COSTITUZIONE – LA STRUTTURA E GLI ORGANI

COSTITUZIONE

TITOLO II

LA STRUTTURA E GLI ORGANI

DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA

Capo I – La Loggia

Art.16 – Nozione

La Loggia, corpo primario e fondamentale della Comunione, è la Collettività autonoma e sovrana dei Liberi Muratori ritualmente e regolarmente costituita per lo svolgimento dei Lavori Massonici. È depositaria della Tradizione Muratoria nel rispetto della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine.

Art.17 – La struttura

La Loggia è composta dai Fratelli iscritti nel piè di lista. Per costituire una Loggia è necessaria l’adesione di almeno sette Fratelli con il Grado di Maestro. Nell’Oriente ove abbiano sede più Logge, il numero dei Fratelli fondatori è elevato a quindici di cui almeno sette con il Grado di Maestro. La Loggia acquisisce il riconoscimento con il rilascio da parte del Gran Maestro della Bolla di Fondazione. Si fregia della Bandiera Nazionale, della Bandiera Europea e di un proprio Labaro. La Loggia assume una denominazione ed è contraddistinta da un numero; si riunisce nel Tempio, luogo sacro ed inviolabile di meditazione e di riflessione.

Le cariche di Dignitario di Loggia sono elettive tranne quella di Segretario che viene nominato dal Maestro Venerabile. Il Regolamento dell’Ordine determina le capacità elettorali dei Liberi Muratori, le incompatibilità e le modalità di elezione e di insediamento.

Art.18 – I metodi.

La Loggia si riunisce sotto la guida del Maestro Venerabile e lavora nei tre Gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro, in conformità dei Rituali approvati dalla Gran Loggia e con la presenza di almeno cinque Fratelli Maestri. La Loggia può adottare un proprio regolamento interno le cui norme non debbono essere in contrasto con la Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine.

Il Regolamento dell’Ordine determina le procedure della costituzione, della fusione, dello scioglimento, della sospensione, della estinzione e della demolizione delle Logge. Regola, inoltre, le modalità di svolgimento dei Lavori e le maggioranze necessarie per l’adozione delle deliberazioni.

Art.19 – Le competenze.

La Loggia, nell’ambito della propria autonomia e sovranità:

– discute e delibera tutti gli argomenti che non siano in contrasto con la Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine

– determina in Terzo Grado l’ammontare complessivo delle capitazioni e di ogni altro contributo;

– procede ogni anno, all’epoca stabilita dal Gran Maestro o quando necessario, nel rispetto del Regolamento dell’Ordine, alla elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari;

– delibera sulle domande di ammissione, di riammissione e di regolarizzazione;

– delibera sulla decadenza.

Art. 20 – II Maestro Venerabile.

Il Maestro Venerabile ispira, presiede, governa e rappresenta la Loggia; nell’esercizio del Magistero iniziatico la sua autorità è sacra ed inviolabile.

Egli svolge gli atti rituali di sua competenza, esegue, con la collaborazione

dei Dignitari e degli Ufficiali, le deliberazioni adottate dalla Loggia, ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Grande Oriente.

Può essere eletto fra i Fratelli che abbiano non meno di tre anni di anzianità nel Grado di Maestro e che abbiano ricoperto una carica di Dignitario per almeno un anno. Rimane in carica un anno e può essere eletto tre volte consecutivamente.

Alla scadenza del suo mandato, non può essere rieletto Maestro Venerabile

nel triennio successivo, in nessuna Loggia della Comunione.

La carica di Maestro Venerabile è incompatibile con quelle di componente la Giunta del Grande Oriente d’Italia di cui al successivo art. 34, di Consigliere dell’Ordine, di Grande Architetto Revisore, di Ispettore Circoscrizionale, di Giudice del Tribunale Circoscrizionale, di Giudice della Corte Centrale.

Art. 21 – I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia

I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia coadiuvano il Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia.

Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Possono essere eletti Dignitari i Fratelli che abbiano un’anzianità nel Grado di Maestro di almeno un anno. Il Segretario deve aver maturato la stessa anzianità.

Sono Dignitari di Loggia:

– il Primo Sorvegliante;

– il Secondo Sorvegliante;

– l’Oratore;

– il Segretario;

– il Tesoriere.

Gli Ufficiali di Loggia sono quelli legittimati dalle tradizioni e sono nominati dal Maestro Venerabile.

Il Regolamento dell’Ordine determina le funzioni dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia, specificandone i compiti e le attribuzioni.

Art. 22 – Il Consiglio delle Luci.

Il Maestro Venerabile, il Primo Sorvegliante ed il Secondo Sorvegliante costituiscono il Consiglio delle Luci che, nei casi previsti dal Regolamento dell’Ordine, assume le funzioni di Consiglio di Disciplina.

Art. 23 – La cancellazione e la sospensione delle Logge.

Le Logge che siano morose da oltre dodici mesi nel pagamento delle capitazioni o di ogni altra contribuzione deliberata legittimamente dagli Organi competenti, ovvero non svolgano Lavori rituali, ovvero non provvedano nel periodo fissato al rinnovo delle cariche, oppure, si segnalino per condotte di particolare gravità comunque non consone alla appartenenza al Grande Oriente d’Italia sono dichiarate demolite e quindi cancellate dall’elenco delle Logge con provvedimento motivato della Giunta.

Per gli stessi motivi, nei casi di minore gravità, può essere disposta la sospensione della Loggia dai lavori rituali fino alla cessazione delle ragioni che l’hanno determinata.

Il Regolamento dell’Ordine fissa le procedure per l’adozione del provvedimento e per il reclamo.

Art. 24 – Le colpe e le sanzioni della Loggia.

La Loggia, una volta costituita, è sottoposta alla Giustizia Massonica e vi resta soggetta anche se sospesa.

Costituisce colpa massonica l’inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine. Integrano gli estremi della colpa massonica, le azioni previste dall’art. 15 della Costituzione compiute dalla Loggia. La colpevolezza accertata nei confronti della Loggia si estende ai Fratelli che abbiano partecipato al fatto e che non abbiano manifestato a verbale il proprio dissenso.

Capo II – La Gran Loggia

Art. 25 – Nozione.

La Gran Loggia è la suprema autorità della Comunione Massonica Italiana e rappresenta l’espressione della sovranità di tutte le Logge. È l’Organo legislativo del Grande Oriente d’Italia.

Art. 26 – La struttura.

La Gran Loggia è composta dal Gran Maestro che la presiede, dai Grandi Dignitari, dai Grandi Ufficiali e dai Maestri Venerabili insediati nelle Logge del Grande Oriente d’Italia. Partecipano alla Gran Loggia anche i componenti di diritto ed i visitatori. Solo i Rappresentanti delle Logge hanno diritto di voto.

Art. 27 – I metodi.

La Gran Loggia si riunisce una volta all’anno all’Equinozio di Primavera e lavora nel Grado di Maestro, può essere convocata in sessione straordinaria anche in epoca diversa.

La Gran Loggia è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Rappresentanti delle Logge aventi diritto al voto.

Per modificare la Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine è necessaria la presenza dei due terzi dei Rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 28 – Le competenze della Gran Loggia.

La Gran Loggia:

a) emana, modifica, abroga e interpreta in forma autentica le norme della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine;

b) delibera su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dalla

Giunta del Grande Oriente d’Italia nonché su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri Organi della Comunione;

c) approva i Rituali;

d) discute la relazione morale del Grande Oratore, quella del Gran Segretario e quella del Consiglio dell’Ordine;

e) celebra l’insediamento del Gran Maestro e dei Grandi Dignitari;

f) elegge il Presidente ed i componenti del Collegio dei Grandi Architetti Revisori;

g) elegge i Giudici necessari per il completamento della Corte Centrale;

h) determina su proposta della Giunta del Grande Oriente d’Italia, l’ammontare delle contribuzioni;

i) delibera, su proposta della Giunta, il riconoscimento delle Comunioni Estere che abbiano i requisiti di cui all’art. 5;

l) delibera l’instaurazione di rapporti con i Corpi Massonici Rituali che si, conformino al principio di esclusività territoriale di ogni denominazione;

m) nomina i Grandi Maestri Onorari su proposta del Consiglio dell’Ordine.

Art. 28/bis – L’Assemblea Ordinaria dei Maestri Venerabili

L’Assemblea Ordinaria dei Maestri Venerabili è costituita dai Maestri Venerabili delle Logge o da loro delegati.

La delega deve essere scritta e risultare dall’estratto del verbale di Loggia in grado di Maestro.

L’Assemblea Ordinaria dei Maestri Venerabili ha il solo compito di esaminare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, la relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori e vota separatamente sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.

Capo III – Il Gran Maestro

Art. 29 – Funzioni.

II Gran Maestro è il garante della Tradizione Muratoria. Ispira, presiede e governa la Comunione Massonica Italiana. Nell’esercizio del Magistero Iniziatico la sua autorità è sacra ed inviolabile. Egli esercita tutte le attribuzioni di carattere tradizionale nell’osservanza e nell’ambito della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine; rappresenta il Grande Oriente d’Italia presso le Comunioni Massoniche Estere e nel Mondo profano.

Art. 30 – Eleggibilità.

Può essere eletto Gran Maestro il Fratello che abbia non meno di sette anni di anzianità nel Grado di Maestro e che abbia rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno.

II Gran Maestro viene eletto a suffragio universale da tutti i Fratelli Maestri della Comunione.

Il Gran Maestro dura in carica cinque anni ed è rieleggibile alla scadenza per un mandato di pari durata.

Il Regolamento dell’Ordine determina le modalità della candidatura e dell’elezione del Gran Maestro e dei membri effettivi della Giunta da lui proposti.

Art. 31- Attribuzioni del Gran Maestro.

Il Gran Maestro eletto, subito dopo il suo insediamento, nomina il Gran Segretario e, successivamente:

– due Grandi Oratori Aggiunti;

– due Grandi Tesorieri Aggiunti;

– un Gran Segretario Aggiunto per le relazioni interne;

– un Gran Segretario Aggiunto per le relazioni esterne;

– i Grandi Ufficiali previsti dalla Tradizione.

Il Gran Maestro convoca e presiede la Gran Loggia e la Giunta del Grande Oriente d’Italia. Egli presiede ogni altro consesso rituale al quale partecipi.

Provvede con decreto al rinnovo, alla composizione ed alle convocazioni del Consiglio dell’Ordine.

II Gran Maestro si avvale della collaborazione dei Grandi Maestri Aggiunti che lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 32 – Competenze del Gran Maestro.

Il Gran Maestro:

a) promulga e fa eseguire le delibere della Gran Loggia e della Giunta del Grande Oriente d’Italia; in caso di particolare necessità adotta i provvedimenti urgenti che debbono essere immediatamente sottoposti alla ratifica della Giunta;

b) promulga i Rituali;

c) convoca e presiede la Giunta del Grande Oriente d’Italia e ne coordina l’azione; assegna ai singoli membri compiti e funzioni particolari;

d) convoca e presiede il Consiglio dell’Ordine;

e) nomina i Garanti di Amicizia presso le Comunioni Massoniche Estere riconosciute dalla Gran Loggia;

f) convoca, almeno tre volte all’anno, i Presidenti dei Collegi Circoscrizionali;

g) rilascia le Bolle di Fondazione di nuove Logge, i Brevetti ed i passaporti dei Fratelli; concede i Nulla Osta previsti; convoca le Logge inattive;

h) può concedere, su proposta della Loggia, l’abbreviazione dei termini di permanenza in uso nei primi due gradi;

i) autorizza pubblicazioni ed azioni nel mondo profano riguardanti la Comunione Massonica Italiana;

l) trasmette nei Solstizi la parola semestrale alle Logge e nel Solstizio d’Estate, la parola annuale ai Maestri Venerabili;

m) può sospendere i Fratelli o le Logge nei casi previsti;

n) può, su conforme parere della Giunta del Grande Oriente d’Italia,

rendere nota, alle Comunioni Massoniche Estere ed anche

al mondo profano, la espulsione dall’Ordine di Fratelli o la demolizione

delle Logge;

o) può, su istanza dei Fratelli condannati con sentenza definitiva:

1) concedere la grazia, limitatamente ai casi di condanna alla censura semplice ed alla censura solenne;

2) promuovere il giudizio di revisione del processo davanti alla Corte Centrale;

p) può concedere, su richiesta della Loggia, il nulla osta per l’insediamento

di Dignitari che non abbiano il requisito prescritto dall’art. 21 della Costituzione.

Capo IV – La Giunta del Grande Oriente d’Italia

Art. 33 – Nozione.

La Giunta del Grande Oriente d’Italia è l’Organo collegiale esecutivo

ed amministrativo della Comunione Massonica Italiana

Art. 34 – La struttura.

Sono Membri effettivi della Giunta del Grande Oriente d’Italia con

diritto di voto:

– il Gran Maestro;

– i due Grandi Maestri Aggiunti;

– il Primo Gran Sorvegliante;

– il Secondo Gran Sorvegliante;

– il Grande Oratore;

– il Gran Tesoriere.

Partecipano alle sedute della Giunta del Grande Oriente d’Italia,

senza diritto di voto:

– il precedente Gran Maestro, la cui carica è scaduta in coincidenza

con l’elezione della nuova Giunta;

– il Gran Segretario;

– i due Rappresentanti del Consiglio dell’Ordine;

– il Presidente del Collegio dei Grandi Architetti Revisori o suo delegato;

– i due Grandi Oratori Aggiunti;

– i due Grandi Tesorieri Aggiunti;

– il Gran Segretario Aggiunto per le relazioni interne;

– il Gran Segretario Aggiunto per le relazioni esterne.

Art. 34 bis – La Giunta si riunisce di norma in composizione ordinaria e, in composizione allargata, su questioni di rilevante interesse per la Comunione.

In composizione ordinaria partecipano alle sedute della Giunta i suoi membri effettivi, il Gran Segretario ed il Presidente dei Grandi Architetti Revisori od un suo delegato.

In composizione allargata partecipano alle sedute della Giunta anche gli altri membri non elettivi.

Art.35 – Eleggibilità dei Membri di Giunta.

Possono essere eletti Membri Effettivi di Giunta i Fratelli che abbiano non meno di sette anni di anzianità nel Grado di Maestro e che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno.

Ogni lista di candidati alle varie cariche della Giunta deve collegarsi ad un candidato alla carica di Gran Maestro.

La elezione dei Membri di Giunta avviene a lista bloccata e  contestualmente a quella del Gran Maestro, con esclusione del Gran Segretario che è nominato dal Gran Maestro.

I Membri effettivi della Giunta durano in carica cinque anni, salvo i casi di impedimento ed assenza del Gran Maestro di cui all’art. 108-ultimo comma del Regolamento e, alla scadenza, sono rieleggibili nella medesima carica per un mandato di pari durata.

Art.36 – Sostituzione

II Gran Maestro può, su parere conforme della Giunta, sostituire il Gran Segretario con altro Fratello che, al momento della sostituzione, abbia rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. In caso di impedimento permanente, dimissioni o passaggio all’Oriente Eterno di un Membro Effettivo di Giunta, il Gran Maestro, con parere favorevole della Giunta, provvede alla sua sostituzione nominando un altro Fratello che abbia i requisiti prescritti scegliendolo in una terna di nominativi proposta dal Consiglio dell’Ordine. Tale nomina è soggetta alla ratifica da parte della Gran Loggia in occasione della prima tornata successiva.

Art. 37 – Metodi.

La Giunta del Grande Oriente d’Italia si riunisce in sedute ordinarie nei giorni da essa stabiliti; in caso di urgenza, il Gran Maestro può convocarla in seduta straordinaria.

Le sedute sono valide quando siano presenti almeno cinque Membri Effettivi; le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art. 38 – Competenze della Giunta del Grande Oriente d’Italia.

La Giunta del Grande Oriente d’Italia:

a) dà esecuzione alle norme della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine ed alle deliberazioni della Gran Loggia;

b) discute e delibera sugli argomenti attinenti al governo dell’Ordine;

c) regola i rapporti con le Comunioni Estere e ne propone il riconoscimento;

d) può stipulare protocolli d’intesa con i Corpi Massonici Rituali;

e) dispone quanto necessario per il buon andamento della Comunione

e per la diffusione del pensiero massonico anche per mezzo di manifestazioni pubbliche a carattere nazionale e stipula eventuali protocolli e contratti con privati, enti, fondazioni, associazioni ed altri soggetti;

f) esamina annualmente la relazione morale del Grande Oratore, amministrativa del Gran Segretario e finanziaria del Gran Tesoriere da inviare a tutte le Logge della Comunione prima della  Gran Loggia ordinaria;

g) cura l’amministrazione della Comunione e predispone i bilanci del Grande Oriente d’Italia;

h) propone alla Gran Loggia l’ammontare delle capitazioni, delle tasse di ammissione, riammissione, affiliazione e passaggi di grado dovute dai Fratelli e determina, previo parere del Consiglio dell’Ordine, l’ammontare di eventuali contributi straordinari;

i) determina il numero dei Consiglieri dell’Ordine e degli Ispettori Circoscrizionali; dichiara la decadenza degli Ispettori di Loggia e provvede per la loro sostituzione;

l) tiene il Libro d’Oro dell’Ordine;

m) tiene aggiornati i ruoli anagrafici della Comunione;

n) cura il coordinamento dell’attività dei Collegi Circoscrizionali

sul piano nazionale;

o) autorizza la formazione di Triangoli e stabilisce il loro regolamento;

p) approva la fondazione di Logge, la modifica del loro titolo distintivo

e il trasferimento della sede; cura i contatti con le singole

Logge; ne ratifica, verificata la legittimità, lo scioglimento e la fusione; ne dichiara l’estinzione e ne dispone la cancellazione, ricorrendone i presupposti;

q) cura l’osservanza dei Rituali seguiti dalle Logge e studia, avvalendosi della Commissione Rituali, le modifiche eventuali;

r) verifica la legittimità ed approva i Regolamenti di tutti gli organismi della Comunione;

s) concede l’exeat ai Fratelli appartenenti a Logge disciolte, estinte o demolite;

t) formula l’ordine del giorno della Gran Loggia;

u) esprime i pareri previsti dall’art. 36;

v) può istituire Commissioni temporanee per lo studio di problemi che non siano già di competenza delle Commissioni Permanenti;

z) delibera, per i Fratelli di età superiore ai 75 anni, la dispensa dagli oneri finanziari.

Capo V – Il Consiglio dell’Ordine

Art. 39 – Nozione.

II Consiglio dell’Ordine è Organo collegiale, rituale ed è presieduto dal Gran Maestro.

Art. 40 – La struttura.

Il Il Consiglio dell’Ordine è composto dai Rappresentanti eletti a suffragio universale dai Fratelli Maestri delle Circoscrizioni Massoniche.

Partecipano di diritto – senza voto – i Membri di Giunta del Grande Oriente d’Italia, i Grandi Maestri Onorari e gli ex Grandi Maestri, i componenti effettivi della precedente Giunta, i Grandi Architetti Revisori in carica, nonché i Presidenti dei Collegi Circoscrizionali.

Possono essere eletti Consiglieri dell’Ordine i Fratelli che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano rivestito la dignità di Maestro Venerabile per almeno un anno. I Consiglieri dell’Ordine durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili nel quinquennio successivo. La carica di Consigliere dell’Ordine è incompatibile con ogni altra carica massonica sia elettiva che di nomina, salvo quelle di cui al successivo art. 58.

II Regolamento dell’Ordine determina il numero dei Consiglieri dell’Ordine delle Circoscrizioni Massoniche, la modalità di elezione, la formalità delle convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione.

Art. 41- I metodi.

Il Consiglio dell’Ordine elegge nel suo seno i propri dignitari. Il Consiglio dell’Ordine si riunisce in via ordinaria tre volte l’anno e straordinariamente quando il Gran Maestro lo giudichi opportuno o quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta. Il Consiglio dell’Ordine è validamente costituito quando siano presenti un terzo dei propri Componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 42 – Le competenze del Consiglio dell’Ordine.

Il Consiglio dell’Ordine:

a) esprime parere su ogni argomento che gli venga sottoposto dal Gran Maestro;

b) esprime parere preventivo vincolante sulle proposte della Giunta del Grande Oriente d’Italia in ordine all’ammontare di eventuali contributi straordinari dovuti dalle Logge e dai Fratelli;

c) esprime parere preventivo vincolante su ogni spesa non prevista in bilancio e che abbia il carattere della necessità o dell’urgenza;

d) dichiara, a richiesta di un Gran Maestro Aggiunto od in sua assenza, del Gran Dignitario più anziano in grado di Maestro, l’assenza o l’impedimento del Gran Maestro;

e) elegge nel proprio seno i due Rappresentanti nella Giunta del Grande Oriente d’Italia;

f) elegge due Fratelli Maestri quali componenti la Commissione Patrimoniale;

g) elegge i Membri delle Commissioni permanenti, scegliendoli fra i nominativi dei candidati proposti dai Collegi Circoscrizionali:

h) elegge i Membri della Commissione per la verifica dei poteri;

i) controlla che le deliberazioni della Gran Loggia vengano eseguite nei modi e nei termini stabiliti;

l) viene informato dal Gran Maestro sull’attività svolta dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia e può chiedere informazioni;

m) può proporre alla Gran Loggia la nomina di Grandi Maestri Onorari;

n) riferisce alla Gran Loggia dell’attività svolta nell’anno precedente

con relazione, preventivamente approvata, dell’Oratore;

o) può promuovere la convocazione della Gran Loggia straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei suoi Membri aventi diritto di voto;

p) propone le terne dei nominativi di cui al 2 comma dell’art. 36.

Capo VI – Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori

Art. 43 – Nozione.

Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori è l’Organo collegiale di controllo della gestione patrimoniale e finanziaria del Grande Oriente d’Italia.

Art. 44 – La struttura.

I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori sono eletti dalla Gran Loggia.

Possono essere eletti Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori, i Fratelli con almeno cinque anni di anzianità nel Grado di Maestro.

Essi durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili nel quinquennio successivo.

Il Regolamento dell’Ordine determina il numero dei Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori, le modalità di elezione, le formalità delle convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione. La carica di Grande Architetto Revisore è incompatibile con ogni altra carica massonica sia elettiva che di nomina.

Art. 45 – I metodi.

Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori si riunisce in via ordinaria ogni trimestre e quando il Presidente lo giudichi opportuno.

Svolge la sua attività in sessioni collegiali.

II Presidente assiste alla compilazione dell’inventario.

Art. 46 – Le competenze del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.

Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori:

a) controlla l’amministrazione patrimoniale e finanziaria del Grande Oriente d’Italia e la regolare tenuta dei libri contabili;

b) esamina i documenti giustificativi di spesa;

c) controlla la corrispondenza del bilancio consuntivo e del conto

di gestione alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) accerta la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli;

e) riferisce alla Gran Loggia in sessione ordinaria sulla gestione patrimoniale e finanziaria svolta dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia nell’anno precedente.

Capo VII – Le Circoscrizioni – I Collegi Circoscrizionali

Art. 47 – Ripartizione territoriale

Il territorio italiano è ripartito in Circoscrizioni Massoniche, di regola coincidenti con le Regioni, e queste, a loro volta, sono ripartite in Orienti ove hanno sede le Logge.

Art. 48 – Nozione

I Collegi Circoscrizionali sono Organi amministrativi di collegamento e di coordinamento delle Logge della Circoscrizione.

Art. 49 – La struttura

Il Collegio Circoscrizionale è composto:

– dai Maestri Venerabili delle Logge della Circoscrizione;

– dai Membri di diritto.

Hanno diritto di voto solo i Rappresentanti delle Logge della Circoscrizione che siano in regola con il versamento delle capitazioni e di qualsiasi altra contribuzione dovuta al Tesoro del Collegio Circoscrizionale od al Tesoro del Grande Oriente d’Italia.

Tutti gli altri componenti possono intervenire nelle discussioni senza diritto di voto.

Art. 50 – I metodi

Il Collegio Circoscrizionale si riunisce in tornata ordinaria almeno una volta al mese.

Il Collegio Circoscrizionale è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 51 – Le competenze del Collegio Circoscrizionale

Il Collegio Circoscrizionale:

a) delibera le norme del proprio funzionamento da sottoporre  all’approvazione della Giunta del Grande Oriente d’Italia;

b) esamina e dà parere motivato consultivo su tutte le domande di fondazione di nuove Logge o Triangoli;

c) può proporre alla Giunta del Grande Oriente d’Italia convegni e manifestazioni massoniche;

d) collega e agevola l’attività delle Logge della Circoscrizione promuovendo eventualmente la fondazione di nuove Logge;

e) coordina, d’intesa con la Giunta del Grande Oriente d’Italia, le iniziative e le manifestazioni massoniche collettive delle Circoscrizioni;

f) conforta e sorregge l’opera dei Maestri Venerabili;

g) deve chiedere al Gran Maestro, sentito l’Ispettore Circoscrizionale, la convocazione di Logge inattive o che non abbiano provveduto alla elezione delle cariche;

h) elegge un Giudice della Corte Centrale;

i) propone al Consiglio dell’Ordine una terna di candidati per la elezione dei Membri di ogni Commissione permanente;

l) dà notizia alle Logge della Circoscrizione di tutte le variazioni anagrafiche ed amministrative verificatesi nelle Logge stesse;

m) determina, su proposta del Presidente del Collegio Circoscrizionale, l’ammontare delle quote dovute alla Circoscrizione per il proprio funzionamento;

n) elegge un Fratello Maestro per la formazione della Commissione Elettorale Nazionale;

o) nomina gli scrutatori dei processi verbali redatti dalle Logge per l’elezione degli Ispettori Circoscrizionali e procede allo scrutinio;

p) elegge il Revisore dei Conti della Circoscrizione;

q) costituisce l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale con le modalità stabilite dal Regolamento dell’Ordine;

r) determina il numero e l’allocazione delle sezioni elettorali, ne fissa la composizione e le modalità di funzionamento come sarà determinato dal Regolamento dell’Ordine.

Art. 52 – Organi del Collegio Circoscrizionale

I Fratelli Maestri iscritti nei piè di lista delle Logge della Circoscrizione eleggono in lista bloccata comprensiva di una candidatura per ciascuna carica, fra i Fratelli della stessa Circoscrizione che rivestano la carica di Maestro Venerabile o che tale dignità abbiano rivestito per almeno un anno:

– il Presidente;

– il Vice Presidente;

– l’Oratore.

I Membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio nella stessa carica. Conclusa la seconda tornata consecutiva, possono essere rieletti soltanto dopo un intervallo di tre anni.

In caso di impedimento permanente, dimissioni o passaggio all’Oriente Eterno di un Membro Eletto il Collegio Circoscrizionale in sessione straordinaria provvede alla elezione del sostituto secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il Presidente nomina il Segretario ed il Tesoriere scegliendoli fra i Maestri della Circoscrizione.

Art. 53 – Consiglio dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali

I Presidenti dei Collegi Circoscrizionali riferiscono al Gran Maestro in seduta plenaria delle attività svolte nell’ambito del Collegio, espongono le risultanze della attività ispettiva ed esaminano collegialmente le comunicazioni del Gran Maestro e le eventuali proposte.

I Presidenti dei Collegi Circoscrizionali riferiscono degli argomenti trattati negli incontri con la Giunta del GOI nella seduta successiva del Collegio e nella riunione successiva degli Ispettori.

I Presidenti dei Collegi Circoscrizionali partecipano alle sedute del Consiglio dell’Ordine senza diritto di voto.

Capo VIII – Ispettori Circoscrizionali ed Ispettori Centrali

Art. 54Nozione

Gli Ispettori sono Circoscrizionali o Centrali.

I primi sono Organi di controllo della regolarità dei Lavori delle Logge della Circoscrizione cui appartengono. I secondi sono tutti i membri del Consiglio dell’Ordine, con l’esclusione dei due rappresentanti eletti a far parte della Giunta del GOI, e quanti altri siano nominati dal Gran Maestro secondo le modalità previste dal Regolamento dell’Ordine.

Gli Ispettori centrali estendono la loro competenza su tutto il territorio della Comunione.

Art. 55 – La Struttura

Gli Ispettori Circoscrizionali sono eletti a suffragio universale dai Fratelli Maestri delle Circoscrizioni Massoniche.

Possono essere eletti Ispettori i Fratelli che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno.

Il Corpo degli Ispettori Circoscrizionali viene eletto unitamente al Presidente del Collegio Circoscrizionale e rimane in carica per tutta la durata in carica di quest’ultimo.

Gli Ispettori non sono immediatamente rieleggibili che per una sola volta.

L’Ispettore che subentri per qualsiasi causa ad altri nell’ultimo anno precedente il rinnovo del Corpo può essere rieletto una terza volta consecutiva.

Il regolamento dell’Ordine determina il numero degli Ispettori delle Circoscrizioni Massoniche, le modalità di elezione, la formalità delle convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione.

La carica di Ispettore Circoscrizionale è incompatibile con ogni altra carica elettiva

Art. 56 – I Metodi

Gli Ispettori di ogni Circoscrizione si riuniscono d’iniziativa del Presidente del Collegio Circoscrizionale che li presiede o quando metà di essi ne faccia motivata richiesta scritta.

Il Presidente del Collegio Circoscrizionale coordina ed agevola l’attività degli Ispettori.

Art. 57 – Le Competenze degli Ispettori Circoscrizionali

Gli Ispettori Circoscrizionali accertano e verificano:

a) la tenuta e l’accurata custodia della Bolla di Fondazione della Loggia, del piè di lista dei Fratelli che la compongono e la regolarità dei registri e dei documenti prescritti;

b) la rispondenza di ogni atto e documento alle norme;

c) il numero esatto dei Fratelli iscritti e quotizzanti e la rispondenza con il piè di lista trasmesso alla Gran Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale;

d) il numero delle riunioni mensili prestabilite e di quelle effettivamente svoltesi e le cause delle eventuali discordanze;

e) la regolarità dello svolgimento e la tempestività delle elezioni dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia e la loro partecipazione ai Lavori;

f) la esistenza di un Tempio ritualmente attrezzato o comunque di un luogo di riunione della Loggia e la correlativa idoneità alla esplicazione del Lavoro Massonico; i mezzi disponibili per la ritualità dei Lavori nei vari Gradi e per l’insegnamento del relativo simbolismo;

g) l’uso dei Rituali approvati;

h) l’attività, la cautela e la severità nell’ammissione dei nuovi adepti; il rispetto delle procedure stabilite per l’ammissione, le riammissioni e le reiezioni;

i) la misura dei contributi aggiuntivi richiesti agli iniziandi;

j) la regolarità della tenuta dei conti, della custodia, dell’impiego del Tesoro di Loggia;

k) la disciplina durante i Lavori; la regolarità delle procedure e dei provvedimenti del Consiglio di Disciplina della Loggia.

Capo IX – Le Commissioni

Art. 58 – Nozione

Le Commissioni sono Organi consultivi e di studio.

Esse riferiscono alla Giunta del Grande Oriente d’Italia.

I Componenti sono eletti dal Consiglio dell’Ordine fra i Fratelli Maestri della Comunione.

Le Commissioni sono permanenti e temporanee.

Il Regolamento dell’Ordine determina le modalità di elezione e di insediamento dei componenti delle Commissioni.

Art. 59 – La struttura

Le Commissioni sono composte da non più di nove Maestri eletti tra Fratelli esperti.

Le Commissioni permanenti vengono rinnovate ogni cinque anni, le temporanee restano in funzione fino al compimento dell’incarico e comunque per non più di sei mesi.

Art. 60 – I metodi

Il Regolamento dell’Ordine determina le modalità di funzionamento delle Commissioni.

Art. 61 – Commissioni Permanenti e competenze

Sono Commissioni Permanenti:

– La Commissione “Costituzione” che studia l’ordinamento massonico e dà pareri di interpretazione;

– La Commissione “Rituali” che studia i metodi di Lavori nei tre Gradi;

– La Commissione “Pensiero Massonico” che studia i mezzi di diffusione dei Principi e degli Ideali Massonici;

– La Commissione “Solidarietà” che studia le forme di intervento per il raggiungimento delle finalità massoniche;

– La Commissione “Esteri” che studia i presupposti di riconoscimento delle Comunioni Estere.

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