GIUASTIZIA MASSONICA

Giustizia Massonica:

 Secondo la Costituzione dell’Ordine massonico all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia, si riportano i paragrafi riguardanti la G.: “Funzione della Giustizia Massonica è la tutela dei principi fondamentali, delle finalità e dei metodi della Massoneria Universale” (Art. 62 Co.). “La Giustizia Massonica si ispira a sentimenti di fraternità ed equità” (Art. 63 Co.). “Sono Organi Giurisdizionali: i tribunali di Loggia; i Tribunali Circoscrizionali; la Corte Centrale; la Corte Centrale in sessione Plenaria. Il regolamento dell’Ordine determina la composizione degli Organi Giurisdizionali e lo svolgimento del processo” (Art. 64 Co.). Le competenze dei Tribunali di Loggia: “I Tribunali di Loggia sono competenti a giudicare le azioni costituenti colpa massonica compiute dai Fratelli di Loggia salvo che l’incolpato, per motivo della sua carica o per motivi di connessione, non sia soggetto ad altro giudizio massonico. Il Regolamento dell’Ordine fissa i limiti temporali entro i quali i Tribunali di Loggia debbono concludere il giudizio” (Art. 65 Co.). Le competenze dei Tribunali Circoscrizionali: “I Tribunali Circoscrizionali sono competenti a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiuta dai maestri venerabili e dalle Logge della Circoscrizione. Sono altresì competenti a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dai Fratelli di Loggia ove il Tribunale di Loggia non abbia concluso il giudizio nei limiti temporali fissati dal Regolamento dell’Ordine. I Tribunali Circoscrizionali sono competenti a giudicare in secondo grado delle impugnazioni avverso le sentenze dei Tribunali di Loggia. I Tribunali Circoscrizionali sono altresì competenti a decidere avverso i provvedimenti di depennamento dei fratelli adottati dalle Logge” (Art. 66 Co.). Le competenze della Corte Centrale: “La Corte Centrale è competente a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dal Gran Maestro, dai membri effettivi di Giunta del Grande Oriente d’Italia e dai componenti della stessa Corte. Giudica inoltre in primo grado le colpe massoniche compiute, in ragione del loro ufficio, dagli ex Gran Maestri, dagli ex Membri effettivi di Giunta del Grande Oriente d’Italia, dai Grandi Maestri Onorari, dai Grandi Architetti Revisori, dai Consiglieri dell’Ordine, dai Presidenti dei Collegi Circoscrizionali e dagli Ispettori di Loggia. La Corte Centrale è competente a giudicare in secondo grado delle impugnazioni avverso le sentenze di primo grado emesse dai Tribunali Circoscrizionali. La Corte Centrale è competente a giudicare in materia di legittimità delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in grado di appello dia Tribunali Circoscrizionali. La Corte Centrale è altresì competente a decidere sui reclami avverso i provvedimenti di cancellazione delle Logge adottati dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia. La Corte Centrale è altresì competente a celebrare i processi di revisione promossi dal Gran Maestro” (Art. 67 Co.). Le competenze della Corte Centrale in sessione Plenaria: “La Corte Centrale riunita in sessione plenaria è competente a giudicare in materia di legittimità delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in grado di appello dalle Sezioni della stessa Corte, ed in secondo ed ultimo grado, di merito e di legittimità, delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in primo grado dalle Sezioni della stessa Corte” (Art. 68 Co.). Sul processo massonico, la difesa dell’imputato prevede: “La contestazione dell’accusa, la costituzione del contraddittorio e l’esercizio della difesa, debbono essere osservati a pena della nullità. La difesa dell’incolpato è gratuita, ed è affidata ad un Fratello Maestro” (Art. 69 Co.). La sospensione: “In ogni stato e grado del processo, l’Organo giudicante può proporre al Gran Maestro, ove questi non vi abbia provveduto, la sospensione da ogni attività massonica del Fratello o della Loggia sottoposti a giudizio. Nel caso previsto dal 1° comma dell’art. 67, la proposta di sospensione va inoltrata alla Gran Loggia” (Art. 70 Co.). La difesa della Loggia incolpata: “Il giudizio nei confronti di una Loggia deve essere esteso anche nei confronti dei singoli Fratelli che abbiano partecipato alle azioni contestate. La Loggia è rappresentata in giudizio dal Maestro Venerabile o, se impedito, da altro Dignitario. La sentenza deve essere pronunciata anche nei confronti dei singoli Fratelli cui resta garantito il diritto alla difesa” (Art. 71 Co.). La sentenza: “La giustizia massonica è amministrata in nome del grande Oriente d’Italia. Le sentenze debbono essere intestate con la formula A\G\D\G\A\D\U\ e, a pena di nullità, motivate e sottoscritte dai Giudici” (Art. 72 Co.).

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