LO STATUTO DI STRASBURGO

LO STATUTO DI STRASBURGO

o Statuto di Ratisbona

(1459)

    PREMESSA

    Un vero e proprio documento normativo statutario completo fu certamente lo Statuto degli scalpellini e muratori dei Paesi Germanici approvato al Convegno (Capitolo) di Ratisbona del 25 aprile 1459, noto come Statuto di Strasburgo.

    Tale statuto venne poi confermato nei Convegni di Spira, di Strasburgo ed ancora a Spira il 9 aprile 1464 e sarebbe poi stato ratificato dall’Imperatore Massimiliano I nel 1488 e confermato da Carlo V e da Ferdinando I.

    In questo statuto del 1459 si conferì al Maestro Dotzinger di Worms della Loggia della Cattedrale di Strasburgo ed ai suoi successori la veste di «Giudice Supremo» – o «Arbitro Finale» – una specie di Gran Maestro di tutte le Logge Scalpelline riunite in Grande Fratellanza degli Steinmetzen dei Paesi di Germania, di Austria, delle Città Libere di Metz e di Strasburgo.

    Si conferì altresì lo stesso titolo di «Giudice Supremo» per il «territorio di Vienna» al Maestro Spenning di tale città.

    Sulle Logge degli Steinmetzen è stato prospettato che esse abbiano cominciato a sorgere verso la metà dell’XI secolo, propagandosi in tutta la Germania, e si afferma che si diedero uno Statuto comune di «Gran Fratellanza» nel XIII secolo, riconosciuto nel 1277 dall’Imperatore Rodolfo d’Asburgo.

    Di tale documento però non è stata conservata traccia, per cui si può soltanto supporre che lo Statuto di Strasburgo del 1459 possa essere da esso derivato.

    Il testo dello Statuto di Strasburgo del 1459 venne pubblicato da Hedelmann di Berna nel 1819 ed è stato tradotto in italiano e pubblicato sulla Rivista Massonica nell’ottobre 1967.

    La Loggia di Strasburgo sarebbe sopravvissuta ininterrottamente fino al 16 maggio 1707, con un ruolo autonomo dopo il generale decadimento (o, per molte, la scomparsa) delle Logge scalpelline e muratorie tedesche, scompaginate dalle lotte religiose in Germania dopo il 1535, ed ancor più con la «Guerra dei 30 anni» dopo il 1620. Strasburgo divenne città francese nel 1681.

In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e della gloriosa Madre Maria, alla memoria eterna dei Santi Quattro Coronati, loro beati servi.

Considerato che una retta amicizia, concordia e obbedienza sono il fondamento di ogni bene, noi c’impegniamo sia per l’utilità comune sia per quella di tutti i prìncipi, conti, signori, città, fondazioni e monasteri che fanno o faranno costruire chiese o altre opere murarie, a fornire e a curare tutto ciò che è necessario, ed anche per l’utilità di tutti i Maestri e Compagni del mestiere, di tutti i muratori e scalpellini nei Paesi germanici, onde evitare tutte le discordie, dissapori, torti, spese e danni che si sono verificati per causa di alcuni Maestri che hanno contravvenuto alle buone e vecchie abitudini praticate in passato dagli amici del mestiere dei tempi antichi e da essi stimate e a noi tramandate. Ma al fine di trovare questa via pacifica e di perseverarvi, noi tutti, Maestri e Compagni dello stesso mestiere, riuniti in Capitolo a Spira, Strasburgo e Ratisbona abbiamo, in nome nostro, e di quello degli altri Maestri e Compagni del nostro comune mestiere, rinnovato e rettificato queste antiche abitudini e ci siamo amichevolmente e liberamente riuniti in questa Confraternita ed abbiamo, di comune accordo, elaborato questi Statuti e li abbiamo approvati e promesso, per noi e per i nostri successori, di osservarli fedelmente, come sta scritto qui di seguito

a) Primo: nel caso che qualche articolo di questo Statuto sia troppo gravoso o troppo duro, o troppo leggero o mite, quelli che si trovano in questo ordinamento potranno, in maggioranza, alleviare, diminuire o aumentare tali articoli secondo le necessità del tempo e del paese e secondo gli avvenimenti.

Questi articoli, deliberati in Capitolo a questo scopo convocato, e contenuti in questo libro, devono essere osservati secondo il giuramento da ciascun prestato.

b) Parimenti: Chi del nostro mestiere di arte muraria voglia entrare di buon grado in quest’Ordine, secondo lo Statuto scritto in questo libro, dovrà promettere di attenersi a tutti i punti e a tutti gli articoli.

Saranno Maestri coloro che sanno costruire e costruiscono fabbricati, che siano liberi e che non esercitano alcun altro mestiere e che lo facciano volentieri.

Essi, siano Maestri o Compagni, debbono attenersi ai precetti d’onore e nessuno di loro venga diminuito: e che gli stessi abbiano il potere di punire, secondo le circostanze.

c) Parimenti: Le costruzioni iniziate con il regime della paga giornaliera, e cioè a Strasburgo, Colonia, Vienna e Passavia e nelle Logge ad esse città appartenenti, dovranno essere portate a termine a paga giornaliera: tali costruzioni dovranno dunque essere lasciate a paga giornaliera e in nessun modo l’opera dovrà essere fatta a cottimo, onde l’arte, a causa del cottimo, non ne soffra, finché sia possibile.

d) Parimenti: Se uno che ha intrapreso un lavoro decede, ogni altro imprenditore o Maestro che s’intende d’arte muraria e che sia capace di tale lavoro, può presentarsi per ottenerlo, affinché i proprietari che lo hanno fatto eseguire e lo amministrano, siano nuovamente provvisti dell’arte muraria.

Parimenti può presentarsi anche un Socio che s’intenda di arte muraria.

e) Se ad un Maestro, oltre al suo lavoro, viene imposto altro lavoro esterno o ad un altro Maestro che non abbia lavoro proprio viene imposto, tale Maestro dovrà, con la massima buona fede e come meglio saprà e potrà mettere in opera il lavoro giornaliero affinché la costruzione non venga abbandonata, secondo il diritto e l’uso dell’arte muraria senza alcun pregiudizio.

Qualora i proprietari ciò non volessero fare, si esegua secondo la volontà dei proprietari, sia a cottimo sia a paga giornaliera.

f) Parimenti: Quanto un Maestro, chiunque esso sia, avendo per le mani un tale lavoro edilizio, venga a morte ed un altro Maestro, che lo sostituisce, trova le pietre tagliate, collocate o no, per nessuna ragione può togliere le pietre collocate o rifiutare pietre tagliate non collocate, senza il consiglio e l’approvazione degli altri operai, affinché i proprietari e l’altra gente dabbene, che fanno fare tali costruzioni, non abbiano a sopportare inutili spese ed affinché il Maestro, che per la morte ha lasciato il lavoro, non sia biasimato. Ma se i proprietari volessero far lasciar via tale valore, egli lascia che accada in quanto che egli non vi cerchi un affare.

g) Anche il Maestro o quelli che hanno intrapreso tale opera non debbono dare lavoro a cottimo per tutto quanto riguarda l’opera muraria.

Però qualora si tratti di spezzare o tagliare pietra, calce o sabbia, ciò può essere fatto, senza pericolo, a cottimo o a paga giornaliera.

h) Qualora vi sia bisogno di muratori per tagliare o murare pietre ed essi siano a ciò idonei, un Maestro dia pur loro lavoro affinché i proprietari non abbiano a subire ritardi nella loro opera; e quelli che dunque vengono ingaggiati siano tranquilli in questo ordinamento: che essi lo facciano di buona voglia.

i) Due Maestri non devono lavorare insieme nella stessa costruzione o fabbricato; qualora però si tratti di un piccolo fabbricato che deve essere ultimato immancabilmente entro un termine annuale, allora può essere fatto in comune con uno che sia Confratello.

k) Parimenti: Se un qualsiasi Maestro inizia una costruzione ed allega una pianta del fabbricato, di come tale costruzione dovrà essere, egli non può modificare la pianta, ma deve terminare secondo la pianta mostrata ai proprietari, Città o Paesi, in modo che non resti incompiuta.

l) Chiunque sia, Maestro o Socio, che cerchi di scacciare un altro Maestro, che appartiene al nostro Ordine, dal lavoro o che ambisca quel lavoro, segretamente o apertamente, senza che il Maestro che esegue la costruzione – sia piccola o grande – lo sappia o lo voglia, verrà espulso e nessun Maestro o Socio potrà avere comunanza con lui per tutto il tempo che tale lavoro, di cui si è impossessato illegalmente, non venga restituito a colui al quale è stato tolto, che questi sia stato risarcito e che il colpevole non venga anche punito nell’Ordine dei Maestri, secondo quanto è prescritto dallo Statuto.

m) Parimenti: Chiunque, chiunque esso sia, voglia intraprendere un’opera muratoria per intero od in parte senza che egli sia pratico del lavoro o che non abbia servito presso uno del mestiere, né abbia lavorato nelle Logge, non deve in nessun modo accettare tale lavoro. Ma qualora lo assumesse, nessun Socio potrà stare con lui, né potrà avere lavoro da lui affinché i proprietari non vengano a sostenere spese non convenienti per colpa di tale Maestro ignorante.

n) Nessun uomo del mestiere, né Maestro, né Socio, nessuno, comunque chiamato che non sia del nostro mestiere potrà prestargli aiuto.

o) Nessun uomo del mestiere né Maestro, può, da nessun Socio, pretendere danaro per insegnarli o istruirlo in ciò che riguarda l’opera degli Scalpellini. Del pari nessun Parlatore o Socio potrà per denaro istruirlo o insegnargli. Se però taluno voglia dare a qualcuno istruzione o lezione, lo faccia pure, purché vicendevolmente o per spirito di fratellanza.

p) Parimenti: Qualsiasi Maestro che abbia un’opera o una costruzione da solo, può avere tre apprendisti, poiché può dare lavoro anche a Soci della stessa Loggia. Ma se ha più di una costruzione, egli non deve avere più di due apprendisti sulla prima costruzione: dunque non abbia più di cinque apprendisti su tutte le sue costruzioni.

Parimenti: Non può essere ricevuto nell’Ordine alcun uomo del mestiere o Maestro che non si accosti nell’anno ai sacri Sacramenti, che non tenga ordine cristiano o che abbia sperperato il suo nel giuoco.

Se inavvertitamente qualcuno sia stato accolto nell’Ordine, il quale abbia fatto le tali cose prima, con lui nessun Maestro potrà avere comunanza e nessun Socio potrà stare con lui, fino a che egli non abbia mutata condotta e non sia stato punito da coloro che sono nell’Ordine.

Nessuno del mestiere o Maestro può stare in concubinaggio. Ma se egli non voglia modificarsi, nessun Socio né Scalpellino potrà lavorare con lui, né avere con lui comunanza.

q) Parimenti: Qualora un Socio si trasferisca presso un qualsiasi Maestro non ancora accolto nell’Ordine dei lavoratori, il Socio per questo non è punibile.

Similmente se un Socio si trasferisce presso un Maestro di città o presso un altro Maestro, può essere là ingaggiato; egli può farlo perché ogni Socio possa cercare ingaggio; ma, ciononostante il Socio si attenga allo Statuto secondo quanto precede e quanto segue. E ciò che gli spetta di versare all’Ordine, lo dia, benché non viva nell’ambito dell’Ordine o presso i suoi Confratelli.

Qualora però egli prenda in sposa una donna e non viva nella Loggia e si stabilisca in una città e vi eserciti un mestiere, dovrà dare quattro Pfenning ad ogni vigilia obbligatoria e deve sopportare tale tassa, perché non vive nella Loggia.

r) Qualora un Maestro sia stato querelato da un altro Maestro per aver agito contrariamente allo Statuto della Gente del mestiere, o similmente un Maestro contro un Socio o un Socio contro un altro Socio, qualsiasi Maestro o Socio implicato nel fatto deve ricevere il suo dai Maestri che hanno in mano i libri dell’Ordine; e i Maestri ai quali queste cose vengono denunciate dovranno interrogare ambedue le parti e fissare loro il giorno per ascoltarli. E per il periodo che precede il giorno stabilito e fissato per l’escussione, nessun Socio dovrà temere alcun Maestro, né alcun Maestro alcun Socio ed invece lavorare fino al momento in cui la cosa sarà escussa e portata a conoscenza. Tutto ciò deve avvenire secondo quanto riconoscono gli uomini del mestiere: e ciò deve essere successivamente mantenuto. Dunque dove il fatto accade, là deve essere istruita dal più vicino Maestro che abbia il libro dell’Ordine e nella giurisdizione in cui il fatto accade.

s) Ogni Parlatore deve tenere in onore suo Maestro, essergli sottoposto ed ubbidiente secondo il diritto del mestiere di scalpellino, essergli fedele, com’è giusto e consuetudine. Similmente deve farlo anche un Socio.

t) E anche quando a un Socio erratico è permesso emigrare per lavorare dovranno congedarsi dal loro Maestro e dalla Loggia in modo da non essere debitori di nessuno e siano umanamente in querelabili, com’è giusto.

Parimenti: Un qualsiasi Socio erratico, a qualunque Loggia venga assegnato, deve essere obbediente al suo Maestro ed al Parlatore, secondo il diritto e le consuetudini del mestiere murario, e deve anche essere ossequiente agli ordinamenti e libertà che nelle stesse Logge sono antica consuetudine.

E non deve parlare male né segretamente, né palesemente, in alcun modo, dell’opera del suo Maestro; qualora un Maestro contravvenga a questo Statuto, allora questo da chiunque può essere denunciato.

u) Ed anche l’uomo del mestiere che ha la direzione della Loggia ha in quella contrada la forza ed il potere di giudicare su tutte le discordie e cose che tocchino l’arte muraria e punire nel suo territorio ed a lui debbono obbedienza tutti i Maestri, i Parlatori e gli Apprendisti.

x) Qualora un Socio sia emigrato e abbia bisogno di lavoro murario e questo prima anche di questo Statuto, se volesse servire un uomo del mestiere per qualche tempo, lo stesso uomo del mestiere e Maestro stesso può accoglierlo senza pericolo per non meno di due anni.

y) Parimenti: Tutti, Maestri e Soci che sono in quest’Ordine devono essere osservanti di tutti i Punti ed Articoli che sono scritti sia prima sia dopo.

z) Quel Maestro che ha uno dei libri, deve, secondo il giuramento dello Statuto, averne cura, affinché né da lui, né da altri sia copiato, dato o prestato, affinché i libri restino in efficienza, come la gente del mestiere ha deciso.

Ma se qualcuno che appartiene all’Ordine ha bisogno di conoscere uno o due articoli, ciò può essergli dato da tale Maestro per iscritto e lo stesso Maestro, ogni anno, dovrà far leggere questo Statuto ai Soci nelle Logge.

Parimenti: Se si verificasse una querela per la quale toccherebbe un inasprimento della punizione, quale l’espulsione di uno del mestiere di scalpellino, il Maestro in un distretto non potrà agire e giudicare da solo, ma deve convocare i Maestri più vicini che dalla Confraternita hanno avuto lo scritto di questo Statuto e il potere, in modo che essi siano in tre ed inoltre i Soci della Loggia dove la questione è sorta.

E ciò che i tre avranno deciso all’unanimità o a maggioranza, secondo il loro giuramento e coscienza, ciò dovrà essere mantenuto dall’intero Ordine della gente del mestiere.

Parimenti: Qualora si verificasse che due o più Maestri, appartenenti all’Ordine, abbiano discordie fra loro per cose che non concernono l’arte muraria, non possono, per tali discordie, rivolgersi altrove se non all’arte muraria che li deve giudicare e sopportare per il meglio e con tutti i loro mezzi, senza pregiudizio per i diritti dei proprietari o delle città dove la causa è sorta, cui verrà sottoposta la questione di diritto.

        Ora, affinché questo Ordinamento della Gente del mestiere sia tenuto il più onestamente possibile, con servizio divino ed altre simili cose necessarie, così quel Maestro che ha la direzione della Loggia e vuole servirsi dell’arte muraria e che appartiene a questo Ordine, quando viene ricevuto deve dare all’Ordine un fiorino dapprima e poi ogni anno deve versare nella scatola dell’Ordine quattro blappart, cioè un blappart o un boemo ogni giorno di digiuno e un Socio deve versare quattro blappart: parimenti anche un Apprendista quando ha terminato l’apprendistato.

        Tutti i Maestri e la Gente del mestiere, che appartengono a quest’Ordine e che hanno la direzione delle Logge devono avere una scatola e ogni Socio deve tutte le settimane versare nella cassa un pfenning, e lo stesso Maestro deve raccogliere fedelmente nella scatola quel denaro e quanto altro piaccia, e rimettere annualmente all’Ordine nella sede più prossima dove si trovi un libro, per il servizio divino e per i bisogni dell’Ordine.

        Tutti i Maestri che hanno scatole, se non vi sono libri nelle stesse Logge, dovranno versare tutti gli anni il denaro ai Maestri dove i libri stanno. E dove sono i libri lì sia un servizio divino.

        Ma se un Maestro o un Socio morisse nelle Logge dove sono i libri, i Maestri e i Soci che sono nella Loggia ne avvisano il Maestro che ha un libro dov’è anche lo Statuto.

        E quando ciò gli è comunicato egli faccia officiare una messa in suffragio dell’anima del defunto ed alla stessa messa assistano Maestri e Soci che sono in Loggia.

        Qualora un Maestro od un Socio incontri delle spese o spenda qualche cosa per l’Ordine, e sia a conoscenza, in qualche modo, ciò sia avvenuto, tali spese siano rimborsate dalla scatola dell’Ordine, sia poco o molto.

        Qualora uno avesse a fare con la giustizia e con altre cose, che concernono l’Ordine, sia Maestro sia Socio, debbono l’un l’altro aiutarsi e dare appoggio, secondo il giuramento dell’Ordine.

        Qualora un Maestro o un Socio cada ammalato o un Socio che anche è in questo Ordine e che si sia mantenuto sincero nell’arte muraria e così a lungo si stenda da mancare del nutrimento necessario, chi ha dietro di sé la scatola dell’Ordine gli dia aiuto e appoggio con prestito dalla scatola per le sue necessità durante la malattia e finché non sia ristabilito; ma l’interessato deve promettere di restituire nella scatola il prestito. Ma se in quei giorni di malattia uno decedesse, dovrà essere recuperato da ciò che egli lascia dopo morto, siano vestiti o altre cose, quanto serve al conguaglio di ciò che gli fu prestato.

Questo è lo Statuto dei Parlatori e dei Soci

Parimenti: Nessun uomo del mestiere o Maestro può dare lavoro ad un Socio che abbia con sé una concubina o che pubblicamente conduca una vita illegale con donne o che annualmente non si confessi e non prenda i sacri Sacramenti, secondo l’ordine cristiano: né a chi sia notoriamente un giocatore.

Parimenti: Se qualcuno, per cattiveria, si congeda dalle Logge principali o da altra Loggia, non potrà chiedere lavoro a una di tali Logge per un anno.

Parimenti: Qualora un uomo del mestiere o un Maestro abbia nella sua impresa un Socio erratico e gli volesse dare congedo non dovrà dargli congedo che in un sabato o in un giorno di paga. Lo stesso deve fare un Socio che voglia prendere congedo.

Parimenti: Nessun Socio può domandare lavoro se non al Maestro dell’impresa stessa o ai Parlatori.

Statuto degli Apprendisti («Diener»)

Per primo: Nessun uomo del mestiere o Maestro può accogliere scientemente un Apprendista nato fuori dei matrimonio e perciò prima dì accoglierlo deve seriamente informarsi ed interrogare in fede tale Apprendista se suo padre e sua madre erano sposati.

Parimenti: Nessun uomo del mestiere o Maestro potrà nominare Parlatore un suo Apprendista durante gli anni di apprendistato.

Qualora un Apprendista abbia servito presso un muratore e vada da un uomo del mestiere per imparare, l’uomo del mestiere non potrà accogliere tale Apprendista per meno di tre anni.

Nessun uomo dei mestiere o Maestro potrà accogliere un Apprendista completamente ignaro per meno di cinque anni.

Qualora accada che un Apprendista, senza giustificato motivo, abbandoni il suo Maestro senza aver servito per il tempo previsto, nessun Maestro darà lavoro a tale Apprendista; nessun altro Apprendista potrà avere con lui comunanza alcuna, finché non abbia terminato in modo soddisfacente il suo servizio presso il Maestro che ciò sia certificato dal Maestro stesso.

Nessun Apprendista può riscattare dal suo Maestro il servizio obbligatorio, a meno che contragga matrimonio con il consenso del suo Maestro o altro giustificato motivo costringa a ciò lui o il Maestro.

Parimenti: Se un Maestro ha un libro sotto la giurisdizione di Strasburgo, dovrà versare annualmente a Natale mezzo fiorino nella cassa di Strasburgo, finché sarà pagato il debito che si ha con la cassa.

E se un Maestro, che ha un libro, finisca la costruzione e non abbia altro lavoro in cui impiegare i Soci dovrà inviare libro e denaro appartenenti all’Ordine al Maestro d’arte di Strasburgo.

Nell’Assemblea di Ratisbona, quattro settimane dopo la Pasqua e nell’anno di N.S. 1459, il giorno di S. Marco è stato stabilito che il Maestro Jost Dotzinger di Worms, Architetto della cattedrale di N. S. di Strasburgo e tutti coloro che nel nostro Ordine gli succederanno in questo lavoro, debba essere Giudice Supremo del nostro Ordine. La stessa cosa è stata precedentemente stabilita a Spira, a Strasburgo e ancora a Spira il 9 aprile 1464.

Item. Il Maestro Lorenz Spenning di Vienna sarà anche per il territorio di Vienna Giudice Supremo.

Questi sono i nomi dei Compagni e dei Maestri che hanno approvato e giurato questo Statuto nell’Assemblea di Ratisbona nell’anno di N. S. 1459, quattro settimane dopo Pasqua (segue un lungo elenco di Maestri e di Compagni presenti nonché la determinazione della circoscrizione territoriale della Fratellanza).

A richiesta del sig. Heldmann di Berna, addì 6 marzo 1819, certifico che, per quanto ho potuto rilevare dalla comparazione del così detto Statuto degli Scalpellini di Strasburgo che precede, presentantomi dal sig. prof. Heldmann, questo estratto è conforme al manoscritto.

Osterrieth, Capomastro.

A richiesta del sig. Heldmann di Berna, addì 6 marzo 1819, certifico che, per quanto ho potuto rilevare dalla comparazione del così detto Statuto degli Scalpellini di Strasburgo che precede, presentatomi dal sig. prof. Heldmann, questo estratto è conforme al manoscritto.

Eggimann, Notaio

Membro della loggia «Alla Speranza» in Berna.

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