REGOLAMENTO DELL’ORDINE – I LIBERI MURATORI

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REGOLAMENTO DELL’ORDINE

I LIBERI MURATORI

Capo I – La Procedura dell’Iniziazione

Art. 1 – Per essere ammesso all’Iniziazione Massonica occorre che il profano abbia i seguenti requisiti:

a) sia di maggiore età;

b) sia di costumi irreprensibili;

c) goda di ottima reputazione;

d) aderisca ai Principi ed alle finalità della Massoneria Universale;

e) possegga attitudini e volontà adeguate a comprendere il Significato

e la Missione dell’Istituzione Massonica;

f) abbia i mezzi sufficienti per sostenere gli oneri richiesti dall’appartenenza all’Ordine;

g) dichiari di credere nell’Essere Supremo.

Art. 2 – La domanda di ammissione all’Ordine deve essere rivolta ad una Loggia operante nell’Oriente in cui il profano abbia la sua residenza o la sua sede di lavoro; deve essere sottoscritta da un Fratello Maestro presentatore il quale garantisca la qualificazione di “uomo libero e di buoni costumi” posseduta dal profano.

La domanda redatta sul modello A 1, deve essere corredata dai seguenti documenti:

– il curriculum vitae contenente i dati anagrafici, gli studi fatti ed i diplomi conseguiti, lo stato di famiglia, la residenza, il domicilio, il luogo di lavoro degli ultimi dieci anni, la dettagliata professione;

– un numero di fotografie pari al numero delle Sedi Massoniche esistenti nell’Oriente più una per l’archivio di Loggia ed una per la Segreteria del Collegio di competenza;

– certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura di residenza;

– certificato Penale generale del casellario giudiziale;

– in caso di domanda in una Loggia appartenente ad un Oriente diverso da quello di residenza in aggiunta ai primi due certificati, anche certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura ove ha sede l’Oriente;

– clausola compromissoria sottoscritta nel testo approvato dalla Giunta;

– una dichiarazione esplicita nella quale il profano affermi:

a) di essere libero da vincoli in contrasto con le finalità della Massoneria Universale enunciate nell’articolo 4 della Costituzione;

b) di non aver richiesto ad altra Loggia l’ammissione all’Ordine;

c) se abbia appartenuto o appartenga ad associazioni sedicenti massoniche o paramassoniche;

d) l’impegno solenne a non iscriversi od affiliarsi ad associazioni sedicenti massoniche o paramassoniche per tutto il periodo di affiliazione  al Grande Oriente d’Italia;

e) se abbia appartenuto o appartenga ad associazioni, gruppi o circoli che siano o possano essere in contrasto con le disposizioni di Legge dello Stato Italiano;

f) se e quali eventuali condanne abbia subito per fatti non colposi, anche con eventuale clausola di non menzione, e se abbia carichi  pendenti.

Art. 3 – La domanda, corredata degli allegati prescritti viene consegnata dal Fratello presentatore al Maestro Venerabile della Loggia.

Il Maestro Venerabile, constatata insieme all’Oratore la regolarità formale della domanda, riferisce alla Loggia; dichiara quindi la presa in considerazione e, mediante l’impiego del Modulo C1, dispone la trasmissione dei dati personali e delle fotografie del profano alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale.

Contestualmente comunica alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale, con un margine di preavviso di 60 giorni, le date in cui si svolgeranno le votazioni per l’ammissione del profano.

La Segreteria del Collegio Circoscrizionale provvede e dispone che, per un periodo di almeno trenta giorni, il modulo con fotografia e con le date previste per le votazioni rimanga affisso in tutte le Case Massoniche dell’Oriente e nella sede del Collegio Circoscrizionale e ne dà notizia alle Logge della Circoscrizione nel Bollettino mensile.

La Segreteria del Collegio Circoscrizionale inoltre trasmette, datate e vistate, tre copie del modello alla Gran Segreteria che, dopo gli accertamenti di propria competenza, ne rende un esemplare alla Loggia, unitamente al Nulla Osta rilasciato dal Gran Maestro ed un esemplare alla Segreteria del Collegio.

Eventuali segnalazioni negative sul conto del profano debbono essere comunicate dalla Gran Segreteria alla Loggia ed alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale.

La Loggia, quale prova dell’avvenuta trasmissione dei dati e della fotografia del profano, conserva il duplicato del Modulo C1 così come restituito dal Segretario del Collegio Circoscrizionale e dalla Gran Segreteria.

Art. 4 – Il Maestro Venerabile, contestualmente all’invio del Modulo C1 alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale, nomina, fra i Fratelli Maestri, almeno tre Commissari ai quali comunica le generalità del profano ed il nome del Fratello presentatore ed affida loro, in un termine non superiore ai trenta giorni, l’incarico di:

a) controllare la veridicità delle notizie contenute nel “curriculum vitae” del profano, interpellando il presentatore, eventualmente lo stesso profano, od altri;

b) assumere ulteriori informazioni dal Fratello presentatore e, se del caso, direttamente dal profano.

Art. 5 – Ogni Fratello della Comunione che abbia notizie sul conto del profano di cui sia stata presa in considerazione la domanda di ammissione,

ha il dovere di informare, con tavola sottoscritta, il Maestro Venerabile della Loggia alla quale la domanda sia stata inoltrata.

Il Maestro Venerabile deve immediatamente riferire il contenuto della tavola ai Commissari ed al Consiglio delle Luci della Loggia.

Art. 6 – Ottenuto il Nulla Osta e le Tavole redatte dai Commissari all’uopo nominati, il Maestro Venerabile convoca, per le date già comunicate ai sensi dell’art. 3 alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale ed all’Ispettore, la Loggia in grado di Apprendista per: dare lettura di tutta la documentazione relativa alla domanda di ammissione del profano; aprire la discussione sull’argomento; sentire le conclusioni dell’Oratore; procedere alla votazione sull’ammissione del profano.

Art. 7 – Ove, per giustificati motivi esposti da uno o più Fratelli Maestri, la Loggia, a maggioranza, ritenga necessario un supplemento di istruttoria, il Maestro Venerabile procede ad ulteriori accertamenti, incaricando gli stessi Commissari nominati in precedenza od eventualmente altri.

Concluso anche il supplemento di istruttoria, che può essere richiesto solo una volta, il Maestro Venerabile convoca nuovamente la Loggia in grado di Apprendista per la delibera sull’ordine del giorno fissato dall’art. 6.

Art. 8 – La votazione è segreta: ad ogni Fratello vengono consegnate una palla bianca per il voto favorevole ed una nera per il voto negativo; il voto si esprime introducendo nel sacco, fatto girare dal Maestro delle Cerimonie, una delle due palle.

Non è ammessa l’astensione: ove il numero delle palle scrutinate non corrisponda al numero dei Fratelli presenti, la votazione va ripetuta.

L’ammissione è deliberata con due votazioni da tenersi in due distinte Tornate.

Nel caso che il Maestro Venerabile riceva tavole informative negative sul profano da Fratelli di altre Logge, deve convocare chi ha stilato la Tavola negativa avanti al Consiglio delle Luci per avere ogni opportuno chiarimento e deve comunicare allo stesso, per raccomandata A/R, le date delle votazioni.

I Fratelli visitatori presenti hanno diritto di voto.

Nell’ipotesi che il Gran Maestro neghi il Nulla Osta e che, quindi, non si possa procedere al compimento degli atti di cui all’art. 6, la Gran Segreteria deve darne notizia, oltre che alla Loggia interessata, anche alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale perché porti a conoscenza di tutti i Fratelli interessati, mediante pubblicazione sul Bollettino mensile, che le votazioni, di cui erano state pubblicate le date, devono intendersi annullate.

Art. 8/bis – Il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra costituisce colpa massonica e le votazioni avvenute senza i predetti adempimenti sono nulle e devono essere ripetute.

Chiunque fra i Fratelli riscontri tali motivi di nullità deve segnalarli immediatamente con ricorso al Presidente del Collegio Circoscrizionale che ne deve informare immediatamente la Gran Segreteria che sospenderà il nulla osta.

Il Presidente del Collegio Circoscrizionale investe immediatamente del ricorso il Tribunale del Collegio Circoscrizionale che, accertati i fatti, deciderà sulla validità o meno delle votazioni, inappellabilmente.

Nel caso di dichiarazione di nullità l’Oratore del Collegio Circoscrizionale dovrà proporre Tavola d’accusa nei confronti del Maestro Venerabile responsabile.

Art. 8/ter – L’ammissione deve essere deliberata all’unanimità nella seconda votazione. Se nella prima votazione si sono avuti fino a due voti contrari la seconda votazione va tenuta dopo tre mesi; nel caso di tre voti contrari, dopo sei mesi; per più di tre voti contrari, dopo dodici mesi, dando notizia della data della seconda votazione, con comunicazione che dovrà pervenire almeno trenta giorni prima, al Collegio ed alla Gran Segreteria.

Il Collegio provvederà, senza indugio, alla comunicazione alle Logge tramite il Bollettino del Collegio Circoscrizionale.

Ove nella seconda votazione si evidenzino ancora uno o più voti contrari, la domanda è respinta. Sia nella prima che nella seconda votazione ogni palla nera deve essere motivata per iscritto, prima della Tornata successiva, al Maestro Venerabile.

Non sono ammesse e non potranno essere validamente prese in considerazione motivazioni fondate su argomentazioni discriminatorie o su generiche illazioni.

Il Maestro Venerabile deve a sua volta comunicare le motivazioni alla Loggia ed alla Gran Segreteria conservando la documentazione, ma garantendo comunque la riservatezza più assoluta sui nomi dei Fratelli contrari all’ammissione del bussante.

Le motivazioni rese per iscritto dovranno essere distrutte dal Maestro Venerabile al termine del procedimento di ammissione.  Le palle nere non motivate per iscritto si ritengono date per errore.

Art. 9 – La domanda di ammissione che sia stata respinta da una Loggia,

non può essere presa in considerazione dalle altre Logge della Comunione.

Può tuttavia essere presentata, dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente votazione, alla stessa Loggia, o, se questa si sia sciolta o demolita, ad altra Loggia della Circoscrizione.

Art. 10 – Il Maestro Venerabile, intervenuta votazione favorevole all’ammissione, dà incarico al Fratello presentatore di chiedere al profano l’importo corrispondente alla tassa di Iniziazione nella misura non superiore al triplo di quella stabilita dal Grande Oriente d’Italia.

Il Segretario provvede all’inoltro dell’importo dovuto al Grande Oriente d’Italia ed a richiedere al Gran Maestro il Brevetto di Iniziazione.

Ottenuto tale documento, il Maestro Venerabile stabilisce la data e l’ora del Rito di Iniziazione.

Il Rito di Iniziazione si svolge in Primo Grado in conformità del Rituale adottato dal Grande Oriente d’Italia.

Art. 11 – Il Segretario di Loggia sottopone per la firma all’Iniziato la formula

della Promessa Solenne che deve essere successivamente trasmessa alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale con Modulo C3 da redigersi in cinque copie.

Art. 12 – Il profano, che non si presenti al Rito di Iniziazione senza giustificato motivo, decade dall’ammissione all’Ordine.

Nell’ipotesi predetta e nel caso in cui, nel corso del Rito di Iniziazione, il profano non sia accettato, la Loggia restituisce l’importo versato dedotta la tassa di competenza del Grande Oriente d’Italia.

Tutta la documentazione relativa alla domanda di ammissione, con ogni ulteriore documento concernente l’Iniziazione ed i rapporti tra l’Iniziato e la Loggia, costituisce il “Fascicolo Personale” che viene  custodito negli archivi di Loggia e segue il Fratello in ogni eventualetrasferimento in altre Logge.

Nessun documento costituente il “Fascicolo Personale” può esseredistrutto o distolto.

Art. 12/bis – Le stesse condizioni previste ex art. 1 del Regolamento per l’ammissione sono richieste per regolarizzare i Liberi Muratori irregolari.

Sono considerati irregolari i Liberi Muratori provenienti da Comunioni legittimamente costituite non riconosciute dal Grande Oriente  d’Italia.

Con la regolarizzazione il Libero Muratore viene reintegrato nel grado in precedenza ricoperto.

A seguito della domanda la Loggia provvede agli adempimenti prescritti per la riammissione, seguendo la relativa procedura.

Capo II – I Passaggi di Grado

Art. 13 – Le proposte di promozione degli Apprendisti a Compagni d’Arte e dei Compagni d’Arte a Maestri possono essere fatte, oltre che dal Consiglio delle Luci, dai Fratelli Maestri i quali utilizzano a tal fine il Sacco delle Proposizioni tacite.

Le promozioni vengono deliberate dalla Loggia con votazione palese su proposta motivata in Loggia di Secondo o di Terzo Grado a maggioranza semplice dei presenti.

Il passaggio a Compagno d’Arte e l’elevazione a Maestro, eseguiti ritualmente, hanno luogo dopo il rilascio del Nulla Osta e del Brevetto da parte del Gran Maestro.

L’anzianità massonica si computa dalla data del Rito di Iniziazione per l’Apprendista o dalla data di celebrazione del passaggio di grado per gli altri gradi.

Capo III – I Trasferimenti

Art. 14 – Il Libero Muratore può essere iscritto nel pié di lista di una sola Loggia.

I Liberi Muratori insigniti del grado di Maestro, attivi in qualsiasi Loggia all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia o di una Gran Loggia o di un Grande Oriente estero in regolari rapporti con il Grande Oriente d’Italia, possono essere iscritti con la qualifica di Fratelli Onorari, a voti unanimi e con il Nulla Osta del Gran Maestro, in una Loggia della Comunione Italiana.

Il Libero Muratore non può trasferirsi in una Loggia di Oriente diverso da quella della sua residenza, dimora, domicilio o sede di lavoro.

Il Libero Muratore che abbia o assuma residenza, dimora o domicilio in un Oriente diverso da quello nel quale opera la Loggia di appartenenza deve richiedere il trasferimento in una Loggia della provincia ove ha la residenza, la dimora o il domicilio, o di provincia limitrofa.

Art.15 – Il Libero Muratore per trasferirsi ad altra Loggia deve richiedere a questa l’affiliazione e contestualmente darne notizia alla Loggia di appartenenza.

Se la domanda è rivolta ad una Loggia dello stesso Oriente, questa decide in tornata di terzo grado a maggioranza dei presenti; l’affiliazione spetta, invece, di diritto ai Fratelli provenienti da altro Oriente.

Accolta la domanda di affiliazione, la Loggia che ha provveduto in tal senso richiede alla Loggia di provenienza l’Exeat ed il fascicolo personale del Fratello. Tale richiesta deve essere inoltrata tramite raccomandata A.R. da inviarsi in copia alla Gran Segreteria ed allaSegreteria del Collegio Circoscrizionale.

Il rilascio dell’Exeat costituisce atto dovuto e si ritiene concesso nel  caso che, decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, nessuna risposta sia pervenuta dalla Loggia di provenienza.

Il rilascio dell’Exeat viene negato:

a) se non siano state pagate le capitazioni per l’intero anno massonico in corso;

b) quando sia stato richiesto il trasferimento ad una Loggia di altra Circoscrizione e sia pendente, alla data della richiesta di affiliazione, un processo massonico nei confronti del Fratello richiedente;

c) nel caso in cui la Loggia di provenienza non disponga più, a seguito del trasferimento, del numero minimo di Fratelli per lo svolgimento di lavori rituali;

d) nelle ipotesi previste dall’art. 29 del presente Regolamento.

La Gran Segreteria segue il normale svolgimento degli adempimenti amministrativi.

II trasferimento ha effetto dalla data dell’Exeat.

Nel caso di estinzione per qualsiasi motivo della Loggia di provenienza, I’Exeat viene rilasciato dal Presidente del Collegio Circoscrizionale entro sessanta giorni dalla richiesta.

Trascorso detto termine l’Exeat si ritiene concesso.

Nella prima tornata utile dopo la concessione dell’Exeat, l’affiliando presta “promessa solenne” di obbedienza al Maestro Venerabile, ai Dignitari ed agli Ufficiali della Loggia che lo riceve.

Capo IV – La Posizione di Sonno e il Depennamento

Art. 16 – Il Libero Muratore, in regola con il Tesoro di Loggia per tutto l’Anno Massonico e non sottoposto a giudizio massonico, può chiedere di essere collocato in posizione di sonno con domanda scritta rivolta alla Loggia.

Il Maestro Venerabile ne dà comunicazione alla Loggia che, nella Tornata successiva, ove il Fratello non abbia receduto, prende atto della sua volontà.

Della collocazione in sonno deve essere data comunicazione al Collegio Circoscrizionale ed alla Gran Segreteria.

Art. 17 – Nelle ipotesi previste dall’art.12 della Costituzione, il Consiglio di Disciplina provvede a diffidare, con lettera raccomandata con  avviso di ricevimento, il Fratello a porsi in regola con il Tesoro e a riprendere la frequentazione dei Lavori.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che il Fratello abbia giustificato il proprio comportamento e sanata l’eventuale morosità, il Consiglio di Disciplina riferisce alla Loggia in Grado di Maestro; intervenuta la declaratoria di decadenza da parte della Loggia, il Consiglio di Disciplina dispone il depennamento dal piè di lista di Loggia.

Del provvedimento deve essere data apposita comunicazione all’interessato, al Collegio Circoscrizionale ed alla Gran Segreteria. Avverso

il provvedimento, per le sole violazioni procedurali, l’interessato può proporre reclamo al Tribunale Circoscrizionale mediante raccomandata con avviso ricevimento da inviarsi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione dettagliata delle violazioni lamentate.

Il reclamo non sospende la efficacia del provvedimento.

Art. 18 – Il Libero Muratore in sonno o depennato non può frequentare né i Lavori della sua Loggia di appartenenza né di alcuna altra Loggia della Comunione. Egli deve restituire alla Loggia la tessera personale, nonché tutti i documenti, libri, insegne, fregi di proprietà della Loggia eventualmente in suo possesso.

Capo V – Le Riammissioni

Art. 19 – Il Libero Muratore in sonno che intenda essere riammesso, deve presentare domanda compilata sul Modulo A2 alla Loggia che gli ha concesso l’assonnamento.

Il  Libero Muratore depennato che desideri essere riammesso, può presentare domanda compilata sul Modulo A2 alla Loggia che ha proceduto al depennamento.

Nelle ipotesi in cui la Loggia di appartenenza sia stata disciolta o demolita, il Presidente del Collegio Circoscrizionale assegna la domanda ad altra Loggia della Circoscrizione.

A seguito della domanda, la Loggia provvede agli adempimenti prescritti per l’iniziazione.

Il Maestro Venerabile, ottenuto il Nulla Osta del Gran Maestro, stabilisce

la data e l’ora della seduta di Primo Grado nella quale il riammittendo dovrà presentarsi per prestare la promessa solenne: il Fratello depennato dovrà preventivamente sanare l’eventuale morosità.

Anche per le riammissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento dell’Ordine.

La riammissione è deliberata con una sola votazione nel grado già acquisito.

Capo VI – Il Comportamento in Loggia

Art. 20 – I Fratelli intervengono alle sedute in abito scuro e guanti bianchi cingendo il grembiule del rispettivo Grado.

Essi siedono nel Tempio al posto che loro compete, rimanendovi durante tutto il corso dei Lavori e mantenendo un comportamento consono alla sacralità del luogo.

I Dignitari e gli Ufficiali portano le insegne della loro carica. L’ingresso dei Fratelli nel Tempio avviene ritualmente.

Art. 21- I Fratelli debbono giustificare preventivamente, o quanto meno nella prima seduta successiva, ogni assenza dai Lavori e sono tenuti a versare, in ogni caso, l’obolo per il Tronco della Beneficenza.

Art. 22 – Il Libero Muratore, che debba rimanere temporaneamente assente

dall’Oriente della propria Loggia o che abbia altri particolari impedimenti, può, a sua domanda, essere dispensato dal frequentare i Lavori.

Il Maestro Venerabile determina la durata della dispensa e ne informa la Loggia. La dispensa non può essere concessa per un periodo superiore a dodici mesi.

I Fratelli dispensati sono tenuti ugualmente ad adempiere a tutti gli obblighi, anche finanziari, verso la Loggia ed a versare l’obolo per il Tronco della Beneficenza.

I Fratelli di età superiore ai settantacinque anni hanno la facoltà di non frequentare i Lavori di Loggia.

Art. 23 – Il Fratello assume gli impegni finanziari verso 1a Loggia per tutto l’Anno Massonico.

I pagamenti a qualunque titolo dovuti alla Loggia debbono essere versati dai Fratelli nel termine fissato dal Maestro Venerabile; le capitazioni debbono essere corrisposte all’inizio di ogni semestre e comunque entro il dieci Gennaio ed il venticinque Giugno di ogni anno. Solo i Fratelli in regola con il Tesoro di Loggia, possono esercitare il diritto di voto.

I Fratelli di età superiore a settantacinque anni, possono essere dispensati

dai doveri finanziari con delibera della Giunta del Grande Oriente d’Italia.

Loggia, dopo averne data comunicazione alla Gran Segreteria ed alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale, è esentata dal pagamento delle relative capitazioni.

Art. 24 – Nell’ipotesi prevista dall’art. l3 della Costituzione, il Consiglio delle Luci, dopo inutile diffida scritta, propone l’allontanamento del Fratello dalla Loggia che delibera in Terzo grado. Ove la Loggia, per i motivi indicati dagli art.12 e 13 della Costituzione, abbia deliberato la decadenza o l’allontanamento del Fratello, il Maestro Venerabile dà immediata notizia del provvedimento alla Gran Segreteria ed alla Segreteria del Collegio Circoscrizionale.

Durante il periodo di allontanamento, il Libero Muratore non può frequentare i Lavori della sua Loggia di appartenenza né quelli di alcun’altra Loggia della Comunione.

Capo VII – Il Giurì d’Onore

Art. 25 – I componenti del Giurì d’Onore, sia nel caso di competenza ex art.14 Cost. sia in quello di competenza ex art.65 Cost., sono nominati fra i Fratelli Maestri del Grande Oriente d’Italia.

I primi due vengono scelti, fra i Fratelli con almeno cinque anni di anzianità nel grado di Maestro, da ciascuno dei Fratelli in conflitto ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai Fratelli così nominati.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo componente, il Presidente del Collegio Circoscrizionale provvede alla designazione.

Ove la controversia insorga fra Fratelli di Logge operanti in Circoscrizioni diverse, la nomina dei componenti del Giurì d’Onore viene effettuata con le regole suindicate; in caso di disaccordo sulla designazione del Presidente, provvede alla designazione del terzo componente il Presidente della Corte Centrale.

I Fratelli che abbiano l’obbligo di presentarsi al giudizio del Giurì d’Onore ex art.14 Cost. o che ne abbiano comunque accettata la giurisdizione ex art.65 Cost., dopo il non riuscito tentativo di conciliazione da parte del Maestro Venerabile o del Presidente del Collegio Circoscrizionale oppure dopo la dichiarazione di accettazione della giurisdizione, debbono entro trenta giorni comunicarsi reciprocamente il nome del componente del Giurì di propria fiducia.

Questi, a loro volta, debbono entra trenta giorni scegliere il Presidente del Giurì d’Onore.

Nel caso che non sia possibile raggiungere l’accordo sul nome di quest’ultimo, i due membri di parte, scaduto il termine appena detto, dovranno notificare il mancato accordo al Presidente del Collegio Circoscrizionale o al Presidente della Corte Centrale perché provvedano secondo il 2º o 3º comma del presente articolo.

Art. 26 – Il Giurì d’Onore, pur procedendo senza formalità procedurali, accerta i fatti e raccoglie le prove che ritiene decisive tanto a carico che a discarico con rigorosa imparzialità.

Le decisioni del Giurì d’Onore saranno sempre ispirate ai valori dell’equità e della fratellanza ed i Liberi Muratori dovranno prestarvi piena osservanza.

Il Giurì d’Onore deve pervenire alla sua decisione entro sessanta giorni dalla sua costituzione e darne immediatamente notizia alle parti interessate.

Sia nel caso di competenza ex art. 14 Cost., ove sia accertata una colpa massonica, sia nel caso di competenza ex art. 65 Cost., il Giurì d’Onore accerta definitivamente i fatti e rimette gli atti, per la determinazione e l’irrogazione della sanzione, all’Organo giurisdizionale competente, che decide in camera di Consiglio, sentite le parti.

La decisione relativa alle sanzioni è impugnabile soltanto nei casi previsti dall’art. 27 Reg. lettere b) c) e d).

Competente per l’impugnazione è la Corte Centrale.

CAPO VIII – Le Sanzioni

Art. 27 – I Fratelli riconosciuti responsabili di colpa massonica, sono punibili,

secondo la gravità dei fatti compiuti e le circostanze del fatto:

a) con l’ammonizione;

b) con la censura semplice;

c) con la censura solenne;

d) con l’espulsione dall’Ordine.

La sanzione indicata alla lettera b) importa la interdizione da qualsiasi carica per un periodo da uno a tre anni.

La sanzione indicata alla lettera c) importa la esclusione dalla partecipazione ai Lavori Massonici per un periodo non superiore ad un anno, nonché l’interdizione da qualsiasi carica per un periodo minimo di tre anni.

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