta di candidatura deve contenere i dati anagrafici, il curriculum massonico e profano del Candidato alla carica di Gran Maestro e dei Fratelli Maestri che Egli propone alla Comunione per la formazione della Giunta per la parte elettiva.

La proposta di candidatura deve essere firmata dal Candidato alla carica di

Gran Maestro e dai Fratelli da lui indicati per la formazione delta Giunta.

Art. 111- La C.E.N., nel giorno fissato dal Decreto previsto dall’art.109, si riunisce presso la Sede del Grande Oriente d’Italia e nomina nel suo seno un Coordinatore ed un Segretario.

La C.E.N. verifica le condizioni di eleggibilità di ogni candidato alla carica di Gran Maestro e dei Fratelli rispettivamente indicati per la formazione della Giunta e trasmette al Gran Maestro in carica il verbale di verifica.

La C.E.N. dichiara inammissibile la proposta di candidatura ove non sussistano le condizioni di eleggibilità previste negli artt. 30 e 35 della Costituzione.

Nella riunione la Commissione verifica, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 72, altresì quali siano le Logge non in regola con il Tesoro e ne dà immediatamente notizia alla Gran Segreteria che provvederà a notificare con Racc. a.r. alle Logge interessate l’avvenuta esclusione.

Le Logge escluse hanno quindici giorni di tempo dalla notifica per proporre opposizione mediante Racc. a.r.. La Commissione  entro quindici giorni emette provvedimento decisorio non impugnabile.

La Gran Segreteria comunica immediatamente alle Logge interessate l’avvenuta esclusione ed informa del provvedimento i Presidenti dei Collegi nella cui Circoscrizione operano le Logge non ammesse.

Art. 112 – Il Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce, entro venti giorni

dal ricevimento del verbale di verifica trasmessogli dalla C.E.N. secondo

l’art. 111, comunica alle Logge della Comunione i nominativi dei Candidati alla carica di Gran Maestro e di Membri Effettivi  Giunta da essi rispettivamente presentati.

Invia contestualmente ai Collegi Circoscrizionali, con un congruo anticipo rispetto alla data fissata per le votazioni, le schede elettorali, debitamente vidimate, contenenti in rettangoli uguali il cognome ed il nome in neretto del candidato alla carica di Gran Maestro

e, di seguito, in corsivo i cognomi ed i nomi dei candidati alla carica di Membro della Giunta inscindibilmente a lui collegati, ed i piè-di-lista delle singole Logge; invia, altresì, le schede necessarie per l’eventuale ballottaggio.

La elezione avviene in un unico giorno e tutti i Fratelli Maestri in regola con il Tesoro potranno esprimere il loro voto nella sezione elettorale costituita presso l’Oriente.

Art. 112/bis – Presso ogni Collegio Circoscrizionale si costituisce l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, composto dal Presidente del Collegio (o un suo delegato), dall’Oratore e da cinque Maestri Venerabili eletti dallo stesso Collegio.

Il numero e la dislocazione delle sezioni elettorali saranno stabiliti dal Collegio Circoscrizionale in modo che ogni Oriente ne abbia almeno una. Nel caso che in un Oriente vi sia una sola Loggia con un piè-di-lista inferiore a dodici Fratelli Maestri, il Collegio Circoscrizionale deve aggregarla alla sezione elettorale dell’Oriente più vicino purché ciò non costituisca grave disagio per i Fratelli interessati.

Il Collegio Circoscrizionale stabilirà l’orario di apertura delle sezioni elettorali. Questo potrà variare a seconda del numero di Logge e quindi di Fratelli che vi afferiscono.

La sezione elettorale, in ragione del numero di Logge che la compongono,

è costituita da tre o cinque membri scelti dal Consiglio d’Oriente o dal Consiglio delle Luci.

Nel caso di presenza di più Logge senza che sia costituito formalmente il Consiglio d’Oriente, i membri della sezione saranno scelti dai Maestri Venerabili delle Logge interessate nel numero di almeno un membro per ciascuna Loggia.

I membri della sezione eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Segretario della stessa.

Ogni candidato alla carica di Gran Maestro può nominare presso l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale un proprio delegato con funzioni di rappresentante di lista e con il compito di presentare allo stesso Ufficio i nomi di Fratelli che potranno svolgere nelle sezioni elettorali la stessa funzione.

Il Collegio Circoscrizionale dovrà consegnare alla sezione elettorale i piè-di-lista, inviati dal Grande Oriente d’Italia, delle Logge ricadenti nel relativo ambito territoriale.

Il Fratello elettore dovrà esprimere il suo voto apponendo una croce sul nome del Gran Maestro che vale anche per tutti i componenti della lista a lui collegata.

Appena espresso il voto il Fratello Maestro dovrà apporre la firma accanto al proprio nome nel piè-di-lista della Loggia di appartenenza.

Allo scadere dell’orario di apertura della sezione elettorale, il Presidente unitamente agli scrutatori, verificata la corrispondenza delle schede votate con il numero degli elettori firmatari dei piè-di-lista, dovrà chiudere in busta sigillata le schede e quindi chiudere in una busta più grande la stessa unitamente alle schede non votate, al verbale e ai piè-di-lista.

Sarà compito del Presidente della sezione elettorale, insieme ai membri che lo desiderino, portare la busta suddetta, o spedirla in plico raccomandato, al Collegio Circoscrizionale entro 24 ore dalla chiusura della sezione elettorale.

Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la sospensione dalla Istituzione di cui all’ultimo capoverso dell’art. 27 Reg.

Art. 113 – L’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, convocato dal suo Presidente, alla presenza degli eventuali delegati nominati ex art. 112 bis, 7º capoverso, procede all’apertura delle buste trasmesse dai Presidenti delle sezioni elettorali ed allo scrutinio dei voti.

Terminate le operazioni, l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale redigerà un verbale con le cifre elettorali delle varie liste e lo invierà entro 24 ore alla C.E.N. con plico racc. a.r. a mezzo di posta celere unitamente alle schede votate nelle sezioni elettorali della circoscrizione, a quelle non votate, alle bianche, alle nulle, a quelle contestate ed ai piè di lista firmati dai votanti.

Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la sospensione  dalla Istituzione di cui all’ultimo capoverso dell’art. 27 Reg.

Art. 114 – La C.E.N., convocata dal Gran Maestro in carica o da chi lo sostituisce, procede entro sette giorni all’apertura delle buste pervenute, risolve eventuali contestazioni, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, redige apposito verbale e lo comunica immediatamente al Gran Maestro. Questi, se nessun candidato (o lista) ha ottenuto il 40% dei voti validi,

rimanda al ballottaggio i due candidati (e le due liste) che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il ballottaggio avviene nella domenica di già fissata nel decreto di indizione delle elezioni, utilizzando le apposite schede su cui dovrà essere scritto il nome del Gran Maestro prescelto che varrà, ovviamente, per la lista collegata.

Il numero delle sezioni elettorali, i componenti delle stesse, le modalità del voto e la procedura dello scrutinio sono gli stessi del primo turno, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.

Nel caso che uno o più membri della sezione elettorale risultino impediti per causa di forza maggiore, l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale provvederà a nominare nel numero necessario i sostituti.

La Gran Segreteria provvederà ad inviare agli Uffici Elettorali Regionali

le schede necessarie per la votazione.

Avranno diritto al voto nella fase del ballottaggio soltanto le logge e i fratelli Maestri già in regola con il Tesoro per la partecipazione al primo turno.

Sezione II L’insediamento

Art. 115 – Durante la Gran Loggia il Gran Maestro uscente dà lettura del verbale, proclama ufficialmente la elezione del nuovo Gran Maestro e ne riceve la promessa solenne.

Il Gran Maestro eletto insedia i Grandi Dignitari eletti e ne riceve la promessa solenne.

Capo IV – La Giunta del Grande Oriente d’Italia

Sezione I Le convocazioni della Giunta del Grande Oriente d’Italia

Art. 116 – Le sedute ordinarie della Giunta del Grande Oriente d’Italia sono

convocate dal Gran Maestro in carica o, in sua assenza od impedimento, da un Gran Maestro Aggiunto o, in loro assenza, dal  Grande Dignitario più anziano nel Grado di Maestro.

La convocazione, trasmessa ai Componenti almeno dieci giorni prima delta data fissata per la seduta, deve contenere l’ordine del giorno dei lavori ed il luogo della riunione. In casi di urgenza, il Gran Maestro può convocare la Giunta con invito telegrafico o con altro idoneo mezzo di convocazione. Le sedute convocate con urgenza sono valide con la presenza del Gran Maestro e di almeno tre Membri effettivi; le deliberazioni devono essere prese all’unanimità e sottoposte alla ratifica nella successiva  seduta.

Sezione II – Svolgimento dei Lavori della Giunta del Grande Oriente d’Italia

Art. 117 – Il verbale delle sedute riporta le singole deliberazioni e le eventuali dichiarazioni di cui sia richiesta espressa menzione; viene approvato seduta stante o, al più tardi, nella seduta immediatamente  successiva e firmato dal Gran Maestro, dal Grande Oratore e dal Gran Segretario.

Art. 118 – L’azione della Giunta del Grande Oriente d’Italia è coordinata e disciplinata dal Gran Maestro, il quale assegna ai Membri compiti e funzioni volti all’esecuzione delle deliberazioni adottate. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Gran Maestro il quale ne disciplina lo svolgimento e formula le tesi da sottoporre a votazione.

Art. 119 – Il Grande Oratore cura la scelta dei temi che, con l’approvazione

della Giunta, verranno proposti alla riflessione delle Logge della Comunione.

Esercita il potere d’iniziativa per tutte le colpe massoniche e di impugnativa  per tutti i processi; dà il proprio parere conclusivo su ogni argomento trattato dalla Giunta; presiede la Commissione “Costituzioni”, in assenza del Gran Maestro; predispone la relazione di cui all’art. 38 lett.f) della Costituzione.

Art. 120 – II Gran Segretario è il responsabile della Gran Segreteria e svolge tutti i compiti connessi con la tenuta anagrafica dei ruoli dei Fratelli e delle Logge, provvede al tesseramento, tiene la corrispondenza ed, ove occorra, d’intesa con il Gran Tesoriere, anche quella amministrativa, dispone per la esecuzione degli adempimenti previsti nella Costituzione e nel Regolamento dell’Ordine. Predispone la relazione di cui all’art. 38 lett. f) della Costituzione.

Art. 121- Il Gran Tesoriere svolge i compiti connessi con la organizzazione

amministrativa e contabile del Grande Oriente d’Italia, tenendone informata la Giunta; cura la corrispondenza contabile con le Logge della Comunione e tiene aggiornata la Gran Segreteria sulla tempestività dei pagamenti delle capitazioni e degli altri contributi dovuti.

Predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione della Giunta e la relazione di cui all’art. 38 lett. f) della Costituzione.

Capo V – II Consiglio dell’Ordine

Sezione I Le elezioni del Consiglio dell’Ordine

Art. 122 – La Giunta del Grande Oriente d’Italia, ogni cinque anni, determina il numero dei Consiglieri da eleggere nelle Circoscrizioni, in base al numero dei Fratelli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente nei piè di lista delle singole Logge.

Art. 123 – Il numero dei Consiglieri dell’Ordine è di uno ogni cinquecento Fratelli o frazione superiore a duecentocinquanta.

Le Circoscrizioni, nelle quali gli iscritti nei piè di lista delle Logge siano in numero inferiore a duecentocinquanta, eleggono un solo rappresentante.

Art. 124 – Il Gran Maestro fissa con decreto la data nella quale devono svolgersi le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive di cui all’art.40 Cost..

Entro trenta giorni dall’emissione del decreto del Gran Maestro, ilCollegio: (a) procede alla elezione fra i Maestri Venerabili della Circoscrizione di tre componenti dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale;

(b) stabilisce il numero e la sede delle Sezioni Elettorali, almeno una per Oriente, salva la facoltà di aggregare alla sezione elettorale dell’Oriente più vicino l’unica Loggia del proprio Oriente con non più di dodici Fratelli Maestri nel piè di lista;

(c) stabilisce altresì l’orario di apertura di ciascuna sezione elettorale, tenendo conto del numero dei Fratelli elettori. Dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale fanno parte anche il Consigliere dell’Ordine eletto con il maggior numero di voti nella Circoscrizione, che lo presiede, ed il Giudice della Corte Centrale eletto dal Collegio.

Le Sezioni Elettorali sono composte da tre Fratelli, nominati dai Maestri Venerabili delle Logge che ne fanno parte o dal Consiglio delle Luci se la sezione è costituita da una sola Loggia.

I componenti di ciascuna Sezione Elettorale eleggono fra loro il Presidente ed il Segretario.

Il Collegio consegna alle Sezioni Elettorali i piè di lista inviati dal Grande Oriente e le schede elettorali predisposte dallo stesso Collegio e riportanti l’elenco dei candidati, il cui nome è racchiuso ciascuno in un rettangolo.

La candidatura alle carica di Consigliere dell’Ordine deve essere sottoscritta dall’interessato e deve pervenire almeno quindici giorni liberi prima delle elezioni all’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, il quale verifica la regolarità della presentazione, nonché l’eleggibilità dei candidati, escludendo eventualmente coloro non provvisti  dei requisiti di cui all’art. 40 della Costituzione.

Art. 125 – Ogni Fratello Maestro esprime il proprio voto segnando una croce all’interno della casella del candidato o dei candidati prescelti.

Se una scheda contiene un numero di voti superiore a quello dei rappresentanti da votare, la scheda è nulla.

Una volta espresso il voto, il Fratello appone la propria firma, a lato   del nome, nel piè di lista della propria Loggia.

La Sezione Elettorale, dichiarate concluse le operazioni di voto, e verificata la corrispondenza del numero delle schede nell’urna con il numero dei votanti risultanti dal piè di lista, chiude le schede votate in una busta sigillata che inserisce in una busta più grande con le schede non utilizzate, i verbali ed i piè di lista con le sottoscrizioni  dei votanti.

Il Presidente, con facoltà degli altri componenti della Sezione Elettorale di assisterlo, provvede alla consegna a mano della busta più grande di cui sopra all’Ufficio Elettorale Circoscrizionale.

La mancata consegna entro 24 ore costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionata con la pena di cui alla lettera c) dell’art. 27 Reg.

Art. 126 – L’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, convocato dal Presidente con avviso anche ai candidati, che possono intervenire alle operazioni di spoglio, procede alla apertura delle buste trasmesse dai Presidenti delle Sezioni Elettorali, al controllo della corrispondenza fra i numeri delle schede votate e dei votanti, allo scrutinio dei voti in un’unica operazione e non sezione per sezione, e quindi alla proclamazione degli eletti nel numero di cui all’art. 122 del presente Regolamento.

Risultano eletti i Fratelli Maestri in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna carica; a parità di voti prevalgono i più anziani nel grado di Maestro.I verbali delle votazioni debbono contenere i nominativi dei Fratelli

Maestri eletti, nonché di tutti coloro che abbiano ottenuto suffragi.

I verbali dello scrutinio, redatti in duplice copia, debbono essere firmati dal Presidente e dai Membri dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale.

Un esemplare deve essere immediatamente trasmesso alla Gran Segreteria.

Art. 127 – Ove il Consiglio dell’Ordine debba essere rinnovato in concomitanza con la elezione del Gran Maestro, il Decreto di costituzione e di composizione del Consiglio dell’Ordine viene emanato dal neo Gran Maestro entro venti giorni dalla ricezione del verbale di elezione dalla Commissione Elettorale Nazionale.

Sezione II Lo svolgimento dei Lavori del Consiglio dell’Ordine

Art. 128 – Il Consiglio dell’Ordine nella sua prima seduta procede ad eleggere nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa, i propri Dignitari, nonché i due Rappresentanti nella Giunta del Grande Oriente d’Italia.

Elegge altresì i Membri delle Commissioni permanenti ed i Componenti la Commissione Patrimoniale.

Art. 129 – Il Consiglio dell’Ordine in sessione ordinaria è convocato dal Gran Maestro almeno venti giorni prima della seduta; la convocazione deve contenere l’ordine del giorno dei Lavori ed essere trasmessa a tutti i Consiglieri ed a tutti i Membri di diritto. In caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti ad otto giorni.

Il Consiglio dell’Ordine in sessione straordinaria, è convocato nel termine di giorni dieci dalla richiesta effettuata ai sensi dell’art. 41 della Costituzione; la riunione deve essere fissata nei successivi venti giorni.

Art. 130 – I due Rappresentanti del Consiglio dell’Ordine nella Giunta del  Grande Oriente d’Italia, debbono riferire, nelle sessioni ordinarie del Consiglio, dell’attività svolta dalla Giunta.

Art. 131 – Il Consiglio dell’Ordine nella sessione ordinaria immediatamente  precedente le Tornate di Gran Loggia nomina fra i Fratelli Maestri che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile il Presidente e gli altri due membri della Commissione Verifica Poteri, prevista dall’art. 42 lett. h) della Costituzione.

Art. 132 – Qualora le deliberazioni della Gran Loggia non siano state eseguite senza giustificato motivo nei termini stabiliti, il Consiglio dell’Ordine nella relazione annuale ne riferisce alla Gran Loggia.

Art. 133 – Il testo delle delibere del Consiglio dell’Ordine viene letto e confermato seduta stante e sottoscritto dal Gran Maestro, dall’Oratore  e dal Segretario.

Il verbale delle tornate è steso a cura del Segretario e viene sottoposto all’approvazione nella seduta successiva.

Sezione III I Consiglieri dell’Ordine – Doveri – Decadenza

Art. 134 – I Consiglieri dell’Ordine sono tenuti a partecipare alle riunioni dei rispettivi Collegi Circoscrizionali mantenendoli al corrente dei lavori del Consiglio dell’Ordine ed a riferire al Consiglio stesso sulle attività dei Collegi Circoscrizionali.

Art. 135 – I Consiglieri dell’Ordine che non abbiano partecipato a tre sedute consecutive, decadono dalla carica; decadono inoltre per rinunzia, per impedimento, per sopravvenuta incompatibilità e per perdita dei diritti Massonici.

II Consiglio dell’Ordine constata l’avvenuta decadenza ed il Gran Maestro con Decreto provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti della Circoscrizione.

Il Gran Maestro indice elezioni suppletive nelle Circoscrizioni in cui si siano esauriti gli elenchi dei non eletti.

Il Consigliere subentrante rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio dell’Ordine ed è rieleggibile se il subentro è avvenuto nell’ultimo biennio.

Capo VI – Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori

Art. 136 – Il numero dei componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori è di cinque. La Gran Loggia ogni cinque anni elegge il Collegio dei Grandi Architetti Revisori fra i Fratelli Maestri aventi il requisito fissato dall’art. 44 della Costituzione.

Art. 137 – Entro i successivi trenta giorni, il Gran Maestro convoca i cinque Fratelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti e ne riceve la promessa solenne.

Art. 138 – Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori è convocato, senza   speciali formalità, dal Presidente per lo svolgimento dei compiti fissati dall’art. 46 della Costituzione.

Art. 139 – I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori che non abbiano partecipato a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica; decadono inoltre per rinunzia, per impedimento, per sopravvenuta incompatibilità e per perdita dei diritti Massonici.

II Gran Maestro, constatata l’avvenuta decadenza, provvede alla sostituzione dei Componenti con i primi dei non eletti.

Ove, nell’intervallo fra due Sessioni di Gran Loggia, l’elenco dei non eletti non consenta che il Collegio sia composto da cinque componenti, il Gran Maestro indice elezioni suppletive da svolgersi nella successiva Sessione di Gran Loggia.

Capo VII – II Collegio Circoscrizionale

Art. 140 – Il Collegio Circoscrizionale ha sede nella Casa Massonica del capoluogo.

Art. 141- Il Collegio Circoscrizionale viene convocato in tornata ordinaria dal Presidente venti giorni prima della data fissata per la seduta.

L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’Ordine del giorno, predisposto dal Presidente del Collegio di concerto con il Vice Presidente e con l’Oratore, deve essere trasmesso ai Maestri Venerabili delle Logge operanti nella Circoscrizione, all’ex Maestro Venerabile delle stesse ed ai Membri di diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Le convocazioni del Collegio Circoscrizionale in tornata straordinaria sono effettuate con delibera del Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne abbiano fatto richiesta motivata almeno un terzo dei Maestri Venerabili delle Logge operanti nella Circoscrizione; nei casi d’urgenza, l’avviso di convocazione può essere trasmesso dieci giorni prima dalla data fissata per la riunione; l’ordine del giorno è inserito nell’avviso di convocazione.

Nel caso previsto dall’art. 52 terzo comma della Costituzione la tornata straordinaria è immediatamente convocata dai due membri eletti rimasti e gli aventi diritto eleggono il sostituto sulla base di una terna designata dai Consiglieri dell’Ordine della regione di appartenenza.

La tornata è considerata valida con la partecipazione di almeno due terzi degli aventi diritto. In caso di parità sia nelle designazioni che nelle votazioni prevale il candidato con maggiore anzianità massonica nel grado di Maestro. Il verbale della tornata deve essere senza indugio trasmesso alla Gran Segreteria.

Art. 142 – Sono Membri di diritto del Collegio Circoscrizionale:

– gli ex Presidenti del Collegio; – i Giudici del Tribunale della Circoscrizione;

– i Garanti di Amicizia iscritti nel piè di lista di una Loggia della Circoscrizione; – i Consiglieri dell’Ordine eletti nella Circoscrizione; – gli Ispettori Circoscrizionali, l’ex Maestro Venerabile di ciascuna Loggia della Circoscrizione. Possono partecipare alle sedute del Collegio Circoscrizionale: – il Gran Maestro; – i Membri della Giunta del Grande Oriente d’Italia;

– gli ex Membri della Giunta del Grande Oriente d’Italia ed i Grandi Maestri Onorari se iscritti nel piè di lista di una Loggia della Circoscrizione;

– i Giudici della Corte Centrale. Possono essere invitati quei Fratelli la cui partecipazione sia ritenuta utile in considerazione degli argomenti da trattare.

Art. 143 – Effettuato l’appello dei Rappresentanti delle Logge della Circoscrizione nell’ordine numerico distintivo, il Presidente del Collegio Circoscrizionale accerta il numero legale e nomina 5 o più scrutatori; apre, quindi, la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 144 – I partecipanti al Collegio Circoscrizionale non possono chiedere

la parola più di una volta sullo stesso argomento, ma hanno diritto di replica per fatto personale. Gli interventi debbono avere la durata massima di cinque minuti.

Nessuno dei partecipanti al Collegio Circoscrizionale può abbandonare la seduta senza l’autorizzazione del Presidente.

Art. 145 – Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e controprova oppure per appello nominale se richiesto da almeno un quinto dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 146 – Il Gran Maestro fissa con decreto la data nella quale devono svolgersi le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive di cui all’art. 52 Cost., e l’eventuale ballottaggio. Entro trenta giorni dall’emissione del decreto del Gran Maestro, il Collegio:

(a) procede alla elezione fra i Maestri Venerabili della Circoscrizione di tre componenti dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale;

(b) stabilisce il numero e la sede delle Sezioni Elettorali, almeno una per Oriente, salva la facoltà di aggregare alla sezione elettorale dell’Oriente più vicino l’unica Loggia del proprio Oriente con non più di dodici Fratelli Maestri nel piè di lista;

(c) stabilisce altresì l’orario di apertura di ciascuna sezione elettorale, tenendo conto del numero dei Fratelli elettori.

Dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale fanno parte anche il Consigliere dell’Ordine eletto con il maggior numero di voti nella Circoscrizione, che lo presiede, ed il Giudice della Corte Centrale eletto dal Collegio.

Le Sezioni Elettorali sono composte da tre Fratelli, nominati dai Maestri Venerabili delle Logge che ne fanno parte o dal Consiglio delle Luci se la sezione è costituita da una sola Loggia.

I componenti di ciascuna Sezione Elettorale eleggono fra loro il Presidente ed il Segretario.

Il Collegio consegna alle Sezioni Elettorali i piè di lista inviati dal Grande Oriente e le schede elettorali predisposte dallo stesso Collegio e riportanti le liste dei candidati racchiuse ciascuna in un rettangolo.

Le candidature alle cariche di Presidente del Collegio Circoscrizionale, di Vice Presidente e di Oratore di ciascuna lista bloccata, comprensiva a pena di nullità ed irricevibilità delle tre candidature, deve essere sottoscritta dai tre candidati, con l’indicazione dei dati anagrafici.

Esse devono pervenire almeno quindici giorni liberi prima delle elezioni all’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, il quale verifica la regolarità della presentazione, nonché l’eleggibilità dei candidati, escludendo le liste comprendenti anche una sola candidatura irregolarmente proposta o un solo candidato ineleggibile.

Ciascun candidato alla carica di Presidente, la cui lista sia stata ammessa alle elezioni, può nominare un proprio rappresentante elettorale, con un supplente, presso l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale e questi può nominare un rappresentante elettorale, con un supplente, presso ogni Sezione Elettorale.

Ogni Fratello Maestro esprime il proprio voto segnando una croce all’interno della casella della lista prescelta.

Espresso il voto, il Fratello appone la propria firma, a lato del nome, nel piè di lista della propria Loggia.

La Sezione Elettorale, dichiarate concluse le operazioni di voto, e  verificata la corrispondenza del numero delle schede nell’urna con il numero dei votanti risultanti dal piè di lista, chiude le schede votate in una busta sigillata che inserisce in una busta più grande con le schede non utilizzate, i verbali ed i piè di lista con le sottoscrizioni dei votanti.

Il Presidente, con facoltà degli altri componenti della Sezione Elettorale di assisterlo, provvede alla consegna a mano della busta più grande di cui sopra all’Ufficio Elettorale Circoscrizionale. La mancata consegna entro 24 ore costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionata con la pena di cui alla lettera c) dell’art. 27Reg.

L’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, convocato dal Presidente con avviso anche ai candidati alle cariche ed ai rappresentanti elettorali presso l’Ufficio stesso, procede alla apertura delle buste trasmesse dai Presidenti delle Sezioni Elettorali, al controllo della corrispondenza fra i numeri delle schede votate e dei votanti, allo scrutinio dei voti in un’unica operazione e non sezione per sezione, e quindi alla proclamazione degli eletti la cui lista abbia ottenuto la maggioranza, anche relativa in misura almeno del 40% dei voti validamente espressi ed attribuiti.

Ove nessuna delle liste abbia conseguito almeno il 40% dei voti validamente espressi ed attribuiti, l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale dichiara il risultato dello scrutinio ed indice il ballottaggio fra le due liste più votate da tenersi con le stesse modalità.

Art. 147 – Tutte le votazioni sulle nomine previste dall’art. 52 della Costituzione sono effettuate con schede predisposte dal Collegio Circoscrizionale.

Sono nulle le schede contenenti un numero di suffragi superiore a quello previsto per ciascuna elezione. Risultano eletti i Fratelli Maestri in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna carica; a parità di voti prevalgono i più anziani nel grado di Maestro.

I verbali delle votazioni debbono contenere i nominativi dei Fratelli Maestri eletti, nonché di tutti coloro che abbiano ottenuto suffragi.

Art. 148 – I verbali dello scrutinio, redatti in duplice copia, debbono essere

firmati dal Presidente e dai Membri dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale. Un esemplare deve essere immediatamente trasmesso alla Gran Segreteria.

Art. 149 – Il Collegio Circoscrizionale fissa le misure dei rimborsi, che il Tesoriere della Circoscrizione effettua a presentazione dei documenti giustificativi di spesa.

Capo VIII – Gli Ispettori Circoscrizionali e Centrali

Art. 150 – La Giunta del Grande Oriente d’Italia, ogni tre anni, determina il numero degli Ispettori da eleggere in ciascuna Circoscrizione in base al numero delle Logge operanti nella stessa.

Art. 151 – Il numero degli Ispettori Circoscrizionali è assegnato a ciascuna Circoscrizione Massonica nel rapporto di uno ogni sei Logge o frazione superiore a tre. Nessuna Circoscrizione Massonica può avere meno di due Ispettori.

Il Collegio Circoscrizionale, in considerazione della peculiare allocazione delle Logge nel territorio circoscrizionale, può con atto motivato richiedere alla Giunta del GOI di aumentare o diminuire tale rapporto di proporzionalità.

Art. 152 – Nella tornata elettorale fissata per l’elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale si svolgono le elezioni degli Ispettori Circoscrizionali e dei Giudici dei Tribunali Circoscrizionali, con lo stesso Ufficio Elettorale Circoscrizionale e le stesse Sezioni costituiti per l’elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale. Contemporaneamente la Gran Segreteria trasmette a tutti i Collegi Circoscrizionali l’elenco delle Logge in regola con il Tesoro del Grande Oriente d’Italia, i relativi piè di lista ed appositi moduli per i processi verbali di elezione.

Fino a quindici giorni prima delle elezioni le singole Logge potranno inviare al Presidente dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale l’elenco dei Fratelli Maestri che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 55 della Costituzione, intendono porre la propria candidatura.

La candidatura è incompatibile con la qualità di membro dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale.

Il numero, la dislocazione, la composizione ed il funzionamento delle sezioni elettorali sono stabiliti ai commi 2/b, 4 e 5 dell’art.146 del Regolamento dell’Ordine.

Il Collegio Circoscrizionale dovrà consegnare alle sezioni elettorali i piè di lista, inviati dal Grande Oriente d’Italia, delle Logge ricadenti nel relativo ambito territoriale e le schede elettorali che saranno state predisposte dallo stesso Collegio in modo da avere tante linee tratteggiate per quanti sono gli Ispettori Circoscrizionali da eleggere.

Ciascun Fratello Maestro riempie una scheda con tanti nomi, di Fratelli Maestri che abbiano posto la loro candidatura, quanti sono gli Ispettori da eleggere assegnati alla Circoscrizione. Appena espresso il voto ogni Fratello dovrà apporre la propria firma accanto al proprio nome sul piè di lista della Loggia di appartenenza.

Il Presidente unitamente agli scrutatori, concluse le operazioni di voto e verificata la corrispondenza delle schede votate con il numero degli elettori firmatari dei piè di lista, dovrà chiudere in busta sigillata le schede votate e quindi chiudere in una busta più grande la stessa unitamente alle schede non votate, al verbale ed al piè di lista.

Sarà compito del Presidente della sezione elettorale, insieme ai membri che lo desiderino, portare la busta suddetta, o spedirla in plico raccomandato, all’Ufficio Elettorale Circoscrizionele.

Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la sospensione dalla Istituzione di cui all’ultimo capoverso dell’art. 27 Reg.

Art. 153 – L’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, convocato dal suo Presidente con avviso anche ai candidati alla carica di Ispettore Circoscrizionale,  procede all’apertura delle buste grandi trasmesse dai Presidenti delle sezioni elettorali, alla verifica della loro regolarità e, per le sole Logge in regola con il Tesoro del Grande Oriente, allo scrutinio dei voti.

Se una scheda contiene un numero di nomi superiore a quello degli Ispettori da eleggere, sono da considerare voti validamente espressi soltanto quelli dati ai candidati che, scendendo dall’alto al basso,rientrino   nel numero dei posti di Ispettore assegnati al Collegio Circoscrizionale.

Risulteranno eletti Ispettori Circoscrizionali i Fratelli che, nei limiti numerici fissati per ogni Circoscrizione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano in età massonica.

Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, verificate le condizioni di cui all’art. 55 Cost., proclama gli eletti e redige apposito verbale che rimette alla Gran Segreteria.

Art. 154 – Il Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla elezione, convoca gli Ispettori Circoscrizionali eletti per insieme stabilire i criteri ed il calendario annuale delle ispezioni.

Ciascun Ispettore può essere inviato di volta in volta a compiere il suo mandato in qualsiasi Loggia della Circoscrizione con esclusione della propria.

Periodicamente, e comunque non meno di due volte l’anno, il Presidente del Collegio convoca e presiede la riunione degli Ispettori Circoscrizionali per coordinarne l’attività, ed essere informato sullo svolgimento degli incarichi ispettivi.

Il Presidente del Collegio può altresì convocare una riunione degli Ispettori quando ritenga utile essere informato sullo stato delle Logge della Circoscrizione al fine di riferire nel Consiglio previsto dall’art. 53 della Costituzione.

Art. 155 – Qualora nel corso del triennio in una Circoscrizione per qualsiasi motivo si renda vacante un posto di Ispettore il Gran Maestro nomina, in sostituzione, il fratello che, dal verbale previsto nell’ultimo comma dell’art. 153 Reg., risulti il primo dei non eletti.

Qualora nel corso del triennio si costituiscano nuove Logge il Gran Maestro, sentito il Presidente del Collegio Circoscrizionale interessato, potrà procedere alla nomina di nuovi Ispettori attingendo alla lista dei non eletti di cui al verbale indicato nel primo comma o indire nuove elezioni di Ispettori Circoscrizionali per il numero necessario.

Il Presidente del Collegio nei quindici giorni successivi procede nei modi previsti dall’art. 154 Reg.

Gli Ispettori nominati od eletti con le modalità di cui rispettivamente al primo od al secondo comma del presente articolo dureranno in carica fino al termine del triennio degli altri Ispettori e sono rieleggibili se la nomina o l’elezione sono intervenute nell’ultimo anno.

Art. 156 – Gli Ispettori Circoscrizionali hanno il diritto di partecipare, al di fuori del calendario di cui all’art. 154 e su specifico mandato del Presidente o dell’Oratore del Collegio Circoscrizionale, a tutte le riunioni delle Logge della Circoscrizione per svolgere il loro compito di assistenza e sorveglianza; non hanno diritto al voto.

Art. 157 – L’incarico ispettivo permanente non pregiudica ispezioni straordinarie disposte dal Gran Maestro, sentita la Giunta del Grande Oriente d’Italia.

I modi ed i limiti di esecuzione sono determinati dal Gran Maestro secondo quanto disposto dall’art. 160.

Art. 158 – L’incarico di Ispettore Circoscrizionale, alla fine del triennio, dura fino all’inizio dell’attività dei nuovi Ispettori.

La Giunta del Grande Oriente d’Italia dichiara la decadenza dell’Ispettore Circoscrizionale dall’incarico per reiterato inadempimento ai suoi doveri, per rinuncia motivata, per perdita o sospensione della qualità di appartenenza alla Circoscrizione Massonica nella quale l’Ispettore è stato eletto e per inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 159 del Regolamento.

Art. 159 – L’ispezione generale viene eseguita almeno una volta all’anno: all’inizio od alla fine dell’Anno Massonico.

Di ogni visita, entro quindici giorni dal suo compimento, l’Ispettore deve redigere una relazione da inviare al Grande Oratore, al Presidente ed all’Oratore del Collegio Circoscrizionale.

L’Ispettore riferisce sull’ordine formale e sulla efficienza muratoria sostanziale della Loggia, sulla propria azione di collaborazione e di consiglio, sulla osservanza delle singole prescrizioni costituzionali e ritualistiche, sulla regolarità della gestione amministrativa, sulla frequenza

delle riunioni della Loggia e sulla partecipazione dei Fratelli.

Il Grande Oratore ed il Presidente del Collegio Circoscrizionale, singolarmente o di concerto, possono disporre, quando lo ritengano opportuno, una ulteriore visita ispettiva al fine di accertare la veridicità di eventi o di correggere le eventuali disfunzioni.

Art. 160 – Per le ispezioni straordinarie di cui all’art. 157, il Gran Maestro,

oltre ai membri del Consiglio dell’Ordine, può nominare, su parere conforme della Giunta del GOI, tre Ispettori Tecnici scelti fra i Fratelli che abbiano non meno di cinque anni di anzianità nel grado di Maestro, che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno e che abbiano una particolare professionalità nei vari settori ispettivi di cui all’art. 57 Cost..

La carica di Ispettore Tecnico di nomina del Gran Maestro è incompatibile con quella di componente del Tribunale Circoscrizionale o della Corte Centrale.

Il Gran Maestro può affiancare agli Ispettori Centrali, di cui all’art. 55 Cost., quando a suo insindacabile giudizio la singola ispezione lo renda opportuno, un Ispettore Tecnico ed un Fratello Maestro dotato di specifiche conoscenze professionali.

La Commissione ispettrice così costituita è comunque sempre presieduta dal Fratello Ispettore membro del Consiglio dell’Ordine.

Gli Ispettori Tecnici durano in carica un quinquennio e, in ogni caso, decadono dal loro mandato quando decade il Gran Maestro che li ha nominati.

L’aver svolto le funzioni di Ispettore Tecnico, quale che sia stata la durata della carica, non impedisce il rinnovo dello stesso incarico.

Il Gran Maestro può in ogni momento a sua discrezione revocare il mandato di Ispettore Tecnico.

NORMA TRANSITORIA

Art. Unico: Gli Ispettori di Loggia restano in carica fino alla prima elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale e dei Corpi degli Ispettori Circoscrizionali.

Capo IX – Le Commissioni

Art. 161 – II Consiglio dell’Ordine ogni cinque anni determina il numero ed elegge i Componenti delle Commissioni permanenti indicate all’art. 61 della Costituzione fra i nominativi proposti dai Collegi Circoscrizionali.

Per la composizione debbono essere proposti ed eletti Fratelli particolarmente competenti nelle materie oggetto delle finalità delle singole Commissioni.

Art. 162 – Le Commissioni permanenti sono presiedute dal Gran Maestro o da un Membro della Giunta del Grande Oriente d’Italia da lui designato.

Art. 163 – Nei trenta giorni dalla formazione delle Commissioni, il Gran Maestro ne convoca i Componenti. Nella prima riunione, ogni commissione:

a) nomina nel suo seno un Vice Presidente;

b) nomina nel suo seno un Segretario che redige i verbali, ne cura  la raccolta e provvede, d’incarico del Gran Maestro o del Vice Presidente, alle convocazioni;

c) prende atto dei compiti assegnati e predispone il lavoro.

Art. 164 – Le convocazioni debbono essere effettuate con un preavviso di almeno dieci giorni e debbono contenere l’indicazione degli argomenti da esaminare.

Art. 165 – Ciascuna Commissione prende in esame ed esprime il proprio parere su ogni quesito proposto, nell’ambito della materia ad essa demandata, dal Gran Maestro, dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia, dal Consiglio dell’Ordine o, tramite i Collegi Circoscrizionali, dalle Logge e dai Fratelli.

Art. 166 – Il Vice Presidente di ciascuna Commissione può essere chiamato a riferire dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia sui lavori compiuti.

Art. 167 – II Consiglio dell’Ordine, su richiesta del Gran Maestro, provvede

alla sostituzione dei componenti le Commissioni che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle riunioni, che abbiano rassegnato

le proprie dimissioni o che siano passati all’Oriente Esterno.

Art. 168 – Le Commissioni permanenti decadono alla fine del quinquennio od al rinnovo del Consiglio dell’Ordine.

In tale ultima ipotesi, la Commissione può ultimare il lavoro in corso a condizione che il nuovo Consiglio dell’Ordine nella sua prima riunione conceda espressa autorizzazione.

TITOLO III

LA GIUSTIZIA MASSONICA

Capo I Disposizioni Generali

Art. 169 – Le Tavole d’accusa debbono essere redatte per iscritto, e devono contenere – a pena di decadenza – l’allegazione della documentazione e la formulazione dei mezzi di prova a sostegno dell’accusa.

Le Tavole devono essere indirizzate al Presidente dell’Organo giudicante competente e, per l’ipotesi di ammissibilità del ricorso al Giurì d’Onore di cui all’art. 65 Cost., al Presidente del Collegio Circoscrizionale.

Le Tavole devono altresì essere indirizzate all’Oratore del Collegio Circoscrizionale o, per i casi previsti all’art. 67, 1° comma, Cost.,  al Grande Oratore per l’esercizio delle loro rispettive funzioni.

Art.170 – Il Presidente dell’Organo Giudicante, entro tre giorni dal ricevimento della Tavola d’accusa ne da notizia:

a) al Fratello o, in persona del suo Venerabile, alla Loggia contro cui si procede;

b) alla Gran Segreteria;

c) alla segreteria della Corte Centrale la quale tiene il Repertorio Generale dei Procedimenti;

d) al Maestro Venerabile della Loggia alla quale appartiene il Fratello incolpato.

Entro tre giorni dalla formazione del Collegio Giudicante, costituito ai sensi dell’art.183/bis, il Presidente emette un decreto con il quale nomina il Relatore, o ne assume il ruolo, e formula il capo d’accusa sulla base della Tavola pervenutagli.

Con lo stesso decreto il Presidente del Collegio Giudicante dispone che l’incolpato, entro trenta giorni dal ricevimento della notizia di cui alla lettera a) del comma che precede, provveda – a pena di decadenza – ad inviare propria memoria di difesa con l’allegazione   della documentazione e la formulazione dei mezzi di prova a sostegno, e fissa la data del dibattimento non prima di dieci giorni dalla scadenza del termine a difesa che precede.-

Copia della memoria difensiva dell’incolpato deve essere inviata anche all’Oratore competente.

Il Collegio, con sentenza pronunciata in Camera di Consiglio, proscioglie anticipatamente l’incolpato quando – in qualsiasi stato del procedimento – risulta che lo stesso non ha commesso il fatto o che il fatto non costituisce colpa massonica.

Art. 171 – La Segreteria dell’Organo giudicante dà immediata notizia della Tavola d’Accusa al Gran Maestro il quale può sospendere il Fratello o la Loggia sottoposti a giudizio da ogni attività, ai sensi dell’art.32 lettera m) della Costituzione.

La Gran Segreteria dà notizia dell’eventuale sospensione da ogni attività massonica del Fratello o della Loggia incolpati al Venerabile competente ed al Presidente del Collegio Circoscrizionale di Maestri Venerabili.

Art. 172 – Il Presidente dell’Organo giudicante investito del processo, se vi sono particolari motivi d’incompatibilità o di opportunità, su istanza di parte o di ufficio, trasmette gli atti al Presidente della Corte Centrale perché designi un altro Tribunale.

La trasmissione degli atti è obbligatoria quando i motivi di incompatibilità o di opportunità attengano alla stessa persona del Presidente dell’Organo giudicante.

Art. 173 – Se l’incolpato non si presenta ingiustificatamente al dibattimento si procede in sua contumacia.

Art. 174 – Del giorno e del luogo del dibattimento deve essere data notizia al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili ed alla Gran Segreteria.

Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili disporrà che ne sia data notizia ai Maestri Venerabili della Circoscrizione.

Detta notizia, unitamente a copia integrale di tutti gli atti, deve altresì essere inviata al Grande Oratore per l’esercizio dei doveri e dei poteri di cui all’art. 119 Reg.

Art. 175 – All’apertura dell’udienza, il Presidente, dato l’ingresso nell’aula dei Fratelli Maestri che desiderino assistere, nomina un difensore all’incolpato che non vi abbia provveduto, a meno che non ritenga di riconoscere allo stesso la facoltà, ex art. 69 Cost., di difendersi da solo.

Il Presidente, o il giudice da lui delegato, fa una breve relazione, dopo di  che vengono sentiti l’incolpato e il denunziante, se presenti.

Di tali adempimenti viene dato atto a verbale.

Su ogni incidente procedurale e sull’ammissione dei mezzi istruttori decide il Collegio. Da ultimo si svolge la difesa e, senza soluzione di continuità, il Collegio si riunisce in Camera di Consiglio e delibera a maggioranza la sentenza, di cui il Presidente legge in udienza il dispositivo.

Le modalità di votazione della Camera di Consiglio devono rimanere segrete. Non è ammessa l’astensione dal voto.

La sentenza può essere dichiarata immediatamente esecutiva quando, ad insindacabile giudizio dell’Organo giudicante, ciò risponda agli interessi superiori della Comunione.

Art. 176 – Il Tribunale deve redigere per iscritto il dispositivo e comunicare al Gran Maestro, al Grande Oratore, alla Gran Segreteria, alla Segreteria della Corte Centrale, al Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili ed al Venerabile interessato le proprie decisioni. In base ad esse si procederà dagli organi competenti agli eventuali provvedimenti del caso.

Art. 177 – L’Organo giudicante deciderà sul carico delle spese anche se anticipate dal Gran Tesoriere. Il pagamento delle spese deve essere eseguito dal Fratello onerato nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il capo della sentenza che statuisce la condanna alle spese dovrà contenere anche la previsione di una sanzione, ex art. 27 del Regolamento, per il caso di mancato pagamento nei termini previsti.

Al pagamento delle spese processuali non possono essere condannati l’Oratore di Loggia, l’Oratore del Collegio Circoscrizionale e il Grande Oratore.

Art. 178 – La sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla sua deliberazione e deve contenere l’indicazione delle parti e l’oggetto del processo. Deve essere motivata e sottoscritta dai componenti del Collegio, e comunicata all’Oratore competente ed alle parti entro sette giorni.

Art. – 179 – I procedimenti in corso alla data del rinnovo degli Organi giudicanti, vengono condotti a termine dai Collegi che li hanno in carico.

I procedimenti pendenti al momento di modifiche della Giustizia Massonica, si concludono sulla base delle norme vigenti alla data della formulazione del capo d’accusa.

Art. 180 – I Provvedimenti emessi durante il procedimento sono esecutivi e sono impugnabili unitamente alla sentenza.

Capo II Impugnazioni

Art. 181 – L’impugnazione deve essere proposta entro tre giorni dalla lettura

del dispositivo avvenuta in presenza dell’incolpato ovvero entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 178; nel primo caso con riserva di presentare i motivi di gravame entro venti giorni dal deposito della sentenza, nel secondo i motivi di gravame devono essere presentati contestualmente all’impugnazione.

L’impugnazione deve essere diretta e spedita, in plico raccomandato, al Presidente dell’Organo competente a giudicare sull’impugnazione stessa.

Nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 17 del Regolamento, il Presidente del Tribunale Circoscrizionale, nei trenta giorni dalla ricezione del reclamo, convoca il Tribunale.

Il Tribunale, assunte informazioni dal Maestro Venerabile della Loggia che ha emesso il provvedimento e sentito, ove richiesto, il Fratello depennato, decide in Camera di Consiglio. Il provvedimento non è ulteriormente impugnabile.

Art. 182 – Il Giudice dell’impugnazione decide in base agli atti del giudizio di primo grado. Il Presidente, ricevuto il gravame, richiama gli atti dal Presidente del Tribunale Circoscrizionale o dalla Sezione della Corte Centrale che ha emesso la sentenza impugnata, fissa il dibattimento, stabilendone il luogo, il giorno, l’ora e convoca le parti con un termine non inferiore a giorni trenta. Se lo ritiene può designare un Membro del Collegio quale Relatore; altrimenti riferisce egli stesso.

All’udienza dopo la relazione procede alla lettura degli atti. In casi eccezionali il Collegio può disporre la rinnovazione delle prove acquisite e ne ordina l’espletamento in prosieguo solo se non può procedervi seduta stante.

Seguono lo svolgimento della difesa, la deliberazione della sentenza, la lettura del dispositivo, la stesura nonché tutte le comunicazioni previste per il giudizio di primo grado.

Per quanto non è detto nelle disposizioni di questo capo, per lo svolgimento del giudizio di secondo grado, si osservano le norme per il giudizio di primo grado in quanto applicabili.

Capo llI Norme Comuni

Art. 183 – Le comunicazioni, le notificazioni, gli inviti sono fatti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tutti i detti atti assumono la data del timbro dell’Ufficio postale di partenza sul plico di spedizione.

Art. 183/bis – I Collegi giudicanti, salvo per le valutazioni preliminari ed i giudizi di cui all’art. 68 1° e 2° comma della Costituzione, sono costituiti di tre componenti come segue:

a) per il Tribunale Circoscrizionale dal Presidente o da Giudice suo delegato, che presiede, nonché da due membri nominati fra i Giudici effettivi dallo stesso Presidente del Tribunale;

b) per la Sezione della Corte Centrale dal Presidente della sezione, o Giudice suo delegato, che presiede, nonché, da due membri nominati dallo stesso Presidente della Sezione;

c) per la Corte Centrale in sessione plenaria dal Presidente della Corte Centrale o Giudice suo delegato, che presiede, nonché da due membri nominati dallo stesso Presidente della Corte Centrale.

I Giudici che hanno svolto funzioni nei giudizi di primo grado non possono far parte per lo stesso giudizio dei Collegi giudicanti di secondo grado.

Tutti i termini procedimentali sono sospesi dal 1° agosto al 20 settembre.

Art. 184 – Ove la lettera diretta all’incolpato o al denunziante torni al mittente perché il destinatario è sconosciuto al domicilio dichiarato e risultante dal piè di lista della sua Loggia, tale missiva si ha per recapitata a tutti gli effetti.

Art. 185 – Gli atti che abbiano raggiunto il proprio fine comunque compiuti sono validi.

Art 185/bis – I processi devono concludersi (con la lettura del dispositivo della sentenza) entro tre mesi rispettivamente dal decreto di cui al primo comma dell’art. 170 del Regolamento e dal provvedimento di fissazione dei dibattimento di cui al secondo comma dell’art. 182 del Regolamento.

Con ordinanza motivata il Collegio giudicante può prorogare per una volta di tre mesi tale termine esclusivamente nel caso in cui siano state disposti deposizioni testimoniali o acquisizioni di documenti.

La mancata osservanza di quanto disposto ai commi precedenti comporta la decadenza dalla carica di Giudice della Corte Centrale o del Tribunale Circoscrizionale per i componenti del Collegio giudicante.

Il Presidente del Collegio giudicante provvede a sostituire immediatamente

anche nella fase di apertura di un’udienza, il componente del Collegio che, senza alcuna giustificazione, non si presenta ad un’udienza.

La mancata presentazione ingiustificata ad un’udienza di un componente del Collegio giudicante comporta la decadenza dalla carica di Giudice della Corte Centrale o del Tribunale Circoscrizionale, nonché l’addebito ai medesimi degli eventuali costi totali dell’udienza fissata e non tenuta.

Art. 186 – La sospensione eventualmente decisa su proposta dell’Organo investito del processo ai sensi dell’art. 70 della Costituzione, deve essere immediatamente comunicata alla Gran Segreteria che ne darà notizia agli stessi organi di cui all’art. 176 del presente Regolamento.

Art. 187 – In caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall’autorità giudiziaria profana, il Fratello indagato od imputato può essere sospeso dal Gran Maestro fin quando non fornisca la prova dell’archiviazione, del proscioglimento od assoluzione per i capi d’accusa che hanno determinato il provvedimento restrittivo.

Nell’ipotesi che i fatti addebitati costituiscano anche colpa massonica, il Grande Oratore formula una Tavola d’accusa.

Il processo massonico viene immediatamente sospeso dopo la notificazione della tavola d’accusa sino alla definizione del processo da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Capo IV Il Tribunale Circoscrizionale

Art. 188 – Il numero dei Giudici del Tribunale della Circoscrizione è di uno ogni cinquecento Fratelli o frazione di cinquecento purché non inferiore a duecentocinquanta, con un minimo di tre effettivi e due supplenti. Questi ultimi, nell’ordine secondo i voti riportati, sostituiscono i Giudici effettivi impossibilitati ad adempiere le loro funzioni, temporaneamente o definitivamente e, ove non abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per più di un anno solare, non sono soggetti a limitazioni di rieleggibilità.

I Giudici del Tribunale Circoscrizionale vengono eletti congiuntamente al Presidente del Collegio circoscrizionale senza formalità alcuna circa la presentazione della candidatura.

Essi devono essere scelti tra i Fratelli della Circoscrizione che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile, che non rivestano altra carica elettiva o di nomina e che per cultura ed esperienza massonica siano ritenuti idonei alla funzione.

Le modalità di convocazione delle elezioni e di votazione, salvo per quanto diversamente stabilito dal presente Regolamento, sono quelle previste per la elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale.

Le elezioni dei Giudici del Tribunale Circoscrizionale avvengono con schede diverse rispetto a quelle per l’elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale e viene redatto un separato verbale su modulo inviato dalla Gran Segreteria avendo gli stessi requisiti di quello inviato per l’elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale.

Ciascun Fratello Maestro potrà votare un numero di nominativi eguale a quello dei giudici effettivi e supplenti da eleggere.

Sono validi i voti per un numero di nominativi inferiore a quello previsto; i voti per un numero di nominativi superiore sono validi per i primi nominativi, nell’ordine dalla parte superiore a quella inferiore della scheda, fino al numero dei Giudici da eleggere.

Sono eletti nell’ordine Giudici effettivi o supplenti i Fratelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il Fratello con la maggior anzianità nel grado di Maestro.

Le modalità di scrutinio dei voti e di proclamazione degli eletti sono le stesse previste per l’elezione dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali e le relative operazioni avvengono congiuntamente a quelle per la elezione del Presidente del collegio Circoscrizionale.

Art. 189 – Entro i successivi trenta giorni dalla elezione il Presidente del Collegio Circoscrizionale convoca i Giudici eletti, ne riceve la promessa solenne sulla formula di rito. Entro i successivi quindici  giorni il giudice più anziano nel grado di Maestro riunisce i Giudici eletti per la designazione del Presidente del Tribunale Circoscrizionale e per la nomina del Segretario da scegliersi fra i Fratelli Maestri della Circoscrizione.

Art. 190 – Il Tribunale Circoscrizionale ha la sua sede presso gli uffici del Collegio Circoscrizionale.

NORMA TRANSITORIA

Art. Unico – Gli attuali Giudici dei Tribunali Circoscrizionali restano in carica fino alle elezioni dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali successive alla Gran Loggia dell’anno 2002.

Capo V – La Corte Centrale

Art. 191 – Il numero dei Giudici della Corte Centrale è complessivamente di trentaquattro.

I Collegi Circoscrizionali ogni cinque anni eleggono, ciascuno, un Giudice della Corte Centrale fra i Fratelli Maestri che abbiano i requisiti indicati nell’art. 188 del Regolamento dell’Ordine; gli altri Giudici vengono eletti dalla Gran Loggia tra i Fratelli Maestri aventi i medesimi requisiti sopra indicati.

Art. 192 – Entro i successivi trenta giorni, il Gran Maestro convoca i Giudici eletti e ne riceve la promessa solenne sulla formula di rito.

Nei successivi quindici giorni, il Giudice più anziano nel Grado di Maestro riunisce i Giudici eletti per la designazione del Presidente della Corte Centrale.

Il Presidente della Corte Centrale, nella stessa riunione, presi in carico tutti i procedimenti pendenti la cui istruttoria non sia stata iniziata, nonché le Tavole d’accusa, fissa i criteri di coordinamento e di distribuzione degli incarichi e nomina fra gli eletti il Segretario Centrale.

Subito dopo, il Presidente della Corte Centrale forma Sezioni composte, ciascuna, da cinque Giudici effettivi e tre supplenti. Ogni Sezione giudicante elegge il proprio Presidente.

Art. 193 – La Corte Centrale ha la sua sede presso il Grande Oriente d’Italia. Ove lo svolgimento di un processo si debba tenere in sede diversa,

il Presidente dell’Organo giudicante ne dà notizia alla Gran Segreteria.

Capo VI Lo Svolgimento del Processo Innanzi alla Corte Centrale

Art. 194 – Nei casi in cui, per il disposto dell’art. 67 della Costituzione, la Corte Centrale sia competente a giudicare in primo grado, il Presidente della Corte Centrale, ricevuta la tavola d’accusa, indica la Sezione alla quale affidare lo svolgimento del processo.

Nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 72 del Regolamento, il Presidente della Corte Centrale assegna ad una Sezione della Corte la decisione sulla cancellazione della Loggia. Il Presidente della Sezione, nei sessanta giorni dalla ricezione del reclamo, convoca il Collegio per la decisione. Il Collegio, assunte informazioni dal Gran Segretario e sentito, ove richiesto, il Maestro Venerabile della Loggia cancellata, decide in camera di consiglio.

Il provvedimento della Corte non è ulteriormente impugnabile. Art. 195- Per i giudizi di secondo grado sia di merito che di legittimità, il Presidente della Corte Centrale, ricevuta la tavola d’impugnazione, richiama dal Tribunale Circoscrizionale, che ha emesso la sentenza impugnata, il fascicolo integrale del giudizio; indica la Sezione il cui Presidente fissa l’udienza di discussione, di cui dà comunicazione al difensore dell’incolpato e al Grande Oratore.

Art. 196 – Le sentenze della Corte Centrale di secondo grado riguardanti sia il merito che la legittimità non sono impugnabili.

Nell’ipotesi che la Corte in Sessione Plenaria sia chiamata a giudicare il Gran Maestro ex art. 68, 1° e 2° comma della Costituzione, il numero dei giudici della Corte stessa è di sette ed è composta dal Presidente della Corte Centrale o, in caso di suo impedimento, da un giudice da lui designato e da sei giudici estratti a sorte dallo stesso Presidente della Corte Centrale.

Per il giudizio ex art.68, 2° comma della Costituzione i giudici vanno sorteggiati fra coloro che non abbiano partecipato al giudizio preliminare di configurabilità dell’attentato alla Costituzione o dell’alto tradimento e di non manifesta infondatezza.

Capo VII Lo svolgimento del processo innanzi alla Corte Centralein Sessione

                     Plenaria

Art. 197 – Per i giudizi indicati nell’art. 68, 1º comma della Costituzione, il Presidente, ricevute le Tavole d’accusa, forma, ai sensi dell’art196 del Regolamento, il Collegio e fissa l’udienza per la discussione.

Il procedimento si svolge secondo le modalità di cui all’art. 170 Reg. in quanto applicabili.

Capo VIII Lo Svolgimento Del Processo Innanzi Alla Corte Centrale

In Sessione Plenaria

Art. 198 – Gli effetti della sentenza decorrono dal passaggio in giudicato, a meno che non siano dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 175 u.c. Sono definitive le sentenze dei giudizi di primo grado non impugnate nei termini, le sentenze della Corte Centrale, esclusa l’ipotesi prevista all’art. 67, 1º comma Cost., e quelle della Corte Centrale in Sessione Plenaria.

Art. 199 – Il Presidente dell’Organo giudicante che ha emesso la sentenza di condanna divenuta definitiva per difetto di impugnazione o il Presidente della Corte Centrale, dispongono la trasmissione del dispositivo della sentenza al Gran Maestro, al Gran Segretario e al Maestro Venerabile della Loggia del Fratello condannato per l’esecuzione delle sanzioni e per l’annotazione nella scheda personale.

Capo IX I Giudici- Disposizioni Comuni

Art. 200 – I Giudici del Tribunale Circoscrizionale e della Corte centrale non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 201 – Sono ineleggibili i Fratelli nei cui confronti nei cinque anni anteriori alla elezione, sia stato promosso giudizio massonico conclusosi con sentenza, anche non definitiva, di condanna.

Ove la Gran Segreteria accerti un motivo di ineleggibilità, ne dà comunicazione agli Organi preposti alla elezione perché provvedano alla sua sostituzione.

Art. 202 – Decadono dalla loro funzione i Giudici nei cui confronti sia stato

promosso, durante il corso del mandato, un giudizio massonico conclusosi con sentenza anche non definitiva di condanna.

L’Organo giudicante deve dichiarare la decadenza dalla funzione e trasmettere alla Gran Segreteria, all’Organo di giustizia di cui è componente ed agli altri organi preposti alla elezione, copia della sentenza di condanna.

Il Collegio Circoscrizionale o la Gran Loggia nella riunione immediatamente

successiva provvedono, secondo le rispettive competenze, alla elezione dei nuovi Giudici in sostituzione di quelli dichiarati decaduti.

Art. 203 – I Giudici debbono astenersi dallo svolgimento do ogni attività nel processo in cui l’incolpato si un parente o affine.

Capo X Dei poteri di iniziativa e di impugnativa

Art. 204 – Gli Oratori del Collegio Circoscrizionale esercitano il potere di iniziativa per le colpe massoniche davanti ai Tribunali Circoscrizionali.

Essi hanno altresì il potere di impugnazione delle sentenze del Tribunale Circoscrizionale.

Gli stessi poteri di iniziativa e di impugnativa sono riconosciuti all’Oratore della Loggia del Fratello incolpato.

Capo XI Del Giudizio Di Revisione

Art. 205 – Il Gran Maestro su istanza del condannato, del Grande Oratore o del Presidente della Corte Centrale può domandare la revisione dei processi che abbiano comportato, a seguito di sentenza divenuta irrevocabile, l’espulsione dall’Ordine:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza irrevocabile;

b) se dopo la condanna si scoprono o sono sopravvenuti elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel giudizio, rendano evidente che l’incolpato doveva essere prosciolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;

c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di atti o acquisizioni false o di un altro fatto previsto come colpa massonica.

Art. 206 – Gli elementi in base ai quali la revisione è richiesta devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da comportare, se accertati, che l’espulso doveva invece essere prosciolto ai sensi della lettera b) del precedente articolo.

Art. 207 – L’istanza è presentata unitamente agli atti e documenti che la giustificano presso la Corte Centrale del Grande Oriente d’Italia, unitamente alla copia autentica della sentenza di espulsione. La Corte Centrale, richiamati tutti gli atti del processo, li trasmette, entro trenta giorni, al Gran Maestro che può domandare alla Corte Centrale la revisione del processo. La Corte Centrale delibera a Sezioni Unite.

Capo XII Della Grazia

Art. 208 – La domanda di grazia è diretta al Gran Maestro ed è presentata al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili cui il condannato apparteneva all’epoca della pronuncia della sentenza di primo grado unitamente alla copia autentica della sentenza di condanna. II Collegio Circoscrizionale trasmette la domanda al Gran Maestro corredata del proprio parere e di quello del Venerabile della Loggia di appartenenza del Fratello istante anche all’epoca dei fatti.

Art. 209 – II Gran Maestro, nel concedere la grazia nei casi previsti dall’art. 32 lett. o) n.1 della Costituzione, stabilirà con relativo Decreto le condizioni e le modalità per il godimento della grazia Stessa.

Capo XIII Dei ricorsi in materia elettorale

Art. 209/bis – Di seguito all’insediamento il Presidente della Corte Centrale ed i Presidenti dei Tribunali Circoscrizionali procedono alla costituzione delle Sezioni per i Ricorsi Elettorali, formate ciascuna dal Presidente e da due Giudici, uno dei quali con funzioni di Vice Presidente con ogni potere vicario in caso di impedimento, nonché da un Giudice con funzioni di supplente.

Le Sezioni per i Ricorsi Elettorali hanno competenza esclusiva sui ricorsi di cui all’art.209/ter, sui quali si pronunciano con decisioni non impugnabili.

Art. 209/ter – Avverso i risultati delle elezioni proclamati dagli organi a questo deputati dalle norme costituzionali e regolamentari, è ammesso ricorso da parte dei Fratelli che siano stati candidati o che abbiano riportato voti quando non sia prevista la presentazione della candidatura:

a) alla Sezione per i Ricorsi Elettorali del Tribunale Circoscrizionale avverso i risultati di elezioni per le cariche di Loggia;

b) alla Sezione per i Ricorsi Elettorali della Corte Centrale avverso tutti gli altri risultati elettorali.

I ricorsi in materia elettorale devono essere proposti a pena di decadenza entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente del Tribunale Circoscrizionale nel caso di cui alla lettera a), ed al Presidente della Corte Centrale nel caso di cui alla lettera b).

Entro lo stesso termine, sempre a pena di decadenza, i ricorsi devono essere inviati alla Grande Segreteria, nonché all’Oratore del Collegio Circoscrizionale nel caso di cui alla lettera a) e al Grande Oratore nel caso dì cui alla lettera b).

Se sono proposti più ricorsi con i quali viene contestato il risultato della stessa votazione, i medesimi vengono riuniti, e quindi trattati e decisi congiuntamente.

Art. 209/quater – Ricevuto il ricorso il Presidente della Sezione per i ricorsi elettorali avoca gli atti e fissa, entro dieci giorni dal ricevimento, l’udienza in camera di consiglio per la decisione.

Il Presidente convoca all’udienza, ritenendolo utile per la decisione e senza alcuna formalità, il ricorrente od uno dei ricorrenti se il ricorso sia stato proposto da più Fratelli, l’Oratore competente, il Maestro Venerabile nel caso di cui alla lettera a) dell’art. 209 bis o il Presidente dell’Organo che ha proclamato il risultato nel caso di cui alla lettera b) dell’art. 209 bis, uno o più dei Fratelli proclamati eletti e la cui elezione è contestata.

La Sezione per i ricorsi elettorali si riunisce quindi in camera di consiglio e decide, con ordinanza ritenendo la decadenza o l’inammissibilità, con sentenza accogliendo o rigettando nel merito il ricorso.

Accogliendo il ricorso, la Sezione per i ricorsi elettorali modifica di conseguenza i risultati elettorali come pronunciati.

Rigettando il ricorso o dichiarando la decadenza o l’inammissibilità, la Sezione per i ricorsi elettorali può condannare il ricorrente al pagamento delle spese per il processo.

Sia la sentenza che l’ordinanza devono essere sinteticamente motivate e sono lette e depositate al termine della camera di consiglio.

TITOLO IV

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Capo I I1 Patrimonio Intangibile

Art. 210 – La conservazione e l’amministrazione del patrimonio intangibile del Grande Oriente d’Italia sono affidate alla Commissione Patrimoniale composta dal Gran Maestro, dal Gran Tesoriere e da due Rappresentanti del Consiglio dell’Ordine.

Capo II La Gestione Del Patrimonio

Art. 211 – La gestione del patrimonio del Grande Oriente d’Italia deve essere esercitata secondo le norme della corretta amministrazione.

La tenuta della contabilità deve seguire i criteri fissati dalla legislazione italiana e risultare sui libri obbligatori previsti e vidimati nei modi di legge.

L’organizzazione amministrativa e contabile, nonché la gestione del fondo comune del Grande Oriente d’Italia, è affidata al Gran Tesoriere che cura anche la corrispondenza contabile con le Logge della Comunione.

Art. 212 – Il bilancio di previsione deve contenere l’indicazione delle entrate e delle uscite suddivise per titoli e questi ultimi per capitoli.

La Giunta del Grande Oriente d’Italia nel corso dell’anno finanziario può disporre lo spostamento da capitolo a capitolo dello stesso titolo di spesa. In ogni altro caso la Giunta del Grande Oriente d’Italia deve richiedere il preventivo parere del Consiglio dell’Ordine.

Art. 213 – Le spese necessarie per il funzionamento del Grande Oriente d’Italia e di tutti i suoi Organi, vengono annualmente stanziate nel bilancio di previsione del Grande Oriente d’Italia.

La Giunta del Grande Oriente d’Italia fissa le misure dei rimborsi che il Gran Tesoriere effettua a presentazione dei documenti giustificativi di spesa.

Art. 214 – Il Gran Tesoriere sottopone trimestralmente al Collegio dei Grandi Architetti revisori tutta la documentazione contabile per il riscontro della rispondenza degli introiti e delle spese con i titoli e i capitoli indicati nel bilancio di previsione.

Art. 215 – Trenta giorni prima della riunione ordinaria della Gran Loggia, la Giunta del Grande Oriente d’Italia consegna al Collegio dei Grandi Architetti Revisori per il suo esame, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale.

MODULI

Domanda di iniziazione

Testamento del profano

Promessa Solenne

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  .

.

MASSONERIA UNIVERSALE

COMUNIONE ITALIANA

PALAZZO GIUSTINIANI – ROMA

GRAN ORIENTE D’ITALIA

ESTRATTO DELLA “COSTITUZIONE”

Art. 1

La Massoneria è un Ordine universale iniziatico di carattere tradizionale e simbolico. Intende al perfezionamento ed alla elevazione dell’Uomo e della Umana Famiglia. Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si riuniscono in Comunioni Nazionali.

Art. 2

Il Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani – è storicamente la prima Comunione Massonica Italiana, dotata di regolarità di origine, essendo stata fondata del 1805 da un Corpo Massonico debitamente riconosciuto; essa è indipendente e sovrana; presta la dovuta obbedienza ed osserva scrupolosamente la Carta Costituzionale dello Stato democratico italiano e le leggi che ad essa si ispirino.  Si raccoglie sotto   il simbolo   iniziatico del

                                                   G\A\D\U

e rappresenta la sola fonte legittima di autorità massonica nel territorio italiano e nei confronti delle Comunioni Massoniche Estere, in base ai principi formulati da Anderson 1723.

Art. 4

Il Grande Oriente d’Italia, fatti propri gli Antichi Doveri, persegue la ricerca della verità ed il perfezionamento dell’Uomo e dell’Umana Famiglia; opera per estendere a tutti gli uomini i legami d’amore che uniscono i Fratelli; propugna la tolleranza, il rispetto di sè e degli altri, la libertà di coscienza e di pensiero. Presta la dovuta obbedienza e la scrupolosa osservanza alla Carta Costituzionale dello Stato democratico italiano ed alle Leggi che ad essa si ispirino.

Art. 9

I Liberi Muratori devono osservare gli Antichi Doveri ed essere fedeli alla tradizione dell’Ordine Massonico Universale, sempre comportandosi da buoni e leali cittadini, rispettosi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e delle leggi che alla stessa si conformino; essi sono reciprocamente impegnati alla ricerca esoterica, all’approfondimento iniziatico ed alla proiezione dei valori muratori nel mondo profano. Sono inoltre tenuti: ad osservare fedelmente la Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine, il Regolamento di Loggia ed il Rituale; ad operare effettivamente alla propria elevazione morale, intellettuale e spirituale; ad assolvere gli impegni assunti ed ad esercitare scrupolosamente le attribuzioni del proprio grado od ufficio nella Comunione;  ad intervenire alle Tornate della propria Loggia; a mantenere la discrezione sui Lavori iniziatici; ad astenersi da ogni azione contraria alla lealtà e comportarsi da uomo d’onore. Il Libero Muratore riconosce, quale presupposto preliminare di tutela giurisdizionale, la competenza degli organi costituiti dal Grande Oriente d’Italia. Il Libero Muratore rifiuta il dogmatismo e non accetta limiti alla ricerca della verità. Segue l’esoterismo ed il simbolismo; apprende l’uso dei tradizionali strumenti muratori; esalta il Lavoro, la Tolleranza e la Virtù; opera per unire gli Uomini nella pratica di una Morale universale senza alcuna distinzione di origine, razza, credenze o condizioni sociali. Il Fratello in posizione di sonno o depennato dal piè di lista di Loggia è soggetto ai doveri derivanti dalla Iniziazione muratoria.

INDICE

INDICE GENERALE

I DOVERI DI UN LIBERO MURATORE

Edizione del 1723

I TITOLI GENERALI

Di Dio e della Religione.

Del Magistrato civile supremo e subordinato.

Delle Logge.

Dei Maestri, Sorveglianti, Compagni e Apprendisti.

Della condotta dell’Arte nel lavoro.

Del comportamento, ossia

Nella Loggia allorché costituita.

Dopo che la Loggia è chiusa e i Fratelli non sono usciti.

Quando i Fratelli si incontrano senza estranei, ma non in una Loggia.

In presenza di estranei non Massoni.

In casa e nelle vicinanze.

Verso un Fratello straniero.

I PRINCIPI FONDAMENTALI PER I RICONOSCIMENTI

IDENTITÀ DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA

DECRETO N.86/AC

DECRETO N. 1/AC

DECRETO N.47/AC

DECRETO N.79/AC

DECRETO N.96/AC

DECRETO N.29/VG

DECRETO N.30/VG

DECRETO N.71/GR

DECRETO N.137/GR

DECRETO N.212/GR

DECRETO N.271/GR

DECRETO N.71/GR

DECRETO N.157/GR

COSTITUZIONE DELL’ORDINE

MASSONERIA ITALIANA GRANDE ORIENTE D’ITALIA

PRINCIPI, FINALITÀ, METODI.

Art. 1 – La Massoneria universale.

Art. 2 – La Comunione Massonica del Grande Oriente d’Italia (G.O.I.).

Art. 3 – Rapporti dell’Ordine con i Corpi Massonici Rituali.

Art. 4 – Principi e finalità.

Art. 5 – Metodi.

TITOLO I

I LIBERI MURATORI

Art. 6 – L’iniziazione.

Art. 7 – Le prerogative del Libero Muratore.

Art. 8 – I diritti del Libero Muratore.

Art. 9 – I doveri dei Liberi Muratori.

Art. 10 – I Gradi.

Art. 11 – Le capacità elettorali del Libero Muratore.

Art. 12 – L’assenza e al morosità.

Art. 13 – L’allontanamento dai Lavori di Loggia.

Art. 14 – Il Giurì d’onore.

Art. 15 – Le colpe e le sanzioni.

TITOLO II

LA STRUTTURA E GLI ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA

CAPO I – LA LOGGIA.

Art. 16 – Nozione.

Art. 17 – La struttura.

Art. 18 – I metodi.

Art. 19 – Le competenze.

Art. 20 – Il Maestro Venerabile.

Art. 21 – I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia.

Art. 22 – Il Consigli delle Luci.

Art. 23 – La cancellazione della Loggia.

Art. 24 – Le colpe e le sanzioni della Loggia.

CAPO II – LA GRAN LOGGIA

Art. 25 – Nozione.

Art. 26 – La struttura.

Art. 27 – I metodi.

Art. 28 – Le competenze della Gran Loggia.

Art. 28/bis – L’Assemblea Ordinaria dei Maestri Venerabili. Costituzione

– Delega – Compiti.

CAPO III – IL GRAN MAESTRO

Art. 29 – Funzioni.

Art. 30 – Eleggibilità.

Art. 31 – Attribuzioni del Gran Maestro.

Art. 32 – Competenze del Gran Maestro.

CAPO IV – LA GIUNTA DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA

Art. 33 – Nozione.

Art. 34 – La struttura.

Art. 35 – Eleggibilità dei Membri di Giunta.

Art. 36 – Sostituzione.

Art. 37 – Metodi.

Art. 38 – Competenze della Giunta del Grande Oriente d’Italia.

CAPO V – IL CONSIGLIO DELL’ORDINE

Art. 39 – Nozione.

Art. 40 – La struttura.

Art. 41 – I metodi.

Art. 42 – Le competenze del Consiglio dell’Ordine.

CAPO VI – IL COLLEGIO DEI GRANDI ARCHITETTI REVISORI

Art. 43 – Nozione.

Art. 44 – La struttura.

Art. 45 – I metodi.

Art. 46 – Le competenze del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.

CAPO VII – LE CIRCOSCRIZIONI – I COLLEGI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 47 – Ripartizione territoriale.

Art. 48 – Nozione.

Art. 49 – La struttura.

Art. 50 – I metodi.

Art. 51 – Le competenze del Collegio Circoscrizionale.

Art. 52 – Organi del Collegio Circoscrizionale.

Art. 53 – Consiglio dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali.

CAPO VIII – ISPETTORI CIRCOSCRIZIONALI ED ISPETTORI CENTRALI

Art. 54 – Nozione. Competenza territoriale.

Art. 55 – La struttura.

Art. 56 – I metodi.

Art. 57 – Le competenze degli Ispettori Circoscrizionali.

CAPO IX – LE COMMISSIONI

Art. 58 – Nozione.

Art. 59 – La struttura.

Art. 60 – I metodi.

Art. 61 – Commissioni Permanenti e competenze.

TITOLO III

LA GIUSTIZIA MASSONICA

CAPO I – PRINCIPI E FINALITA’

Art. 62 – Funzione.

Art. 63 – Principi ispiratori

CAPO II – GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA MASSONICA

Art. 64 – Nozione.

Art. 65 – Il Giurì d’Onore: competenze.

Art. 66 – I Tribunali Circoscrizionali: competenze.

Art. 67 – La Corte Centrale: competenze.

Art. 68 – Corte Centrale in Sessione Plenaria: competenze.

CAPO III – IL PROCESSO MASSONICO

Art. 69 – La difesa dell’incolpato.

Art. 70 – La sospensione.

Art. 71 – La difesa della Loggia incolpata.

Art. 72 – La sentenza.

TITOLO IV – LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 73 – Il fondo comune.

Art. 74 – Il patrimonio intangibile.

Art. 75 – L’esercizio finanziario.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Gran Loggia Straordinaria del 27/28 Ottobre 1984

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gran Loggia del 22 Marzo 1986

Opzione incompatibilità cariche DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gran Loggia del 22 Marzo 1986

Giudizi pendenti al 22 marzo 1996

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gran Loggia del 19 Marzo 1988

Nulla osta permanenza iscrizione nel pie’ di lista Loggia di appartenenza min caso di trasferimento residenza o domicilio ma non della dimora: Affiliazione d’ufficio;

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gran Loggia del 7 aprile 2000

Cancellazione della pena per fatti verificatisi prima del 31.12.1996; Procedura di riammissione

Trasferimento

REGOLAMENTO DELL’ORDINE

TITOLO I

I LIBERI MURATORI

CAPO I – LA PROCEDURA DELL’INIZIAZIONE E DELLA REGOLARIZZAZIONE

Art. 1 – Requisiti ammissione.

Art. 2 – Domanda e curriculum vitae.

Art. 3 – Presentazione domanda, presa in considerazione, comunicazione data votazioni al Collegio Circoscrizionale e all’Ispettore di Loggia, affissione, pubblicazione sul Bollettino, trasmissione   modelli C 1, nulla osta Gran Maestro.

Art. 4 – Tavole informative.

Art. 5 – Dovere di informazione da parte di ogni Fratello.

Art. 6 – Convocazione R. L. Loggia per la votazione.

Art. 7 – Supplemento istruttoria.

Art. 8 – Votazione – modalità; tavole informative negative. Diritto di voto visitatori; diniego nulla osta.

Art. 8/bis – Violazione adempimenti – colpa massonica; procedura annullamento votazione.

Art. 8/ter – Ammissione – unanimità; voti contrari – ripetizione votazione. Motivazione palle nere.

Art. 9 – Domanda respinta; ripresentazione.

Art. 10 – Tassa iniziazione, brevetto, iniziazione.

Art. 11 – Promesse solenne – sottoscrizione.

Art. 12 – Decadenza ammissione.

Art. 12/bis- Regolarizzazione.

CAPO II – I PASSAGGI DI GRADO

Art. 13 – Passaggi di grado.

CAPO III – I TRASFERIMENTI

Art. 14 – Fratelli Onorari; residenza, dimora, domicilio ed obbligo appartenenza Logge dell’Oriente; trasferimento.

Art. 15 – Trasferimento (preventivo benestare, domanda di affiliazione, exeat); Loggia di provenienza disciolta estinta e demolita; promessa solenne.

CAPO IV – LA POSIZIONE DI SONNO E IL DEPENNAMENTO

Art. 16 – Assonnamento.

Art. 17 – Depennamento; procedura; impugnativa.

Art. 18 – Obblighi Massoni in sonno o depennati.

CAPO V – LE RIAMMISSIONI

Art. 19 – Riammissione.

CAPO VI – IL COMPORTAMENTO IN LOGGIA

Art. 20 – Comportamento.

Art. 21 – Giustificazione assenza.

Art. 22 – Dispensa frequenza.

Art. 23 – Impegni finanziari; dispensa.

Art. 24 – Allontanamento.

CAPO VII – IL GIURÌ D’ONORE

Art. 25 – Costituzione; nomina presidente.

Art. 26 – Procedimento; decisione; termine; determinazione; irrogazione e sanzione.

CAPO VIII – LE SANZIONI

Art. 27 – Sanzioni.

TITOLO II

STRUTTURA ED ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA

CAPO I – LE LOGGE

Sezione I – La fondazione di una Loggia.

Art. 28 – Requisiti dei Fratelli; assemblea e verbale; parere Collegio Circoscrizionale; nulla osta.

Art. 29 – Delibera di fondazione; termine e decadenza; procedura costituzione (preventivo benestare; bolla, exeat, elezione cariche; nulla osta; insediamento); Modifica titolo distintivo; trasferimento sede.

Sezione II – La elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari di Loggia

Art. 30 – Eleggibilità.

Art. 31 – Convocazione; procedura elezione; approvazione e trasmissione verbali; nulla osta insediamento; comunicazione Compagni ed Apprendisti.

Art. 32 – Insediamento; nomina Segretario ed Ufficiali Loggia.

Art. 33 – Impedimento M.V. o Dignitario di Loggia; nuova elezione sostituzione; prorogatio.

Sezione III – Il Maestro Venerabile – Attribuzioni

Art. 34 – Attribuzioni.

Sezione IV – I Dignitari di Loggia – Funzioni

Art. 35 – Dei Sorveglianti.

Art. 36 – Dell’Oratore.

Art. 37 – Del Segretario.

Art. 38 – Del Tesoriere.

Sezione V – Gli Ufficiali di Loggia – Loro incarichi

Art. 39 – Esperto.

Art. 40 – Maestro delle cerimonie.

Art. 41 – Diaconi.

Art. 42 – Portastendardo.

Art. 43 – Ospedaliere.

Art. 44 – Elemosiniere.

Art. 45 – Copritore Interno.

Art. 46 – Copritore Esterno.

Art. 47 – Architetto Revisore.

Sezione VI – Il Consiglio delle Luci

Art. 48 – Composizione; riunioni; funzioni; consiglio di disciplina;

partecipazione alle riunioni.

Sezione VII – Ordine dei Lavori nelle Riunioni Massoniche

Art. 49 – Anno amministrativo; termine elezioni; termine insediamento.

Art. 50 – Lavori di Loggia e frequenza degli stessi; regolamento interno

ed approvazione; tenuta lavori.

Art. 51 – Calendario; sospensione mesi estivi; non necessità avviso convocazione.

Art. 52 – Sedute straordinarie; necessità avviso di convocazione.

Art. 53 – Registro delle presenze.

Art. 54 – Ordine del giorno dei lavori; precedenza iniziazioni, riammissioni ed affiliazioni.

Art. 55 – Svolgimento tornata Lavori; lettura del verbale Tornata precedente e approvazione; introduzione Fratelli ritardatari.

Art. 56 – Fratelli visitatori; ingresso nel Tempio; Fratelli appartenenti a Comunioni Estere.

Art. 57 – Ordine ricevimento Fratelli visitatori.

Art. 58 – Mancanza diritto al voto Fratelli visitatori ( fatte salve eccezioni ipotesi art. 8, 13, 19 e 12/bis Reg.; art.2 cancellazione pena).

Art. 59 – Interventi durante i Lavori ed ordine degli stessi.

Art. 60 – Richiami e correzioni interventi da parte del M.V. o dell’Oratore.

Art. 61 – Elevazione Camera di Mezzo per adozioni decisioni ( eccezioni ipotesi art. 8, 13, 19 e 12/bis reg.; art.2 cancellazione pena).

Art. 62 – Deliberazione; emendamenti ed ordine di votazione.

Art. 63 – Modalità votazione (alzata di mano); parità.

Art. 64 – Designa sostituto M.V. Lavori di Gran Loggia.

Art. 65 – Sacco delle proposte tacite.

Art. 66 – Tornate di famiglia; partecipazioni Ispettori di Loggia.

Art. 67 – Commissioni di Loggia.

Art. 68 – Tornata di formazione ed esoterismo.

Art. 69 – Riunioni in grado di Compagno d’Arte e di Maestro; argomenti.

Art. 70 – Agape bianca rituale.

Art. 71 – Interventi parenti ed amici dei Fratelli ai Lavori rituali.

Sezione VIII – Oneri finanziari

Art. 72 – Al fine di frequentazione casa massonica, voto Gran Loggia e Collegio Circoscrizionale; termini versamento capitazioni; cancellazione Loggia morosità; reclamo Corte Centrale; ammissioni  voto elezione Gran Maestro e Giunta.

Sezione IX – Funzionamento delle Logge e dei Triangoli

Art. 73 – Incontri tra più Logge; assenso Presidente Collegio Circoscrizionale; assenso Gran Maestro; preventivo benestare Gran Maestro e parere Giunta.

Art. 74 – Triangoli, costituzioni e compiti; durata.

Art. 75 – Comunicazioni Collegio Circoscrizionale e Gran Segreteria; Provvedimenti attinenti il pie’ di lista; profani respinti; richieste ammissioni; modalità inoltro.

Sezione X – Fusione delle Logge

Art. 76 – Deliberazione ed adempimenti.

Art. 77 – Ratifica Giunta; delibera titolo distintivo; richiesta bolla di fondazione e autorizzazione elezioni cariche; invio sigilli e bolle fondazioni fuse.

Sezione XI – Le sanzioni

Art. 78 – Sanzioni; espulsione Fratelli in caso demolizione.

Sezione XII – Scioglimento, estinzione e demolizione della Loggia

Art. 79 – Scioglimento (delibera; ricorso Fratelli dissenzienti; ratifica scioglimento).

Art. 80 – Estinzione per mancanza di numero minimo (sette).

Art. 81 – Consegna beni ed atti Loggia disciolta o estinta.

Art. 82 – Affiliazione Fratelli Loggia disciolta o estinta (requisiti, termine) – Depennamento.

Art. 83 – Affiliazione Fratelli non espulsi Loggia demolita ( requisiti, termine) – Depennamento.

Sezione XIII – Il Consiglio dei Maestri Venerabili

Art. 84 – Composizione e funzione; delibere contributi straordinari.

Sezione XIV – Solennità Massoniche

Art. 85 – Celebrazione (iniziativa e organizzazione Collegi Circoscrizionali).

CAPO II – LA GRAN LOGGIA

Sezione I – Le convocazioni

Art. 86 – Decreto di convocazione – termine (per insediamento G.M. e Giunta – termine); ordine del giorno; invio relazioni e bilanci; inserimento punto o.d.g. Logge.

Art. 86/bis – Assemblea dei Maestri Venerabili; convocazione; costituzione deliberazioni.

Art. 87 – Convocazione Gran Loggia straordinaria; decreto con o.d.g.; convocazione iniziativa Logge.

Art. 88 – Membri diritto della Gran Loggia; Visitatori d’Onore; Fratelli invitati.

Art. 89 – Convocazione Commissione Verifica Ooteri; decisioni; comunicazione Logge non ammesse.

Art. 90 – Elenco Rappresentanti Logge ammesse; tessere.

Art. 91- Reclamo Logge non ammesse; sanatoria e regolarizzazione; Commissione Verifica Poteri.

Art. 92 – Copritore Esterno Gran Loggia.

Art. 93 – Quorum singole votazioni.

Art. 94 – Tessera Membri di diritto, visitatori ed ospiti.

Sezione II – Lo svolgimento dei Lavori in Gran Loggia

Art. 95 – Ingresso nel tempio; Grandi Ufficiali assenti; apertura dei Lavori.

Art. 96 – Nomina scrutatori; approvazione verbale; introduzione Gran Maestro; preliminari; allocuzione.

Art. 97 – Discussione relazioni; votazione bilanci;

Art. 98 – Obbligatorietà o.d.g.; interventi.

Art. 99 – Rinvio trattazione argomento.

Art.100 – Votazioni.

Art.101 – Modalità votazioni.

Art.102 – Bene generale dell’Ordine.

Art.103 – Sacco della beneficenza.

Art.104 – Copertura del Tempio.

Art.105 – Ammaina bandiera.

Sezione III – Le elezioni

Art. 106 – Elezioni dei Grandi Architetti Revisori; Presidente.

Art. 107 – Elezioni Giudici Corte Centrale.

CAPO III LE ELEZIONI

Sezione I – Le elezioni del Gran Maestro e dei Membri effettivi della

Giunta del Grande Oriente d’Italia

Art. 108 – Decreto G.M. indizione elezione e di convocazione Gran Loggia.

Art. 109 – Elezioni C.E.N.; Decreto G.M. prima convocazione C.E.N. e di autorizzazione alla presentazione proposte candidature; deposito proposte termine; Costituzione Ufficio Elettorale Circoscrizionale; Sezioni elettorali.

Art. 110 – Proposte candidatura.

Art. 111- Attività C.E.N., verifica condizioni eleggibilità candidati; declaratoria inammissibilità; esclusione Logge non in regola con il Tesoro; reclamo delle Logge escluse; procedura.

Art. 112 – Comunicazione nominativi candidati; schede elettorali, giorno votazioni.

Art. 112/bis – Ufficio Elettorale Circoscrizionale; Sezioni Elettorale; Rappresentante di lista; modalità votazione; trasmissione al Collegio; colpa massonica.

Art. 113 – Operazioni di scrutinio; invio verbale; colpa massonica.

Art. 114 – Cifra elettorale nazionale liste; operazioni ballottaggio.

Sezione II – L’insediamento

Art. 115 – L’insediamento.

CAPO IV – LA GIUNTA DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA

Sezione I – Le convocazioni della Giunta del Grande Oriente d’Italia

Art. 116 – Convocazione sedute ordinarie; convocazione d’urgenza – deliberazioni.

Sezione II – Svolgimento dei Lavori della Giunta del Grande Oriente d’Italia

Art. 117 – Verbale seduta ed approvazione dello stesso.

Art. 118 – Coordinamento azione Giunta.

Art. 119 – Il Grande Oratore.

Art. 120 – Il Gran Segretario.

Art. 121 – Il Gran Tesoriere

.

CAPO V – IL CONSIGLIO DELL’ORDINE

Sezione I – Le elezioni del Consiglio dell’Ordine

Art. 122 – Determinazione numero componenti.

Art. 123 – Numero componenti.

Art. 124 – Decreto indizione elezioni; Convocazione Loggia.

Art. 125 – Operazione di voto.

Art. 126 – Convocazione C.E.N.; spoglio e verifica requisiti.

Art. 127 – Decreto di costituzione e composizione del Consiglio.

Sezione II – Lo svolgimento dei Lavori del Consiglio dell’Ordine

Art. 128 – Elezioni: Dignitari, Rappresentanti nella Giunta, Membri Commissioni Permanenti e Commissione Patrimoniale.

Art. 129 – Convocazione in sessione ordinaria; convocazione sessione Straordinaria.

Art. 130 – Relazione rappresentanti eletti nella Giunta.

Art. 131- Nomina Commissione Verifica Poteri.

Art. 132 – Relazione annuale alla Gran Loggia su mancata esecuzione deliberazioni Gran Loggia senza giustificato motivo.

Art. 133 – Approvazione delibere; approvazioni verbali.

Sezione III – I Consiglieri dell’Ordine – Doveri – Decadenza

Art. 134 – Obbligo partecipazioni Collegi Circoscrizionali; relazioni.

Art. 135 – Decadenza; sostituzione.

CAPO VI – IL COLLEGIO DEI GRANDI ARCHITETTI REVISORI

Art. 136 – Composizione.

Art. 137 – Convocazione eletti e Promessa Solenne.

Art. 138 – Convocazione Collegio.

Art. 139 – Decadenza; sostituzione.

CAPO VII – IL COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 140 – Sede.

Art. 141 – Convocazione tornate ordinarie e straordinarie e su richiesta delle Logge.

Art. 142 – Membri di diritto.

Art. 143 – Verifica numero legale e discussione o.d.g..

Art. 144 – Interventi.

Art. 145 – Deliberazioni.

Art. 146 – Elezione cariche Collegio.

Art. 147 – Operazioni di voto.

Art. 148 – Verbali operazioni di voto.

Art. 149 – Rimborsi.

CAPO VIII – GLI ISPETTORI CIRCOSCRIZIONALI E CENTRALI

Art. 150 – Determinazione numero componenti.

Art. 151- Assegnazione numero Ispettori.

Art. 152 – Modalità svolgimento operazioni di voto.

Art. 153 – Scrutinio dei voti; proclamazione eletti.

Art. 154 – Convocazione Ispettori eletti; fissazione criteri e calendario ispezioni; riunione ispettori.

Art. 155 – Copertura posto vacante; nomina o elezioni per aumento numero Logge.

Art. 156 – Diritto partecipazione riunioni Logge Circoscrizioni.

Art. 157 – Cumulabilità ispezioni straordinarie.

Art. 158 – Durata incarico scaduto il triennio; decadenza.

Art. 159 – Ispezione generale; tempi; relazione Grande Oratore; relazione Presidente e Oratore Collegio.

Art. 160 – Disposizioni straordinarie; Ispettori Tecnici.

NORMA TRANSITORIA

Art. Unico – Ispettori di Loggia in carica.

CAPO IX – LE COMMISSIONI

Art. 161 – Elezioni componenti.

Art. 162 – Presidenza.

Art. 163 – Convocazione prima riunione; nomina cariche.

Art. 164 – Preavviso convocazioni e modalità.

Art. 165 – Attività.

Art. 166 – Relazione alla Giunta del GOI del Vice Presidente.

Art. 167 – Decadenza componenti e sostituzione.

Art. 168 – Durata; autorizzazione proroga per lavoro in corso.

TITOLO III

LA GIUSTIZIA MASSONICA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 169 – Tavole d’accusa: redazione, inoltro (Presidente Organo Giudicante, Presidente e Oratore Collegio, Grande Oratore e Maestri Venerabili); archiviazione (procedura); decisione.

Art. 170 – Comunicazione incolpato e Gran Segreteria; decreto apertura procedimento; acquisizione memorie ed atti; fissazione data dibattimento; nomina relatore; proscioglimento anticipato; udienza; questioni preliminari; dibattimento.

Art. 171- Comunicazione al Gran Maestro e sospensione incolpato ex art. 32-lett. m) Co.; comunicazione del rinvio a giudizio e dell’eventuale sospensione.

Art. 172 – Designazione altro tribunale in caso di incompatibilità o per motivi di opportunità.

Art. 173 – Contumacia; rinvio dibattimento.

Art. 174 – Comunicazione data e muogo dibattimento; trasmissione atti al Grande Oratore..

Art. 175 – Dibattimento e decisione.

Art. 176 – Comunicazioni dispositivo.

Art. 177 – Spese processuali; termine rimborso spese e sanzione per il mancato pagamento.

Art. 178 – Termini (inizio processo; massimo e deposito sentenza); sentenza; comunicazione della sentenza.

Art. 179 – Proroga e sostituzione giudici per l’ultimazione dei processi in corso.

Art. 180 – Esecutività provvedimenti adottati nel corso del processo ed impugnazione degli stessi.

CAPO II – LE IMPUGNAZIONI

Art. 181 – Termine; forma e modalità; reclamo per depennamento (art.17 u.c.).

Art. 182 – Procedimento: fissazione dibattimento; designazione relatore; rinnovazione prove acquisite in primo grado; deliberazione sentenza; dispositivo sentenza; comunicazioni; rinvio norme primo grado.

CAPO III – NORME COMUNI

Art. 183 – Modalità comunicazioni e notificazioni; data timbro spedizione.

Art. 183/bis – Costituzione Collegi Giudicanti.

Art. 184 – Presunzione recapito raccomandata incolpato.

Art. 185 – Validità degli atti.

Art. 185/bis – Termini fissazione dibattimento

Art. 186 – Comunicazione ordinanza sospensione ex art. 70 Co.

Art. 187 – Sospensione per provvedimenti restrittivi libertà personale autorità giudiziaria; termine sospensione; Tavola d’accusa Grande Oratore; sospensione processo massonico sino alla definizione del processo penale profano.

CAPO IV – IL TRIBUNALE CIRCOSCRIZIONALE

Art. 188 – Composizione; elezione; requisiti eleggibilità; modalità scrutinio.

Art. 189 – Convocazione Giudici eletti e Promessa Solenne; elezione Presidente e nomina Segretario.

Art. 190 – Sede.

NORMA TRANSITORIA

Art. Unico

CAPO V – LA CORTE CENTRALE

Art. 191 – Composizione ed elezioni.

Art. 192 – Convocazioni Giudici e Promessa Solenne; elezione Presidente Corte e nomina Segretario; formazione Sezioni ed elezione Presidente.

Art. 193 – Sede.

CAPO VI – LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO INNANZI ALLA CORTE CENTRALE

Art. 194 – Giudizi in primo grado ex art. 67 Co.; reclamo cancellazione Logge (art. 72 u.c.); impugnabilità.

Art. 195 – Giudizi di secondo grado.

Art. 196 – Impugnabilità sentenze Corte Centrale; composizione Corte Centrale in Sessione Plenaria.

CAPO VII – LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO INNANZI ALLA CORTE CENTRALE IN SESSIONE PLENARIA

Art. 197 – Modalità e svolgimento del processo al Gran Maestro.

CAPO VIII – LA SENTENZA DEFINITIVA – EFFETTO

Art. 198 – Effetti sentenza definitiva. Definizione.

Art. 199 – Comunicazione della sentenza divenuta definitiva.

CAPO IX – I GIUDICI – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 200 – Non rieleggibilità.

Art. 201 – Ineleggibilità.

Art. 202 – Decadenza per intervenuta sentenza di condanna; elezioni per la sostituzione.

Art. 203 – Astensione dei giudici.

CAPO X – DEI POTERI DI INZIATIVA E DI IMPUGNATIVA

Art. 204 – Dell’Oratore di Loggia e dell’Oratore del Collegio Circoscrizionale.

CAPO XI – DEL GIUDIZIO DI REVISIONE

Art. 205 – Astensione dei giudici.

Art. 206 – Dell’Oratore di Loggia e dell’Oratore del Collegio Circoscrizionale.

Art. 207 – Condizioni e presupposti.

CAPO XII – DELLA GRAZIA

Art. 208 – Inammissibilità.

Art. 209 – Presentazione istanza; richiesta del Gran Maestro.

Art. 209/bis – Costituzione delle Sezioni per i ricorsi elettorali.

Art. 209/ter – Ammissibilità ricorsi elettorali.

Art. 209/quater – Fissazioni udienza.

TITOLO IV

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

CAPO I – IL PATRIMONIO INTANGIBILE

Art. 210 – Conservazione ed amministrazione.

CAPO II – LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 211 – Gestione; tenuta contabilità; organizzazione amministrativa e contabile; gestione fondo comune.

Art. 212 – Bilancio di previsione; storni tra capitoli dello stesso titolo; parere preventivo Consiglio dell’Ordine altri storni.

Art. 213 – Spese necessarie funzionamento; rimborsi.

Art. 214 – Esame Collegio Grandi Architetti Revisori.

Art. 215 – Rendiconto finanziario e stato patrimoniale.

INDICE ANALITICO ALFABETICO

Affiliazione

competenze della Giunta del G.O.I. nella determinazione della tassa di A. (art.38 Cost.) per trasferimento, richiesta di A. (art. 15 Reg.);

A. di diritto per trasferimento ad altro Oriente (art. 15 Reg.);

funzioni M.V. (art. 34 lett. a, Reg.);

precedenza ordine del giorno Lavori di Loggia (art. 54 Reg.);

da Loggia demolita o estinta (artt. 82,83 Reg.);

Agape

riunione in A. fraterna (art. 70 Reg.)

Allontanamento

ipotesi e periodo (art. 13 C.);

procedura ed effetti (art. 24 Reg.)

Ammissione

– all’Iniziazione:

iter (artt. 1-12/bis Reg.)

domanda (art. 2 Reg.)

condizioni (artt. 6, 9 Cost. ed Ant. Dov. III);

requisiti del profano (art. 1 Reg.);

presa in considerazione e comunicazione (art. 3 Reg.);

tavole informative (art. 4 Reg.);

informazioni fratelli comunione (art. 5 Reg.);

convocazione, avviso e procedura di votazione (da artt. 6 a 8/ter Reg.);

nuova presentazione domanda respinta (art. 9 Reg.);

promessa solenne (art. 11 Reg.);

decadenza (art. 12 Reg.);

regolarizzazione (art. 12/bis Reg.);

diritto di voto dei Fratelli visitatori (art. 58 Reg.)

comunicazioni Gran Segreteria e Collegio Circoscrizionale (art. 75 Reg.)

competenze della Loggia (art. 19 Cost.);

competenze della Giunta del G.O.I. nella determinazione della tassa di A. (art.38 Cost.)

competenze degli Ispettori Circoscrizionali, accertamento e verifica modalità e procedure di A. (art. 57 Cost.)

– ai Lavori di Loggia (v. Loggia);

– ai Lavori della Gran Loggia (v. Gran Loggia);

– ai Lavori del Collegio Circoscrizionale (v. Collegio Circoscrizionale)

Ammonizione

sanzione nei confronti del Libero Muratore (art. 27 Reg.);

nei confronti della Loggia (art. 78 Reg.)

Antichi Doveri

acquisizione della Comunione Massonica Italiana (art. 4 Cost.);

osservanza (art. 5 Cost.)

doveri dei Liberi Muratori (art. 9 Cost.)

Apprendista

metodi del Grande Oriente d’Italia, distinzione tra i Gradi (art. 5 Cost.)

Grado del Libero Muratore, termini di permanenza nel Grado, condizioni per il passaggio di Grado (art. 10 Cost.);

metodi della Loggia, lavoro nei Gradi (art. 18 Cost.)

lavoro di Loggia in Grado di A. (artt. 6, 7, 55 Reg.)

deliberazione della Loggia sulla proposta di promozione (art. 13 Reg.);

computo anzianità massonica (art. 13 Reg.)

partecipazione ai lavori di Loggia (art. 55 Reg.)

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Reg.)

Architetto Revisore

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 47 Reg.);

incompatibilità, non cumulabilità incarico Tesoriere (artt. 20 Cost., 38 Reg.)

Archivio di Loggia

consegna al nuovo Maestro Venerabile (art. 32 Reg.);

consegna alla Giunta del GOI (art. 81 Reg.);

composizione fascicoli personali (artt. 2, 12, 37 lett. a, Reg.)

Assemblea

iter fondazione nuova Loggia (artt. 28, 29 Reg.)

Assemblea Maestri Venerabili

costituzione, delega, compiti (art. 28/bis Cost.);

convocazione – costituzione deliberazione (art. 86/bis Reg.)

Assenza

– dai Lavori di Loggia:

ipotesi e periodo, declaratoria di decadenza (art. 12 Cost.);

annotazione (art. 55 Reg.);

controllo assiduità frequenza Lavori (art. 35 Reg.);

giustificazione (art. 21 Reg.);

dispensa (art. 22 Reg.);

deliberazione e effetti del provvedimento (art. 24 Reg.);

depennamento per A., Consiglio delle Luci (art. 48 Reg)

– del Gran Maestro:

ipotesi e sostituzione (artt. 31 Cost.; 108, 116, 119 Reg.)

durata carica dei Membri effettivi di Giunta (art. 35 Co)

competenze del Consiglio dell’Ordine (art. 42 lett. d Cost.)

– del Maestro Venerabile e dei Dignitari di Loggia: cerimonia iniziazione, affiliazione, riammissione, e regolarizzazione (art. 34 lett. a, Reg.);

dai lavori di Loggia: (art. 34 lett. b, Reg.); necessità presenza altre Luci (art. 50 Reg.);

dell’Oratore: sostituzione (art. 36, ultimo comma, Reg.)

del Segretario di Loggia: sostituzione (art. 37 Reg., ultimo comma);

dei Dignitari ed Ufficiali di Loggia: sostituzione (art. 34 lett. f, Reg.)

– di un difensore dell’incolpato nel processo massonico (art. 69 Cost.)

– dai Lavori di Gran Loggia (art. 95 Reg.)

Assonnamento

v. “Sonno”

Ballottaggio

per le elezioni del Gran Maestro e dei Membri effettivi di Giunta (artt. 108 e

114 Reg.)

esclusione rinvio (art. 99 Reg.)

invio schede alle Logge (art. 112 Reg.)

decreto del Gran Maestro (art. 146 Reg.)

Bandiera nazionale ed europea

– in Loggia: fregio della Loggia (art. 17 Cost.);

presa in consegna del Maestro Venerabile (art. 32 Reg.)

custodia, portastendardo (art. 42 Reg.)

– in Gran Loggia:

onori (art. 96 Reg.);

ammaina bandiera (art. 105 Reg.);

Beneficenza – Tronco della B. o Tronco della Vedova

– obolo (artt. 21 e 22 Reg.)

attribuzioni Maestro Venerabile (art. 34 lett. m Reg.)

attribuzioni Primo Sorvegliante (art. 35 Reg.)

compiti Elemosiniere (art. 44 Reg.)

– commissioni a fini di B. in seno alle Logge (art. 67 Reg.)

– Sacco della B.

in Gran Loggia (art. 103 Reg.)

Bilanci

predisposizione (artt. 38 lett. g, Cost.; 121 Reg.);

invio alle Logge ed ai membri di diritto (art. 86 Reg.);

controllo (artt. 46 lett. c, Cost.; 214 Reg.);

esame ed approvazione nell’Assemblea dei Maestri Venerabili (art. 28/bis Cost.);

preventivo: struttura (art. 212 Reg.);

storni; tra diversi titoli autorizzazione Consiglio dell’Ordine (art. 212 Reg.);

mancata previsione; spese autorizzazione del Consiglio dell’Ordine (art. 42 lett. c. Cost.);

spese funzionamento G.O.I e rimborsi (art. 213 Reg.);

chiusura esercizio finanziario (art. 75 Cost.);

v. anche Patrimonio

Bolla di fondazione

– in caso di fondazione di Loggia: rilascio dal Gran Maestro (art. 17 Cost.);

richiesta ottenimento (art. 29 Reg.);

– in caso di fusione di Logge: procedura rilascio e restituzione bolle Logge fuse (art. 77 Reg.);

– in caso di scioglimento o estinzione di Loggia: obbligo riconsegna (art. 81 Reg.);

– tenuta: presa in consegna del Maestro Venerabile (art. 32 Reg.);

– competenze di verifica Ispettori Circoscrizionali (art. 57 lett. a, Cost.)

Bollettino del Collegio Circoscrizionale

comunicazione presa in considerazioni profani (art. 3 Reg.);

data votazione (art. 8 Reg.) e data eventuali ripetizioni (art. 8/ter Reg.); pubblicazione diniego Nulla Osta Iniziazione

riammissione a seguito cancellazione pena (art. 2 – Delibera 7.4.2000 G.L. Rimini);

variazione anagrafiche (art. 51 lett. l, Cost.);

Calendario Lavori di Loggia

predisposizione (art. 51 Reg.)

Cancellazione

– delle Logge: presupposti e condizioni (art. 23 Cost.);

procedura e provvedimento (artt. 38 lett. P, Cost. e 72 Reg.);

– reclamo avverso il provvedimento (artt. 67 Cost. e 194 Reg.);

– della pena: condizioni (art. 1 della Delibera della Gran Loggia di Rimini 2000);

procedura (art. 2 Delibera della Gran Loggia di Rimini 2000)

Capacità Elettorale attiva

Grado di Maestro (art. 11 Cost.)

Capitazioni

scopo e ammontare (artt. 19, 38, lett h, e 73 Cost.);

dovuta dai Fratelli (artt. 23 e 38 lett. b, Reg.);

riscossione, competenza Tesoriere e Maestro Venerabile (art. 34 lett. o, 38lett. b Reg)

dispensa (artt. 38 lett. z, Cost., 23 Reg.);

dovute dalle Logge (artt. 72, 89, 121 e 153 Reg.);

– morosità del Libero Muratore (art. 12 Cost.)

mancata concessione Exeat (art. 15 lett. a Cost.)

– morosità della Loggia (art. 23 Cost.)

esclusione diritto voto Collegio Circoscrizionale Maestri Venerabili (art. 49 Cost.)

esclusione diritto voto e ammissione Gran Loggia (artt. 72, 89 Reg.)

Casa Massonica

gestione della Casa Massonica, competenza (art. 84 Reg.);

frequentazione; versamento tutte capitazioni dovute (art. 72 Reg.);

– Casa Massonica capoluogo – sede Collegio Circoscrizionale (art. 140 Reg.);

sede Tribunale Circoscrizionale (art. 190 Reg.)

Censura semplice, solenne

sanzione nei confronti del Libero Muratore, effetti (art. 27 Reg.);

sanzione nei confronti della Loggia (art. 78 Reg.)

grazia concessa dal Gran Maestro (art. 32 lett. o Cost.)

Clausola compromissoria

(art. 9 Cost., art. 2 Reg., e per il testo cfr. mod. A1/Iniziazione)

Collegio Circoscrizionale

ripartizione del territorio italiano (art. 47 Cost.);

elezioni (art. 146 Reg.)

nozione (art. 48 Cost.);

convocazione (art. 141 Reg.);

struttura, composizione e membri di diritto (artt. 49 Cost.; 34 lett. d, 142 e 144

Reg.);

metodi (art. 50 Cost.);

competenze (artt. 51 Cost., 202, 208 Reg.);

organi (art. 52 Cost.);

funzione del Presidente (artt. 52, 53, 56 e 67 Cost.; 8/bis, 14, 15, 19, 25, 29, 32, 51, 52, 73,75, 79, 80, 88, 89, 91, 141, 143, 146, 148, 153, 154, 155, 156, 159, 169, 171, 174, 176, 189, 191, Reg.);

sede del Collegio Circoscrizionale (art. 140 Reg.);

fusione di Logge (artt. 75 e 77 Reg.);

– pareri:

cancellazione Loggia morosa (art. 72 Reg.);

fondazione di una Loggia (art. 28 Reg.);

modifica titolo distintivo e/o trasferimento sede Loggia (art. 72/bis Reg.)

domanda di grazia (art. 208 Reg.);

– modalità lavori:

numero legale e nomina scrutatori (art. 143 Reg.);

interventi e abbandono (art. 144 Reg.);

adozioni deliberazioni (artt. 50 Cost. e 145 Reg.);

diritto di voto delle Logge (artt. 72 e 78 Reg.);

– elezioni:

Presidente, Vice-Presidente, Oratore (artt. 141 e 146 Reg.);

modalità (artt. 147 e 148 Reg.);

componente Commissione Elettorale Nazionale (artt. 51 lett. n, Cost. e 109 Reg.);

– sostituzione membri eletti (art.52 Cost.e 141 Reg.; cfr.per procedura art.36

Cost.)

tornata elettorale-validità (art.141 Reg., comma 4)

componente Giudice Corte Centrale (artt. 51 lett. h, Cost. e 191, Reg.);

Revisore Conti Circoscrizione (art. 51 lett. p Cost.);

capitazioni (art. 51 lett. m, Cost.);

rimborsi (art. 149 Reg.);

Consiglio dei Presidenti (art. 53 Cost.)

richiesta alla Giunta GOI per aumento o diminuzione numero Ispettori Circoscrizionali

(art. 151 Reg.)

proposta membri commissioni (artt. 58 a 61 Cost., 161, 202 Reg.)

Collegio dei Grandi Architetti Revisori

Nozione (art. 43 Cost.);

struttura, eleggibilità, elezioni, incompatibilità, durata (artt. 28 lett. f, 44 Cost. e 106 e 136 Reg.);

metodi (art. 45 Cost.);

competenze (art. 46 Cost.);

Presidente – componente Giunta GOI (art. 34 Cost.);

Numero dei componenti (art. 136 Reg.);

loro decadenza e surroga (art. 139 Reg.);

convocazione (art. 138 Reg.);

esame rendiconto finanziario e stato patrimoniale (artt. 214, 215 Reg.);

Relazione (artt. 28/bis Cost.)

competenza per giudizio colpa massonica dei componenti (art. 67 Cost.)

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Reg.)

Colpa massonica

– del Libero Muratore:

definizione e contenuto, presunzione di innocenza (art.15 Cost.);

sanzioni (art. 27 Reg.)

– della Loggia:

estensione ai Fratelli (art. 24 Cost.)

sanzioni (art. 78 Reg.)

del Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili (art. 112 Reg.)

del Presidente dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale (art. 113 Reg.)

del Presidente della sezione elettorale (art. 152 Reg.)

Tavola d’accusa del Grande Oratore (art. 187 Reg.)

175

competenza Giurì d’Onore (artt. 65 Cost., 26 Reg.)

competenza Tribunali Circoscrizionali (art. 66 Cost.)

competenza Corte Centrale (art. 67 Cost.)

casi (artt. 15 Cost., 8, 8/bis Reg.)

Commissioni

istituzione delle C., competenza della Giunta del G.O.I. (art. 38 Cost.)

elezione membri, competenza del Consiglio dell’Ordine (art. 42, lett. g Cost.)

proposta candidati membri delle C., competenza del Collegio Circoscrizionale

dei Maestri Venerabili (artt. 51, lett. i Cost., art. 161 Reg.)

nozione (art. 58 Cost.);

struttura (art. 59 Cost.);

metodi (art. 60 Cost.);

elencazione delle commissioni permanenti e rispettive competenze (art. 61

Cost.);

elezione dei componenti (artt. 42 lett. g, 51 lett. n, Cost. e 161 Reg.);

presidenza (art. 162 Reg.);

convocazione, nomina cariche (artt. 163 e 164 Reg.);

pareri (art. 165 Reg.);

decadenza componenti e surroga (artt. 167 e 168 Reg.)

Commissione Patrimoniale

elezione membri, competenza del Consiglio dell’Ordine (artt. 42, lett. f Cost.,128 Reg.)

composizione e funzioni (art. 210 Reg.);

Commissione Verifica Poteri

elezione membri, competenza del Consiglio dell’Ordine (artt. 42, lett. f Cost.,131 Reg.)

convocazione e funzioni (artt. 89, 91 e 93 Reg,);

Comunione Massonica Italiana

denominazione “Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani”, identità, indipendenza

e sovranità (art. 2 Cost.);

principi e finalità (art 4 Cost.);

metodi (art. 5 Cost.);

Gran Loggia, suprema autorità sulla Comunione Massonica (art. 25 Cost.);

doveri del Libero Muratore verso la Comunione Massonica (art. 9 Cost. e 72

Reg.) doveri delle Logge verso la Comunione Massonica

Gran Maestro, governo e rappresentanza della Comunione Massonica (artt.

29, 32 lett. I, Cost.)

Giunta del G.O.I., Organo esecutivo ed amministrativo della Comunione Massonica (art. 33 Cost.)

Comunioni Massoniche Estere

requisiti per lo scambio dei garanti d’amicizia e principi fondamentali per il

riconoscimento (art. 2 Cost.);

riconoscimento (artt 28 lett. i; 38 lett. c, Cost.;)

– Gran Maestro

rappresentanza della Comunione Massonica (art. 29 Cost.)

nomina Garanti d’Amicizia (art. 32 lett. e, Cost.)

Giunta del G.O.I., proposta riconoscimento di Comunioni Massoniche Estere (art. 38 lett. c, Cost.)

Commissione “Esteri”, studio presupposti di riconoscimento (art. 61 Cost.)

ammissione ai Lavori di membri di Comunioni Massoniche Estere (art. 56 Reg.)

Grandi Dignitari o Delegati di Comunioni Massoniche Estere, Membri di diritto della Gran Loggia (art. 88 Reg.)

Compagno d’Arte

– metodi del G.O.I., distinzione tra i Gradi (art. 5 Cost.)

Grado del Libero Muratore, termini di permanenza nel Grado, condizioni per

il passaggio di Grado (art. 10 Cost.):

– metodi della Loggia, lavoro nei Gradi (art. 18 Cost.)

partecipazione e lavoro di Loggia in Grado di C. (art. 55 Reg.)

richiesta della parola durante i Lavori di Loggia (art. 59 Reg.)

argomenti di trattazione (art. 69 Reg.)

computo anzianità massonica (art. 13 Reg.)

deliberazione della Loggia sulla proposta di promozione (art. 13 Reg.);

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Reg.)

Comportamento

turbamento armonia Lavori di L., caso di allontanamento (art. 13 Cost.)

contrario ad ideali Istituzione, estremi colpa massonica (art. 15 Cost.)

consono alla sacralità del Tempio (art. 20 Reg.);

da buoni e leali cittadini (art. 9 Cost.);

massonico dei Fratelli in Loggia e nella vita profana, verifica del Maestro Venerabile (art. 34 lett. g, Reg.)

Congedo (o dispensa)

diritto dei Liberi Muratori di essere dispensati dalla frequentazione (art. 8 Cost.);

ipotesi, durata, obblighi finanziari (art. 22 Reg.)

Consiglio dei Maestri Venerabili

composizione e funzioni (art. 84 Reg.)

Consiglio delle Luci

composizione e funzioni (artt. 22 Cost. e 48 Reg.);

proposta sanzione dell’allontanamento (art. 24 Reg.);

Consiglio dell’Ordine

nozione (art. 39 Cost.);

– Lavori in Gran Loggia

relazione morale del CdO, discussione (artt. 28 lett. d, Cost. e 97 Reg.)

proposta di nomina Grandi Maestri Onorari (artt. 28 lett. m e 42 lett. m, Cost.)

Attribuzioni Gran Maestro per rinnovo, composizione, convocazione del CdO

(artt. 31 e 32 Cost. e 124 Reg.)

struttura (art. 40 Cost.);

metodi (art. 41 Cost.);

– competenze (art. 42 Cost.);

partecipazione alle sedute della Giunta del G.O.I. (art. 34 Cost.)

proposta per sostituzione Membro di Giunta (artt. 36 e 42 lett. p, Cost.)

parere per ammontare capitazioni straordinarie (artt. 38 lett. h e 42 lett. b, Cost.)

parere su bilancio di previsione (art. 212 Reg.)

ruolo di Ispettore Centrale (art. 54 Cost.)

elezione e sostituzione componenti Commissioni (artt. 58 Cost. e 161 e 167

Reg.)

convocazione Gran Loggia (art. 68 Cost.)

ispezioni straordinarie (art. 160 Reg.)

membri Commissione Patrimoniale (art. 210 Reg.)

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Reg.)

membri di diritto Gran Loggia (art. 88 Reg.)

membri Ufficio Elettorale Circoscrizionale (artt. 124 e 146 Reg.)

modalità candidatura (art. 124 Reg., ultimo comma)

elezione e numero componenti (artt. 122 a 127 Reg.);

svolgimento dei Lavori (artt. 128 a 133 Reg.);

doveri dei Consiglieri (art. 134 Reg.);

decadenza (art. 135 Reg.)

incompatibilità (artt. 20, 40 Cost.)

Consiglio di disciplina

procedura depennamento (art. 17 Reg.)

v. Consiglio delle Luci

Contributi

richiesti agli iniziandi, verifica degli Ispettori Circoscrizionali (art. 57 lett. i,

Cost.);

straordinari decisi dalla Giunta del G.O.I. (artt. 38, lett. h e 73 Cost.);

dal Consiglio dei Maestri Venerabili (art. 84 Reg.);

determinazione della Loggia in Terzo Grado (art. 19 Cost.);

riscossione da parte del Tesoriere (art. 38, lett. b Reg.)

verifiche del Gran Tesoriere (art. 121 Reg.)

Controversie fra Liberi Muratori

componimento amichevole (art. 14 Cost.);

obbligo informazione Maestro Venerabile (art. 14 Cost.);

v. Giurì d’Onore

Convegni (Manifestazioni)

(tra Logge, con Logge estere o aperti a profani) assenso del Presidente Coll. Circ. o Gran Maestro (art. 73 Reg.);

proposti dal Collegio Circoscrizionale (artt. 51 lett. c ed e, Cost.);

a carattere nazionale di competenza della Giunta del G.O.I. (art. 38, lett. e Cost.)

Convocazione

degli Ispettori Circoscrizionali (artt. 55 Cost., 154 Reg.);

della C.E.N. (artt. 109, 113 e 126 Reg.);

della Corte Centrale (artt. 192 e 194 Reg.);

della Giunta del G.O.I. (artt. 32 lett. c, 37 Cost. e 116 Reg.);

del Collegio Circoscrizionale (artt. 141 e 146 Reg.);

dei Giudici eletti (art. 189 Reg.);

della Commissione per la verifica dei poteri (art. 89 Reg.)

del Consiglio dell’Ordine (artt. 31, 32 lett. d, 40 Cost. e 129 Reg.);

del Collegio dei Grandi Architetti Revisori (artt. 44 Cost., 137 e 138 Reg.);

del Collegio giudicante (artt. 170, 182 Reg.);

del Consiglio dei Presidenti dei Collegi Circ. (art. 32, let f, Cost.);

della Loggia (artt. 51 lett. g Cost., 6 a 8, 29, 31, 37 lett. d, 51, 52, 69, 76, 77,

79, 84, 124 e 152 Reg.);

– della Gran Loggia (artt. 27, 68 Cost., 86, 87, 108 Reg.)

(straordinaria) dal Consiglio dell’Ordine (art. 42 lett. o Cost.)

dell’Assemblea dei Maestri Venerabili (art. 86/bis Reg.)

dell’ Assemblea per la fondazione di nuova Loggia (art. 29 Reg.)

dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale (art. 153 Reg.)

delle Commissioni (artt. 163, 164 Reg.)

del Tribunale Circoscrizionale (artt. 181, 188, 189 Reg.)

Copritore esterno

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 46 Reg.)

– Lavori di Gran Loggia (art. 92 Reg.)

Copritore Interno

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 45 Reg.)

Corpi massonici rituali

requisiti (art. 3 Cost.);

instaurazione di rapporti con l’Ordine Massonico (art. 28 lett. l, Cost.);

protocolli d’intesa (art. 38 lett. d, Cost.);

partecipazione Gran Loggia (art. 88 Reg.)

Corte Centrale

competenze (artt. 67 Cost., 26, 172, 209/bis, 209/ter Reg.)

requisiti (art. 188 Reg.)

condizioni di eleggibilità (art. 191 Reg.);

incompatibilità (artt. 20 Cost., 160 Reg.)

decadenza dalla carica (artt. 185/bis e 202 Reg.)

ineleggibilità (artt. 200 e 201 Reg.)

casi di astensione (art. 203 Reg.)

organo giurisdizionale (art. 64 Cost.);

decisione sui reclami (art. 67 Cost.);

membri di diritto della Gran Loggia (art. 88 Reg.);

membri di diritto del Collegio Circoscrizionale (art. 142 Reg.)

membri Ufficio Elettorale Circoscrizionale (art. 146 Reg.)

numero dei Giudici della C.C. (art. 191 Reg.);

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Reg.)

repertorio generale dei procedimenti (art. 170 Reg.)

– elezione:

in Collegio Circoscrizionale (artt. 51, let h, Cost. e 191 Reg.);

in Gran Loggia (artt. 28 lett. g Cost., 107 e 191 Reg.);

convocazione (art. 192 Reg.);

promessa solenne (art. 192 Reg.);

elezione Presidente e formazione delle sezioni (art. 192 Reg.);

elezione del Segretario Centrale (art. 192 Reg.);

sede presso il Grande Oriente d’Italia (art. 193 Reg.);

– svolgimento del processo:

competenza a giudicare in primo grado (artt. 67 Cost., 72 e 194 Reg.);

in giudizio di secondo grado (artt. 67 Cost., 26 e 195 Reg.);

impugnabilità delle sentenze (art. 196 Reg.);

revisione del processo (artt. 32 lett. o Cost., 205, 206 e 207 Reg.);

– in sessione plenaria:

organo giurisdizionale (art. 64 Cost.);

competenze (artt. 68 Cost. e 196 Reg.);

svolgimento del processo in Sessione Plenaria (artt. 197 e 198 Reg.);

numero giudicanti (art. 196 Reg.);

definitività sentenze (artt. 198 e 199 Reg.)

Costituzione dell’Ordine

abrogazione, modifiche e interpretazione autentica

– competenza della Gran Loggia (art. 28 lett. a, Cost.);

Quorum per modifiche e abrogazione (art. 27 Cost.)

esecuzione delle norme della Costituzione e del Regolamento (art. 38 lett. a, Cost.);

inosservanza, colpa massonica (artt. 15 e 24 Cost.)

rispetto della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine da parte della Loggia (artt. 16 e 19 Cost., 50 Reg.)

Regolamento di Loggia non in contrasto con Cost. dell’Ordine (art. 18 Cost.)

attentato alla Costituzione (artt. 68 e 70 Cost.)

lavora secondo Costituzione e Regolamento (art. 50 Reg.)

Delegato

di comunioni estere in Gran Loggia (art. 88 Reg.);

del Presidente del Collegio dei Grandi Architetti Revisori nelle sedute di

Giunta (art. 34 Cost.);

di due membri del Consiglio dell’Ordine nelle sedute di Giunta (art. 88 Reg.)

del Presidente del Collegio Circ.

– nell’insediamento del Maestro Venerabile e dei dignitari di Loggia di nuova

fondazione (artt. 29 e 32 Reg.)

– nell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale (art. 112/bis Reg.)

del Gran Maestro nella Assemblea Ordinaria dei MM VV (art. 86/bis Reg.)

del Maestro Venerabile nella Assemblea Ordinaria dei MM VV (art. 28/bis Cost.)

dei Maestri Venerabili nella costituzione e gestione del patrimonio del Consiglio dei MM VV (art. 84 Reg.)

del candidato alla carica di Gran Maestro nell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale (art. 112/bis Reg.)

del Presidente dell’Organo giudicante in udienza (art. 175 Reg.)

del Presidente del Tribunale Circoscrizionale (art. 183/bis Reg.)

del Presidente di Sezione della Corte Centrale (art. 183/bis Reg.)

del Presidente della Corte Centrale (art. 183/bis Reg.)

Demolizione della Loggia

da parte della Giunta (artt 80 e 82 Reg.)

proclamazione da parte del Gran Maestro (art. 32, lett. n, Cost. Condizioni 78 Reg.)

richiesta di affiliazione ad altra Loggia dei Fratelli non colpevoli – al Collegio

Circoscrizionale dei MM VV (art. 83 Reg.);

domanda di ammissione ad altra Loggia (art. 9 Reg.);

concessione exeat a Fratelli di Loggia disciolte, estinte o demolite da parte della Giunta del G.O.I (artt. 38 lett. p), s) Cost. e 15 Reg.);

riammissione in caso di demolizione della Loggia di appartenenza (art. 19 Reg.)

sanzione nei confronti della Loggia (art. 78 Reg.);

Depennamento dal piè di lista

per assenza e morosità (art.12 Cost.)

procedura (artt. 17 e 48 Reg.);

casi (artt. 82 e 83 Reg.)

obbligo comunicazioni (art. 75 Reg.);

effetti (art. 18 Reg.);

doveri Fratello depennato (art. 9 Cost.);

impugnazione (art. 181 Reg.)

competenze del Maestro Venerabile (art. 34 lett. n Reg.)

competenza Consiglio delle Luci (art. 48 Reg.)

competenza del Tribunale Circoscrizionale sui reclami avverso il depennamento (art. 66 Cost.)

v. anche “Riammissione”

Diaconi

Ufficiali di Loggia, incarichi (art. 41 Reg.)

Diffida

allontanamento dai Lavori di Loggia (art. 24 Reg.);

Fratelli morosi e assenteisti (art. 17 Reg.);

Logge morose ed inattive (art. 72 Reg.)

Dignitari

– di Loggia:

cariche elettive (art. 17 Cost.);

eleggibilità, durata, elencazione (art. 21 Cost.);

elezioni (artt. 30 – 33 Reg.)

funzioni (artt. 35 – 38 Reg.)

diritto di parola con precedenza su altri Fratelli (art. 59 Reg.)

sostituti del Maestro Venerabile in Gran Loggia (art. 64 Reg.)

obblighi (art. 81 Reg.)

– del Consiglio dell’Ordine:

elezione (artt. 41 Cost. e 128 Reg.)

– della Gran Loggia: vedi “Grandi Dignitari”

Diritti massonici del Libero Muratore

elencazione, contenuti (art. 8 Cost.);

pienezza di diritti (art. 11 Cost.);

perdita dei diritti (artt. 8 Cost., 135, 139 e 158 Reg.);

nessun diritto sul patrimonio del G.O.I. e della Loggia (art. 8 Cost.)

Dispensa

dagli oneri finanziari (artt. 38, lett. z, Cost. e 23 Reg.);

dai Lavori di Loggia (artt. 38 Cost. e 22 Reg.)

Doveri massonici del Libero Muratore

elencazione (art. 9 Cost.);

oneri finanziari (art. 23 Cost.)

vigilanza dei Sorveglianti sull’adempimento dei doveri verso la Loggia (art. 35 Reg.)

Eleggibilità

Dignitari di Loggia (artt. 21 Cost. e 30 Reg.);

Gran Maestro (artt. 30 Cost. e 111 Reg.);

Membri effettivi di Giunta (artt. 35 Cost. e 111 Reg.);

Consigliere dell’Ordine (art. 40 Cost.);

Giudice della Corte Centrale (art. 191 Reg.);

Giudici del Tribunale Circ. (art. 188 Reg.);

Grandi Architetti Revisori (art. 44 Cost.);

Ispettori Circoscrizionali e Centrali (artt. 54 e 55 Cost.);

membri delle Commissioni del Grande Oriente d’Italia (art. 58 Cost.)

Maestro Venerabile (art. 20 Cost.);

Oratore del Collegio Circoscrizionale (art. 52 Cost.);

Presidente del Collegio Circoscrizionale (art. 52 Cost.);

Vice Presidente del Collegio Circoscrizionale (art. 52 Cost.)

Elemosiniere

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 44 Reg.)

Elezioni

del Maestro Venerabile e dei Dignitari di Loggia (artt. 19 Cost. e 30, 31 Reg.)

verifica da parte degli Ispettori Circoscrizionali (art. 57 lett. e, Cost.)

del Gran Maestro (artt. 30 Cost. e 108 – 114 Reg.)

dei Membri effettivi di Giunta (artt. 35 Cost. e 108 – 114 Reg.)

dei Grandi Architetti Revisori (artt. 44 Cost. e 106 e 136 Reg.)

dei Consiglieri dell’Ordine (artt. 40 Cost. e 122 – 127 Reg.)

del Collegio Circoscrizionale (art. 146 Reg.)

dei Giudici del Tribunale Circoscrizionale (art. 188 Reg.)

dei Giudici della Corte Centrale (artt. 28 lett. g, e 51 lett. h, Cost. e 191 Reg.)

ricorsi in materia elettorale (artt. 209/bis, 209/ter e 209/quater)

v. anche “Eleggibilità”

Esclusione

dalla Gran Loggia (art. 89 Reg.);

– opposizione al provvedimento (art. 91 Reg.)

della Loggia dalle votazioni per la nomina del Gran Maestro (art. 111 Reg.)

– opposizione al provvedimento (art. 111 Reg.)

dalla partecipazione ai Lavori – sanzione – (art. 27 Reg.)

Esercizio finanziario

gestione, inizio e chiusura (art. 75 Cost.)

v. “Bilanci”

Esperto

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 39 Reg.)

Espulsione dall’Ordine

perdita delle prerogative e dei diritti del Libero Muratore (artt. 7 e 8 Cost.);

sanzioni nei confronti del Libero Muratore (art. 27 lett. d, Reg.);

in caso di demolizione della Loggia (art. 78 Reg.);

di revisione del processo (artt. 205, 206 e 207 Reg.);

competenza del Maestro Venerabile ritiro della tessera, delle carte ed oggetti della Comunione (art. 34, lett. n, Reg.)

Estinzione della Loggia

competenza della Giunta del G.O.I. sulla declaratoria di estinzione (art. 38 lett.p, Cost.)

– consultazione con Presidente del Collegio Circoscrizionale dei MM. VV.

(art. 80 Reg.)

ipotesi (art. 80 Reg.);

effetti (artt. 81 e 82 Reg.)

Exeat

competenza della Giunta del G.O.I. per il rilascio dell’exeat ai Fratelli appartenenti a Logge disciolte, estinte o demolite (art. 38 lett. s, Cost.)

trasferimento dalla Loggia di appartenenza (artt. 8 Cost. e 15 Reg.)

casi e modalità (art. 15 Reg.)

in caso di fondazione di nuova Loggia (art. 29 Reg.)

Facoltà

del Maestro Venerabile di ammettere ai lavori di Loggia visitatori di Comunioni

Estere (art. 56 Reg.);

di non frequentare i lavori di Loggia (art. 22 Reg.);

di prendere la parola (art. 55 Reg.);

di difesa autonoma nel processo massonico (artt. 69 Cost. e 175 Reg.)

Fascicolo

del giudizio (art. 195 Reg.);

 personale (artt. 12, 15 e 29 Reg.)

Fedeltà

prerogative e doveri del Libero Muratore (art. 7 Cost.)

alla Costituzione e al Regolamento dell’Ordine (art. 9 Cost.);

alla tradizione (art. 9 Cost.);

al Maestro Venerabile e ai Dignitari di Loggia (art. 32 Reg.)

Fondazione di una Loggia

presupposti (art.17 Cost.);

modalità, formalità e procedura (artt. 28 e 29 Reg.)

Fondo comune

del G\O\:

formazione (art. 73 Cost.);

gestione (artt. 75 Cost., 211 e 213 Reg.);

Frequenza

alle Tornate di Loggia:

competenza degli Ispettori Circoscrizionali (artt. 57 lett. d, Cost. e 159 Reg.);

dispensa per età (artt. 22 e 75 Reg.);

Libero Muratore allontanato, in sonno o depennato (artt. 18 e 24 Reg.);

Diffida del Consiglio delle Luci (art. 17 Reg.)

Fusione di Logge

ratifica della Giunta del G.O.I. (art. 38 lett. p, Cost.)

procedura (artt. 76, 77 Reg.)

G.A.D.U.

simbolo iniziatico della Comunione Massonica Italiana (art. 2 Cost.)

Garanti d’Amicizia

scambio con le Comunioni Massoniche Estere (art. 2 Cost.);

nomina del Gran Maestro (art. 32 lett. e, Cost.);

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Reg.)

membri di diritto:

della Gran Loggia (art. 88 Reg.);

dei Collegi Circoscrizionali (art. 142 Reg.)

Gestione Patrimoniale e Finanziaria

il fondo comune (art. 73 Cost.);

il patrimonio intangibile del G.O.I. (art. 74 Cost.);

la gestione del fondo comune (art. 75 Cost.)

modalità di gestione (artt. 210 – 215 Reg.)

v. “Collegio dei Grandi Architetti Revisori”

Giudici

-della Corte Centrale:

elezione (art. 28 lett. g, e 51 lett. h, Cost., 107 e 191 Reg.);

mansioni e compiti (v. Corte Centrale)

membri di diritto dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale (art. 146 Reg.)

-del Tribunale Circoscrizionale:

composizione, elezione, eleggibilità, modalità scrutinio (artt. 188, 189 e 201

Reg.);

membri di diritto dei Collegi Circoscrizionali (art. 142 Reg.)

v. anche “Giustizia Massonica”

Giunta del Grande Oriente d’Italia

nozione (art. 33 Cost.);

struttura (art. 34 Cost.);

composizione ordinaria, composizione allargata (art. 34/bis Cost.)

eleggibilità dei membri (art. 35 Cost.);

sostituibilità (art.36. Cost.);

metodi (artt. 37 Cost., 116-119 Reg.);

competenze (art. 38 Cost.);

elezioni (artt. 108 – 114 Reg.);

insediamento (art. 115 Reg.)

Giurì d’Onore

competenze (artt. 14, 64 e 65 Cost.)

nomina degli arbitri e procedura (art. 25 Reg.);

procedimento, decisione, termine, determinazione e irrogazione sanzione (art.26 Reg.)

Giustificazione

dell’assenza ai Lavori di Loggia (artt. 12 Cost., 21 e 55 Reg.);

– effetti (art. 17 Reg.)

(motivazione) del voto contrario all’ammissione del profano (art. 8/ter Reg.);

dell’assenza del profano al Rito di Iniziazione (art. 12 Reg.);

dell’assenza di giustificato motivo a deliberazioni in Gran Loggia (art. 132

Reg.)

Giustizia Massonica

giurisdizione sui Liberi Muratori anche se in stato di sonno (art. 15 Cost.)

giurisdizione sulle Logge anche se sospese (art. 24 Cost.)

principi e finalità (artt. 62 e 63 Cost.);

organi giurisdizionali (artt. 9, comma 2 e 64 Cost.);

il processo massonico (artt. 69 – 72 Cost.);

la procedura (artt. 169 – 187 Reg.);

impugnazioni (artt. 181 e 182 Reg.);

norme comuni (artt. 183, 183/bis e 187 Reg.)

Gradi

distinzione, condizioni per il passaggio di G. (art. 10 Cost.)

– abbreviazione dei termini, domanda della Loggia al Gran Maestro (32 lett. h, Cost.)

vedi “Apprendista”, “Compagno d’Arte”, “Maestro”

Grande Oratore

membro effettivo della Giunta del G.O.I. (art. 34 Cost.)

organo di Giustizia Massonica (art. 64 Cost.)

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Cost.)

competenze (art. 119 Reg.);

– Grande Oratore Aggiunto (art. 31 Cost.)

v. “Grandi Dignitari”

Grande Oriente d’Italia – G.O.I.

nome storico della Comunione massonica Italiana; fonte legittima dell’autorità massonica nel territorio italiano; ripartizione in circoscrizioni; rapporti con la società civile; natura giuridica (art. 2 Cost.)

Grandi Architetti Revisori

v. “Collegio Grandi Architetti Revisori”

Grandi Dignitari di Gran Loggia

membri della Giunta (art. 34 Cost.);

eleggibilità (art. 35 Cost.);

sostituibilità (art. 36 Cost.)

elezioni (artt. 108 – 114 Reg.);

insediamento (art. 115 Reg.)

Grandi Maestri Aggiunti

competenza (art. 108 Reg.)

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Cost.)

vedi “Grandi Dignitari”

Grandi Maestri Onorari

nomina della Gran Loggia (art. 28 lett. m, Cost.);

su proposta del Consiglio dell’Ordine (art. 42 lett. m, Cost.);

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Cost.)

– membri di diritto:

della Gran Loggia (art.88 Reg.);

dei Collegi Circoscrizionali (art. 142 Reg.)

Gran Cerimoniere

Grande Ufficiale di Gran Loggia:

nomina (art. 31 Cost.);

funzioni (artt. 90, 93 e 96 Reg.)

Gran Loggia

nozione (art. 25 Cost.);

struttura (art. 26 Cost.);

metodo di lavoro (art. 27 Cost.);

competenze (artt. 28 e 36 Cost.)

convocazione, svolgimento (artt. 86 – 105 Reg.)

Gran Maestro

funzioni (art. 29 Cost.);

eleggibilità, durata dell’incarico (art. 30 Cost.);

attribuzioni (art. 31 Cost.);

competenze (art. 32 Cost.)

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Cost.)

elezione (artt. 108 – 114 Reg.);

insediamento (art. 115 Reg.)

Gran Segretario

nomina del Gran Maestro (art. 31 Cost.);

sua sostituzione (art. 36 Cost.);

competenze (art. 120 Reg.)

partecipazione seduta della Giunta del G.O.I. (artt. 34 e 34/bis Cost.)

– Grande Segretario Aggiunto per le relazioni esterne (art. 31 Cost.)

– Grande Segretario Aggiunto per le relazioni interne (art. 31 Cost.)

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Cost.)

Gran Tesoriere

competenze (artt. 121, 210 – 215 Reg.)

partecipazione seduta della Giunta del G.O.I. (artt. 34 e 34/bis Cost.)

aggiunti: nomina (art. 31 Cost.);

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Cost.)

v. “Grandi Dignitari”

Grazia

competenze del Gran Maestro (art. 32 lett. o, Cost.);

procedimento (artt. 208 e 209 Reg.)

Impedimento

– del Gran Maestro:

per breve periodo, sostituzione da parte di uno degli Aggiunti (artt. 31 e 42

Cost., 108 e 116 Reg.);

per molto tempo o passaggio all’Oriente Eterno (art. 42 lett. d, Cost.);

di un Membro effettivo della Giunta del G.O.I. (artt. 35 e 36 Cost.)

dei Consigliere dell’Ordine (art. 135 Reg.);

dei Giudici (art. 179 Reg.);

dei Grandi Architetti Revisori (art. 139 Reg.)

– del Maestro Venerabile:

nel Tribunale di Loggia (art. 187 Reg.);

in Gran Loggia (artt. 34 lett. c, 64 Reg.);

nel Collegio Circoscrizionale (art. 34, lett. d, Reg.);

in giudizio (art. 71 Cost.);

impedimento prolungato (art. 33 Reg.);

di Membri della Sezione Elettorale (art. 114 Reg.)

del Presidente della Corte Centrale in sessione plenaria (art. 196 Reg.);

di un Dignitario di Loggia (art. 33 Reg.);

di un Libero Muratore (art. 22 Reg.);

Impugnazioni

definizione e procedimento (artt. 182 e 182 Reg.)

– avverso il provvedimento:

di depennamento (artt. 17 e 181 Reg.);

di cancellazione di una Loggia (artt. 72 e 194 Reg.)

di esclusione di una Loggia dalle elezioni per la carica di Gran Maestro (art.

111 Reg.)

durante il procedimento di Giustizia Massonica (art. 180 Reg.)

– avverso le sentenze:

avverso le decisioni del Giurì d’Onore (art. 26 Reg.)

dei Tribunali Circoscrizionali (artt. 66 Cost., 189 Reg.);

dalle sezioni della C.C. in primo grado (art. 67 Cost.);

dalle sezioni della C. C. in grado d’appello (artt. 68 Cost. e 198 Reg)

– potere d’impugnativa:

Libero Muratore (art. 181 Reg.);

Oratore di:

Loggia (art. 204 Reg.);

del Collegio Circoscrizionale (art. 204 Reg.);

del Grande Oratore (art. 119 Reg.)

v. Giustizia Massonica

Inammissibilità

di Tavole d’accusa concernenti dignità e decoro (art. 14 Cost.)

di Tavole d’accusa contro il Gran Maestro tranne casi di alto tradimento e/o attentato alla Costituzione (art. 68 Cost.)

– dell’impugnazione delle sentenze: in materia di legittimità (art. 196 Reg.);

del Tribunale Circoscrizionale in merito al reclamo di Fratello depennato (art.181 Reg.)

dell’astensione nella votazione di ammissione di un profano (art. 8 Reg.);

della domanda di revisione del processo (art. 206 Reg.);

della proposta di candidatura per l’elezione del Gran Maestro e dei Membri

della Giunta del G.O.I. non ammessa dagli artt. 30 e 35 Cost. (art. 111 Reg.);

dell’impugnazione del provvedimento di esclusione delle Logge non in regolacon il Tesoro (art. 111 Reg.)

Incompatibilità

– della carica di:

Consigliere dell’Ordine (artt. 40 Cost. e 135 Reg.);

Grande Architetto Revisore (artt. 44 Cost. e 139 Reg.);

Ispettore Circoscrizionale (artt. 55 Cost., 152 Reg.);

Ispettore Tecnico (art. 160 Reg.)

Maestro Venerabile (art. 20 Cost.);

Tesoriere (art. 38 Reg.);

nel processo massonico (art. 172 Reg.)

Iniziazione

unica procedura di accettazione nella Comunione Massonica Italiana (art. 6

Cost.);

condizioni per l’ammissione all’Ordine, iter (artt. 1 – 12 Reg.)

v. “Ammissione”

Insediamento

del Maestro Venerabile e dei Dignitari (artt. 29 e 32 Reg.);

Nulla Osta (artt. 32 Cost., 31, 32 Reg.);

delle cariche – termine al 31 gennaio (art. 49 Reg.)

del Gran Maestro e dei Grandi Dignitari (artt. 28 lett. e, Cost., 115 Reg.)

Interdizione

dalle cariche massoniche, sanzione accessoria per sanzione della censura semplice o solenne (art. 27 Reg.)

dall’esercizio del voto in Gran Loggia e nel Collegio Circoscrizionale, sanzione accessoria per sanzione della censura semplice o solenne della Loggia (art. 78 Reg.)

Interventi

in Loggia (artt. 55, 59 e 60 Reg.);

in Collegio Circoscrizionale (art. 144 Reg.);

in Gran Loggia (art. 98 Reg.)

Ispettori Centrali

nozione (art. 54 Cost.)

Ispettori Circoscrizionali

nozione (art. 54 Cost.);

struttura (art. 55 Cost.);

metodi (art. 56 Cost.);

competenze (art. 57 Cost.);

competenza della Corte Centrale per giudizi di colpa massonica degli I. C.

(art. 67 Cost.)

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Cost.)

membri di diritto della Gran Loggia (art. 88 Reg.)

membri di diritto del Collegio Circoscrizionale (art. 142 Reg.)

elezioni, svolgimento dell’incarico (artt. 150 – 159 Reg.)

Ispettori Tecnici e ispezioni straordinarie (art. 160 Reg.)

Labaro

del Grande Oriente d’Italia (art. 2 Cost.);

della Loggia (art. 17 Cost., 32, 42, 81 Reg.)

Liberi Muratori

denominazione degli appartenenti alla Massoneria Universale (art. 1 Cost.)

qualità iniziatica indelebile (art. 6 Cost.)

prerogative (art. 7 Cost.)

diritti (art. 8 Cost.)

doveri (art.9 Cost.)

gradi (art. 10 Cost.)

capacità elettorali (art.11 Cost.)

decadenza (art. 12 Cost.)

allontanamento (art. 13 Cost.)

controversie (art. 14 Cost.)

soggezione alla Giustizia Massonica (art. 15 Cost.)

trasferimenti (art. 14 Reg.)

v. “Ammissione”

Libro d’oro dell’Ordine

tenuta (art. 38 Cost.)

Liste bloccate

condizioni (art. 35 Cost.)

elezione (artt. 108 – 114 Reg.)

Loggia

nozione (art. 16 Cost.);

struttura (art. 17 Cost.);

metodi di lavoro (art. 18 Cost.);

autonomia e competenze (artt. 16 e 19 Cost.);

Maestro Venerabile (art. 20 Cost.);

Dignitari e Ufficiali (art. 21 Cost.);

Consiglio delle Luci (art. 48 Reg.)

cancellazione (art. 23 Cost.);

colpe, sanzioni, difese (artt. 24, 70, 71 Cost., 78, 79 Reg.);

scioglimento, estinzione e demolizione (artt. 79 – 83 Reg.);

-fondazione: procedura (artt. 28 – 29 Reg.);

elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari (artt. 30, 33, 49 Reg.)

ordine dei Lavori (artt. 50 – 71 Reg.);

oneri finanziari (art. 72 Reg.);

funzionamento (artt. 73 – 75 Reg.);

fusione con altra L.:, procedura (artt. 76 – 77 Reg.);

cambiamento titolo distintivo e trasferimento sede (art. 72/bis Reg.)

Luogo

– di convocazione:

della Gran Loggia (art. 86 Reg.);

della Giunta del G.O.I. (art. 116 Reg.);

del processo massonico (artt. 174 e 182 Reg.)

– di riunione:

della Loggia (artt. 17 Cost. e 20 Reg.);

accertamento degli Ispettori Circoscrizionali (art. 57 lett. f, Cost.)

Maestro

Grado del Libero Muratore, condizioni per l’elevazione nel Grado, (art. 10

Cost.); pienezza dei diritti massonici, facoltà elettorali (art. 11 Cost.)

deliberazione della Loggia sulla proposta di promozione (art.13 Reg.);

qualifica di Fratelli Onorari (art. 14 Reg.)

partecipazione ai Lavori di Loggia (art. 55 Reg.)

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Cost.)

computo anzianità massonica (art. 13 Reg.)

Maestro delle Cerimonie

Ufficiale di Loggia, incarico e competenze (artt. 8, 35, 40 Reg.)

Maestro Venerabile

eleggibilità, compatibilità con altre cariche (art. 20 Cost.);

attribuzioni (artt. 34, 60 Reg.)

componente della Gran Loggia (art. 26 Cost.);

componente dell’Assemblea Ordinaria dei Maestri Venerabili (art. 28 bis Cost.)

componente del Collegio Circoscrizionale (artt. 49 Cost., 141 Reg.)

ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Cost.)

Manifestazioni (v. Convegni)

Massoneria Universale

essenza e finalità (art. 1 Cost.)

Membri di Diritto

della Gran Loggia (artt. 26 Cost.; 88 Reg.);

del Collegio Circoscrizionale (artt. 49 Cost.; 142 Reg.)

Modifiche della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine

competenze (art. 28 lett. a, Cost.);

maggioranze necessarie (art. 27 Cost.)

Morosità

periodo (art. 12 Cost.)

deliberazione ed effetti del provvedimento (artt. 17, 19, 38 lett. c, 48 Reg.)

della Loggia (artt. 23 Cost., 72 Reg.)

v. “Depennamento”ed “esclusione”

Nulla Osta

concessi dal Gran Maestro (art. 32 lett. g, Cost.) per:

abbreviazione di termine (artt. 10, 32, lett. p, Cost.);

ammissione di un profano (artt. 3, 6, 8 e 8/bis Reg.);

fondazione di una Loggia (artt. 28 e 29 Reg.);

qualifica di Fratello Onorario (art. 14 Reg.);

per l’insediamento delle cariche di Loggia (artt. 31 e 32 Reg.)

passaggi di Grado (art. 13 Reg.);

riammissione (artt. 19 Reg. e Delibera Gran Loggia di Rimini 2000)

concesso dalla Commissione Verifica Poteri per i Lavori in Gran Loggia (art.

91 Reg)

Nullità

del processo massonico (artt. 69 e 72 Cost.)

delle votazioni per l’ammissione di un profano (artt. 8, 8/bis e 8/ter Reg.)

Obolo v. Beneficenza

Oneri finanziari

per l’ammissione (art. 1 Reg.)

definizione (art. 72 Reg.)

dispensa per i Fratelli di età superiore a 75 anni, delibera della Giunta del

G.O.I (art. 38 lett. z, Cost.)

nel processo massonico (art. 177 Reg.)

Onorari (Fratelli)

condizioni per l’iscrizione in una Loggia della comunione Italiana (art. 14 Reg.)

Oratore

dignitario di Loggia (art. 21 Cost.)

organo di Giustizia Massonica (art. 64 Cost.)

elezione (artt. 30 – 33 Reg.);

funzioni (artt. 36, 59, 60, 61 Reg.)

componente eventuale del Consiglio delle Luci (art. 48 Reg.)

del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili (art. 52 Cost.)

organo di Giustizia Massonica (art. 64 Cost.)

membro dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale (art. 112/bis Reg.)

elezione (art. 146 Reg.)

v. “Giustizia Massonica”

Ordine del giorno

dei Lavori:

di Loggia (artt. 6, 7, 51, 54 e 62 Reg.);

del Collegio Circoscrizionale (artt. 141 e 143 Reg.);

della Gran Loggia (artt. 38, let t, Cost., 86, 87 e 98 Reg.);

dell’Assemblea dei Maestri Venerabili (art. 86/bis Reg)

della Giunta del G.O.I. (art. 116 Reg.)

del Consiglio dell’Ordine (art. 129 Reg.)

del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili (artt. 141, 143 Reg.)

Ospedaliere

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 43 Reg.)

Pagamenti

dei Fratelli di Loggia (artt. 12 Cost., 23 e 35 Reg.)

delle Logge (artt. 23 Cost., 23 e 38, let c, Reg.)

compiti del Tesoriere (artt. 35 e 38 Reg.)

compiti del Secondo Sorvegliante (art. 35 Reg.)

v. “capitazioni”, “morosità” e “oneri finanziari”

Parere

del Collegio Circoscrizionale (artt. 51 lett. b, Cost., 28, 208 Reg.)

della Commissione Costituzione (artt. 61 Cost., 165 Reg.)

delle Commissioni permanenti (art. 165 Reg.)

del Consiglio dell’Ordine (artt. 38, let h, 42, lett a, b e c Cost. 212 Reg.)

della Giunta del G.O.I. (artt. 32 e 36 Cost., 73, 160, 165 e 171 Reg.)

Parola

semestrale alle Logge, annuale ai Maestri Venerabili (art. 32 lett. l, Cost.)

– diritto di Parola v. “Interventi”

Patrimonio

nessun diritto del Libero Muratore sul patrimonio del G.O.I. e della Loggia

(art. 8 Cost.)

intangibilità del patrimonio e costituzione del fondo comune (art. 74 Cost.,

210 Reg.)

devoluzione in caso di scioglimento del G.O.I. (art. 74 Cost.)

conservazione e amministrazione (artt. 210 a 213 Reg.)

Piè di Lista

della Loggia (artt. 9,12, 17 e 57 lett. “a” e “c” Cost., 14, 17, 30, 37, 52, 53, 72, 72/bis, 75, 112, 112/bis, 113, 122, 123, 142, 146 lett. b, 152, 184, Reg.)

Portastendardo

Ufficiale di Loggia, incarico (art. 42 Reg.)

Presidente

Nomina e funzioni:

del Collegio Circoscrizionale (artt. 14, 32 lett. f, 40, 51 lett. m, 52, 53, 56 e 67

Cost., 8/bis, 15, 19, 25, 29, 31, 32, 51, 52,57, 73, 75, 79, 80, 88, 89, 91, 111, 112/bis, 141, 143, 144, 146, 148, 153, 154, 155, 156, 159, 169, 171 e 176, Reg.);

della Corte Centrale (artt. 68 Cost., 25, 57, 88, 172, 183/bis, 192, 193, 194,

195, 196, 197, 199, 205 e 207, 209/bis, 209/ter, Reg.);

delle Sezioni della Corte Centrale (artt. 182, 183/bis, 192, 193, 194, 195 Reg.);

del Collegio dei Grandi Architetti Revisori (artt. 28 lett. f, 34, 34/bis, 45 Cost.

e 57, 106, 138 Reg.);

del Collegio Giudicante (artt. 72 Cost., 169, 170, 172, 173, 175, 179, 181, 182, 183/bis, 185/bis, 193, e 199 Reg.);

del Consiglio dell’Ordine (artt. 32, let d, e 39 Cost.);

del Giurì d’Onore (art. 25 Reg.);

dell’assemblea per la fondazione di una Loggia (artt. 28 e 29 Reg.);

della Commissione Costituzione (art. 162 Reg.);

della Commissione di Loggia (art. 34, let l, Reg.);

delle Logge che si vogliono fondere (art. 77 Reg.);

della Giunta del G.O.I. (artt. 2 e 32. lett. c, Cost. e 118 Reg.);

del Tribunale Circoscrizionale (artt. 181, 182, 188 e 189, 209/bis, 209/ter

Reg.);

della Sezione Elettorale (artt. 112/bis, 153 Reg.)

dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale (artt. 112/bis, 113, 152, 153 Reg.)

della Commissione Verifica Poteri (art. 131 Reg.)

della Sezione per i Ricorsi Elettorali (art. 209/bis, 209/quater Reg.)

Primo Gran Sorvegliante

eleggibilità (art. 35 Cost.);

membro della Giunta del G.O.I. (art. 34 Cost.);

sostituzione (art. 36 Cost.)

ordine di ricevimento nel Tempio (art. 57 Reg.)

v. “Grandi Dignitari di Gran Loggia”

Processo Massonico

il diritto di difesa del Fratello (art. 69 Cost.)

il diritto di difesa della Loggia (art. 71 Cost.)

potere di iniziativa e di impugnativa (art. 204 Reg.);

svolgimento (artt. 169 a 190 Reg.);

dinanzi alla Corte Centrale (artt. 191 – 199 Reg.)

v. “giustizia massonica”

Profano

condizioni per l’ammissione e requisiti (art. 1 Reg.);

procedura per l’ammissione (artt. 2 – 12 Reg.)

Promessa solenne

dell’iniziando (art. 11 Reg.);

dell’affiliando (art. 15 Reg.);

del riammittendo (art. 19 Reg)

del Maestro Venerabile e dei Dignitari di Loggia (art. 32 Reg.);

del Collegio dei Grandi Architetti Revisori (Artt. 106, 137 Reg.)

del Gran Maestro e dei Grandi Dignitari (art. 115 Reg.)

del Tribunale Circoscrizionale (art. 189 Reg.);

dei Giudici della Corte Centrale (art. 192 Reg.)

Proposte

della Giunta del G.O.I. (artt. 28 lett. b-h-i; 38 lett. c-h; 42 lett. b-m-p, Cost.)

del Collegio Circoscrizionale (artt. 42 lett. g, 51 lett. i-c, Cost., 161 Reg.);

del Presidente del Collegio Circoscrizionale (artt. 51 lett. m, e 53 Cost.)

del Consiglio dell’Ordine (artt. 28 lett. m, 36 e 42 lett. p, Cost.)

di abbreviazione termini permanenza nei primi due gradi (art. 32 lett. h, Cost.);

di promozione (art. 13 Reg.);

del Consiglio delle Luci (art. 24 Reg.)

(o proposizioni) tacite (art. 65 Reg.)

di candidatura (artt. 109, 110 e 111 Reg.);

di rinvio di trattazione di un argomento in Gran Loggia (art.99 Reg)

dell’Organo giudicante (artt. 70 Cost., e 186 Reg.);

per il bene dell’Ordine in generale (art. 102 Reg.)

Provvedimento

del Consiglio di disciplina (artt. 17, 24 Reg.);

del Gran Maestro (artt. 15 e 32 Cost.);

di allontanamento di un Fratello dai Lavori di Loggia (art. 24 Reg.);

di depennamento di un Fratello (artt. 66 Cost., 17, 24 e 181 Reg.);

di esclusione dalla Loggia (artt. 89 e 91 Reg.);

di cancellazione o scioglimento di una Loggia (artt. 67 Cost., 72, 79 e 194

Reg.);

esecuzione da parte del Maestro Venerabile (art. 34, lett. i, Reg.)

Pubblicazioni

autorizzazione del Gran Maestro (art. 32 lett. i, Cost.)

sul Bollettino mensile (art. 8 Reg.)

Qualità iniziatica

indelebilità (art. 6 Cost.)

Rappresentanti

di lista: nomina e compito (artt. 112/bis, 146 Reg.)

del Consiglio dell’Ordine nella Giunta del G.O.I. (artt. 34 e 42 lett. e, Cost.,

88, 128 e 130 Reg.);

del Presidente dei Grandi Architetti Revisori (art. 34 Cost.)

delle Logge in Gran Loggia (artt. 26 e 27 Cost., 89, 90, 91 e 93 Reg.)

nel Collegio Circoscrizionale (artt. 49 e 50 Cost., 143 Reg.)

Regolamento

dell’Ordine (artt. 9, 15, 16, 19, 27, 28, 29 e 38 lett. a, Cost., 36, 50 e 120 Reg.)

della Loggia (artt. 9 e 18 Cost., 36 e 50 Reg.);

del Collegio Circoscrizionale (art. 51 lett. a, Cost.);

del Consiglio dei Maestri Venerabili (art. 84 Reg.);

dei Triangoli (art. 38 lett. o, Cost.);

Regolarizzazione

dei Liberi Muratori irregolari (artt. 19 Cost., 12/bis Reg.)

diritto di voto dei Fratelli visitatori (art. 58 Reg.)

delle Logge non ammesse in Gran Loggia (art. 91 Reg.)

Relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori

esame e votazione nell’Assemblea dei MM.VV. (art. 28/bis Cost.)

Relazione del Consiglio dell’Ordine

discussione in Gran Loggia (art. 28 lett. d, Cost.)

Relazione del Gran Segretario

discussione in Gran Loggia (art. 28 lett. d, Cost.)

Relazione morale del Grande Oratore

discussione in Gran Loggia (art. 28 lett. d, Cost.)

 Relazione degli Ispettori Circoscrizionali

al Grande Oratore, al Presidente e all’Oratore del Collegio Circoscrizionale

(art. 159 Reg.)

Revisione del giudizio

competenza del Gran Maestro a promuovere il giudizio (art. 32 lett. o n. 2, Cost.)

competenza della Corte Centrale a celebrare il giudizio (art. 67 Cost.)

procedimento (artt. 205, 206 e 207 Reg.)

Riammissione

del Libero Muratore in sonno, depennato o espulso (art. 8 Cost.; art. 1 Delibera Gran Loggia di Rimini 2000)

procedura (art. 19 Reg. e art. 2 Delibera Gran Loggia di Rimini 2000)

competenza della Giunta del G.O.I. sulla tassa di R. (art. 38 lett, h Cost.)

competenza degli Ispettori Circoscrizionali sul rispetto della procedura (art.

57 lett. h Cost.)

precedenza ordine del giorno Lavori di Loggia (art. 54 Reg.)

Ricerca Esoterica

dovere dei Fratelli di Loggia (art. 9 Cost.)

Ricevimento

in Gran Loggia (artt. 95 e 96 Reg.); in Loggia (artt. 56 e 57 Reg.); dei Profani (art. 71 Reg.)

Riconoscimento

di Libero Muratore (art.7 Cost.);

della Loggia con rilascio Bolla di Fondazione (art. 17 Cost.)

delle Comunioni estere (artt. 28 lett. i, 38 lett. c, e 61 Cost.)

Rinnovo

annuale delle cariche di Loggia (artt. 21 e23 Cost., 33, 89 e 124 Reg.)

delle Commissioni permanenti (art. 59 Cost.)

del Consiglio dell’Ordine (artt. 122 a 127 Reg.)

per tutte le altre cariche ed Organismi vedi le rispettive voci.

Riti

v. “Corpi Massonici Rituali”

Rituali

adozione, approvazione e promulgazione (artt. 5, 28 lett. c, 32, let b, e 38 lett.

q, Cost.);

osservanza (artt. 9, 18 e 38 lett. q, Cost.)

– Lavori R.:

– della Gran Loggia (artt. 95, 96, 102, 103, 104 e 105 Reg.);

– di Loggia (artt. 18 e 57 Cost., 20, 40, 46, 49 a 71 Reg.)

competenza degli Ispettori Circoscrizionali sul rispetto dei Rituali (art. 57 lett. g, Cost.)

Commissione Rituali (art. 61 Cost.)

invito ai Lavori parenti o amici (art. 71 Reg.)

Iniziazione (art. 10 Reg.)

Riunioni

del Collegio Circoscrizionale (artt. 50 Cost., 141 Reg.);

del Collegio dei Grandi Architetti Revisori (artt. 45 Cost.,138 e 139 Reg.);

del Consiglio delle Luci (art. 48 Reg.);

del Consiglio dell’Ordine (artt. 41 Cost. e 129 Reg.)

del Consiglio dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali (art. 53 Cost.)

degli Ispettori Circoscrizionali (artt. 56 Cost. e 154 Reg.);

dei Giudici della Corte Centrale (art. 192 Reg.);

dei Giudici del Tribunale Circoscrizionale (art. 189 Reg.);

del Consiglio dei Maestri Venerabili (art. 84 Reg.)

della Giunta del G.O.I. (artt. 34/bis, 37 Cost.)

della C.E.N. (artt. 109, 111, 113, 114, 126 Reg.);

della Commissione Verifica Poteri (artt. 89 e 91 Reg.);

delle Commissioni permanenti (artt. 163, 164 e 167 Reg.);

della Gran Loggia (artt. 27 Cost., 86 e 87 Reg.)

di Loggia (artt. 17, 18 e 57, let d, Cost., 28, 29, 34, 50, 51, 52, 156 e 159 Reg.)

dell’Assemblea dei Maestri Venerabili (art. 86/bis Reg.)

Sacco

delle proposte – o proposizioni – tacite (artt. 13, 65 Reg.);

delle votazioni (art. 8 Reg.)

v, Beneficienza

Sanzioni

conseguenza della colpa massonica dei Fratelli (art.15 Cost.),

conseguenza della colpa massonica della Loggia (art 24 Cost.)

graduazioni (artt. 27 e 78 Reg.);

applicazione ed effetti della sentenza definitiva (artt. 198, 199 Reg.)

v. anche “colpa massonica”

Scioglimento della Loggia

delibera (art. 79 Reg.);

effetti (artt. 81 – 82 Reg.)

ratifica (art. 38 lett. p, Cost.)

Secondo Gran Sorvegliante

eleggibilità (art. 35 Cost.);

membro della Giunta del G.O.I. (art. 34 Cost.);

sostituzione (art. 36 Cost.)

ordine di ricevimento nel Tempio (art. 57 Reg.)

v. “Grandi Dignitari di Gran Loggia”

Sede

del Collegio Circoscrizionale (artt. 3 e 140 Reg.);

del Grande Oriente d’Italia (artt. 111 e 126 Reg.);

della Corte Centrale (art. 193 Reg.);

della Giunta del G.O.I. (art. 2 Cost.);

delle Logge (artt. 38 lett. p, e 47 Cost., 29, 72/bis Reg.)

del Tribunale Circoscrizionale (art. 190 Reg.);

– di Lavoro:

del Libero Muratore (art. 14 Reg.);

del profano (art. 2 Reg.)

Segretario di Loggia

nomina del Maestro Venerabile (art. 17 Cost.);

dignitario di Loggia (art. 21 Cost.)

funzioni (art. 37 Reg.)

Sentenza

dispositivo (artt.71 e 72 Cost., 78, 170, 177, 175, 176, 178, 185/bis e 201 Reg.)

definitiva (artt. 15 Cost., 83, 178, 179, 196, 198 e 199 Reg.)

v. impugnazioni e revisioni del processo.

Sezioni elettorali

determinazione e collocazione (artt. 51 lett. r, Cost., 124, 146, 152 Reg.)

costituzione (artt. 112, 112/bis, 113 e 114 Reg.)

Sezioni per i Ricorsi Elettorali

competenza (artt. 209/bis, 209/ter, 209/quater Reg.)

Sigillo o Stemma

del Grande Oriente d’Italia (art. 2 Cost.)

di Loggia (artt. 32, 81 Reg.)

Solennità Massoniche

elencazione, ruolo del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili (art.

85 Reg.);

riunione in agape rituale o bianca (art. 70 Reg.);

Sonno

diritti e responsabilità dei Liberi Muratori (artt. 8, 9, 15 Cost.)

condizioni (art. 16 Reg.);

effetti (art. 18 Reg.);

riammissione (art. 19 Reg.)

Sorveglianti

dignitari di Loggia (art. 21 Cost.)

membri del Consiglio delle Luci (art. 22 Cost., 48 Reg.)

elezioni (artt. 30 – 33 Reg.);

funzioni (art. 35 Reg.)

Sospensione

cautelare del Libero Muratore (art. 15 Cost.);

della Loggia (artt. 18, 24 Cost. e 80 Reg.)

competenza del Gran Maestro (artt. 32 lett. m, Cost. 187 Reg.)

proposta dell’Organo Giudicante (artt. 70 Cost., 171, 186 Reg.)

dei Lavori di Loggia, pausa estiva (art. 51 Reg.)

dei termini procedurali di Giustizia Massonica (art. 183/bis Reg.)

Sovranità massonica

del G.O.I. (art. 2 Cost.)

della Loggia (artt. 16, 19 Cost.)

Tavola d’accusa

condizioni, proposizioni, termini (artt. 14 Cost., 8/bis, 169, 170, 171, 187,

192, 194, 197 Reg.)

nei confronti del Gran Maestro (artt. 68 Cost.)

Tavole informative

sul profano recipiendario (artt. 4, 5, 6, 8 Reg.)

Tegolatura

di Fratelli visitatori (art. 46 Reg.)

di Fratelli visitatori di Comunioni estere (art. 56 Reg.)

Tempio

luogo di riunione della Loggia (artt. 17 Cost., 50 Reg.)

ordine di ricevimento nel Tempio (art. 57 Reg.)

Tesoriere

dignitario di Loggia (art. 21 Cost.)

elezione (artt. 30 – 33 Reg.);

funzioni (artt. 34 e 38 Reg.)

Tesoro

di Loggia (artt. 57 lett. j Cost., 16, 17, 23, 30, 32, 35, 38 lett. a, d, e, 81 e 82

Reg.)

del G.O.I. (artt. 87, 112, 113, 114, 124, 152 e 153 Reg.)

del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili (art. 49 Cost.)

v. anche “capitazioni”

Tornata

del Collegio Circoscrizionale (artt. 50 Cost.,34 lett. d e 141 Reg.)

del Consiglio dell’Ordine (artt. 129, 130, 131 e 133 Reg.)

della Loggia (artt. 9 e 57, let d, Cost., 37, 44, 51, 52, 55, 61, 65,66, 68 Reg.)

di Famiglia (art. 66 Reg.)

Trasferimento

in altra Loggia: diritto del Libero Muratore (art. 8 Cost.)

condizioni e procedure (artt. 14 e 15 Reg.)

effetto dalla data Exeat (art. 15 Reg.)

della sede della Loggia (artt. 38 lett. p Cost., 72/bis Reg.)

Triangolo

condizioni per la costituzione, compiti (art. 74 Reg.)

Tribunale Circoscrizionale

organo giurisdizionale (art. 64 Cost.);

competenze (art. 66 Cost.)

sede, composizione ed elezione dei giudici, sede (artt. 190 Reg.);

svolgimento del processo (artt. 169 – 187 Reg.)

v. Giustizia Massonica

Ufficiali di Loggia

di nomina del Maestro Venerabile (art. 21 Cost.)

elencazione e incarichi (artt. 39 – 47 Reg.)

Ufficio Elettorale Circoscrizionale

costituzione, mansioni e competenze (artt. 51 lett. q, Cost.; 112/bis, 113, 114,124, 146, 148, 152, 153 Reg.);

Universalità

della Massoneria (art. 1 Cost.);

Verbale

dei Lavori:

della Gran Loggia (art. 96 Reg.);

di Loggia (artt. 37, 55, e 56 Reg.);

di fondazione di nuova Loggia (artt. 28 e 29 Reg.);

fusione (artt. 76 e 77 Reg.);

della richiesta di modifica di titolo distintivo o trasferimento (art. 72/bis Cost.)

scioglimento (art. 79 Reg.);

del Consiglio dell’Ordine (art. 133 Reg.);

del dibattimento processuale (art. 175 Reg.);

della Giunta del G.O.I. (art. 117 Reg.);

delle Commissioni permanenti (art. 163 Reg.);

delle consegne (artt. 32 e 37 Reg.);

delle elezioni (artt. 31, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 124, 125, 126, 127, 146, 147, 148, 152, 153, 155, 188 Reg.);

estratto (artt. 64 e 86 Reg.)

Verifica

dei requisiti per l’elezione dei Consiglieri dell’Ordine (artt. 126 Reg)

dei requisiti per l’elezione dei candidati alle cariche del Collegio Circ. dei

Maestri Venerabili (artt. 146, 152 e 153 Reg.);

dei requisiti per la fondazione di una Loggia (artt. 28 e 29 Reg.)

del diritto di accesso in Gran Loggia (art. 92 Reg.);

delle completezza e correttezza formale del “curriculum vitae” del profano

(art. 4 Reg.);

della legittimità (art. 38 lett. p, 38 lett r, Cost.);

delle condizioni di eleggibilità del Gran Maestro e dei Membri di Giunta del

G.O.I. (art. 111 Reg.);

delle schede per le elezioni dei Membri del Collegio dei Grandi Architetti Revisori

(art. 106 Reg.)

delle schede per le elezioni dei Giudici della Corte Centrale (art. 107 Reg.)

degli Ispettori Circoscrizionali (art. 57 Cost.)

Versamenti

del Fratelli alla Loggia (artt. 73 Cost. e 23 Reg.);

delle capitazioni dovute al G.O.I. e al Collegio Circoscrizionale (artt. 49 Cost., 72 Reg.);

dell’obolo (artt. 21, 22, 55 e 103 Reg.)

v. anche “capitazioni”,”beneficenza” e “pagamenti”

Visitatori

diritto dei Liberi Muratori (art. 8 Cost.);

partecipanti alla Gran loggia (artt. 26 Cost., 88, 96 Reg.);

tegolatura del Copritore Esterno (art. 46 Reg.)

ammissione nella Loggia (art. 56 Reg.);

ordine del ricevimento nel Tempio (art. 57 Reg.);

diritto di voto (art. 58 Reg.)

partecipazione alle Tornate di Famiglia, esclusione (art. 66 Reg.)

Votazione

ammissione di un profano (artt. 6, 8, 8/bis, 8/ter, 9, 10 e 75;

nullità delle votazioni (art. 8/ter. Reg.);

palese (artt. 13, 101 Reg.);

per parti separate (artt. 62 e 100 Reg.);

Quorum (art. 93 Reg.);

segreta (artt. 8, 19, 31, 66, 101, 106, 107, 125, 146, 147 e 152 Reg.);

– sul bilancio:

consuntivo (artt. 28/bis, Cost.);

preventivo (artt. 28/bis, Cost.);

sulla Relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori (art. 28/bis Cost.);

tesi da sottoporre a votazione (artt. 61, 100 e 118 Reg.);

v. “elezione”.

Grande Oriente d’Italia

via di San Pancrazio, 8 – 00152 Roma

Tel. 06 5899344 – Fax 06 5818096

Finito di stampare nel mese di Maggio 2016

a cura del Consorzio Grafico s.r.l.

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