Tra le molteplici organizzazioni iniziatiche di cui la
Massoneria rivendica l’eredità, una delle più frequentemente citate è l’Ordine
Pitagorico. Si sa che la ragione di tale pretesa è la presenza, nel simbolismo
massonico, di emblemi utilizzati dai discepoli del maestro di Samo: tra questi,
quelli più comunemente citati sono la stella a cinque punte per quanto riguarda
la Massoneria latina e il gioiello di Past Master per quanto riguarda quella di
lingua inglese. Quest’ultimo gioiello riunisce in realtà due simboli pitagorici
importanti: da una parte raffigura la dimostrazione grafica del teorema sul
quadrato dell’ipotenusa, e dall’altra questa dimostrazione viene fatta con
l’ausilio del triangolo 3-4-5, di cui è nota l’importanza nel Pitagorismo.
Beninteso, il fatto che il pentagono stellato non sia
necessariamente associato al nome di Pitagora, e che molti dei Massoni latini
ignorino perfino che il tracciato di questa figura costituisse il segno di
riconoscimento dei Pitagorici, mentre, al contrario, il teorema sul quadrato
dell’ipotenusa è universalmente conosciuto sotto il nome di teorema di
Pitagora, questo fatto, dicevamo, ha portato alla conseguenza che la Massoneria
anglosassone ha mantenuto molto più vivo il ricordo della sua connessione con
il Pitagorismo di quanto non abbia fatto la Massoneria latina. La cosa era loro
del resto facilitata, perché alcuni degli antichi documenti chiamati Old
Charges fanno espressamente menzione di Pitagora come di colui che ha
introdotto la Massoneria in Europa. – Eppure, è un Massone italiano oggi
deceduto, Arturo Reghini, che ha pubblicato, sui rapporti tra Massoneria e
Pitagorismo, la sola opera di valore di cui abbiamo avuto conoscenza .
Prima di dire tutto ciò che di positivo pensiamo su questo
libro dobbiamo formulare una critica, e una critica grave. Il suo autore
ignorava totalmente cosa fosse il Cristianesimo, nonostante avesse
l’opportunità, grazie alla sua posizione, di conoscerlo bene, almeno sotto una
delle sue forme. Ed è troppo poco dire che lo ignorava, poiché ne dava in
realtà un’immagine che è una vera e propria caricatura. Come esprimersi
altrimenti quando si vede l’autore stigmatizzare «la hantise sessuale che
pervade le religioni derivate dall’ebraismo e che nel cristianesimo compare ad
esempio nella circoncisione cui è dedicato il primo giorno dell’anno, e nel
dogma dell’immacolata concezione»?
Questo passaggio è veramente incredibile. È quasi
impossibile accumulare più errori in così poche parole. Se i calendari
cristiani occidentali portano alla data del 1° gennaio la menzione
«Circoncisione», non è per consacrare l’intero anno a un’osservanza mosaica che
il Cristianesimo ha, da parte sua, abolito, ma semplicemente perché il Cristo,
essendo nato tradizionalmente il 25 dicembre, è stato circonciso, secondo la
legge, il 1° gennaio, e perché tutte le Chiese cristiane usano celebrare gli
avvenimenti della vita del loro fondatore. E la circoncisione è così poco
l’effetto di una «ossessione sessuale» d’origine israelitica, che essa è
praticata non soltanto dagli Ebrei e dai Musulmani, ma dai popoli più diversi,
civilizzati o selvaggi. In Australia, per esempio, al momento dei «riti di
pubertà» certe tribù praticano la circoncisione, mentre in alcune tribù si usa
cavare un dente; ma non ci pare che le prime di queste tribù siamo più
«ossessionate» sessualmente che le seconde. E per quanto riguarda l’Immacolata
Concezione, che del resto non è un dogma che nel Cattolicesimo romano, non
vediamo in che modo il fatto di credere che la madre di Cristo sia stata esentata
dal peccato originale possa avere un qualunque legame con la sessualità.
Queste riserve, che ogni uomo di spirito tradizionale fa in
modo del tutto naturale, e che un Massone dovrebbe fare a fortiori perché,
rispettando tutte le religioni, deve rispettare particolarmente quella a cui
appartiene l’immensa maggioranza dei Massoni, non devono impedire di
riconoscere i meriti eccezionali del libro di Arturo Reghini. L’autore, se
conosceva male il Cristianesimo e la «tradizione monoteista» in generale, aveva
per contro una notevole conoscenza delle scienze matematiche (profane e
tradizionali), della letteratura e della tradizione greco-latina, e del
Pitagorismo in particolare. Aveva anche studiato l’Ermetismo e l’opera di Dante
e dei «Fedeli d’Amore». E grazie a questo ha potuto, prima di morire, scrivere
quest’opera preziosa, indispensabile a chiunque si interessi tanto alla scienza
dei numeri quanto alla dottrina massonica.
Beninteso, un libro di questo genere, che comporta numerose
dimostrazioni matematiche e figure geometriche, non si può riassumere. L’autore
studia la Tetraktys pitagorica (che assimila al Delta luminoso della
Massoneria) (cap. I), il pentalfa (stella a cinque punte) (cap. IV) e la tavola
tripartita (che è la tavola di tracciamento) (cap. VI), ossia tre dei simboli
fondamentali dei gradi simbolici. Egli esamina a lungo, inoltre, questioni come
quella dei «numeri sintetici» (cap. II), dei numeri primi (cap. III), delle
potenze aritmetiche (cap. V), della Grande Opera e della palingenesi (ultimo
capitolo).
Reghini compara lungamente il ternario 1-2-3, che è il solo
ternario di numeri successivi nel quale la somma dei due primi numeri (1+2) è
uguale al terzo, con il «ternario egizio» 3-4-5, solo ternario di numeri
successivi in cui la somma dei quadrati dei due primi numeri (9+16) è uguale al
quadrato del terzo: 25. Seguono delle considerazioni sulla geometria a una
dimensione (simbolo della manifestazione «lineare») e su quella a due
dimensioni (simbolo della manifestazione «di superficie» che conduce alla
«presa di possesso» della terra). L’autore inoltre spiega tramite il passaggio
dal ternario 1-2-3 al ternario 3-4-5 il fatto che le Logge di 1° grado sono
«illuminate» dal «Delta luminoso» a tre punte, mentre quelle di 2° grado lo
sono dalla «Stella fiammeggiante» a cinque punte.
Altre considerazioni sono possibili sui numeri 3, 4 e 5, le
cui figure geometriche corrispondenti sono il triangolo, il quadrato e il
cerchio. In effetti, gli Arabi, che hanno trasmesso la loro numerazione al
mondo occidentale, raffigurano la cifra 5 con un cerchio. Nell’«Atalanta
fugiens» del rosicruciano Michael Maier, queste tre figure vengono associate al
problema ermetico della «quadratura del cerchio», e, secondo alcuni antichi
testi, esse sarebbero state particolarmente venerate dai Massoni operativi. È
del resto probabile che sia questa la ragione per cui i «quattro santi
coronati» furono scelti come patroni secondari della Massoneria, in ragione dei
rapporti del numero 4 con il quadrato, della parola «santo» con il triangolo
(con riferimento al Dio «tre volte santo») e della corona con il cerchio.
L’autore fornisce interessanti dettagli sulla Tetraktys,
«nella quale sono compresi tutti i numeri in principio»: si sa che è su di essa
che i Pitagorici prestavano giuramento.
René Guénon ha così spesso parlato di questa figura, «fonte
e radice della Natura eterna», che noi ci limiteremo a menzionare, a seguito di
quanto riporta Reghini, una domanda tratta dall’«istruzione» dei Pitagorici
Acusmatici: «Che cosa vi è nel santuario di Delfi? – La santa Tetraktys, perché
in essa è l’armonia in cui risiedono le Sirene». E l’autore precisa che le
Sirene, in un’epoca molto remota, simboleggiavano «l’armonia delle sfere».
Sul pentalfa, o stella a cinque punte, il libro che stiamo
analizzando mette in luce i rapporti numerici degni di nota che legano tra loro
i diversi elementi di questa figura e che le «imprimono il marchio», se così si
può dire, della «legge d’armonia». – Questi rapporti sono tali che ogni
elemento del pentalfa è la «sezione aurea» di un altro elemento. E l’autore,
citando Cantor, sottolinea che questa sezione aurea aveva una grande importanza
nell’architettura prima di Pericle.
Il capitolo VI contiene estese considerazioni sulla tavola
di tracciamento, o tavola tripartita, che è anche la «chiave delle lettere».
L’autore vi riconosce la tavola del matematico Teone da Smirne e mostra i suoi
legami con questo sistema di numerazione dei Greci. E, ricordando che la pietra
bruta, la pietra cubica e la tavola di tracciamento sono i tre «gioielli
immobili», aggiunge che tutti e tre si riferiscono «alla costruzione dei templi
che, secondo il rituale, è il compito della massoneria». La tavola di
tracciamento «ricorda che questa costruzione esige la conoscenza dei numeri sacri,
e, con la sua stessa forma, essa sottolinea l’importanza speciale della
divisione ternaria» (p. 116).
L’autore prosegue: «notiamo in fine che la tavola da
tracciare dell’antica corporazione muratoria si può associare se non
identificare in un modo molto semplice e naturale ma generico e di scarso
significato con l’antico abbaco
pitagorico, il “deltos”, o “mensa pythagorica”, più
tardi confusa con l’antica tavola pitagorica che sino a pochi anni fa si
insegnava ancora nelle scuole elementari» (p. 121). E termina questo passaggio
indicando che presso i Romani la parola «mensa» significa allo stesso tempo
tavola per il calcolo e tavola per il cibo.
A. Reghini ricorda anche che la tavola di tracciamento,
secondo il rituale d’Apprendista, simboleggia la memoria, ed aggiunge: «La dea
della memoria, Mnemosine, è alla testa delle nove muse, le muse che dimostrano
le orse a Dante condotto da Apollo mentre Minerva spira (Paradiso, cap. 2).
Mnemosine nel mito orfico-pitagorico dei due fiumi o del bivio è la fonte vivificatrice,
l’Eunoè dantesco, opposta alla fonte letale del Lete. Inoltre nella concezione
platonica la comprensione non è altro che una anamnesi, un ricordo. Se non si
tiene presente questo significato della memoria secondo gli antichi, non si
vede perché la memoria debba avere per simbolo la tavola da tracciare» (pp.
123).
L’opera contiene un gran numero di considerazioni
interessanti sulla musica e sui legami che uniscono quest’arte alla scienza dei
numeri. Vi si cita una tradizione riportata da Diogene Laerzio che racconta
come Pitagora, «ascoltando i suoni emessi dai martelli di un fabbro che batteva
sopra l’incudine, osservò che l’altezza di questi suoni dipendeva dalla
grossezza dei martelli, e poi esperimentando con corde egualmente tese tratte da
una stessa corda, trovò che al diminuire della lunghezza della corda il suono
si elevava, e che si ottenevano dei suoni di cui l’orecchio percepiva l’accordo
quando i rapporti delle lunghezze delle corde erano espressi da rapporti
numerici semplici» (p. 56).
A. Reghini fa notare qui che i rapporti numerici più
semplici sono quelli che hanno per elementi i numeri della Tetraktys: 1, 2, 3 e
4, e che le corde della lira di Orfeo o tetracordo di Filolao erano in rapporto
1/2 2/3 3/4. Ma conviene anche notare che la leggenda riportata da Diogene
Laerzio attribuisce un’origine «metallurgica» alla musica e particolarmente
alla lira, la stessa lira con la quale Apollo regolava i movimenti degli astri,
Orfeo appianava la discordia, Arione incantava i delfini e sfuggiva al
naufragio e Anfione edificava le mura di Tebe.
Dobbiamo ora affrontare un’altra questione. Si sa che la
stella a cinque punte o pentalfa era il segno di riconoscimento della scuola
pitagorica, cioè il loro simbolo più importante. A. Reghini ricorda che i
membri di questa scuola facevano corrispondere a ciascuna delle sommità della
figura una delle lettere della parola u g i e i a (salute). E l’autore aggiunge
che la salute è per il corpo ciò che l’armonia è per l’essere totale (p. 93);
ciò è vero, ma egli sembra non aver notato una particolarità curiosa: ciascuna
delle lettere che compongono la parola u g i e i a è una lettera pitagorica:
Y, ypsilon (i greca), lettera pitagorica per eccellenza,
simbolo delle «due vie della destra e della sinistra», e sotto una forma
exoterica, del mito di Ercole tra la virtù e il vizio» .
G, gamma, la lettera G della Massoneria, che ha la forma
della squadra, simbolo essenziale (con la spirale) del secondo grado, della
quale Guénon ha scritto che «rappresenta i due lati dell’angolo dritto del
triangolo 3-4-5, che ha (…) un’importanza tutta particolare nella massoneria
operativa» .
I, iota, simbolo universale dell’Unità.
EI, ossia l’iscrizione misteriosa incisa sulla porta del
tempio di Delfi, e che, in risposta all’ingiunzione: «Conosci te stesso»,
formula esplicitamente la dottrina «solare» dell’Identità Suprema.
Infine A, alfa, elemento costitutivo del pentalfa, prima
lettera dell’alfabeto, che rappresenta il «ritorno alle origini».
Il simbolismo della successione di queste sei lettere
sarebbe interessante da studiare. Notiamo che esse sono disposte attorno alla
stella a cinque punte secondo il senso polare, cosa perfettamente normale in
quanto il pitagorismo procede dalla tradizione iperborea. D’altra parte, nella
Massoneria di lingua inglese, la «preparazione del recipiendario» al secondo
grado sembra indicare che i viaggi di questo grado dovevano essere compiuti in
senso polare, come del resto era il senso dei viaggi nell’antica Massoneria
operativa.
Quello che abbiamo detto sulla ragione probabile della
scelta della parola à i e i a non ci impedisce di riconoscere l’importanza
tutta particolare che aveva la salute, e, generalmente, lo sviluppo corporale,
per i Pitagorici. Si sa che lo stesso Pitagora non disdegnava concorrere ai
Giochi Olimpici, ed il «Padre della Medicina», Ippocrate, stabilì la sua
scienza su basi pitagoriche, come lui stesso dichiara espressamente. La scienza
di numeri (teoria dei «giorni critici») svolge un importante ruolo in questa medicina
che, del resto, era un’ «arte sacerdotale» (esattamente come l’Ayur-Véda degli
Indù, con il quale potrebbe essere interessante compararla); e il «giuramento
d’Ippocrate», prestato su quattro divinità (Apollo, Esculapio, Igea e Panacea)
è esattamente forgiato sulle obbligazioni iniziatiche e comporta, come il
giuramento massonico in particolare, tre elementi essenziali: invocazione,
impegno, imprecazione.
Pensiamo che potrebbe essere interessante comparare queste
due scienze ereditate dal Pitagorismo: la medicina ippocratica e la Massoneria.
E se qualcuno dei nostri lettori trovasse strane queste considerazioni, gli
domanderemmo come si potrebbe spiegare il fatto che ogni Loggia operativa
contava obbligatoriamente, tra i membri «accettati», un medico.
Arturo Reghini cita a più riprese un’espressione dei rituali
italiani in cui si parla dei «numeri sacri conosciuti dai soli Massoni», e vi
vede molto giustamente l’indizio di una filiazione pitagorica. In Francia, dove
non si trova l’espressione citata, crediamo si trovi però un’altra formula
altrettanto significativa. Si tratta del saluto che deve essere utilizzato da
un Massone quando scriva a uno dei suoi fratelli: «Vi saluto con i numeri
misteriosi che conoscete».
Questa formula indica chiaramente che i Massoni conoscono la
«scienza dei numeri», e che questi numeri non sono i numeri «volgari» dei
profani, bensì quei numeri «misteriosi» nei quali i Pitagorici vedevano
l’essenza di tutte le cose.
Ma, si potrebbe obiettare, la «scienza dei numeri» non
appartiene in modo speciale al Pitagorismo, dal momento che la Kabbala e
l’esoterismo islamico ne fanno un uso costante. Ciò è vero ma, come ha fatto
notare René Guénon, le tradizioni ebrea e musulmana considerano il numero
«aritmeticamente», mentre il Pitagorismo, nato in seno a un popolo sedentario e
quindi costruttore, li considera in quanto legati alle forme geometriche:
triangolo, cubo, ecc. E lo stesso avviene, evidentemente, nella Massoneria
A. Reghini cita ancora il silenzio come elemento comune agli
Ordini pitagorico e massonico; a dire il vero, quello del silenzio è un tratto
comune a tutte le organizzazioni iniziatiche, ma è un fatto che i neofiti
pitagorici restavano 3 anni, a volte 5, in silenzio mentre compivano la loro
istruzione. E questi numeri possono ricordare le «età» dell’Apprendista e del
Compagno, che sono soggetti al silenzio durante il loro periodo di probazione.
Occorre anche notare che ciascuno dei cinque viaggi del
secondo grado è detto rappresentare uno degli anni di studio del neofita.
Cosicché la Massoneria ha, tra i suoi simboli e i suoi usi,
molti elementi in comune con il Pitagorismo: Delta, stella fiammeggiante,
tavola di tracciamento, triangolo 3-4-5, importanza data al teorema sul
quadrato dell’ipotenusa, scienza dei numeri, silenzio di cinque anni, uso dei
pasti rituali, importanza data alla salute del corpo. Si comprende come
l’autore del libro che stiamo esaminando faccia sua l’affermazione
dell’arciprete Domenico Angherà: «L’Ordine massonico è la stessa cosa,
assolutamente la stessa cosa, dell’Ordine pitagorico». A. Reghini, del resto,
sapeva bene che esistono elementi giudaici, gioanniti, templari, rosicruciani,
ermetici nella Massoneria; ma, nel suo entusiasmo per il Pitagorismo, egli
considera tutti questi elementi come delle aggiunte inutili, e perfino nocive.
E questo lo porta a non tenere nella dovuta considerazione il grado di Maestro,
nel quale gli elementi salomonici, come si sa, sono predominanti.
Da un altro lato, quando si considera che tutte le parole
sacre della Massoneria sono ebraiche; che l’era e il calendario massonici sono
specificamente giudaici; che il presidente di una Loggia è detto occupare il
seggio del re Salomone, e che i suoi due assistenti rappresentano Hiram, re di
Tiro e Hiram-Abiff; che le leggende del 3° grado e dei gradi seguenti vertono
interamente sugli avvenimenti che hanno preceduto, accompagnato o seguito la
costruzione del Tempio di Gerusalemme, si è portati a pensare che il carattere
«salomonico» della Massoneria non dia adito ad alcun dubbio.
Attraverso il Pitagorismo, la Massoneria si ricollega
all’Orfismo e alla tradizione iperborea conservata a Delfi. Ma, nel corso delle
epoche, gli apporti della tradizione giudaica prima, e di quella cristiana poi,
hanno impresso a essa i suoi caratteri definitivi. Le «leggende» di Salomone,
dell’uccisione di Hiram-Abiff e della grande maestria dei due san Giovanni ne
sono la testimonianza. E questa «impregnazione» giudaica e soprattutto
cristiana ha preparato la via alle numerose eredità che doveva ricevere
l’Ordine massonico, eredità di cui la più illustre, la più nobile e la più
preziosa è quella dei Templari.
Considerando in quale misura vengano messi in rilievo i
pregi della fratellanza presso la maggior parte delle organizzazioni
iniziatiche, non appare privo d’interesse spendere alcune parole a questo
riguardo, per cercare di stabilire quali siano le ragioni che possono trovarsi
alla sua radice. Per rendere più semplice e chiara la nostra esposizione ci
limiteremo qui a esaminare l’argomento dal particolare punto di vista delle
forme iniziatiche occidentali, più familiare se non per tutti almeno per una
parte dei lettori; ciò non vuol dire, tuttavia, che non ricorreremo ad altre
fonti quando ciò ci sembri opportuno, allo scopo di meglio illustrare il nostro
pensiero.
Risalendo agli Antichi Doveri della Libera Muratoria vi si
scopre, inserita in modo più o meno velato tra le norme ivi elencate, una
preziosa indicazione ai fini di questa ricerca: in essi viene affermato che
«l’amore fraterno [costituisce] la pietra di fondazione e di volta, il cemento
e la gloria di questa antica Fratellanza» .
Una tale formulazione, ad un tempo estremamente concisa e
ricca di contenuti, rispecchia in modo ammirevole la dottrina tradizionale, sia
pure applicata all’ambito proprio della Libera Muratoria. In essa i termini
impiegati hanno un carattere tecnico che, nel caso degli antichi operativi,
doveva essere in grado di richiamare immediatamente alla loro mente una serie
di nozioni legate alla pratica del mestiere, ma anche e soprattutto
suscettibili, almeno per coloro che ne erano in grado, di un adattamento
altrettanto rigorosamente «tecnico» all’arte della vita.
Ora, è chiaro che assimilare l’amore fraterno alla «pietra
di fondazione» non può corrispondere allo stesso significato che esso assume
quando lo si assimila alla «pietra» o «chiave di volta», tra di essi
intercorrendo tutta la distanza che separa la «virtualità» dalla «effettività».
Invero, una tale discriminazione allude alla necessità di perseguire lo
sviluppo dell’amore fraterno fin dall’inizio e lungo tutto il percorso della
via iniziatica, il massone essendo tenuto a sforzarsi di portare a termine in
se stesso l’opera di costruzione dello spirito di fratellanza affinché gli sia
infine possibile stabilirsi nella «perfetta unione». Non v’è dubbio, inoltre,
che un allenamento mentale e comportamentale volto a privilegiare ognora lo
spirito di fratellanza sugli interessi egoistici, agisce quale «cemento» o
collante tra i singoli componenti dell’organizzazione iniziatica, garantendo
una maggiore o minore coesione del vincolo fraterno a misura del grado di
maturazione raggiunto da ciascuno.
Si tratta, in fin dei conti, di un processo tutto interiore
che non può se non trovare corrispondenza in una pratica metodica in grado di
avviare verso la realizzazione iniziatica. A questo proposito è bene ricordare
come gli Antichi Doveri forniscano una certa regola di vita richiedente, tra
l’altro, di «evitare tutte le dispute e questioni, tutte le maldicenze e
calunnie, non consentendo ad altri di diffamare qualsiasi onesto fratello, ma
difendendo il suo carattere e dedicandogli i migliori uffici per quanto
consentito dal vostro cuore e sicurezza e non oltre».
Ma, al di là delle norme tramandate per iscritto nei
documenti pervenutici, ormai reperibili nelle varie raccolte pubblicate, negli
Antichi Doveri v’è anche un’esplicita apertura a «doveri» comunicabili «per
altra via», il che può alludere a qualcosa di ben più consono al carattere
strettamente «riservato» e piuttosto personale che riveste un metodo di
realizzazione iniziatica, del quale tutt’al più possono apparire all’esterno,
cristallizzate in uno scritto, solo indicazioni di applicazione generale e che
vanno perciò ritenute in qualche modo relativamente exoteriche.
Su questo punto, altre vie iniziatiche diverse da quella
massonica possono offrire precisazioni più dettagliate e può essere utile, al
fine di favorire la comprensione, riprodurre alcuni passaggi estratti da testi
del Sufismo dovuti agli «Shuyukh» Muhammad at-Tâdilî e Jâlal-ud-dîn Rumî.
«Le qualità proprie del carattere del Sûfî – dice lo Sheikh
at-Tâdilî – fanno sì che quando tu sei irritato con lui, egli ti risponde con
l’equanimità (…). Esse lo portano anche a perdonare colui che gli ha fatto un
torto, a sforzarsi di riallacciare le relazioni di amicizia con colui che le ha
rotte, a soddisfare le richieste di colui che ha respinto le sue (…)».
«L’amicizia obbliga alla sincerità, sia esteriore che
interiore, tra iniziati, secondo la massima: “Quando siete in compagnia
dei Sûfî, siatelo con sincerità, perché essi sono le spie dei cuori. Essi entrano
ed escono dai vostri cuori in modo per voi imprevedibile”. In effetti, tu
sei lo specchio dei tuoi fratelli: essi vedono in questo specchio ciò che è
nascosto in profondità (…). E v’è un adagio che dice: “Nessuno dissimula
una cosa senza ch’essa traspaia dal suo volto e dalle parole che si lascia
sfuggire” (…). Ma i Sûfî sono preservati dalla dissimulazione perché
essi hanno indossato il mantello della purezza e proprio per ciò si chiamano
Sûfî».
«L’amicizia implica la modestia (nelle relazioni) tra
fratelli, il controllo degli impeti del carattere proprio di ciascuno, la
convinzione di essere inferiori agli altri fratelli (…). Questa amicizia
conduce a far finta di non notare i passi falsi dei fratelli, a nascondere i
loro difetti, (…) a cercargli tutte le scuse possibili, mettendo in pratica
la massima sufica che dice: “Cerca per tuo fratello settanta scuse e se
non le trovi, rivolgiti all’anima tua con sospetto e dille: Quello che vedi in
tuo fratello è ciò che è nascosto in te!” (…)».
A questo riguardo, Jâlal-ud-dîn Rumî dice: «Se scopri un
difetto in tuo fratello, devi sapere che tale difetto esiste in te stesso
(…). Elimina il difetto che ti ferisce: in realtà ti sei ferito da te stesso
(…). Tutti i difetti: la prepotenza, l’odio, la gelosia, la bramosia,
l’assenza di pietà, l’orgoglio, se esistono in te non ti feriscono, ma quando
li scopri negli altri, ti spaventi e ne sei ferito».
«L’amicizia – continua a dire lo Sheikh at-Tâdilî – implica
che ci si informi delle preoccupazioni dei fratelli, che si presti loro aiuto
nella misura del possibile, che si vada sovente a trovarli per rendere loro
visita e rinnovare l’alleanza (…)».
«La nobiltà del carattere è tutto il Tasawwuf (la via
iniziatica). Essa presuppone la rinuncia al desiderio di comandare tra
gl’iniziati, la rinuncia all’ostentazione ed agli onori. L’iniziato non dovrà
vantarsi di essere superiore ai suoi fratelli per la scienza, per la conoscenza
o per gli stati (spirituali), ma rifletterà piuttosto sulla lentezza con cui sbarazza
la propria anima dalle passioni e con cui procede alla ricerca di quello che
può accontentare i suoi fratelli (…)».
«In una parola, la via dei Sûfî è la via dell’Unione. I loro
respiri e la loro condotta sono diretti all’amicizia nell’Unione. L’Unione è
infatti il principio dell’esistenza e di ciò che si differenzia in tutti i
mondi».
Queste citazioni, selezionate da una fonte che, in pratica,
si rivela pressoché inesauribile a causa dei molteplici e via via sempre più
sottili adattamenti alle varie possibilità, possono comunque bastare per capire
che questo metodo insegue il superamento delle barriere limitative che
determinano un «io» per opposizione agli «altri», tramite la progressiva
rinuncia alle limitazioni derivanti dall’autonomia individuale.
D’altronde in Massoneria, almeno per un certo verso, le cose
non sembrano stare in modo poi così diverso, se consideriamo che il simbolismo
muratorio vuole che le varie pietre vengano squadrate e levigate sino a
cancellare ogni singolo difetto che possa compromettere il loro assemblaggio,
per concorrere così alla maggiore solidità dell’opera.
Riguardo al metodo di realizzazione dell’unione fraterna si
può, per sommi capi, avanzare l’idea di un «processo di costruzione della
fratellanza» che sia una conseguenza naturale del progredire dello sforzo teso
a un parallelo «processo di demolizione» di quella tendenza all’individualismo
che è propria dello stato profano; non vediamo altra possibilità e, tutto
sommato, riteniamo che questo sia l’unico modo realistico e positivo di
affrontare il problema, e per evitare che le buone intenzioni si esauriscano
nel nulla.
Naturalmente, nel «lavoro collettivo» v’è uno strumento
«operativo» coadiuvante a questo fine, a patto però che vengano rispettati
determinati presupposti, tra i quali bisogna annoverare in primo luogo la
qualità dell’ambiente collettivo. Inoltre, sul piano personale, non va
dimenticato che l’attitudine che può considerarsi consona all’iniziato deve
essere tutt’altro che passiva, almeno al proprio interno, e questo fin dai
primi passi dell’apprendistato: attento al lavoro collettivo, egli deve essere
pronto ad afferrare ogni occasione propizia per individuare i propri difetti;
ciò è di gran lunga la cosa più difficile poiché richiede che egli sia dotato di
una salda intenzione e di una grande sincerità anche verso se stesso;
individuata l’imperfezione, in seguito si tratta solo di impegnarsi a
cancellarla, il che appartiene esclusivamente alla sfera della volontà.
A questo punto diventa forse più facile capire perché in
genere l’attività dell’iniziato deve essere principalmente rivolta verso
l’interno: in effetti, anche quando siano i fatti esteriori a reclamare la sua
attenzione, ciò avviene non in quanto essi possano come tali incuriosirlo e
quindi trascinarlo a giudicare le faccende altrui, ma in quanto per loro
tramite ne riesca a trarre un giovamento, un’indicazione atta a essere
trasferita al proprio interno, in un’attività tutta tesa a progredire nello
sgrossamento delle proprie asperità, dei propri difetti. A questo proposito ci
viene in mente la figura del massone che, ripiegato su se stesso, si cimenta
nella squadratura della propria pietra, ben conscio che giammai nessuno potrà
dall’esterno supplire a questo suo sforzo, che è e rimane prettamente personale.
Beninteso, quanto testé detto si riferisce in particolar
modo a ciò che chiamammo «processo di demolizione»; l’altra faccia della
medaglia, e cioè il «processo di costruzione della fratellanza» che ne deriva,
fa sì che la virtù dell’iniziato si riversi sull’ambiente più o meno
effettivamente secondo il grado di sviluppo raggiunto e con caratteristiche che
potranno anche differire in ordine alle attribuzioni qualitative che
determinino le varie nature. Chiaramente, quanto più si riesca a progredire
nella via della «demolizione» tanto più si sarà in grado di «vivere» la
fratellanza.
Diciamo infine che, una volta superato un determinato limite
del «processo di demolizione», si sarà passati da una certa visione della
«realtà», colorata dal predominio disordinato delle passioni e dove tutto viene
misurato in termini di opposizione al proprio «io», ad un’altra diversa dalla
prima, caratterizzata dal prevalere della virtù, dove ogni cosa viene
considerata sotto l’aspetto della complementarità e dove l’io cede il passo al
«noi»; a questo punto, gli attributi manifestati dalle diverse nature si
rafforzeranno a vicenda, rendendo possibile quell’armonia d’intenti necessaria
per procedere spediti nell’opera comune. In un simile caso, si potrà quindi
affermare che l’iniziale «opposizione» è stata ormai superata, operandosi la
sua trasmutazione in «complementarità».
Non bisogna, tuttavia, ritenere con ciò che il traguardo sia
stato raggiunto: come in qualche modo avevamo già anticipato all’inizio di
questo studio si tratta in realtà di una tappa, sia pure importantissima e
necessaria, ma una tappa soltanto lungo il corso della via massonica che porta
all’unione fraterna, poiché, difatti, l’«unione» va ben oltre la
«complementarità».
Ed è proprio per questo motivo che negli Antichi Doveri si
giunge, alla fine, ad assimilare l’amore fraterno a una pietra da costruzione
molto speciale, una pietra che, sia per la forma sia per la posizione che è
destinata a occupare, è unica in tutto l’edificio: mi riferisco alla «chiave di
volta», la cui posa sta a segnalare pure la conclusione, il «coronamento» vero
e proprio dell’opera muratoria; collocata dall’alto, essa va a incunearsi
nell’occhio della cupola o della volta, assicurando così, secondo le regole
dell’arte, la massima solidità all’intera costruzione.
Capolavoro nel capolavoro, a un tempo fine dell’opera
architettonica e principio della sua indistruttibilità, essa ne esprime la
ragione ultima e come la sintesi di tutto l’operato.
Orbene, mettere in rapporto l’amore fraterno con ciò che
viene raffigurato dalla «chiave di volta» implica verosimilmente la possibilità
di una «esaltazione», non già soltanto virtuale, bensì pienamente effettiva, al
di là di ogni forma, capace di trasporre colui che la realizza nella «perfetta unione»
dove tutto diviene Uno.
Ancorché la lettura dei simboli costruttivi ci consenta di
concepire una possibilità di questo genere, così estranea alla mentalità del
mondo profano ma riscontrabile ovunque nelle tradizioni iniziatiche di cui
abbiamo notizia, la sua presa in considerazione – se vuol essere seria -, pur
senza perdere di vista l’estrema difficoltà che si trova a voler misurare
dall’esterno un tale ordine di cose, richiederebbe quanto meno che ad essa
facesse riscontro un qualche metodo che si dimostri, almeno in teoria, capace
di favorire – per certi casi e in determinate circostanze – la sua messa in
atto; altrimenti, bisognerebbe concludere che la questione si riduce a essere
soltanto un «gioco di parole» più o meno ingegnoso che non porta da nessuna
parte e che a null’altro serve se non a stimolare l’autocompiacimento ed a
gonfiare il proprio «io».
Come può ben capirsi l’argomento introdotto è irto di
difficoltà sotto più di un aspetto e una sua trattazione, per quanto succinta,
comporterebbe sviluppi tali da evadere i limiti di questo studio, il quale
peraltro deve avviarsi al suo termine. Ciò nonostante, forse potrà essere
d’aiuto nel nostro caso rilevare quale sia l’indirizzo che in sostanza
perseguono, in un modo o nell’altro, le diverse tecniche di realizzazione
spirituale che si conoscono.
In generale, sia che si tratti di «meditazione» che di
«contemplazione», o ancora di «invocazione», è possibile sostenere che ciò che
viene invariabilmente favorito con tali mezzi non è altro che la «concentrazione».
Che l’esercizio di mantenere sotto controllo la propria attenzione sia un modo
per evitare di venire strattonati qua e là dagli stimoli derivanti
dall’incessante e disordinato fluire dei pensieri, è una constatazione che
chiunque – anche solo per qualche attimo – può fare da sé. Inoltre, è fuor di
dubbio che una tale pratica sia in grado di assecondare e anche di accelerare
quel «processo di demolizione» di cui parlavamo prima. Per ultimo, visto che la
«concentrazione» viene metodicamente condotta sulla base di una simbologia di
portata universale che cancella ogni volta dal campo di attività mentale
qualsiasi riferimento alle cose sensibili, e tenendo conto che la frequenza
della pratica può essere accresciuta fino a divenire abituale, anche senza
scendere in maggiori particolari mi pare che sia possibile concepire come, al
limite, essa possa disporre il soggetto nelle condizioni necessarie per
permettere che si verifichi un cambiamento di mentalità tale per cui ogni cosa
non venga più riferita alla propria individualità bensì alla sua vera origine.
In realtà, basta riesaminare con un po’ di attenzione le
varie fasi abbozzate lungo questo studio per convenire coll’impossibilità
pratica di emergere da un simile processo di purificazione nello stesso
identico stato in cui si era al momento dell’entrata; così pure, quando tale
processo sia stato spinto fino alle sue ultime conseguenze, non appare
impossibile sperare che il cambiamento indotto raggiunga le caratteristiche di
un capovolgimento nel modo di vedere le cose: in questo caso si sarà passati da
una visione della realtà ancora relativamente frammentaria e individuale – dato
che la complementarità non supera ancora la sfera formale – ad un’altra di ben
diverso ordine. Questa metamorfosi intellettuale è proprio ciò che esprime, ad
esempio, il termine greco «metànoia»: al di là di «nous», della mente
individuale. Ma un simile passaggio, che nei confronti di chi si trova ad
affrontarlo può, di fatto, assumere le sembianze di un pauroso salto nel buio,
dov’è che conduce?
«Tutte le dottrine tradizionali – scrive René Guénon –
mostrano come il mentale nell’uomo abbia una doppia sembianza, a seconda lo si
consideri rivolto verso le cose sensibili, caso che è quello del mentale inteso
nel senso abituale e individuale, o che si trasponga in un senso superiore,
dove viene identificato con lo hêgêmon [la Guida o Maestro interiore] di
Platone o con l’antaryâmî [l’Ordinatore interno] della tradizione indù; la
metanoia è propriamente il passaggio cosciente dall’uno all’altro, da dove
risulta in qualche modo la nascita di un “uomo nuovo”; e seppure
sotto diverse formulazioni – ma che in realtà si equivalgono – tutte le
tradizioni affermano all’unanimità la nozione e la necessità di tale metanoia».
Codesto «Maestro interiore», che Platone identifica nella nostra «parte più
divina» (theiòtatos), non è diverso dal nostro spirito o intelletto
trascendente, il quale essendo d’ordine universale permette di conoscere tutte
le cose in modo diretto nel dominio dei princìpi eterni ed immutabili.
Analogamente, se ci soffermiamo a considerare la struttura
di un edificio terminato in una cupola, non si può non verificare che solo
dall’alto dell’opera, ovverosia dal suo apice o «chiave di volta», diviene
possibile una visione d’assieme altrettanto universale, capace di abbracciare i
molteplici elementi che ne fanno parte.
Orbene, dato che nel nostro «processo di costruzione della
fratellanza» l’equivalente di tale «chiave di volta» è ciò che nell’odierna
Massoneria si chiama «perfetta unione», viene da chiedersi, arrivati a questo
punto, se abbia senso parlare ancora di fratellanza, dal momento che, pur
essendo vero che questa parola serve adeguatamente a esprimere quella tendenza
verso l’unità che porta gli esseri a coagularsi nella ricerca del bene comune
al di là di tutte quelle differenze che li separano, è comunque altrettanto
incontrovertibile che, essendovi in essa un necessario riferimento alla
molteplicità, appare certamente inadeguata a esprimere l’unità stessa, la quale
non ammette nemmeno un’ombra di accenno alla separatività. Ragione d’essere
della fratellanza, l’unità costituisce il principio che la determina e che in
essa si rispecchia, nonché il fine ultimo verso il quale essa è ordinata.
Proprio a causa di ciò in una massima sufica si dice: «I rapporti tra due
fratelli non raggiungono la perfezione fin quando non si rivolgano l’uno
all’altro dicendosi: oh, me stesso!»; difatti, in uno stato in cui l’intera
molteplicità si vede nell’Unità, come potrebbero sussistere ancora delle
distinzioni contrassegnate da un tu e un io?.
Con queste considerazioni dedicate alla fratellanza, materia
che taluni, magari per ragioni di radicata familiarità con l’uso corrente del
termine, liquidano frettolosamente come prodotto esclusivo della sfera
sentimentale, in questo modo finendo per escluderla dalle questioni che
collocano al centro del proprio interesse intellettuale – ciò che chiama alla
memoria quella leggenda massonica riferita alla «chiave di volta», dove tale
pietra viene scartata dai costruttori proprio perché essi non sono capaci di
riconoscerla -, con queste considerazioni, dicevamo, speriamo d’aver
contribuito a gettare un po’ di luce su di un altro tema, quello della
realizzazione iniziatica, che manifestamente interessa a tutti coloro che non
si accontentano del carattere virtuale dell’iniziazione ricevuta.
E per quanto sia vero che all’interno della Massoneria manca
ormai da lungo tempo l’equivalente di quei mezzi a cui si accennava verso la
fine di questo studio, ciò non vuol dire che si debba abbracciare la posizione
di chi presume che la realizzazione spirituale sia il prodotto specifico
dell’applicazione di una qualche specie di ricetta più o meno «magica»: vi è in
tutto ciò una evidente confusione, dal momento che si attribuisce a un semplice
mezzo il carattere di causa, quando quel che ci si può attendere da esso è che
serva d’aiuto per porsi nelle condizioni richieste per raggiungere il fine
perseguito; d’altro canto si dimentica altresì che in realtà non è affatto
questione di produrre qualcosa che non esiste ancora ma, piuttosto, di giungere
a prendere coscienza effettiva di ciò che già è e che giammai ha cessato di
essere.
Per conto nostro, pur senza tralasciare di valutare
l’incontestabile gravità della perdita subita, consideriamo sia di maggior
costrutto dirigere l’attenzione sul fatto che una tale questione non intacca la
prima parte del processo di purificazione che abbiamo esaminato e, se si tiene
conto che, nella stragrande maggioranza dei casi, appare contraddittorio
pensare di accedere direttamente alla realizzazione del fine ultimo senza dover
passare prima per tutte quelle tappe collegate con le caratteristiche più
specifiche di ogni individualità, non vediamo per quale ragione si debba
rinunciare a mettere in pratica ciò di cui si dispone e che per se stesso
richiede una capacità, un impegno e uno sforzo certamente considerevoli (fino
al punto che ci si potrebbe chiedere quanti siano oggi gli aspiranti che
posseggono le qualificazioni necessarie per portare a termine una simile
impresa).
Concludendo, pensiamo che, invece di sperperare tempo e
sforzi dietro le mille e una suggestioni che – malgrado quel che ognuno può
credere – con ogni probabilità provengono esclusivamente dal desiderio
incosciente di tutelare il proprio io dalla morte iniziatica, quei pochi che
abbiano maturato l’intenzione sincera di impegnarsi in un processo di
realizzazione spirituale faranno bene a cominciare, qui e ora, a dedicarsi per
intero a combattere in se stessi la causa di tutte quelle contrapposizioni che
scorgono nei loro rapporti con il mondo esteriore, le quali, se per un verso si
manifestano come un fattore di divisione, per un altro verso invece
costituiscono una effettiva opportunità per riuscire a superare i propri limiti,
poiché, come dicono i Sûfî, «Se le creature sono i grandi veli che ci separano
dal Creatore, la via che porta ad Allâh passa attraverso di esse».
Art. 28 – I Liberi Muratori, che abbiano i requisiti previsti dall’art.17
della Costituzione e che ravvisino la necessità di fondare una Loggia, debbono
riunirsi in assemblea sotto la presidenza del Fratello più anziano in Grado di
Maestro, il quale designa un altro Fratello Maestro alle funzioni di
Segretario.
Nel verbale dell’Assemblea sono registrate, con l’indicazione
delle generalità profane e massoniche di tutti i componenti, le ragioni che
suggeriscono la fondazione della costituenda Loggia, il titolo distintivo che
si intende dare ad essa, la sede del Tempio, l’indirizzo profano ed ogni altra
eventuale notizia.
II verbale, sottoscritto da tutti i presenti, viene subito
trasmesso a cura del Presidente alla Gran Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale
con la richiesta del Nulla Osta.
La Gran Segreteria, verificata la regolarità della posizione
anagrafica dei singoli Fratelli e la sussistenza del numero minimo ai sensi dell’art.
17 della Costituzione, richiede al Collegio Circoscrizionale il parere previsto
dall’art. 51 lettera b) della Costituzione.
Il Collegio Circoscrizionale esprime parere motivato in
merito.
Art. 29 – La richiesta di Nulla Osta, in tal modo istruita, viene
sottoposta alla delibera della Giunta del Grande Oriente d’Italia.
La Giunta, verificati gli atti, valutata la opportunità della
fondazione di una nuova Loggia, delibera circa la concessione del Nulla Osta,
con particolare attenzione alla effettiva possibilità di frequentazione dei
Lavori da parte dei proponenti.
Il Presidente dell’Assemblea, ottenuto il Nulla Osta, convoca
tutti i proponenti, comunica loro l’esito della richiesta e li invita a
deliberare la fondazione effettiva della Loggia.
La riunione è valida con la presenza del numero dei
proponenti, previsto dall’art. 17 primo e secondo comma della Costituzione.
La delibera di fondazione della Loggia deve essere adottata
all’unanimità. Il proposito si intende abbandonato e tutti gli atti debbono
essere rimessi a cura del Presidente alla Gran Segreteria, ove la delibera non
intervenga nel termine di novanta giorni dal Nulla Osta.
Della mancata delibera il Presidente dell’Assemblea dà notizia
al Collegio Circoscrizionale.
Deliberata la fondazione della Loggia, il Presidente
dell’Assemblea chiede alle Logge di appartenenza dei Fratelli fondatori, con raccomandata
A.R., il rilascio dell’Exeat.
Le stesse, entro trenta giorni alla data di ricevimento della
richiesta, dovranno rilasciare l’Exeat o comunicare, nello stesso termine, alla
Giunta del G.O.I. ed al Presidente richiedente, i motivi che ne impediscano il
rilascio. In tal caso sarà la Giunta ad adottare la decisione definitiva sul
punto.
Trascorso il termine fissato senza che nulla sia pervenuto
dalle Logge di appartenenza, gli Exeat si considerano rilasciati.
Il Presidente trasmette, quindi, alla Gran Segreteria il
verbale sottoscritto da tutti i presenti con gli Exeat delle Logge di
appartenenza e chiede il rilascio della Bolla di Fondazione con il numero ed il
titolo distintivo nonché l’autorizzazione ad eleggere il Maestro Venerabile ed
i Dignitari.
Il Presidente dell’Assemblea, ottenuta la Bolla, richiede alle
Logge di appartenenza dei Fratelli i fascicoli personali. I Fratelli Maestri riuniti
in Assemblea, sotto la direzione del Presidente, procedono all’elezione delle
cariche ed il verbale viene trasmesso alla Gran Segreteria. Ottenuto il Nulla
Osta del Gran Maestro, l’insediamento delle cariche viene effettuato in Tornata
rituale presieduta dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o da un suo
delegato che ricopra od abbia ricoperto la carica di Maestro Venerabile.
Sezione II – La elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari di
Loggia
Art. 30 – Sono eleggibili alle cariche di Loggia i Fratelli Maestri in possesso
dei requisiti previsti dalla Costituzione, iscritti nel piè di
lista edin regola con il tesoro.
Art. 31- L’elezione delle cariche di Loggia viene effettuata in un unica
seduta di Terzo Grado appositamente convocata a mezzo raccomandata spedita
anche al Presidente del Collegio Circoscrizionale almeno quindici giorni prima,
con le seguenti norme:
a) l’Oratore, su invito del Maestro Venerabile, informa i
Fratelli della procedura;
b) Il Maestro Venerabile, fatta collocare un’urna al centro
del Tempio, dispone che venga dato inizio alla votazione per la carica di Maestro
Venerabile;
c) la votazione avviene per mezzo di schede segrete;
d) sulla scheda viene indicato, per ciascuna carica, il
nominativo di un solo Fratello che sia in possesso dei requisiti previsti dall’art.20
della Costituzione;
e) terminata la votazione, l’urna viene recata all’Oriente e
l’Oratore, assistito da due scrutatori, constatata la corrispondenza fra il
numero dei votanti e quello delle schede, procede allo scrutinio di ciascuna
leggendo ad alta voce i nominativi in essa contenuti, affinché gli scrutatori
annotino i voti riportati da ogni candidato;
f) il Fratello che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei
voti è eletto Maestro Venerabile; la votazione è ripetuta fino a che non venga
raggiunta la maggioranza richiesta
Con le stesse modalità si procede alla elezione dei Dignitari
di Loggia previsti dall’art.21 della Costituzione, ad eccezione del Segretario.
I verbali delle elezioni sono redatti ed approvati seduta
stante in originale
e copia su appositi moduli forniti dalla Gran Segreteria.
Entrambi gli esemplari debbono essere firmati da tutti i
Fratelli Maestri presenti alla seduta di votazione. L’originale viene inviato alla
Gran Segreteria la quale provvede a far rilasciare il Nulla Osta del Gran Maestro per l’insediamento; la copia
rimane agli atti della Loggia.
Nella tornata di Primo Grado immediatamente successiva a quella
delle elezioni, i Fratelli Compagni d’Arte ed Apprendisti vengono resi edotti
del risultato delle elezioni.
Art. 32 – L’insediamento del Maestro Venerabile e dei Dignitari eletti ha
luogo con apposita cerimonia, dopo ottenuto il Nulla Osta del Gran Maestro.
In mancanza del Maestro Venerabile uscente, il neo eletto
viene insediato da un Maestro che abbia ricoperto la carica di Maestro
Venerabile nella Loggia; in mancanza di questi, l’insediamento viene effettuato
dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o da un suo delegato. Il Maestro
Venerabile eletto, prima del suo insediamento, presta promessa solenne. Dopo
l’insediamento il Maestro Venerabile nomina gli Ufficiali di Loggia.
Il Maestro Venerabile eletto ed insediato nomina il Segretario
e riceve la promessa solenne dei Dignitari ed Ufficiali di Loggia. La Loggia,
quindi, presta promessa solenne di fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile ed
ai Dignitari.
Il Maestro Venerabile insediato prende in consegna la Bolla di
Fondazione,
la Bandiera, il Labaro, il Sigillo, l’Archivio, il Tesoro e quant’altro
appartenga alla Loggia: viene, al riguardo, stilato appositoverbale.
Art. 33 – Qualora, durante il primo semestre, il Maestro Venerabile od un
Dignitario di Loggia sia impedito ad esercitare l’incarico per tre mesi, la
Loggia procede a nuove elezioni per la sostituzione. Se la mancanza si verifica
nel secondo semestre, la opportunità di procedere a nuova elezione è demandata
alla deliberazione della Loggia in Terzo Grado.
Il Maestro Venerabile ed i Dignitari insediati nei rispettivi
incarichi da meno di sei mesi dall’epoca del rinnovo annuale delle cariche, conservano
il loro ufficio nell’anno successivo senza che la Loggia debba effettuare, per
essi, nuove elezioni.
Sezione III – II Maestro Venerabile – Attribuzioni
Art. 34 – II Maestro Venerabile:
a) Celebra le Iniziazioni e gli aumenti di Grado, provvede alle
riammissioni ed alle affiliazioni; in tali funzioni Egli può essere dall’ex
Maestro Venerabile, o, in caso di assenza, da un Fratello che abbia ricoperto
la carica di Maestro Venerabile.
b) Presiede tutte le riunioni di Loggia; in sua assenza, salva
l’ipotesi che precede, è sostituito dal Primo Sorvegliante e, se questi non è
presente, dal Secondo Sorvegliante.
c) Deve partecipare alle Sessioni della Gran Loggia ed in caso
di suo impedimento è sostituito da un Fratello che abbia rivestito la carica di
Maestro Venerabile o, in mancanza, da un Dignitario di Loggia designato dalla
Loggia.
d) Deve partecipare alle Tornate del Collegio Circoscrizionale
ed alle sedute del Consiglio dei Maestri Venerabili ed in caso di suo
impedimento è sostituito da un Fratello Maestro designato dalla Loggia.
e) Nomina il Segretario fra i Fratelli Maestri.
f) Designa di volta in volta i Fratelli incaricati di
sostituire i Dignitari od Ufficiali titolari eventualmente non presenti ai
Lavori di Loggia.
g) Veglia sul comportamento massonico dei Fratelli in Loggia e
nella vita profana ed ha il diritto di essere informato dai Fratelli su quanto
venga loro a conoscenza sulla Massoneria in generale, la Loggia ed i Fratelli
in particolare.
h) Tiene i rapporti con tutti gli Organi del Grande Oriente
d’Italia. Firma tutti gli atti e la corrispondenza della Loggia.
i) Dà esecuzione ai provvedimenti che attengono alla Loggia od
ai Fratelli.
l) Nomina i componenti della Commissione di Loggia di cui è
Presidente di diritto. Può nominare un Oratore, un Segretario, un Tesoriere aggiunti
scelti tra i Fratelli Maestri.
m) Dispone del Tronco della Vedova.
n) Cura il ritiro della tessera nonché delle carte e degli
oggetti che i Fratelli passati all’Oriente Eterno, assonnati, depennati od espulsi
avessero in consegna per conto della Loggia.
o) Cura la correttezza fiscale dei versamenti e delle
capitazioni dei Fratelli assicurandone, con l’ausilio del Tesoriere, la piena
trasparenza ed aderenza alle disposizioni di legge.
Il Maestro Venerabile, che cessa dalla sua carica alla normale
scadenza, assume il ruolo di ex Maestro Venerabile per il periodo in cui il
successore rimane in carica.
Sezione IV – I Dignitari di Loggia – Funzioni
Art. 35 – I Sorveglianti vigilano sulla condotta dei Fratelli per quanto
riguarda l’adempimento dei loro doveri verso la Loggia.
I Sorveglianti debbono assicurarsi delle attitudini massoniche
dei singoli Fratelli e riferiscono periodicamente al Maestro Venerabile nel
Consiglio delle Luci.
Durante i Lavori, i Sorveglianti curano che il Tempio sia
sempre al coperto e che tutti i Fratelli presenti siano insigniti del Grado nel
quale si lavora.
Essi coadiuvano il Maestro Venerabile nella apertura e
chiusura dei Lavori e negli altri procedimenti rituali, annunciando alle
rispettive Colonne i Lavori proposti dal Maestro Venerabile.
Comunicano al medesimo tutto ciò che interessa l’andamento dei
Lavori in corso. Avvertono il Maestro Venerabile, battendo un colpo di
maglietto, delle richieste dei Fratelli per ottenere la parola; vigilano
affinché il Maestro delle Cerimonie, gli Esperti e gli altri Ufficiali
adempiano in Loggia ai rispettivi uffici.
I Sorveglianti non possono abbandonare il loro posto durante i
Lavori senza essere immediatamente sostituiti.
II Primo Sorvegliante controlla particolarmente l’assiduità ai
Lavori e ritira l’obolo dei Fratelli che, previo benestare del Maestro
Venerabile, lascino eccezionalmente il Tempio prima della chiusura dei Lavori.
Il Secondo Sorvegliante, in collaborazione con il Tesoriere,
controlla e segue la regolarità dei pagamenti dovuti dai Fratelli al Tesoro di
Loggia.
Art. 36 – L’Oratore assicura il rispetto delle Leggi dell’Ordine durante
i Lavori di Loggia. Egli cura l’istruzione massonica della Loggia, pronuncia
discorsi nelle cerimonie iniziatiche, svolge e spiega, con speciali allocuzioni,
i Simboli iniziatici dei tre Gradi Simbolici. Nella ricorrenza di ogni festa
dell’Ordine, nelle date memorabili per la Massoneria e per la vita nazionale e
la civiltà umana, l’Oratore pronuncia appropriate orazioni, sviluppando
argomenti di interesse massonico, filosofico, scientifico, storico, educativo,
secondo la propria scelta e d’intesa con il Maestro Venerabile.
È suo compito ricordare in Loggia le virtù dei Fratelli
passati all’Oriente Eterno.
Custodisce il Libro della Sapienza nel quale sono raccolti la
Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine, il Regolamento di Loggia ed i
provvedimenti di carattere normativo.
In caso di assenza del titolare, il Fratello che svolge la
funzione di Oratore continua ad esercitarla fino a conclusione della discussione
in corso anche ove sopraggiunga l’Oratore titolare.
Art. 37 – II Segretario:
a) riceve e conserva nei locali della Loggia, od in altro
luogo su autorizzazione del Maestro Venerabile, tutte le carte, i registri ed i
documenti della Loggia;
b) provvede all’adempimento di tutte le funzioni di carattere
amministrativo;
c) cura e sottopone al Maestro Venerabile la corrispondenza e
ne tiene i protocolli della posta in arrivo e di quella in partenza;
d) provvede, su incarico del Maestro Venerabile, alle
convocazioni;
e) compila e tiene i verbali delle Tornate di Loggia in
appositi registri
a fogli fissi e numerati, forniti dal Grande Oriente d’Italia
e firmati in ogni pagina dal Maestro Venerabile;
f) custodisce ed aggiorna il Libro matricola da cui si ricavi
il piè di lista dei Fratelli, il registro delle presenze, nonché gli altri
documenti di Loggia.
Il Segretario deve tenere in ordine, per ciascun Grado e per ciascuna
seduta di Consiglio e di Commissione, un registro contenente i verbali firmati,
dopo approvazione, dal Maestro Venerabile, dall’Oratore e dal Segretario
stesso.
Al termine del proprio mandato, il Segretario consegna
immediatamente al suo successore tutto quanto gli è stato affidato dalla Loggia
in funzione del suo incarico. Della consegna viene redatto verbale che, vistato
dal Maestro Venerabile, rimane depositato tra gli atti della Segreteria di
Loggia.
Il Segretario aggiunto coadiuva il Segretario titolare nelle
sue funzioni ed attività e lo sostituisce in sua assenza.
Art: 38 – Il Tesoriere:
a) custodisce i fondi della Loggia che ne costituiscono il
Tesoro;
b) provvede alla riscossione delle capitazioni e di ogni altro
contributo dovuti alla Loggia ed agli Organi del Grande Oriente d’Italia;
c) dà corso ai pagamenti contro ordinativo del Maestro
Venerabile;
d) cura l’impiego del Tesoro secondo i deliberati della Loggia
in Terzo Grado;
e) tiene in ordine ed aggiornate tutte le relative contabilità
e rimette periodicamente al Secondo Sorvegliante una nota dei Fratelli morosi
verso il Tesoro di Loggia, specificando per ciascuno la causale e l’entità
delle somme dovute;
f) redige annualmente il rendiconto delle entrate e delle
uscite. Le funzioni del Tesoriere non possono essere cumulate con quelle di
Architetto Revisore.
Sezione V – Gli Ufficiali di Loggia – Loro incarichi
Art. 39 – L’Esperto ha il compito di impartire le istruzioni massoniche
ai neofiti in occasione della loro Iniziazione ed ai Fratelli in occasione degli
aumenti di Grado.
Art. 40 – Il Maestro delle Cerimonie procede agli appelli nominali; ha
cura che in ogni circostanza sia osservato il cerimoniale prescritto dai Rituali.
Art. 41- Il Primo ed il Secondo Diacono assistono rispettivamente il Maestro
Venerabile ed il Primo Sorvegliante durante i Lavori di Loggia
Art. 42 – I1 Portastendardo ha il compito di custodire ed issare
all’Oriente la Bandiera Nazionale, quella Europea ed il Labaro della Loggia.
Art. 43 – L’Ospedaliere reca conforto ai Fratelli ammalati delle cui
condizioni informa prontamente il Maestro Venerabile affinché sia possibile offrire
loro l’assistenza necessaria.
Art. 44 – L’Elemosiniere ha il compito di raccogliere, alla fine di ogni
Tornata, l’obolo per il Tronco della Vedova del quale tiene la contabilità e ne
risponde al Maestro Venerabile.
Art. 45 – Il Copritore Interno ha l’incarico di vigilare la porta del
Tempio affinché nessuno possa disturbare i Lavori. Può ricoprire tale carica
soltanto un Fratello Maestro.
Art. 46 – Il Copritore Esterno ha l’incarico di vigilare affinché nessuno
disturbi i Lavori e si avvicini all’ingresso del Tempio se non per bussare ritualmente
e chiedere di essere ammesso; cura l’osservanza di quanto disposto all’art. 20;
tegola i Fratelli visitatori.
Art. 47 – L’Architetto Revisore controlla ogni documento di carattere contabile
interessante la gestione della Loggia. Provvede a rivedere la contabilità ed il
conto consuntivo annuale riferendone alla Loggia in Terzo Grado.
Sezione VI – Il Consiglio delle Luci
Art. 48- Il Primo ed il Secondo Sorvegliante collaborano con il Maestro Venerabile
nella conduzione della Loggia e nella stesura dei programmi di Lavoro. Il
Consiglio delle Luci deve essere riunito dal Maestro Venerabile almeno tre
volte l’anno e nei casi di particolare urgenza ed importanza. II Consiglio
delle Luci ha la funzione di Consiglio di Disciplina per provvedere al
depennamento dei Fratelli assenti o morosi.
II Maestro Venerabile può disporre che alle riunioni del Consiglio
delle Luci partecipino l’ex Maestro Venerabile, l’Oratore, il Segretario
ed il Tesoriere.
Sezione VII – Ordine dei Lavori nelle Riunioni Massoniche
Art. 49 – L’anno amministrativo ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno
Dicembre. L’elezione delle cariche di Loggia si effettua nel periodo fra il
quindici Novembre ed il quindici di Dicembre. L’insediamento delle cariche
avviene entro il trentuno Gennaio successivo.
Art. 50 – Le Logge si riuniscono almeno una volta al mese, lavorano
secondo la Costituzione, il Regolamento dell’Ordine e il Regolamento interno.
II Regolamento interno non può contenere norme in difformità
con la Costituzione e il Regolamento dell’Ordine e deve essere approvato dalla
Giunta del Grande Oriente d’Italia.
Le riunioni dei Liberi Muratori si svolgono nel Tempio con
l’osservanza delle forme rituali prescritte per i singoli Gradi. I Lavori
debbono avere inizio non prima che siano trascorsi trenta minuti dall’ora stabilita
per la riunione.
I Lavori non possono essere aperti in forma rituale se non con
la presenza di almeno sette Fratelli. In mancanza del Maestro Venerabile è
necessaria la presenza delle altre Luci.
Art. 51 – All’inizio di ogni anno il Consiglio delle Luci stabilisce e
comunica alla Loggia e al Presidente del Collegio Circoscrizionale il
calendario delle riunioni ordinarie di Loggia.
È consentita, durante i mesi estivi, la sospensione dei
Lavori. Per le sedute ordinarie non è d’obbligo l’avviso di convocazione, che
invece è necessario quando è prescritto un ordine del giorno motivato e in
particolare per le Tornate nelle quali debba procedersi a votazione.
Art. 52 – Le sedute straordinarie sono convocate quando il Maestro
Venerabile lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un
quinto dei Fratelli Maestri in piè di lista.
L’avviso di convocazione deve essere recapitato, a cura del
Segretario di Loggia almeno cinque giorni prima della riunione anche ai Fratelli
dispensati dalla frequentazione.
In caso di particolare urgenza, il Segretario provvede alla
convocazione utilizzando anche altri mezzi di comunicazione.
Tutte le convocazioni devono essere notificate al Presidente
del Collegio Circoscrizionale.
Art. 53 – All’ingresso del Tempio è disposto il registro delle presenze
vidimato dal Maestro Venerabile, contenente il piè di lista di Loggia aggiornato;
i Fratelli intervenuti vi appongono la loro firma.
Art. 54 – L’ordine del giorno dei Lavori indica gli argomenti proposti
per ogni riunione e, ove il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno, viene
esposto, a cura del Segretario di Loggia, nella Sala dei passi perduti. Le Iniziazioni,
le riammissioni e le affiliazioni hanno la precedenza nell’ordine dei Lavori.
Art. 55 – Alle Tornate in Grado di Apprendista assistono tutti i
Fratelli. Da quelle in Grado di Compagno d’Arte sono esclusi gli Apprendisti.
Da quelle in Grado di Maestro sono esclusi gli Apprendisti e i
Compagni d’Arte. Dopo aver provveduto all’apertura rituale dei Lavori, il.
Maestro Venerabile invita il Fratello Segretario a leggere il verbale della Tornata
precedente.
I Fratelli hanno facoltà di prendere la parola unicamente
sulla esattezza del verbale, che viene redatto in forma concisa con le
indicazioni degli argomenti trattati, dei partecipanti alla discussione e delle
deliberazioni prese.
Sentito l’Oratore, il verbale è sottoposto alla approvazione
della Loggia e sottoscritto quindi dal Maestro Venerabile, dall’Oratore e dal
Segretario.
Vengono poi introdotti nel Tempio quei Fratelli che fossero
arrivati in ritardo e si trovassero nella Sala dei passi perduti. II Segretario
annota nel verbale il nome dei Fratelli assenti e di quelli la cui assenza è
giustificata e per i quali sia stato versato l’obolo.
Art. 56 – I Fratelli visitatori sono ammessi nel Tempio immediatamente dopo
l’apertura dei Lavori e la lettura del verbale. Durante la lettura nessuno può
essere introdotto nel Tempio.
Quando il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno ed in
accoglimento alla richiesta dei Fratelli visitatori, questi ultimi faranno
l’ingresso nel Tempio insieme ai Fratelli di Loggia.
Per essere ammessi nel Tempio, i Fratelli appartenenti alla
Comunione Italiana debbono esibire la tessera valida per l’anno in corso e dare
la parola semestrale, oppure la loro qualità deve essere garantita da Fratelli
Maestri di Loggia.
I Maestri Venerabili hanno di regola la facoltà di ammettere
ai Lavori di Loggia Fratelli visitatori appartenenti a Comunioni Estere, sotto
l’osservanza delle seguenti norme:
a) devono essere ammessi ai Lavori Massonici quei Fratelli che,
da documenti attendibili, risultino Membri attivi di Logge all’Obbedienza di
Comunioni Estere con le quali il Grande Oriente d’Italia abbia in essere lo
scambio di Garanti
di Amicizia.
Tale condizione è rilevabile mediante consultazione della List
of Lodges Masonic, della quale ogni Loggia ha in dotazione un esemplare;
b) il Fratello visitatore deve essere invitato, nel corso
della tegolatura, a dichiarare: “Io…… alla presenza del Grande Architetto dell’Universo,
solennemente dichiaro di essere stato iniziato al Grado di Apprendista,
promosso al Grado di Compagno d’Arte ed elevato al Sublime Grado di Maestro in modo
giusto e legittimo, di non essere sospeso o espulso da alcuna Loggia Massonica né
di conoscere alcun motivo per il quale non potrei avere rapporti massonici coi
Fratelli”.
Art. 57 – I Fratelli visitatori vengono ricevuti nel Tempio secondo il
seguente
ordine: Apprendisti, Compagni d’Arte, Maestri, ex Maestri Venerabili,
Maestri Venerabili, Ispettori Circoscrizionali, ex Presidente del Collegio
Circoscrizionale, Presidente del Collegio Circoscrizionale, Consiglieri
dell’Ordine, Garanti di Amicizia, Grandi Architetti Revisori, Membri della
Corte Centrale del Grande Oriente d’Italia, Presidente della Corte Centrale del
Grande Oriente d’Italia, Grandi Ufficiali, Membri Aggiunti della Giunta del
Grande Oriente d’Italia, Rappresentanti del Consiglio dell’Ordine nella Giunta
del Grande Oriente d’Italia, ex Membri di Giunta, Gran Segretario, Gran
Tesoriere, Grande Oratore, Secondo Gran Sorvegliante, Primo Gran Sorvegliante,
Grandi Maestri Onorari, ex Grandi Maestri, Grandi Maestri Aggiunti, Gran
Maestro. Il protocollo stabilisce le modalità rituali relative al ricevimento dei
Fratelli.
Art. 58 – I Fratelli visitatori non hanno diritto al voto, salvo che per l’ammissione
di profani, per la regolarizzazione e per l’ammissione di Fratelli.
Art. 59 – Il Fratello Maestro o il Compagno d’Arte che desideri prendere la
parola, ne fa richiesta con le modalità tradizionali e rituali. Ai fini della
necessaria concisione ogni Fratello non può, di regola, prendere la parola più
di due volte sul medesimo argomento; non può parlare per più di cinque minuti.
Tale norma non riguarda l’Oratore e l’eventuale relatore.
I Fratelli che siedono all’Oriente e i Dignitari di Loggia
hanno diritto di parlare con precedenza sugli altri Fratelli.
Art. 60 – II Maestro Venerabile può richiamare all’ordine ogni Fratello e
togliergli la parola quando ritenga che il suo discorso non sia ispirato al
doveroso senso di tolleranza, fraternità ed amore, possa turbare l’armonia fra
i Fratelli o non sia confacente all’argomento trattato. L’Oratore può correggere
quei Fratelli che divaghino in osservazioni contrastanti con le disposizioni
della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine.
Art. 61 – Ove, nel corso di una Tornata, vengano trattati argomenti che richiedano
una decisione, il Maestro Venerabile invita i Fratelli Apprendisti
e Compagni d’Arte a coprire il Tempio e dispone che i Lavori proseguano
in Terzo Grado.
L’Oratore riassume le tesi ed opinioni espresse dai Fratelli,
prospetta le diverse questioni nel più chiaro aspetto e formula le proposizioni
consequenziali per le votazioni.
Dopodiché nessuno può più prendere la parola sull’argomento.
Art. 62 –I1 Maestro Venerabile invita quindi la Loggia a deliberare. Nel
caso che vi siano ordini del giorno, precede la votazione sugli emendamenti a
cominciare da quelli soppressivi cui seguono i modificativi e quindi gli
aggiuntivi.
È sempre ammessa la votazione per parti separate.
Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di
quest’ultimo.
Art. 63 – Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e
controprova, previo computo dei presenti aventi diritto di voto. In caso di
parità di suffragi, prevale il voto del Maestro Venerabile.
Art. 64 – La Loggia, ove il Maestro Venerabile sia impossibilitato a
presenziare ai Lavori della Gran Loggia, designa in Terzo Grado un sostituto scegliendolo
fra i Maestri della Loggia stessa che abbiano rivestito
la carica di Maestro Venerabile od, in mancanza, fra i
Dignitari di Loggia; l’estratto del verbale deve essere trasmesso alla Gran Segreteria.
Art. 65 – Esaurito l’ordine dei Lavori, il Maestro Venerabile fa
circolare fra le Colonne il “sacco delle proposizioni tacite” nel quale ogni Fratello
può deporre informazioni, comunicazioni, proposte da lui sottoscritte.
II Maestro Venerabile ne esamina il contenuto e, ove lo creda
opportuno, ne dà comunicazione alla Loggia senza rivelare il nome del
proponente.
La discussione di proposte così pervenute e comunicate dal
Maestro Venerabile, è rinviata ad una tornata successiva.
Art. 66 – Le tornate nelle quali si debba procedere alle elezioni,
discutere argomenti di carattere finanziario o di esclusivo interesse della Loggia,
sono denominate “tornate di Famiglia”. A queste tornate non sono ammessi i
visitatori. Viene affisso all’esterno del Tempio un apposito cartello.
L’Ispettore Circoscrizionale può intervenire alle tornate di
Famiglia, ma non ha diritto di voto.
Art. 67 – Le Logge possono creare nel loro seno speciali commissioni permanenti
o temporanee ed affidare loro compiti determinati di studio, di propaganda, di
beneficenza, ecc., assegnando eventualmente, il periodo di tempo entro il quale
debbono espletare il loro compito.
Art. 68 – Ogni Loggia, in ciascun Grado, dedica periodicamente una
tornata rituale di formazione, di esoterismo, affidandone il compito ad un
Fratello preventivamente designato.
Art. 69 – Le Logge convocate in Grado di Compagno d’Arte o di Maestro, nella
competenza del rispettivo Grado, trattano gli argomenti di istruzione rituale,
filosofica e morale che ne costituiscono il contenuto spirituale massonico, esaminando
gli argomenti di particolare importanza e delicatezza ad esse riservati dal
Maestro Venerabile.
Art. 70 – Almeno una volta all’anno ed in corrispondenza con uno dei
Solstizi, i Fratelli di Loggia si riuniscono in agape fraterna nelle forme stabilite
dai Rituali od in agapi bianche.
Art. 71- Alle cerimonie nelle quali sia consentito dai Rituali, possono
essere
invitati ai Lavori parenti od amici dei Fratelli.
I Lavori vengono, in tal caso, ritualmente aperti prima del
ricevimento dei profani e chiusi dopo il loro commiato.
Durante il periodo della seduta in cui sono presenti i
profani, i Fratelli non si pongono all’ordine pur stando in piedi per parlare o
ricevere i profani.
Sezione VIII – Oneri finanziari
Art. 72 – Le Logge della Comunione, per poter essere ammesse alla
frequentazione della Casa Massonica comune e per poter esercitare il diritto di
voto nella Gran Loggia in Sessione Ordinaria e nel Collegio Circoscrizionale, debbono essere in regola con
il versamento di tutte le capitazioni dovute fino al trenta Giugno o al
trentuno Dicembre dell’anno corrente.
Per poter ammettere i Fratelli Maestri del proprio
piè-di-lista alla votazione per la elezione del Gran Maestro e della Giunta del
G.O.I., le Logge devono invece essere in regola con il versamento delle
capitazioni a chiunque dovute fino al 31 Dicembre dell’anno precedente a quello
delle votazioni.
Le capitazioni relative al primo semestre debbono essere
versate entro il 15 Gennaio e quelle relative al secondo semestre entro il 30 Giugno.
Nei casi previsti dall’art. 23 della Costituzione, la Giunta
del Grande Oriente d’Italia, su segnalazione dell’Ispettore Circoscrizionale o
d’ufficio previa, in caso di morosità, diffida a provvedere al pagamento di
quanto dovuto nel termine di tre mesi, sentito il Collegio Circoscrizionale,
dispone la cancellazione della Loggia dandone comunicazione a tutti gli iscritti
nel piè di lista. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui
agli artt. 81 e 82 del Regolamento.
Avverso il provvedimento, per le sole violazioni procedurali,
la Loggia può proporre reclamo alla Corte Centrale mediante raccomandata con avviso
di ricevimento da inviarsi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del
provvedimento. II reclamo deve contenere, a pena di inammissibilità, una
esposizione dettagliata delle violazioni lamentate. II reclamo non sospende la
efficacia del provvedimento.
Art. 72 bis – Le Logge possono chiedere alla Giunta del Grande Oriente d’Italia
la modifica del loro titolo distintivo ed il trasferimento della sede allegando
copia dell’avviso di convocazione e copia del verbale della seduta di Terzo
Grado che ha adottato la delibera firmato da tutti i Fratelli Maestri iscritti
nel piè di lista.
La Giunta sentito il parere del Collegio Circoscrizionale
provvede.
Sezione IX – Funzionamento delle Logge e dei Triangoli
Art. 73 – Ogni Loggia può corrispondere ed organizzare incontri con un’altra
Loggia della Comunione Italiana.
Per promuovere manifestazioni collettive, con l’intervento di
più di due Logge di Orienti diversi, occorre l’assenso del Presidente del Collegio
Circoscrizionale, se interessano solo Logge della Circoscrizione, o l’assenso
del Gran Maestro se interessano Logge di diverse Circoscrizioni. Ove si tratti
di organizzare incontri con una o più Logge Estere appartenenti a Grandi Logge
in rapporto con il Grande Oriente d’Italia, oppure nel caso di manifestazioni
aperte ai profani, deve essere richiesto il preventivo assenso del Gran Maestro
su conforme parere della Giunta.
Art. 74 – Tre o più Fratelli che risiedano in una località ove non esista
una Loggia, possono, con il consenso delle Logge di appartenenza e l’autorizzazione
della Giunta del Grande Oriente d’Italia, costituirsi in Triangolo.
Compito del Triangolo è quello di seguire con particolare
attenzione le domande dei profani residenti nella sfera di azione del Triangolo
e di operare al fine di promuovervi la costituzione di una Loggia.
La autorizzazione decade ove, entro tre anni, non venga costituita
una Loggia.
L’appartenenza al Triangolo non esime i Fratelli
dall’osservanza dei loro doveri nei confronti della propria Loggia.
Art. 75 – Le Logge debbono comunicare, subito dopo il relativo provvedimento,
alla Gran Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale, i nominativi dei Fratelli
ammessi, riammessi, trasferiti ad altra Loggia, passati all’Oriente Eterno,
messi in sonno, depennati, nonché dei profani respinti e dei richiedenti
l’ammissione prima di procedere alle votazioni.
La comunicazione deve essere fatta per mezzo dei moduli Cl, C2
e C3. Del modulo relativo alle domande di ammissione dei profani, deve essere
pure inviata copia alla Gran Segreteria firmata dal Presidente del Collegio
Circoscrizionale per presa visione.
Un esemplare dei moduli viene restituito dalla Gran Segreteria
alla Loggia e sulla base dei moduli in questione vengono apportate le modifiche
al piè di lista.
Sezione X – Fusione delle Logge
Art. 76 – Quando due o più Logge del medesimo Oriente intendano fondersi,
ciascuna di esse deve adottare, separatamente in tornata di Terzo Grado
appositamente convocata con preavviso di almeno quindici giorni, analoga
deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti di ciascuna Loggia.
I relativi verbali vengono redatti ed approvati nella stessa
tornata e sottoscritti da tutti i presenti.
Copia di tali verbali, firmati dai rispettivi Maestri
Venerabili, Oratori e Segretari, è inviata alla Gran Segreteria ed al Collegio
Circoscrizionale, con la domanda di autorizzazione a procedere alla fusione.
Art. 77 – Ottenuta la ratifica della Giunta, il Maestro Venerabile più
anziano in Grado di Maestro, convoca i Fratelli delle Logge che hanno deliberato
di fondersi e li invita a deliberare il titolo distintivo della nuova Loggia.
Il Maestro Venerabile più anziano presiede i Lavori chiamando
alle funzioni di Dignitari ed Ufficiali i Fratelli da esso ritenuti idonei. II
verbale della seduta viene inviato alla Gran Segreteria ed in copia al Collegio
Circoscrizionale, con la richiesta della Bolla di Fondazione e della autorizzazione
a procedere alla elezione delle cariche.
A cura e sotto la responsabilità del nuovo Maestro Venerabile
vengono inviati alla Gran Segreteria del Grande Oriente d’Italia i sigilli e le
Bolle di Fondazione delle Logge che sono state autorizzate alla fusione.
Le Bolle di Fondazione sono restituite alla nuova Loggia con
l’annotazione dell’avvenuta fusione.
Sezione XI – Le sanzioni
Art. 78 – Le Logge riconosciute responsabili di colpa massonica sono punibili, secondo la gravità dei fatti compiuti e le
circostanze del fatto:
a) con l’ammonizione;
b) con la censura semplice;
c) con la censura solenne;
d) con la demolizione.
La sanzione indicata nella lettera b) importa la interdizione
della Loggia nell’esercizio del diritto di voto in Gran Loggia e nel Collegio Circoscrizionale
per un periodo da uno a tre anni.
La sanzione indicata alla lettera c) importa la medesima interdizione
per un periodo da tre a cinque anni.
La sentenza che disponga la demolizione commina la espulsione dall’Ordine
del Fratelli, che abbiano partecipato all’azione che ha dato causa al giudizio
massonico.
Sezione Xll – Scioglimento, estinzione c demolizione della Loggia
Art. 79 – La Loggia può deliberare il proprio scioglimento con provvedimento
adottato in tornata straordinaria di Terzo Grado appositamente convocata; la
delibera deve indicare i motivi ed essere sottoscritta dal Maestro Venerabile,
dai Dignitari e dai Fratelli Maestri presenti.
Entro i successivi quindici giorni il verbale della delibera
deve essere trasmesso alla Gran Segreteria ed al Presidente del Collegio Circoscrizionale.
I Fratelli Maestri, che nel verbale abbiano manifestato il
proprio dissenso, possono, nei trenta giorni dalla delibera, proporre ricorso allo
scioglimento.
La Giunta del Grande Oriente d’Italia, sentito il Presidente
del Collegio Circoscrizionale, decide sulla ratifica dello scioglimento.
Art. 80 – Nei casi previsti dall’art. 23 della Costituzione dell’Ordine,
la Giunta con provvedimento motivato, può decretare la sospensione di una
Loggia ovvero, nei casi più gravi, la sua demolizione. La sospensione può
essere revocata soltanto per il venir meno dei presupposti che l’hanno
determinato ovvero, in caso di permanenza dei medesimi, può essere trasformata
in demolizione.
Il provvedimento di sospensione o di demolizione è
immediatamente esecutivo, anche se avverso detto provvedimento è ammesso ricorso
dinanzi alla Corte Centrale, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione
al Maestro Venerabile .
Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto
dal Maestro Venerabile e da tutti i Dignitari della Loggia disciolta. La decisione
sulla impugnazione non è ulteriormente impugnabile. Ove il numero dei Fratelli
di una Loggia si riduca, per un qualsiasi motivo a meno di sette di cui almeno
cinque con il grado di Maestro, la Giunta del Grande Oriente d’Italia, sentito
il Presidente del Collegio Circoscrizionale, dichiara la estinzione della Loggia.
Art. 81- II Maestro Venerabile ed i Dignitari della Loggia disciolta o
estinta sono personalmente obbligati a consegnare alla Giunta del Grande Oriente
d’Italia la Bolla di Fondazione, il Labaro, il Sigillo, l’Archivio, il Tesoro e
quant’altro appartenga alla Loggia.
Art. 82 – I Fratelli della Loggia demolita o estinta, in regola con il
Tesoro, debbono chiedere l’affiliazione ad altra Loggia dello stesso Oriente o,
in mancanza, della stessa Circoscrizione inderogabilmente entro tre mesi dalla
data di ratifica dello scioglimento, della dichiarazione di estinzione o della
comunicazione del provvedimento della Giunta.
In caso di accoglimento del ricorso proposto ai sensi
dell’art. 80 del Regolamento la domanda di affiliazione a nuova Loggia si
considera come non proposta.
In difetto di tempestiva domanda la Giunta del Grande Oriente
d’Italia provvede al depennamento dal ruolo anagrafico della Comunione.
Art. 83 – I Fratelli della Loggia demolita con sentenza definitiva e nei
cui confronti non sia stata comminata la
sanzione della espulsione dall’Ordine, debbono chiedere, entro tre mesi dalla
sentenza definitiva, l’affiliazione ad altra Loggia dell’Oriente od, in
mancanza, della stessa Circoscrizione. In difetto la Giunta del Grande Oriente
d’Italia provvede al depennamento d’ufficio dal ruolo anagrafico della
Comunione.
Sezione Xlll
–
Il
Consiglio dei Maestri Venerabili
Art. 84 – I Maestri Venerabili delle Logge operanti in un Oriente si
riuniscono e sono costituiti in
Consiglio dei Maestri Venerabili. Ad essi compete, in via esclusiva, la cura e
l’amministrazione delle Case Massoniche comuni a più Logge e dei beni ad esse
relativi secondo un regolamento da essi predisposto ed approvato dalla Giunta del
Grande Oriente d’Italia.
La costituzione e la gestione del patrimonio viene esercitata
dai Consigli dei Maestri Venerabili anche mediante mandati fiduciari delegati a
terzi.
I Maestri Venerabili, per deliberare in ordine ad eventuali
contributi straordinari, debbono essere preventivamente autorizzati dalle Logge
in tornata appositamente convocata in Terzo Grado. L’appartenenza all’Ordine
massonico non conferisce, in nessun caso alcun diritto al patrimonio comunque
costituito dai Consigli dei Maestri Venerabili.
Sezione XlV – Solennità Massoniche
Art. 85 – La Comunione Italiana celebra le seguenti solennità: 10 Marzo: Commemorazione
dei Fratelli passati all’Oriente Eterno; 20 Marzo: festa per l’Equinozio di
Primavera; 24 Giugno: festa per il Solstizio d’Estate; 20 Settembre: festa per
l’Equinozio d’Autunno; 21 Dicembre: festa per il Solstizio d’Inverno.
I Collegi Circoscrizionali curano tutte le iniziative e
l’organizzazione necessaria per celebrare le solennità massoniche.
Capo II – La Gran Loggia
Sezione I – Le convocazioni
Art. 86 – La Gran Loggia viene convocata in sessione ordinaria con
Decreto del Gran Maestro da emanarsi novanta giorni prima della data fissata
per la riunione; il Decreto di convocazione della riunione di Gran Loggia nella
quale si deve procedere all’insediamento del Gran Maestro e dei Membri
Effettivi di Giunta, deve essere emesso almeno centottanta giorni prima della
data fissata.
Il Decreto di convocazione deve indicare il luogo della riunione.
La Giunta del Grande Oriente d’Italia, nei trenta giorni successivi al Decreto
di convocazione, formula l’ordine del giorno dei Lavori della Gran Loggia in
sessione ordinaria e entro i venti giorni precedenti la data fissata per la
riunione invia, per mezzo della Gran Segreteria, a tutte le Logge della Comunione
e ai Membri di diritto, le Relazioni morale, amministrativa e finanziaria, la Relazione
dei Grandi Architetti Revisori, il bilancio preventivo e consuntivo e la
Relazione del Consiglio dell’Ordine.
Su richiesta motivata deliberata in camera di Terzo Grado da
almeno trenta Logge, la Giunta del Grande Oriente d’Italia inserisce nell’ordine
del giorno della Gran Loggia la trattazione di argomenti specifici di interesse
attuale e generale della Comunione. La richiesta deve essere sottoscritta dal
Maestro Venerabile, dall’Oratore, e al Segretario di ciascuna Loggia ed essere
trasmessa alla Gran Segreteria, a mezzo di lettera raccomandata unitamente
all’estratto del verbale, almeno sessanta giorni prima della data fissata per
la riunione.
Art. 86/bis – L’Assemblea dei Maestri Venerabili è convocata, una volta all’anno,
dal Gran Maestro con Decreto da emanarsi sessanta giorni prima della data fissata
per la riunione, che deve aver luogo in concomitanza con la Gran Loggia.
Il Decreto deve contenere, oltre all’o.d.g., l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora della prima convocazione e, per il caso che quella
vada deserta, deve indicare altresì il luogo, il giorno e l’ora della seconda
convocazione con un intervallo di tempo rispetto alla prima di almeno una ora.
L’Assemblea è presieduta dal Gran Maestro o da un suo delegato
ed è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti la
metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualsiasi
sia il numero dei presenti.
I Lavori si svolgono irritualmente e le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei presenti.
Hanno diritto alla parola ed al voto soltanto i Maestri
Venerabili delle Logge in regola con il Tesoro od eventuali loro delegati.
Art. 87 – Le convocazioni della Gran Loggia in sessione straordinaria
sono effettuate con Decreto del Gran Maestro; ove lo esigano motivi di urgenza,
il Decreto di convocazione può essere emesso trenta giorni prima della data fissata
per la riunione. L’ordine del giorno è inserito nel Decreto di convocazione.
Su richiesta motivata di almeno un terzo dei Maestri
Venerabili delle Logge in regola con il Tesoro del Grande Oriente d’Italia, il
Gran Maestro convoca la Gran Loggia in sessione straordinaria. La sessione straordinaria
può essere convocata anche in prosecuzione di quella ordinaria.
Art. 88 – Sono Membri di diritto della Gran Loggia:
– il Gran Maestro
– i Componenti della Giunta del Grande Oriente d’Italia
– i Rappresentanti del Consiglio dell’Ordine nella Giunta del Grande
Oriente d’Italia
– i Membri Aggiunti della Giunta del Grande Oriente d’Italia
– i Grandi Ufficiali
– i Grandi Architetti Revisori
– gli ex-Grandi Maestri
– i Grandi Maestri Onorari
– gli ex-Membri di Giunta del Grande Oriente d’Italia
– gli ex-Gran Segretari
– il Presidente ed i Membri della Corte Centrale
– i Garanti di Amicizia
– i Consiglieri dell’Ordine
– i Presidenti dei Collegi Circoscrizionali
– gli Ispettori Circoscrizionali
– i Componenti delle Commissioni permanenti.
I Membri di diritto non hanno voto deliberativo.
Sono visitatori d’Onore, senza diritto di voto:
– i Capi dei Corpi Massonici Rituali
– i Grandi Dignitari o Delegati delle Comunioni Estere.
Possono inoltre presenziare i Fratelli Maestri muniti di
speciale invito del Gran Maestro.
Art. 89 – Entro il sessantesimo giorno fissato per la sessione, la Gran Segreteria
convoca la Commissione per la verifica dei poteri.
Le Logge, che non abbiano versato le capitazioni dovute al
Grande Oriente d’Italia entro le date fissate dall’art. 72 o che non abbiano provveduto
al rinnovo delle cariche nel periodo fissato dall’art. 49, non sono ammesse in
Gran Loggia.
La Commissione per la verifica dei poteri, eseguiti i
riscontri sulla regolarità amministrativa e contabile, compila l’elenco dei
Rappresentanti delle Logge ammesse alla Gran Loggia.
La Gran Segreteria, entro il quarantacinquesimo giorno anteriore
alla sessione di Gran Loggia, comunica alle Logge non ammesse la motivazione
della esclusione ed informa del provvedimento il Presidente del Collegio
Circoscrizionale della Circoscrizione in cui opera la Loggia non ammessa.
Art. 90 – L’elenco dei Rappresentanti delle Logge ammesse in Gran Loggia viene
messo a disposizione del Gran Maestro e del Gran Cerimoniere; nel contempo la
Gran Segreteria provvede al rilascio della tessera di partecipazione con la
specifica della Loggia, del numero distintivo e del nome del Maestro Venerabile
o del suo sostituto.
La tessera può essere predisposta con metodiche obiettive di
controllo di tipo tradizionale od automatiche e deve essere inviata almeno venti
giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 91 – Le Logge non ammesse, nel termine di giorni venti dalla data fissata
per la sessione di Gran Loggia, possono opporsi al provvedimento
di esclusione o regolarizzare la posizione.
La Commissione per la verifica dei poteri si riunisce nei due
giorni anteriori alla Gran Loggia e decide sui ricorsi.
Sono ammesse la sanatoria o la regolarizzazione; la
Commissione, ove accolga il ricorso, prende atto della sanatoria o della
regolarizzazione e rilascia il proprio
nulla osta. La Gran Segreteria inserisce in calce all’elenco il nominativo del
Rappresentante della Loggia ammessa e predispone la tessera di partecipazione.
Conclusi i Lavori della Gran Loggia, la Gran Segreteria comunica
al Presidente del Collegio Circoscrizionale il provvedimento di ammissione.
Art. 92 – II Copritore esterno, assistito dai Fratelli questori, verifica
il diritto di accesso in Gran Loggia.
Art. 93 – La Commissione verifica poteri comunica al Gran Maestro ed al Gran
Cerimoniere il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei Rappresentanti
delle Logge presenti ed indica il quorum necessario per le singole votazioni.
Prima che si proceda alle votazioni, la Commissione verifica
poteri aggiorna i dati ove si modifichi il numero dei presenti aventi diritto al
voto.
Art. 94 – Ai Membri di diritto, ai Visitatori d’onore ed agli ospiti, viene
trasmessa dalla Gran Segreteria la tessera di partecipazione di tipo e colore
diversi.
Sezione II – Lo svolgimento dei Lavori in Gran Loggia
Art. 95 – L’ingresso nel Tempio avviene secondo il rituale di Terzo Grado
ed il ricevimento degli Ospiti secondo il protocollo in uso. Nel giorno e
nell’ora stabiliti per l’apertura della Gran Loggia, il Gran Maestro o chi
temporaneamente lo sostituisce, sceglie ed installa quali Grandi Ufficiali
della Gran Loggia, i Fratelli Maestri in sostituzione di eventuali assenti;
quindi apre i Lavori secondo il Rituale di Terzo Grado.
Art. 96 – Aperti i Lavori, la Gran Loggia designa dieci o più scrutatori
per il conteggio dei voti.
Letto ed approvato il verbale, sul quale la parola è concessa
solo per chiedere di inserire rettifiche o per fatto personale, chi presiede
invita il Gran Cerimoniere ad introdurre il Gran Maestro nelle forme di rito.
Il Gran Maestro, scortato dal Gran Cerimoniere ed accompagnato
da sette Fratelli e dai Visitatori d’onore, viene ricevuto in piedi ed all’ordine
ed assume immediatamente la presidenza, ordinando al Gran Portastendardo di
issare all’Oriente la Bandiera Nazionale alla quale i presenti rendono gli
onori.
Il Gran Segretario legge poi i messaggi ricevuti per
l’occasione ed i Visitatori d’onore recano il loro saluto.
Il Gran Maestro ringraziati i Visitatori d’onore, pronuncia la
sua allocuzione.
Art. 97 – II Gran Maestro dichiara aperta la discussione sulla relazione morale
del Grande Oratore, su quella amministrativa del Gran Segretario, e sulla
relazione del Consiglio dell’Ordine.
Art. 98 – La Gran Loggia può discutere e deliberare solo sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
I partecipanti non possono chiedere la parola più di una volta
sullo stesso argomento. Gli interventi debbono avere la durata massima di
cinque minuti. Per fatto personale il Gran Maestro concede la replica per non
più di due minuti al termine della discussione sull’argomento.
Art. 99 – Qualora cinquanta partecipanti aventi diritto a voto chiedano,
per iscritto, il rinvio della trattazione di un argomento, il Gran Maestro
concede la parola a due Fratelli
favorevoli ed a due contrari.
Non sono soggette a rinvio le trattazioni relative alle
operazioni di ballottaggio di cui all’art. 114.
Dopo le conclusioni del Grande Oratore, la proposta viene
posta ai voti.
Art. 100 – Esaurita la discussione sugli argomenti che comportino o richiedano
una decisione, il Gran Maestro invita il Grande Oratore ad esporre in merito le
sue conclusioni. Egli riassume le tesi e le opinioni espresse dagli intervenuti, prospetta le
diverse questioni nel più chiaro aspetto e formula le proposizioni
consequenziali per le votazioni.
Dopodiché nessuno può più riprendere la parola sull’argomento.
II Gran Maestro invita la Gran Loggia a deliberare; precede la
votazione sugli emendamenti soppressivi, poi sui modificativi ed infine sugli
aggiuntivi. È sempre ammessa la votazione per parti separate.
Hanno la precedenza le votazioni su un emendamento ad un emendamento.
Art. 101 – Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e controprova,
previo computo dei presenti aventi diritto di voto, oppure per appello nominale
se richiesto da almeno un quinto dei presenti aventi diritto di voto.
Art. 102 – Prima del termine dei Lavori, in sede di bene generale dell’Ordine,
possono essere avanzate le proposte ritenute opportune delle
quali il Gran Maestro prende atto ufficialmente, fornendo, se
in grado, adeguata risposta.
Art. 103 – Il sacco della Beneficenza rimane in permanenza aperto presso il Primo Gran Sorvegliante; l’obolo deve
essere sempre versato.
Art. 104 – Nessuno dei partecipanti alla Gran Loggia può coprire il Tempio
senza l’autorizzazione
del Gran Maestro.
Art. 105 – Prima della chiusura dei Lavori, il Gran Portastendardo ammaina
la Bandiera Nazionale e la Bandiera Europea nei modi e con gli onori indicati nell’art. 96 del presente
Regolamento dell’Ordine.
Sezione Ill – Le elezioni
Art. 106 – La Gran Loggia, ogni cinque anni, elegge i Membri del Collegio dei
Grandi Architetti Revisori.
La elezione viene effettuata a scrutinio segreto con scheda
unica. II Gran Maestro, prima dello scrutinio, nomina una commissione formata da
tre Maestri Venerabili i quali provvedono alla verifica ed al conteggio delle schede; eseguito il
computo dei voti, gli scrutatori indicano al Gran Maestro i nomi dei Fratelli
che hanno ottenuto suffragi.
Vengono proclamati Componenti il Collegio dei Grandi
Architetti Revisori i cinque Fratelli che abbiano ottenuto il maggior numero di
voti. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Fratello che abbia ottenuto il
maggior numero di voti.
I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori
prestano promessa solenne nelle mani del Gran Maestro nelle forme di rito.
Art. 107 – La Gran Loggia, ogni cinque anni, elegge i Giudici necessari per
il completamento della Corte Centrale.
Il Gran Maestro, prima di procedere alla elezione, comunica
alla Gran Loggia i nominativi degli eletti dai Collegi Circoscrizionali.
L’elezione viene effettuata a scrutinio segreto con scheda
unica.
Una commissione formata da tre Maestri Venerabili provvede
alla verifica ed al conteggio delle schede; eseguito il computo dei voti, gli
scrutatori indicano al Gran Maestro i nomi dei Fratelli che hanno ottenuto i
suffragi.
Vengono proclamati Giudici della Corte Centrale, ad
integrazione di quelli eletti dai Collegi Circoscrizionali, i Fratelli che
abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità prevalgono i più anziani nel
Grado di Maestro.
Capo III – Le Elezioni
Sezione I – Le elezioni del Gran Maestro e dei
Membri Effettivi della Giunta del Grande Oriente d’Italia
Art. 108 – II Gran Maestro in carica, almeno centottanta giorni prima dell’Equinozio
di Primavera del quinto anno successivo alla sua elezione, indice con Decreto
le elezioni del Gran Maestro e della Giunta del G.O.I. che si svolgeranno
contestualmente ed a lista bloccata mediante un turno di votazione da tenersi
la prima domenica del mese antecedente a quello in cui sarà celebrata la Gran
Loggia e, per l’eventuale ballottaggio, la quarta domenica dello stesso mese.
Con lo stesso Decreto dispone la convocazione della Gran Loggia
per la dichiarazione ufficiale dei risultati elettorali e per l’insediamento del
neo Gran Maestro e dei Membri Effettivi della Giunta del Grande Oriente
d’Italia.
In caso di assenza od impedimento del Gran Maestro in carica,
il Decreto di cui al primo comma, come anche ogni provvedimento connesso, viene
emesso, nei trenta giorni successivi alla declaratoria di assenza od
impedimento del Gran Maestro, da uno dei due Grandi Maestri Aggiunti o, in loro
assenza, dal Grande Dignitario più anziano nel Grado di Maestro.
Art. 109 – II Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce, dispone con lo stesso
Decreto di indizione delle elezioni che i Collegi Circoscrizionali provvedano
alla elezione, ai sensi dell’art. 51, lettera n) della Costituzione, dei
componenti della Commissione Elettorale Nazionale, C.E.N.
I Collegi Circoscrizionali, nei trenta giorni successivi,
procedono alla elezione ed alla immediata trasmissione alla Gran Segreteria dei
relativi verbali.
Il Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce, emette
Decreto di prima convocazione della C.E.N. che deve riunirsi entro il
centoventesimo giorno precedente la Gran Loggia, ed autorizza la presentazione,
mediante deposito in Gran Segreteria, delle proposte di candidatura alla carica
di Gran Maestro ed alle cariche di Membri Effettivi della Giunta. II deposito
delle proposte di candidatura può essere effettuato mediante l’utilizzo del
servizio postale. La C.E.N. prende in esame solo le proposte di candidatura
depositate o pervenute entro il giorno anteriore a quello fissato per la prima
convocazione.
Entro il novantesimo giorno precedente la Gran Loggia i
Collegi Circoscrizionali devono assumere le deliberazioni relative ai compiti previsti
all’art. 51, lettere q) e r) della Costituzione.
Art. 110 – La proposta di candidatura deve contenere i dati anagrafici, il
curriculum massonico e profano del Candidato alla carica di Gran Maestro e dei
Fratelli Maestri che Egli propone alla Comunione per la formazione della Giunta
per la parte elettiva.
La proposta di candidatura deve essere firmata dal Candidato
alla carica di
Gran Maestro e dai Fratelli da lui indicati per la formazione delta
Giunta.
Art. 111- La C.E.N., nel giorno fissato dal Decreto previsto dall’art.109,
si riunisce presso la Sede del Grande Oriente d’Italia e nomina nel suo seno un
Coordinatore ed un Segretario.
La C.E.N. verifica le condizioni di eleggibilità di ogni
candidato alla carica di Gran Maestro e dei Fratelli rispettivamente indicati
per la formazione della Giunta e trasmette al Gran Maestro in carica il verbale
di verifica.
La C.E.N. dichiara inammissibile la proposta di candidatura
ove non sussistano le condizioni di eleggibilità previste negli artt. 30 e 35
della Costituzione.
Nella riunione la Commissione verifica, ai sensi e per gli effetti
del secondo comma dell’art. 72, altresì quali siano le Logge non in regola con
il Tesoro e ne dà immediatamente notizia alla Gran Segreteria che provvederà a
notificare con Racc. a.r. alle Logge interessate l’avvenuta esclusione.
Le Logge escluse hanno quindici giorni di tempo dalla notifica
per proporre opposizione mediante Racc. a.r.. La Commissione entro quindici giorni emette provvedimento
decisorio non impugnabile.
La Gran Segreteria comunica immediatamente alle Logge
interessate l’avvenuta esclusione ed informa del provvedimento i Presidenti dei
Collegi nella cui Circoscrizione operano le Logge non ammesse.
Art. 112 – Il Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce, entro venti
giorni
dal ricevimento del verbale di verifica trasmessogli dalla
C.E.N. secondo
l’art. 111, comunica alle Logge della Comunione i nominativi dei
Candidati alla carica di Gran Maestro e di Membri Effettivi Giunta da essi rispettivamente presentati.
Invia contestualmente ai Collegi Circoscrizionali, con un
congruo anticipo rispetto alla data fissata per le votazioni, le schede
elettorali, debitamente vidimate, contenenti in rettangoli uguali il cognome ed
il nome in neretto del candidato alla carica di Gran Maestro
e, di seguito, in corsivo i cognomi ed i nomi dei candidati
alla carica di Membro della Giunta inscindibilmente a lui collegati, ed i piè-di-lista
delle singole Logge; invia, altresì, le schede necessarie per l’eventuale
ballottaggio.
La elezione avviene in un unico giorno e tutti i Fratelli
Maestri in regola con il Tesoro potranno esprimere il loro voto nella sezione elettorale
costituita presso l’Oriente.
Art. 112/bis – Presso ogni Collegio Circoscrizionale si costituisce l’Ufficio Elettorale
Circoscrizionale, composto dal Presidente del Collegio (o un suo delegato),
dall’Oratore e da cinque Maestri Venerabili eletti dallo stesso Collegio.
Il numero e la dislocazione delle sezioni elettorali saranno
stabiliti dal Collegio Circoscrizionale in modo che ogni Oriente ne abbia
almeno una. Nel caso che in un Oriente vi sia una sola Loggia con un piè-di-lista
inferiore a dodici Fratelli Maestri, il Collegio Circoscrizionale deve
aggregarla alla sezione elettorale dell’Oriente più vicino purché ciò non
costituisca grave disagio per i Fratelli interessati.
Il Collegio Circoscrizionale stabilirà l’orario di apertura
delle sezioni elettorali. Questo potrà variare a seconda del numero di Logge e
quindi di Fratelli che vi afferiscono.
La sezione elettorale, in ragione del numero di Logge che la
compongono,
è costituita da tre o cinque membri scelti dal Consiglio d’Oriente
o dal Consiglio delle Luci.
Nel caso di presenza di più Logge senza che sia costituito
formalmente il Consiglio d’Oriente, i membri della sezione saranno scelti dai
Maestri Venerabili delle Logge interessate nel numero di almeno un membro per
ciascuna Loggia.
I membri della sezione eleggono nel proprio seno il Presidente
ed il Segretario della stessa.
Ogni candidato alla carica di Gran Maestro può nominare presso
l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale un proprio delegato con funzioni di
rappresentante di lista e con il compito di presentare allo stesso Ufficio i
nomi di Fratelli che potranno svolgere nelle sezioni elettorali la stessa
funzione.
Il Collegio Circoscrizionale dovrà consegnare alla sezione
elettorale i piè-di-lista, inviati dal Grande Oriente d’Italia, delle Logge
ricadenti nel relativo ambito territoriale.
Il Fratello elettore dovrà esprimere il suo voto apponendo una
croce sul nome del Gran Maestro che vale anche per tutti i componenti della
lista a lui collegata.
Appena espresso il voto il Fratello Maestro dovrà apporre la
firma accanto al proprio nome nel piè-di-lista della Loggia di appartenenza.
Allo scadere dell’orario di apertura della sezione elettorale,
il Presidente unitamente agli scrutatori, verificata la corrispondenza delle schede
votate con il numero degli elettori firmatari dei piè-di-lista, dovrà chiudere
in busta sigillata le schede e quindi chiudere in una busta più grande la
stessa unitamente alle schede non votate, al verbale e ai piè-di-lista.
Sarà compito del Presidente della sezione elettorale, insieme
ai membri che lo desiderino, portare la busta suddetta, o spedirla in plico
raccomandato, al Collegio Circoscrizionale entro 24 ore dalla chiusura della
sezione elettorale.
Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto
costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la
sospensione dalla Istituzione di cui all’ultimo capoverso dell’art. 27 Reg.
Art. 113 – L’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, convocato dal suo Presidente,
alla presenza degli eventuali delegati nominati ex art. 112 bis, 7º capoverso,
procede all’apertura delle buste trasmesse dai Presidenti delle sezioni
elettorali ed allo scrutinio dei voti.
Terminate le operazioni, l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale
redigerà un verbale con le cifre elettorali delle varie liste e lo invierà entro
24 ore alla C.E.N. con plico racc. a.r. a mezzo di posta celere unitamente alle
schede votate nelle sezioni elettorali della circoscrizione, a quelle non votate,
alle bianche, alle nulle, a quelle contestate ed ai piè di lista firmati dai
votanti.
Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto
costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la
sospensione dalla Istituzione di cui all’ultimo
capoverso dell’art. 27 Reg.
Art. 114 – La C.E.N., convocata dal Gran Maestro in carica o da chi lo sostituisce,
procede entro sette giorni all’apertura delle buste pervenute, risolve eventuali
contestazioni, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista,
redige apposito verbale e lo comunica immediatamente al Gran Maestro. Questi,
se nessun candidato (o lista) ha ottenuto il 40% dei voti validi,
rimanda al ballottaggio i due candidati (e le due liste) che
hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Il ballottaggio avviene nella domenica di già fissata nel
decreto di indizione delle elezioni, utilizzando le apposite schede su cui
dovrà essere scritto il nome del Gran Maestro prescelto che varrà, ovviamente, per
la lista collegata.
Il numero delle sezioni elettorali, i componenti delle stesse,
le modalità del voto e la procedura dello scrutinio sono gli stessi del primo
turno, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.
Nel caso che uno o più membri della sezione elettorale
risultino impediti per causa di forza maggiore, l’Ufficio Elettorale
Circoscrizionale provvederà a nominare nel numero necessario i sostituti.
La Gran Segreteria provvederà ad inviare agli Uffici
Elettorali Regionali
le schede necessarie per la votazione.
Avranno diritto al voto nella fase del ballottaggio soltanto
le logge e i fratelli Maestri già in regola con il Tesoro per la partecipazione
al primo turno.
Sezione II – L’insediamento
Art. 115 – Durante la Gran Loggia il Gran Maestro uscente dà lettura del verbale,
proclama ufficialmente la elezione del nuovo Gran Maestro e ne riceve la
promessa solenne.
Il Gran Maestro eletto insedia i Grandi Dignitari eletti e ne
riceve la promessa solenne.
Capo IV – La Giunta del Grande Oriente d’Italia
Sezione I – Le convocazioni della Giunta del Grande Oriente
d’Italia
Art. 116 – Le sedute ordinarie della Giunta del Grande Oriente d’Italia
sono
convocate dal Gran Maestro in carica o, in sua assenza od
impedimento, da un Gran Maestro Aggiunto o, in loro assenza, dal Grande Dignitario più anziano nel Grado di
Maestro.
La convocazione, trasmessa ai Componenti almeno dieci giorni prima
delta data fissata per la seduta, deve contenere l’ordine del giorno dei lavori
ed il luogo della riunione. In casi di urgenza, il Gran Maestro può convocare
la Giunta con invito telegrafico o con altro idoneo mezzo di convocazione. Le sedute
convocate con urgenza sono valide con la presenza del Gran Maestro e di almeno
tre Membri effettivi; le deliberazioni devono essere prese all’unanimità e sottoposte
alla ratifica nella successiva seduta.
Sezione II – Svolgimento dei Lavori della Giunta del Grande Oriente
d’Italia
Art. 117 – Il verbale delle sedute riporta le singole deliberazioni e le
eventuali dichiarazioni di cui sia richiesta espressa menzione; viene approvato
seduta stante o, al più tardi, nella seduta immediatamente successiva e firmato dal Gran Maestro, dal
Grande Oratore e dal Gran Segretario.
Art. 118 – L’azione della Giunta del Grande Oriente d’Italia è coordinata e
disciplinata dal Gran Maestro, il quale assegna ai Membri compiti e funzioni
volti all’esecuzione delle deliberazioni adottate. Le sedute della Giunta sono
presiedute dal Gran Maestro il quale ne disciplina lo svolgimento e formula le
tesi da sottoporre a votazione.
Art. 119 – Il Grande Oratore cura la scelta dei temi che, con
l’approvazione
della Giunta, verranno proposti alla riflessione delle Logge
della Comunione.
Esercita il potere d’iniziativa per tutte le colpe massoniche
e di impugnativa per tutti i processi;
dà il proprio parere conclusivo su ogni argomento trattato dalla Giunta;
presiede la Commissione “Costituzioni”, in assenza del Gran Maestro; predispone
la relazione di cui all’art. 38 lett.f) della Costituzione.
Art. 120 – II Gran Segretario è il responsabile della Gran Segreteria e
svolge tutti i compiti connessi con la tenuta anagrafica dei ruoli dei Fratelli
e delle Logge, provvede al tesseramento, tiene la corrispondenza ed, ove
occorra, d’intesa con il Gran Tesoriere, anche quella amministrativa, dispone
per la esecuzione degli adempimenti previsti nella Costituzione e nel
Regolamento dell’Ordine. Predispone la relazione di cui all’art. 38 lett. f)
della Costituzione.
Art. 121- Il Gran Tesoriere svolge i compiti connessi con la
organizzazione
amministrativa e contabile del Grande Oriente d’Italia,
tenendone informata la Giunta; cura la corrispondenza contabile con le Logge
della Comunione e tiene aggiornata la Gran Segreteria sulla tempestività dei
pagamenti delle capitazioni e degli altri contributi dovuti.
Predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione della
Giunta e la relazione di cui all’art. 38 lett. f) della Costituzione.
Capo V – II Consiglio dell’Ordine
Sezione I – Le elezioni del Consiglio dell’Ordine
Art. 122 – La Giunta del Grande Oriente d’Italia, ogni cinque anni, determina
il numero dei Consiglieri da eleggere nelle Circoscrizioni, in base al numero
dei Fratelli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente nei piè di lista delle
singole Logge.
Art. 123 – Il numero dei Consiglieri dell’Ordine è di uno ogni cinquecento
Fratelli o frazione superiore a duecentocinquanta.
Le Circoscrizioni, nelle quali gli iscritti nei piè di lista
delle Logge siano in numero inferiore a duecentocinquanta, eleggono un solo rappresentante.
Art. 124 – Il Gran Maestro fissa con decreto la data nella quale devono svolgersi
le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive di cui all’art.40 Cost..
Entro trenta giorni dall’emissione del decreto del Gran
Maestro, ilCollegio: (a) procede alla elezione fra i Maestri Venerabili della
Circoscrizione di tre componenti dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale;
(b) stabilisce il numero e la sede delle Sezioni Elettorali,
almeno una per Oriente, salva la facoltà di aggregare alla sezione elettorale dell’Oriente
più vicino l’unica Loggia del proprio Oriente con non più di dodici Fratelli
Maestri nel piè di lista;
(c) stabilisce altresì l’orario di apertura di ciascuna
sezione elettorale, tenendo conto del numero dei Fratelli elettori. Dell’Ufficio
Elettorale Circoscrizionale fanno parte anche il Consigliere dell’Ordine eletto
con il maggior numero di voti nella Circoscrizione, che lo presiede, ed il
Giudice della Corte Centrale eletto dal Collegio.
Le Sezioni Elettorali sono composte da tre Fratelli, nominati
dai Maestri Venerabili delle Logge che ne fanno parte o dal Consiglio delle
Luci se la sezione è costituita da una sola Loggia.
I componenti di ciascuna Sezione Elettorale eleggono fra loro
il Presidente ed il Segretario.
Il Collegio consegna alle Sezioni Elettorali i piè di lista
inviati dal Grande Oriente e le schede elettorali predisposte dallo stesso Collegio
e riportanti l’elenco dei candidati, il cui nome è racchiuso ciascuno in un
rettangolo.
La candidatura alle carica di Consigliere dell’Ordine deve
essere sottoscritta dall’interessato e deve pervenire almeno quindici giorni liberi
prima delle elezioni all’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, il quale verifica
la regolarità della presentazione, nonché l’eleggibilità dei candidati,
escludendo eventualmente coloro non provvisti
dei requisiti di cui all’art. 40 della Costituzione.
Art. 125 – Ogni Fratello Maestro esprime il proprio voto segnando una croce
all’interno della casella del candidato o dei candidati prescelti.
Se una scheda contiene un numero di voti superiore a quello
dei rappresentanti da votare, la scheda è nulla.
Una volta espresso il voto, il Fratello appone la propria
firma, a lato del nome, nel piè di
lista della propria Loggia.
La Sezione Elettorale, dichiarate concluse le operazioni di
voto, e verificata la corrispondenza del numero delle schede nell’urna con il
numero dei votanti risultanti dal piè di lista, chiude le schede votate in una
busta sigillata che inserisce in una busta più grande con le schede non
utilizzate, i verbali ed i piè di lista con le sottoscrizioni dei votanti.
Il Presidente, con facoltà degli altri componenti della
Sezione Elettorale di assisterlo, provvede alla consegna a mano della busta più
grande di cui sopra all’Ufficio Elettorale Circoscrizionale.
La mancata consegna entro 24 ore costituisce per il Presidente
grave colpa massonica sanzionata con la pena di cui alla lettera c) dell’art.
27 Reg.
Art. 126 – L’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, convocato dal Presidente
con avviso anche ai candidati, che possono intervenire alle operazioni di
spoglio, procede alla apertura delle buste trasmesse dai Presidenti delle
Sezioni Elettorali, al controllo della corrispondenza fra i numeri delle schede
votate e dei votanti, allo scrutinio dei voti in un’unica operazione e non sezione
per sezione, e quindi alla proclamazione degli eletti nel numero di cui
all’art. 122 del presente Regolamento.
Risultano eletti i Fratelli Maestri in possesso dei requisiti
richiesti per ciascuna carica; a parità di voti prevalgono i più anziani nel grado
di Maestro.I verbali delle votazioni debbono contenere i nominativi dei
Fratelli
Maestri eletti, nonché di tutti coloro che abbiano ottenuto
suffragi.
I verbali dello scrutinio, redatti in duplice copia, debbono
essere firmati dal Presidente e dai Membri dell’Ufficio Elettorale
Circoscrizionale.
Un esemplare deve essere immediatamente trasmesso alla Gran Segreteria.
Art. 127 – Ove il Consiglio dell’Ordine debba essere rinnovato in
concomitanza con la elezione del Gran Maestro, il Decreto di costituzione e di
composizione del Consiglio dell’Ordine viene emanato dal neo Gran Maestro entro
venti giorni dalla ricezione del verbale di elezione dalla Commissione
Elettorale Nazionale.
Sezione II – Lo svolgimento dei Lavori del Consiglio dell’Ordine
Art. 128 – Il Consiglio dell’Ordine nella sua prima seduta procede ad
eleggere nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa, i propri
Dignitari, nonché i due Rappresentanti nella Giunta del Grande Oriente
d’Italia.
Elegge altresì i Membri delle Commissioni permanenti ed i
Componenti la Commissione Patrimoniale.
Art. 129 – Il Consiglio dell’Ordine in sessione ordinaria è convocato dal Gran
Maestro almeno venti giorni prima della seduta; la convocazione deve contenere
l’ordine del giorno dei Lavori ed essere trasmessa a tutti i Consiglieri ed a
tutti i Membri di diritto. In caso di urgenza i termini di convocazione sono
ridotti ad otto giorni.
Il Consiglio dell’Ordine in sessione straordinaria, è
convocato nel termine di giorni dieci dalla richiesta effettuata ai sensi
dell’art. 41 della Costituzione; la riunione deve essere fissata nei successivi
venti giorni.
Art. 130 – I due Rappresentanti del Consiglio dell’Ordine nella Giunta del Grande Oriente d’Italia, debbono riferire,
nelle sessioni ordinarie del Consiglio, dell’attività svolta dalla Giunta.
Art. 131 – Il Consiglio dell’Ordine nella sessione ordinaria
immediatamente precedente le Tornate di
Gran Loggia nomina fra i Fratelli Maestri che abbiano rivestito la carica di
Maestro Venerabile il Presidente e gli altri due membri della Commissione
Verifica Poteri, prevista dall’art. 42 lett. h) della Costituzione.
Art. 132 – Qualora le deliberazioni della Gran Loggia non siano state eseguite
senza giustificato motivo nei termini stabiliti, il Consiglio dell’Ordine nella
relazione annuale ne riferisce alla Gran Loggia.
Art. 133 – Il testo delle delibere del Consiglio dell’Ordine viene letto e
confermato seduta stante e sottoscritto dal Gran Maestro, dall’Oratore e dal Segretario.
Il verbale delle tornate è steso a cura del Segretario e viene
sottoposto all’approvazione nella seduta successiva.
Sezione III – I Consiglieri dell’Ordine – Doveri – Decadenza
Art. 134 – I Consiglieri dell’Ordine sono tenuti a partecipare alle
riunioni dei rispettivi Collegi Circoscrizionali mantenendoli al corrente dei lavori
del Consiglio dell’Ordine ed a riferire al Consiglio stesso sulle attività dei
Collegi Circoscrizionali.
Art. 135 – I Consiglieri dell’Ordine che non abbiano partecipato a tre
sedute consecutive, decadono dalla carica; decadono inoltre per rinunzia, per
impedimento, per sopravvenuta incompatibilità e per perdita dei diritti Massonici.
II Consiglio dell’Ordine constata l’avvenuta decadenza ed il
Gran Maestro con Decreto provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti
della Circoscrizione.
Il Gran Maestro indice elezioni suppletive nelle Circoscrizioni
in cui si siano esauriti gli elenchi dei non eletti.
Il Consigliere subentrante rimane in carica fino al rinnovo
del Consiglio dell’Ordine ed è rieleggibile se il subentro è avvenuto
nell’ultimo biennio.
Capo VI – Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori
Art. 136 – Il numero dei componenti il Collegio dei Grandi Architetti
Revisori è di cinque. La Gran Loggia ogni cinque anni elegge il Collegio dei
Grandi Architetti Revisori fra i Fratelli Maestri aventi il requisito fissato dall’art.
44 della Costituzione.
Art. 137 – Entro i successivi trenta giorni, il Gran Maestro convoca i cinque
Fratelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti e ne riceve la promessa
solenne.
Art. 138 – Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori è convocato, senza speciali formalità, dal Presidente per lo
svolgimento dei compiti fissati dall’art. 46 della Costituzione.
Art. 139 – I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori che non abbiano
partecipato a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica; decadono inoltre
per rinunzia, per impedimento, per sopravvenuta incompatibilità e per perdita
dei diritti Massonici.
II Gran Maestro, constatata l’avvenuta decadenza, provvede
alla sostituzione dei Componenti con i primi dei non eletti.
Ove, nell’intervallo fra due Sessioni di Gran Loggia, l’elenco
dei non eletti non consenta che il Collegio sia composto da cinque componenti,
il Gran Maestro indice elezioni suppletive da svolgersi nella successiva
Sessione di Gran Loggia.
Capo VII – II Collegio Circoscrizionale
Art. 140 – Il Collegio Circoscrizionale ha sede nella Casa Massonica del capoluogo.
Art. 141- Il Collegio Circoscrizionale viene convocato in tornata
ordinaria dal Presidente venti giorni prima della data fissata per la seduta.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’Ordine del
giorno, predisposto dal Presidente del Collegio di concerto con il Vice
Presidente e con l’Oratore, deve essere trasmesso ai Maestri Venerabili delle
Logge operanti nella Circoscrizione, all’ex Maestro Venerabile delle stesse ed
ai Membri di diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Le convocazioni del Collegio Circoscrizionale in tornata
straordinaria sono effettuate con delibera del Presidente quando lo ritenga opportuno
o quando ne abbiano fatto richiesta motivata almeno un terzo dei Maestri
Venerabili delle Logge operanti nella Circoscrizione; nei casi d’urgenza,
l’avviso di convocazione può essere trasmesso dieci giorni prima dalla data
fissata per la riunione; l’ordine del giorno è inserito nell’avviso di
convocazione.
Nel caso previsto dall’art. 52 terzo comma della Costituzione
la tornata straordinaria è immediatamente convocata dai due membri eletti
rimasti e gli aventi diritto eleggono il sostituto sulla base di una terna
designata dai Consiglieri dell’Ordine della regione di appartenenza.
La tornata è considerata valida con la partecipazione di almeno
due terzi degli aventi diritto. In caso di parità sia nelle designazioni che
nelle votazioni prevale il candidato con maggiore anzianità massonica nel grado
di Maestro. Il verbale della tornata deve essere senza indugio trasmesso alla
Gran Segreteria.
Art. 142 – Sono Membri di diritto del Collegio Circoscrizionale:
– gli ex Presidenti del Collegio; – i Giudici del Tribunale
della Circoscrizione;
– i Garanti di Amicizia iscritti nel piè di lista di una Loggia
della Circoscrizione; – i Consiglieri dell’Ordine eletti nella Circoscrizione;
– gli Ispettori Circoscrizionali, l’ex Maestro Venerabile di ciascuna Loggia della
Circoscrizione. Possono partecipare alle sedute del Collegio Circoscrizionale:
– il Gran Maestro; – i Membri della Giunta del Grande Oriente d’Italia;
– gli ex Membri della Giunta del Grande Oriente d’Italia ed i
Grandi Maestri Onorari se iscritti nel piè di lista di una Loggia della
Circoscrizione;
– i Giudici della Corte Centrale. Possono essere invitati quei
Fratelli la cui partecipazione sia ritenuta utile in considerazione degli
argomenti da trattare.
Art. 143 – Effettuato l’appello dei Rappresentanti delle Logge della Circoscrizione
nell’ordine numerico distintivo, il Presidente del Collegio Circoscrizionale
accerta il numero legale e nomina 5 o più scrutatori; apre, quindi, la
discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 144 – I partecipanti al Collegio Circoscrizionale non possono chiedere
la parola più di una volta sullo stesso argomento, ma hanno
diritto di replica per fatto personale. Gli interventi debbono avere la durata massima
di cinque minuti.
Nessuno dei partecipanti al Collegio Circoscrizionale può
abbandonare la seduta senza l’autorizzazione del Presidente.
Art. 145 – Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e
controprova oppure per appello nominale se richiesto da almeno un quinto dei
presenti aventi diritto di voto.
Art. 146 – Il Gran Maestro fissa con decreto la data nella quale devono svolgersi
le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive di cui all’art. 52 Cost., e
l’eventuale ballottaggio. Entro trenta giorni dall’emissione del decreto del Gran
Maestro, il Collegio:
(a) procede alla elezione fra i Maestri Venerabili della
Circoscrizione di tre componenti dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale;
(b) stabilisce il numero e la sede delle Sezioni Elettorali,
almeno una per Oriente, salva la facoltà di aggregare alla sezione elettorale
dell’Oriente più vicino l’unica Loggia del proprio Oriente con non più di
dodici Fratelli Maestri nel piè di lista;
(c) stabilisce altresì l’orario di apertura di ciascuna
sezione elettorale, tenendo conto del numero dei Fratelli elettori.
Dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale fanno parte anche il
Consigliere dell’Ordine eletto con il maggior numero di voti nella
Circoscrizione, che lo presiede, ed il Giudice della Corte Centrale eletto dal
Collegio.
Le Sezioni Elettorali sono composte da tre Fratelli, nominati
dai Maestri Venerabili delle Logge che ne fanno parte o dal Consiglio delle
Luci se la sezione è costituita da una sola Loggia.
I componenti di ciascuna Sezione Elettorale eleggono fra loro
il Presidente ed il Segretario.
Il Collegio consegna alle Sezioni Elettorali i piè di lista
inviati dal Grande Oriente e le schede elettorali predisposte dallo stesso
Collegio e riportanti le liste dei candidati racchiuse ciascuna in un
rettangolo.
Le candidature alle cariche di Presidente del Collegio
Circoscrizionale, di Vice Presidente e di Oratore di ciascuna lista bloccata, comprensiva
a pena di nullità ed irricevibilità delle tre candidature, deve essere
sottoscritta dai tre candidati, con l’indicazione dei dati anagrafici.
Esse devono pervenire almeno quindici giorni liberi prima
delle elezioni all’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, il quale verifica la regolarità
della presentazione, nonché l’eleggibilità dei candidati, escludendo le liste
comprendenti anche una sola candidatura irregolarmente proposta o un solo candidato
ineleggibile.
Ciascun candidato alla carica di Presidente, la cui lista sia
stata ammessa alle elezioni, può nominare un proprio rappresentante elettorale,
con un supplente, presso l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale e questi può
nominare un rappresentante elettorale, con un supplente, presso ogni Sezione
Elettorale.
Ogni Fratello Maestro esprime il proprio voto segnando una
croce all’interno della casella della lista prescelta.
Espresso il voto, il Fratello appone la propria firma, a lato
del nome, nel piè di lista della propria Loggia.
La Sezione Elettorale, dichiarate concluse le operazioni di
voto, e verificata la corrispondenza del
numero delle schede nell’urna con il numero dei votanti risultanti dal piè di
lista, chiude le schede votate in una busta sigillata che inserisce in una
busta più grande con le schede non utilizzate, i verbali ed i piè di lista con
le sottoscrizioni dei votanti.
Il Presidente, con facoltà degli altri componenti della Sezione
Elettorale di assisterlo, provvede alla consegna a mano della busta più grande
di cui sopra all’Ufficio Elettorale Circoscrizionale. La mancata consegna entro
24 ore costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionata con la
pena di cui alla lettera c) dell’art. 27Reg.
L’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, convocato dal
Presidente con avviso anche ai candidati alle cariche ed ai rappresentanti
elettorali presso l’Ufficio stesso, procede alla apertura delle buste trasmesse
dai Presidenti delle Sezioni Elettorali, al controllo della corrispondenza fra
i numeri delle schede votate e dei votanti, allo scrutinio dei voti in un’unica
operazione e non sezione per sezione, e quindi alla proclamazione degli eletti
la cui lista abbia ottenuto la maggioranza, anche relativa in misura almeno del
40% dei voti validamente espressi ed attribuiti.
Ove nessuna delle liste abbia conseguito almeno il 40% dei
voti validamente espressi ed attribuiti, l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale dichiara
il risultato dello scrutinio ed indice il ballottaggio fra le due liste più
votate da tenersi con le stesse modalità.
Art. 147 – Tutte le votazioni sulle nomine previste dall’art. 52 della Costituzione
sono effettuate con schede predisposte dal Collegio Circoscrizionale.
Sono nulle le schede contenenti un numero di suffragi superiore
a quello previsto per ciascuna elezione. Risultano eletti i Fratelli Maestri in
possesso dei requisiti richiesti per ciascuna carica; a parità di voti
prevalgono i più anziani nel grado di Maestro.
I verbali delle votazioni debbono contenere i nominativi dei
Fratelli Maestri eletti, nonché di tutti coloro che abbiano ottenuto suffragi.
Art. 148 – I verbali dello scrutinio, redatti in duplice copia, debbono
essere
firmati dal Presidente e dai Membri dell’Ufficio Elettorale
Circoscrizionale. Un esemplare deve essere immediatamente trasmesso alla Gran
Segreteria.
Art. 149 – Il Collegio Circoscrizionale fissa le misure dei rimborsi, che
il Tesoriere della Circoscrizione effettua a presentazione dei documenti giustificativi
di spesa.
Capo VIII – Gli Ispettori Circoscrizionali e Centrali
Art. 150 – La Giunta del Grande Oriente d’Italia, ogni tre anni, determina
il numero degli Ispettori da eleggere in ciascuna Circoscrizione in base al
numero delle Logge operanti nella stessa.
Art. 151 – Il numero degli Ispettori Circoscrizionali è assegnato a ciascuna
Circoscrizione Massonica nel rapporto di uno ogni sei Logge o frazione superiore
a tre. Nessuna Circoscrizione Massonica può avere meno di due Ispettori.
Il Collegio Circoscrizionale, in considerazione della
peculiare allocazione delle Logge nel territorio circoscrizionale, può con atto
motivato richiedere alla Giunta del GOI di aumentare o diminuire tale rapporto
di proporzionalità.
Art. 152 – Nella tornata elettorale fissata per l’elezione del Presidente del
Collegio Circoscrizionale si svolgono le elezioni degli Ispettori Circoscrizionali
e dei Giudici dei Tribunali Circoscrizionali, con lo stesso Ufficio Elettorale
Circoscrizionale e le stesse Sezioni costituiti per l’elezione del Presidente del
Collegio Circoscrizionale. Contemporaneamente la Gran Segreteria trasmette a
tutti i Collegi Circoscrizionali l’elenco delle Logge in regola con il Tesoro
del Grande Oriente d’Italia, i relativi piè di lista ed appositi moduli per i
processi verbali di elezione.
Fino a quindici giorni prima delle elezioni le singole Logge
potranno inviare al Presidente dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale
l’elenco dei Fratelli Maestri che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 55
della Costituzione, intendono porre la propria candidatura.
La candidatura è incompatibile con la qualità di membro
dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale.
Il numero, la dislocazione, la composizione ed il
funzionamento delle sezioni elettorali sono stabiliti ai commi 2/b, 4 e 5
dell’art.146 del Regolamento dell’Ordine.
Il Collegio Circoscrizionale dovrà consegnare alle sezioni
elettorali i piè di lista, inviati dal Grande Oriente d’Italia, delle Logge
ricadenti nel relativo ambito territoriale e le schede elettorali che saranno
state predisposte dallo stesso Collegio in modo da avere tante linee
tratteggiate per quanti sono gli Ispettori Circoscrizionali da eleggere.
Ciascun Fratello Maestro riempie una scheda con tanti nomi, di
Fratelli Maestri che abbiano posto la loro candidatura, quanti sono gli
Ispettori da eleggere assegnati alla Circoscrizione. Appena espresso il voto
ogni Fratello dovrà apporre la propria firma accanto al proprio nome sul piè di
lista della Loggia di appartenenza.
Il Presidente unitamente agli scrutatori, concluse le
operazioni di voto e verificata la corrispondenza delle schede votate con il
numero degli elettori firmatari dei piè di lista, dovrà chiudere in busta
sigillata le schede votate e quindi chiudere in una busta più grande la stessa
unitamente alle schede non votate, al verbale ed al piè di lista.
Sarà compito del Presidente della sezione elettorale, insieme
ai membri che lo desiderino, portare la busta suddetta, o spedirla in plico
raccomandato, all’Ufficio Elettorale Circoscrizionele.
Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto
costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la
sospensione dalla Istituzione di cui all’ultimo capoverso dell’art. 27 Reg.
Art. 153 – L’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, convocato dal suo Presidente
con avviso anche ai candidati alla carica di Ispettore Circoscrizionale, procede all’apertura delle buste grandi
trasmesse dai Presidenti delle sezioni elettorali, alla verifica della loro
regolarità e, per le sole Logge in regola con il Tesoro del Grande Oriente,
allo scrutinio dei voti.
Se una scheda contiene un numero di nomi superiore a quello
degli Ispettori da eleggere, sono da considerare voti validamente espressi soltanto
quelli dati ai candidati che, scendendo dall’alto al basso,rientrino nel numero dei posti di Ispettore assegnati
al Collegio Circoscrizionale.
Risulteranno eletti Ispettori Circoscrizionali i Fratelli che,
nei limiti numerici fissati per ogni Circoscrizione, hanno ottenuto il maggior numero
di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano in età massonica.
Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente
dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, verificate le condizioni di cui
all’art. 55 Cost., proclama gli eletti e redige apposito verbale che rimette
alla Gran Segreteria.
Art. 154 – Il Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla
elezione, convoca gli Ispettori Circoscrizionali eletti per insieme stabilire i
criteri ed il calendario annuale delle ispezioni.
Ciascun Ispettore può essere inviato di volta in volta a
compiere il suo mandato in qualsiasi Loggia della Circoscrizione con esclusione
della propria.
Periodicamente, e comunque non meno di due volte l’anno, il
Presidente del Collegio convoca e presiede la riunione degli Ispettori Circoscrizionali
per coordinarne l’attività, ed essere informato sullo svolgimento degli
incarichi ispettivi.
Il Presidente del Collegio può altresì convocare una riunione
degli Ispettori quando ritenga utile essere informato sullo stato delle Logge
della Circoscrizione al fine di riferire nel Consiglio previsto dall’art. 53
della Costituzione.
Art. 155 – Qualora nel corso del triennio in una Circoscrizione per
qualsiasi motivo si renda vacante un posto di Ispettore il Gran Maestro nomina,
in sostituzione, il fratello che, dal verbale previsto nell’ultimo comma
dell’art. 153 Reg., risulti il primo dei non eletti.
Qualora nel corso del triennio si costituiscano nuove Logge il
Gran Maestro, sentito il Presidente del Collegio Circoscrizionale interessato, potrà
procedere alla nomina di nuovi Ispettori attingendo alla lista dei non eletti
di cui al verbale indicato nel primo comma o indire nuove elezioni di Ispettori
Circoscrizionali per il numero necessario.
Il Presidente del Collegio nei quindici giorni successivi
procede nei modi previsti dall’art. 154 Reg.
Gli Ispettori nominati od eletti con le modalità di cui
rispettivamente al primo od al secondo comma del presente articolo dureranno in
carica fino al termine del triennio degli altri Ispettori e sono rieleggibili se
la nomina o l’elezione sono intervenute nell’ultimo anno.
Art. 156 – Gli Ispettori Circoscrizionali hanno il diritto di partecipare,
al di fuori del calendario di cui all’art. 154 e su specifico mandato del Presidente
o dell’Oratore del Collegio Circoscrizionale, a tutte le riunioni delle Logge
della Circoscrizione per svolgere il loro compito di assistenza e sorveglianza;
non hanno diritto al voto.
Art. 157 – L’incarico ispettivo permanente non pregiudica ispezioni
straordinarie disposte dal Gran Maestro, sentita la Giunta del Grande Oriente
d’Italia.
I modi ed i limiti di esecuzione sono determinati dal Gran
Maestro secondo quanto disposto dall’art. 160.
Art. 158 – L’incarico di Ispettore Circoscrizionale, alla fine del triennio,
dura fino all’inizio dell’attività dei nuovi Ispettori.
La Giunta del Grande Oriente d’Italia dichiara la decadenza
dell’Ispettore Circoscrizionale dall’incarico per reiterato inadempimento ai
suoi doveri, per rinuncia motivata, per perdita o sospensione della qualità di
appartenenza alla Circoscrizione Massonica nella quale l’Ispettore è stato
eletto e per inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 159 del
Regolamento.
Art. 159 – L’ispezione generale viene eseguita almeno una volta all’anno: all’inizio
od alla fine dell’Anno Massonico.
Di ogni visita, entro quindici giorni dal suo compimento,
l’Ispettore deve redigere una relazione da inviare al Grande Oratore, al
Presidente ed all’Oratore del Collegio Circoscrizionale.
L’Ispettore riferisce sull’ordine formale e sulla efficienza
muratoria sostanziale della Loggia, sulla propria azione di collaborazione e di
consiglio, sulla osservanza delle singole prescrizioni costituzionali e ritualistiche,
sulla regolarità della gestione amministrativa, sulla frequenza
delle riunioni della Loggia e sulla partecipazione dei
Fratelli.
Il Grande Oratore ed il Presidente del Collegio
Circoscrizionale, singolarmente o di concerto, possono disporre, quando lo
ritengano opportuno, una ulteriore visita ispettiva al fine di accertare la
veridicità di eventi o di correggere le eventuali disfunzioni.
Art. 160 – Per le ispezioni straordinarie di cui all’art. 157, il Gran
Maestro,
oltre ai membri del Consiglio dell’Ordine, può nominare, su
parere conforme della Giunta del GOI, tre Ispettori Tecnici scelti fra i Fratelli
che abbiano non meno di cinque anni di anzianità nel grado di Maestro, che
abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno e che
abbiano una particolare professionalità nei vari settori ispettivi di cui
all’art. 57 Cost..
La carica di Ispettore Tecnico di nomina del Gran Maestro è
incompatibile con quella di componente del Tribunale Circoscrizionale o della
Corte Centrale.
Il Gran Maestro può affiancare agli Ispettori Centrali, di cui
all’art. 55 Cost., quando a suo insindacabile giudizio la singola ispezione lo
renda opportuno, un Ispettore Tecnico ed un Fratello Maestro dotato di specifiche
conoscenze professionali.
La Commissione ispettrice così costituita è comunque sempre
presieduta dal Fratello Ispettore membro del Consiglio dell’Ordine.
Gli Ispettori Tecnici durano in carica un quinquennio e, in
ogni caso, decadono dal loro mandato quando decade il Gran Maestro che li ha
nominati.
L’aver svolto le funzioni di Ispettore Tecnico, quale che sia
stata la durata della carica, non impedisce il rinnovo dello stesso incarico.
Il Gran Maestro può in ogni momento a sua discrezione revocare
il mandato di Ispettore Tecnico.
NORMA TRANSITORIA
Art. Unico: Gli Ispettori di Loggia restano in carica fino
alla prima elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale e dei Corpi
degli Ispettori Circoscrizionali.
Capo IX – Le Commissioni
Art. 161 – II Consiglio dell’Ordine ogni cinque anni determina il numero ed
elegge i Componenti delle Commissioni permanenti indicate all’art. 61 della
Costituzione fra i nominativi proposti dai Collegi Circoscrizionali.
Per la composizione debbono essere proposti ed eletti Fratelli
particolarmente competenti nelle materie oggetto delle finalità delle singole
Commissioni.
Art. 162 – Le Commissioni permanenti sono presiedute dal Gran Maestro o da
un Membro della Giunta del Grande Oriente d’Italia da lui designato.
Art. 163 – Nei trenta giorni dalla formazione delle Commissioni, il Gran Maestro
ne convoca i Componenti. Nella prima riunione, ogni commissione:
a) nomina nel suo seno un Vice Presidente;
b) nomina nel suo seno un Segretario che redige i verbali, ne
cura la raccolta e provvede, d’incarico
del Gran Maestro o del Vice Presidente, alle convocazioni;
c) prende atto dei compiti assegnati e predispone il lavoro.
Art. 164 – Le convocazioni debbono essere effettuate con un preavviso di almeno
dieci giorni e debbono contenere l’indicazione degli argomenti da esaminare.
Art. 165 – Ciascuna Commissione prende in esame ed esprime il proprio parere
su ogni quesito proposto, nell’ambito della materia ad essa demandata, dal Gran
Maestro, dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia, dal Consiglio dell’Ordine o,
tramite i Collegi Circoscrizionali, dalle Logge e dai Fratelli.
Art. 166 – Il Vice Presidente di ciascuna Commissione può essere chiamato a
riferire dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia sui lavori compiuti.
Art. 167 – II Consiglio dell’Ordine, su richiesta del Gran Maestro,
provvede
alla sostituzione dei componenti le Commissioni che per tre volte
consecutive non abbiano partecipato alle riunioni, che abbiano rassegnato
le proprie dimissioni o che siano passati all’Oriente Esterno.
Art. 168 – Le Commissioni permanenti decadono alla fine del quinquennio od
al rinnovo del Consiglio dell’Ordine.
In tale ultima ipotesi, la Commissione può ultimare il lavoro
in corso a condizione che il nuovo Consiglio dell’Ordine nella sua prima riunione
conceda espressa autorizzazione.
TITOLO III
LA GIUSTIZIA MASSONICA
Capo I – Disposizioni Generali
Art. 169 – Le Tavole d’accusa debbono essere redatte per iscritto, e
devono contenere – a pena di decadenza – l’allegazione della documentazione e
la formulazione dei mezzi di prova a sostegno dell’accusa.
Le Tavole devono essere indirizzate al Presidente dell’Organo
giudicante competente e, per l’ipotesi di ammissibilità del ricorso al Giurì
d’Onore di cui all’art. 65 Cost., al Presidente del Collegio Circoscrizionale.
Le Tavole devono altresì essere indirizzate all’Oratore del
Collegio Circoscrizionale o, per i casi previsti all’art. 67, 1° comma, Cost., al Grande Oratore per l’esercizio delle loro
rispettive funzioni.
Art.170 – Il Presidente dell’Organo Giudicante, entro tre giorni dal ricevimento
della Tavola d’accusa ne da notizia:
a) al Fratello o, in persona del suo Venerabile, alla Loggia
contro cui si procede;
b) alla Gran Segreteria;
c) alla segreteria della Corte Centrale la quale tiene il
Repertorio Generale dei Procedimenti;
d) al Maestro Venerabile della Loggia alla quale appartiene il
Fratello incolpato.
Entro tre giorni dalla formazione del Collegio Giudicante,
costituito ai sensi dell’art.183/bis, il Presidente emette un decreto con il quale
nomina il Relatore, o ne assume il ruolo, e formula il capo d’accusa sulla base
della Tavola pervenutagli.
Con lo stesso decreto il Presidente del Collegio Giudicante
dispone che l’incolpato, entro trenta giorni dal ricevimento della notizia di cui
alla lettera a) del comma che precede, provveda – a pena di decadenza – ad
inviare propria memoria di difesa con l’allegazione della
documentazione e la formulazione dei mezzi di prova a sostegno, e fissa la data
del dibattimento non prima di dieci giorni dalla scadenza del termine a difesa
che precede.-
Copia della memoria difensiva dell’incolpato deve essere inviata
anche all’Oratore competente.
Il Collegio, con sentenza pronunciata in Camera di Consiglio,
proscioglie anticipatamente l’incolpato quando – in qualsiasi stato del procedimento
– risulta che lo stesso non ha commesso il fatto o che il fatto non costituisce
colpa massonica.
Art. 171 – La Segreteria dell’Organo giudicante dà immediata notizia della
Tavola d’Accusa al Gran Maestro il quale può sospendere il Fratello o la Loggia
sottoposti a giudizio da ogni attività, ai sensi dell’art.32 lettera m) della Costituzione.
La Gran Segreteria dà notizia dell’eventuale sospensione da
ogni attività massonica del Fratello o della Loggia incolpati al Venerabile
competente ed al Presidente del Collegio Circoscrizionale di Maestri Venerabili.
Art. 172 – Il Presidente dell’Organo giudicante investito del processo, se
vi sono particolari motivi d’incompatibilità o di opportunità, su istanza di
parte o di ufficio, trasmette gli atti al Presidente della Corte Centrale perché
designi un altro Tribunale.
La trasmissione degli atti è obbligatoria quando i motivi di
incompatibilità o di opportunità attengano alla stessa persona del Presidente dell’Organo
giudicante.
Art. 173 – Se l’incolpato non si presenta ingiustificatamente al
dibattimento si procede in sua contumacia.
Art. 174 – Del giorno e del luogo del dibattimento deve essere data
notizia al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili ed alla Gran
Segreteria.
Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili disporrà
che ne sia data notizia ai Maestri Venerabili della Circoscrizione.
Detta notizia, unitamente a copia integrale di tutti gli atti,
deve altresì essere inviata al Grande Oratore per l’esercizio dei doveri e dei
poteri di cui all’art. 119 Reg.
Art. 175 – All’apertura dell’udienza, il Presidente, dato l’ingresso
nell’aula dei Fratelli Maestri che desiderino assistere, nomina un difensore all’incolpato
che non vi abbia provveduto, a meno che non ritenga di riconoscere allo stesso
la facoltà, ex art. 69 Cost., di difendersi da solo.
Il Presidente, o il giudice da lui delegato, fa una breve
relazione, dopo di che vengono sentiti
l’incolpato e il denunziante, se presenti.
Di tali adempimenti viene dato atto a verbale.
Su ogni incidente procedurale e sull’ammissione dei mezzi istruttori
decide il Collegio. Da ultimo si svolge la difesa e, senza soluzione di continuità,
il Collegio si riunisce in Camera di Consiglio e delibera a maggioranza la
sentenza, di cui il Presidente legge in udienza il dispositivo.
Le modalità di votazione della Camera di Consiglio devono
rimanere segrete. Non è ammessa l’astensione dal voto.
La sentenza può essere dichiarata immediatamente esecutiva
quando, ad insindacabile giudizio dell’Organo giudicante, ciò risponda agli
interessi superiori della Comunione.
Art. 176 – Il Tribunale deve redigere per iscritto il dispositivo e
comunicare al Gran Maestro, al Grande Oratore, alla Gran Segreteria, alla Segreteria
della Corte Centrale, al Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri
Venerabili ed al Venerabile interessato le proprie decisioni. In base ad esse
si procederà dagli organi competenti agli eventuali provvedimenti del caso.
Art. 177 – L’Organo giudicante deciderà sul carico delle spese anche se anticipate
dal Gran Tesoriere. Il pagamento delle spese deve essere eseguito dal Fratello
onerato nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza.
Il capo della sentenza che statuisce la condanna alle spese
dovrà contenere anche la previsione di una sanzione, ex art. 27 del Regolamento,
per il caso di mancato pagamento nei termini previsti.
Al pagamento delle spese processuali non possono essere
condannati l’Oratore di Loggia, l’Oratore del Collegio Circoscrizionale e il
Grande Oratore.
Art. 178 – La sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla sua
deliberazione e deve contenere l’indicazione delle parti e l’oggetto del
processo. Deve essere motivata e sottoscritta dai componenti del Collegio, e
comunicata all’Oratore competente ed alle parti entro sette giorni.
Art. – 179 – I
procedimenti in corso alla data del
rinnovo degli Organi giudicanti, vengono condotti a termine dai Collegi che li
hanno in carico.
I procedimenti pendenti al momento di modifiche della
Giustizia Massonica, si concludono sulla base delle norme vigenti alla data della
formulazione del capo d’accusa.
Art. 180 – I Provvedimenti emessi durante il procedimento sono esecutivi e
sono impugnabili unitamente alla sentenza.
Capo II – Impugnazioni
Art. 181 – L’impugnazione deve essere proposta entro tre giorni dalla
lettura
del dispositivo avvenuta in presenza dell’incolpato ovvero entro
venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 178; nel primo
caso con riserva di presentare i motivi di gravame entro venti giorni dal
deposito della sentenza, nel secondo i motivi di gravame devono essere
presentati contestualmente all’impugnazione.
L’impugnazione deve essere diretta e spedita, in plico
raccomandato, al Presidente dell’Organo competente a giudicare sull’impugnazione
stessa.
Nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 17 del
Regolamento, il Presidente del Tribunale Circoscrizionale, nei trenta giorni
dalla ricezione del reclamo, convoca il Tribunale.
Il Tribunale, assunte informazioni dal Maestro Venerabile della
Loggia che ha emesso il provvedimento e sentito, ove richiesto, il Fratello
depennato, decide in Camera di Consiglio. Il provvedimento non è ulteriormente
impugnabile.
Art. 182 – Il Giudice dell’impugnazione decide in base agli atti del
giudizio di primo grado. Il Presidente, ricevuto il gravame, richiama gli atti
dal Presidente del Tribunale Circoscrizionale o dalla Sezione della Corte
Centrale che ha emesso la sentenza impugnata, fissa il dibattimento,
stabilendone il luogo, il giorno, l’ora e convoca le parti con un termine non
inferiore a giorni trenta. Se lo ritiene può designare un Membro del Collegio
quale Relatore; altrimenti riferisce egli stesso.
All’udienza dopo la relazione procede alla lettura degli atti.
In casi eccezionali il Collegio può disporre la rinnovazione delle prove
acquisite e ne ordina l’espletamento in prosieguo solo se non può procedervi
seduta stante.
Seguono lo svolgimento della difesa, la deliberazione della
sentenza, la lettura del dispositivo, la stesura nonché tutte le comunicazioni previste
per il giudizio di primo grado.
Per quanto non è detto nelle disposizioni di questo capo, per
lo svolgimento del giudizio di secondo grado, si osservano le norme per il
giudizio di primo grado in quanto applicabili.
Capo llI – Norme Comuni
Art. 183 – Le comunicazioni, le notificazioni, gli inviti sono fatti con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Tutti i detti atti assumono la data del timbro dell’Ufficio
postale di partenza sul plico di spedizione.
Art. 183/bis – I
Collegi giudicanti, salvo per le
valutazioni preliminari ed i giudizi di cui all’art. 68 1° e 2° comma della
Costituzione, sono costituiti di tre componenti come segue:
a) per il Tribunale Circoscrizionale dal Presidente o da
Giudice suo delegato, che presiede, nonché da due membri nominati fra i Giudici
effettivi dallo stesso Presidente del Tribunale;
b) per la Sezione della Corte Centrale dal Presidente della
sezione, o Giudice suo delegato, che presiede, nonché, da due membri nominati
dallo stesso Presidente della Sezione;
c) per la Corte Centrale in sessione plenaria dal Presidente
della Corte Centrale o Giudice suo delegato, che presiede, nonché da due membri
nominati dallo stesso Presidente della Corte Centrale.
I Giudici che hanno svolto funzioni nei giudizi di primo grado
non possono far parte per lo stesso giudizio dei Collegi giudicanti di secondo grado.
Tutti i termini procedimentali sono sospesi dal 1° agosto al
20 settembre.
Art. 184 – Ove la lettera diretta all’incolpato o al denunziante torni al
mittente perché il destinatario è sconosciuto al domicilio dichiarato e risultante
dal piè di lista della sua Loggia, tale missiva si ha per recapitata a tutti
gli effetti.
Art. 185 – Gli atti che abbiano raggiunto il proprio fine comunque
compiuti sono validi.
Art 185/bis – I
processi devono concludersi (con la
lettura del dispositivo della sentenza) entro tre mesi rispettivamente dal
decreto di cui al primo comma dell’art. 170 del Regolamento e dal provvedimento
di fissazione dei dibattimento di cui al secondo comma dell’art. 182 del
Regolamento.
Con ordinanza motivata il Collegio giudicante può prorogare
per una volta di tre mesi tale termine esclusivamente nel caso in cui siano state
disposti deposizioni testimoniali o acquisizioni di documenti.
La mancata osservanza di quanto disposto ai commi precedenti comporta
la decadenza dalla carica di Giudice della Corte Centrale o del Tribunale
Circoscrizionale per i componenti del Collegio giudicante.
Il Presidente del Collegio giudicante provvede a sostituire immediatamente
anche nella fase di apertura di un’udienza, il componente del
Collegio che, senza alcuna giustificazione, non si presenta ad un’udienza.
La mancata presentazione ingiustificata ad un’udienza di un
componente del Collegio giudicante comporta la decadenza dalla carica di
Giudice della Corte Centrale o del Tribunale Circoscrizionale, nonché
l’addebito ai medesimi degli eventuali costi totali dell’udienza fissata e non
tenuta.
Art. 186 – La sospensione eventualmente decisa su proposta dell’Organo investito
del processo ai sensi dell’art. 70 della Costituzione, deve essere
immediatamente comunicata alla Gran Segreteria che ne darà notizia agli stessi
organi di cui all’art. 176 del presente Regolamento.
Art. 187 – In caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi
dall’autorità giudiziaria profana, il Fratello indagato od imputato può essere
sospeso dal Gran Maestro fin quando non fornisca la prova dell’archiviazione,
del proscioglimento od assoluzione per i capi d’accusa che hanno determinato il
provvedimento restrittivo.
Nell’ipotesi che i fatti addebitati costituiscano anche colpa
massonica, il Grande Oratore formula una Tavola d’accusa.
Il processo massonico viene immediatamente sospeso dopo la notificazione
della tavola d’accusa sino alla definizione del processo da parte dell’autorità
giudiziaria ordinaria.
Capo IV – Il Tribunale Circoscrizionale
Art. 188 – Il numero dei Giudici del Tribunale della Circoscrizione è di uno
ogni cinquecento Fratelli o frazione di cinquecento purché non inferiore a duecentocinquanta,
con un minimo di tre effettivi e due supplenti. Questi ultimi, nell’ordine
secondo i voti riportati, sostituiscono i Giudici effettivi impossibilitati ad
adempiere le loro funzioni, temporaneamente o definitivamente e, ove non
abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per più di un anno solare, non sono
soggetti a limitazioni di rieleggibilità.
I Giudici del Tribunale Circoscrizionale vengono eletti
congiuntamente al Presidente del Collegio circoscrizionale senza formalità alcuna
circa la presentazione della candidatura.
Essi devono essere scelti tra i Fratelli della Circoscrizione
che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile, che non rivestano altra
carica elettiva o di nomina e che per cultura ed esperienza massonica siano
ritenuti idonei alla funzione.
Le modalità di convocazione delle elezioni e di votazione, salvo
per quanto diversamente stabilito dal presente Regolamento, sono quelle previste
per la elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale.
Le elezioni dei Giudici del Tribunale Circoscrizionale
avvengono con schede diverse rispetto a quelle per l’elezione del Presidente
del Collegio Circoscrizionale e viene redatto un separato verbale su modulo inviato
dalla Gran Segreteria avendo gli stessi requisiti di quello inviato per
l’elezione del Presidente del Collegio Circoscrizionale.
Ciascun Fratello Maestro potrà votare un numero di nominativi eguale
a quello dei giudici effettivi e supplenti da eleggere.
Sono validi i voti per un numero di nominativi inferiore a
quello previsto; i voti per un numero di nominativi superiore sono validi per i
primi nominativi, nell’ordine dalla parte superiore a quella inferiore della
scheda, fino al numero dei Giudici da eleggere.
Sono eletti nell’ordine Giudici effettivi o supplenti i Fratelli
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il Fratello
con la maggior anzianità nel grado di Maestro.
Le modalità di scrutinio dei voti e di proclamazione degli
eletti sono le stesse previste per l’elezione dei Presidenti dei Collegi
Circoscrizionali e le relative operazioni avvengono congiuntamente a quelle per
la elezione del Presidente del collegio Circoscrizionale.
Art. 189 – Entro i successivi trenta giorni dalla elezione il Presidente
del Collegio Circoscrizionale convoca i Giudici eletti, ne riceve la promessa solenne
sulla formula di rito. Entro i successivi quindici giorni il giudice più anziano nel grado di
Maestro riunisce i Giudici eletti per la designazione del Presidente del
Tribunale Circoscrizionale e per la nomina del Segretario da scegliersi fra i
Fratelli Maestri della Circoscrizione.
Art. 190 – Il Tribunale Circoscrizionale ha la sua sede presso gli uffici
del Collegio Circoscrizionale.
NORMA TRANSITORIA
Art. Unico – Gli attuali Giudici dei Tribunali Circoscrizionali restano in carica
fino alle elezioni dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali successive alla
Gran Loggia dell’anno 2002.
Capo V – La Corte Centrale
Art. 191 – Il numero dei Giudici della Corte Centrale è complessivamente di
trentaquattro.
I Collegi Circoscrizionali ogni cinque anni eleggono,
ciascuno, un Giudice della Corte Centrale fra i Fratelli Maestri che abbiano i
requisiti indicati nell’art. 188 del Regolamento dell’Ordine; gli altri Giudici
vengono eletti dalla Gran Loggia tra i Fratelli Maestri aventi i medesimi
requisiti sopra indicati.
Art. 192 – Entro i successivi trenta giorni, il Gran Maestro convoca i Giudici
eletti e ne riceve la promessa solenne sulla formula di rito.
Nei successivi quindici giorni, il Giudice più anziano nel
Grado di Maestro riunisce i Giudici eletti per la designazione del Presidente della
Corte Centrale.
Il Presidente della Corte Centrale, nella stessa riunione,
presi in carico tutti i procedimenti pendenti la cui istruttoria non sia stata
iniziata, nonché le Tavole d’accusa, fissa i criteri di coordinamento e di
distribuzione degli incarichi e nomina fra gli eletti il Segretario Centrale.
Subito dopo, il Presidente della Corte Centrale forma Sezioni
composte, ciascuna, da cinque Giudici effettivi e tre supplenti. Ogni Sezione giudicante
elegge il proprio Presidente.
Art. 193 – La Corte Centrale ha la sua sede presso il Grande Oriente d’Italia.
Ove lo svolgimento di un processo si debba tenere in sede diversa,
il Presidente dell’Organo giudicante ne dà notizia alla Gran
Segreteria.
Capo VI – Lo Svolgimento del Processo Innanzi alla Corte Centrale
Art. 194 – Nei casi in cui, per il disposto dell’art. 67 della
Costituzione, la Corte Centrale sia competente a giudicare in primo grado, il
Presidente della Corte Centrale, ricevuta la tavola d’accusa, indica la Sezione
alla quale affidare lo svolgimento del processo.
Nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 72 del
Regolamento, il Presidente della Corte Centrale assegna ad una Sezione della Corte
la decisione sulla cancellazione della Loggia. Il Presidente della Sezione, nei
sessanta giorni dalla ricezione del reclamo, convoca il Collegio per la
decisione. Il Collegio, assunte informazioni dal Gran Segretario e sentito, ove
richiesto, il Maestro Venerabile della Loggia cancellata, decide in camera di
consiglio.
Il provvedimento della Corte non è ulteriormente impugnabile. Art.
195- Per
i giudizi di secondo grado sia di merito che di legittimità, il Presidente
della Corte Centrale, ricevuta la tavola d’impugnazione, richiama dal Tribunale
Circoscrizionale, che ha emesso la sentenza impugnata, il fascicolo integrale
del giudizio; indica la Sezione il cui Presidente fissa l’udienza di
discussione, di cui dà comunicazione al difensore dell’incolpato e al Grande
Oratore.
Art. 196 – Le sentenze della Corte Centrale di secondo grado riguardanti sia
il merito che la legittimità non sono impugnabili.
Nell’ipotesi che la Corte in Sessione Plenaria sia chiamata a
giudicare il Gran Maestro ex art. 68, 1° e 2° comma della Costituzione, il numero
dei giudici della Corte stessa è di sette ed è composta dal Presidente della
Corte Centrale o, in caso di suo impedimento, da un giudice da lui designato e
da sei giudici estratti a sorte dallo stesso Presidente della Corte Centrale.
Per il giudizio ex art.68, 2° comma della Costituzione i
giudici vanno sorteggiati fra coloro che non abbiano partecipato al giudizio preliminare
di configurabilità dell’attentato alla Costituzione o dell’alto tradimento e di
non manifesta infondatezza.
Capo VII – Lo
svolgimento del processo innanzi alla Corte Centralein Sessione
Plenaria
Art. 197 – Per i giudizi indicati nell’art. 68, 1º comma della
Costituzione, il Presidente, ricevute le Tavole d’accusa, forma, ai sensi
dell’art196 del Regolamento, il Collegio e fissa l’udienza per la discussione.
Il procedimento si svolge secondo le modalità di cui all’art.
170 Reg. in quanto applicabili.
Capo VIII – Lo Svolgimento Del Processo Innanzi Alla Corte Centrale
In
Sessione Plenaria
Art. 198 – Gli effetti della sentenza decorrono dal passaggio in
giudicato, a meno che non siano dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell’art.
175 u.c. Sono definitive le sentenze dei giudizi di primo grado non impugnate nei
termini, le sentenze della Corte Centrale, esclusa l’ipotesi prevista all’art.
67, 1º comma Cost., e quelle della Corte Centrale in Sessione Plenaria.
Art. 199 – Il Presidente dell’Organo giudicante che ha emesso la sentenza di
condanna divenuta definitiva per difetto di impugnazione o il Presidente della
Corte Centrale, dispongono la trasmissione del dispositivo della sentenza al
Gran Maestro, al Gran Segretario e al Maestro Venerabile della Loggia del
Fratello condannato per l’esecuzione delle sanzioni e per l’annotazione nella
scheda personale.
Capo IX – I Giudici- Disposizioni Comuni
Art. 200 – I Giudici del Tribunale Circoscrizionale e della Corte centrale non
sono immediatamente rieleggibili.
Art. 201 – Sono ineleggibili i Fratelli nei cui confronti nei cinque anni
anteriori alla elezione, sia stato promosso giudizio massonico conclusosi con sentenza,
anche non definitiva, di condanna.
Ove la Gran Segreteria accerti un motivo di ineleggibilità, ne
dà comunicazione agli Organi preposti alla elezione perché provvedano alla sua
sostituzione.
Art. 202 – Decadono dalla loro funzione i Giudici nei cui confronti sia
stato
promosso, durante il corso del mandato, un giudizio massonico conclusosi
con sentenza anche non definitiva di condanna.
L’Organo giudicante deve dichiarare la decadenza dalla funzione
e trasmettere alla Gran Segreteria, all’Organo di giustizia di cui è componente
ed agli altri organi preposti alla elezione, copia della sentenza di condanna.
Il Collegio Circoscrizionale o la Gran Loggia nella riunione
immediatamente
successiva provvedono, secondo le rispettive competenze, alla
elezione dei nuovi Giudici in sostituzione di quelli dichiarati decaduti.
Art. 203 – I Giudici debbono astenersi dallo svolgimento do ogni attività nel
processo in cui l’incolpato si un parente o affine.
Capo X – Dei poteri di iniziativa e di impugnativa
Art. 204 – Gli Oratori del Collegio Circoscrizionale esercitano il potere
di iniziativa per le colpe massoniche davanti ai Tribunali Circoscrizionali.
Essi hanno altresì il potere di impugnazione delle sentenze
del Tribunale Circoscrizionale.
Gli stessi poteri di iniziativa e di impugnativa sono
riconosciuti all’Oratore della Loggia del Fratello incolpato.
Capo XI – Del Giudizio Di Revisione
Art. 205 – Il Gran Maestro su istanza del condannato, del Grande Oratore o
del Presidente della Corte Centrale può domandare la revisione dei processi che
abbiano comportato, a seguito di sentenza divenuta irrevocabile, l’espulsione
dall’Ordine:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di
condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza irrevocabile;
b) se dopo la condanna si scoprono o sono sopravvenuti
elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel giudizio, rendano
evidente che l’incolpato doveva essere prosciolto per non aver commesso il
fatto o perché il fatto non sussiste;
c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in
conseguenza di atti o acquisizioni false o di un altro fatto previsto come colpa
massonica.
Art. 206 – Gli elementi in base ai quali la revisione è richiesta devono,
a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da comportare, se
accertati, che l’espulso doveva invece essere prosciolto ai sensi della lettera
b) del precedente articolo.
Art. 207 – L’istanza è presentata unitamente agli atti e documenti che la giustificano
presso la Corte Centrale del Grande Oriente d’Italia, unitamente alla copia
autentica della sentenza di espulsione. La Corte Centrale, richiamati tutti gli
atti del processo, li trasmette, entro trenta giorni, al Gran Maestro che può
domandare alla Corte Centrale la revisione del processo. La Corte Centrale
delibera a Sezioni Unite.
Capo XII – Della Grazia
Art. 208 – La domanda di grazia è diretta al Gran Maestro ed è presentata al
Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili cui il condannato apparteneva
all’epoca della pronuncia della sentenza di primo grado unitamente alla copia
autentica della sentenza di condanna. II Collegio Circoscrizionale trasmette la
domanda al Gran Maestro corredata del proprio parere e di quello del Venerabile
della Loggia di appartenenza del Fratello istante anche all’epoca dei fatti.
Art. 209 – II Gran Maestro, nel concedere la grazia nei casi previsti dall’art.
32 lett. o) n.1 della Costituzione, stabilirà con relativo Decreto le condizioni
e le modalità per il godimento della grazia Stessa.
Capo XIII – Dei ricorsi in materia elettorale
Art. 209/bis – Di seguito all’insediamento il Presidente della Corte Centrale ed
i Presidenti dei Tribunali Circoscrizionali procedono alla costituzione delle
Sezioni per i Ricorsi Elettorali, formate ciascuna dal Presidente e da due
Giudici, uno dei quali con funzioni di Vice Presidente con ogni potere vicario
in caso di impedimento, nonché da un Giudice con funzioni di supplente.
Le Sezioni per i Ricorsi Elettorali hanno competenza esclusiva
sui ricorsi di cui all’art.209/ter, sui quali si pronunciano con decisioni non
impugnabili.
Art. 209/ter – Avverso i risultati delle elezioni proclamati dagli organi a questo
deputati dalle norme costituzionali e regolamentari, è ammesso ricorso da parte
dei Fratelli che siano stati candidati o che abbiano riportato voti quando non
sia prevista la presentazione della candidatura:
a) alla Sezione per i Ricorsi Elettorali del Tribunale
Circoscrizionale avverso i risultati di elezioni per le cariche di Loggia;
b) alla Sezione per i Ricorsi Elettorali della Corte Centrale
avverso tutti gli altri risultati elettorali.
I ricorsi in materia elettorale devono essere proposti a pena
di decadenza entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente del Tribunale Circoscrizionale
nel caso di cui alla lettera a), ed al Presidente della Corte Centrale nel caso
di cui alla lettera b).
Entro lo stesso termine, sempre a pena di decadenza, i ricorsi
devono essere inviati alla Grande Segreteria, nonché all’Oratore del Collegio Circoscrizionale
nel caso di cui alla lettera a) e al Grande Oratore nel caso dì cui alla
lettera b).
Se sono proposti più ricorsi con i quali viene contestato il
risultato della stessa votazione, i medesimi vengono riuniti, e quindi trattati
e decisi congiuntamente.
Art. 209/quater – Ricevuto il ricorso il Presidente della Sezione per i ricorsi elettorali
avoca gli atti e fissa, entro dieci giorni dal ricevimento, l’udienza in camera
di consiglio per la decisione.
Il Presidente convoca all’udienza, ritenendolo utile per la
decisione e senza alcuna formalità, il ricorrente od uno dei ricorrenti se il
ricorso sia stato proposto da più Fratelli, l’Oratore competente, il Maestro
Venerabile nel caso di cui alla lettera a) dell’art. 209 bis o il Presidente dell’Organo
che ha proclamato il risultato nel caso di cui alla lettera b) dell’art. 209 bis,
uno o più dei Fratelli proclamati eletti e la cui elezione è contestata.
La Sezione per i ricorsi elettorali si riunisce quindi in
camera di consiglio e decide, con ordinanza ritenendo la decadenza o
l’inammissibilità, con sentenza accogliendo o rigettando nel merito il ricorso.
Accogliendo il ricorso, la Sezione per i ricorsi elettorali
modifica di conseguenza i risultati elettorali come pronunciati.
Rigettando il ricorso o dichiarando la decadenza o
l’inammissibilità, la Sezione per i ricorsi elettorali può condannare il ricorrente
al pagamento delle spese per il processo.
Sia la sentenza che l’ordinanza devono essere sinteticamente
motivate e sono lette e depositate al termine della camera di consiglio.
TITOLO IV
LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Capo I – I1 Patrimonio Intangibile
Art. 210 – La conservazione e l’amministrazione del patrimonio intangibile
del Grande Oriente d’Italia sono affidate alla Commissione Patrimoniale composta
dal Gran Maestro, dal Gran Tesoriere e da due Rappresentanti del Consiglio
dell’Ordine.
Capo II – La Gestione Del Patrimonio
Art. 211 – La gestione del patrimonio del Grande Oriente d’Italia deve essere
esercitata secondo le norme della corretta amministrazione.
La tenuta della contabilità deve seguire i criteri fissati
dalla legislazione italiana e risultare sui libri obbligatori previsti e
vidimati nei modi di legge.
L’organizzazione amministrativa e contabile, nonché la gestione
del fondo comune del Grande Oriente d’Italia, è affidata al Gran Tesoriere che
cura anche la corrispondenza contabile con le Logge della Comunione.
Art. 212 – Il bilancio di previsione deve contenere l’indicazione delle
entrate e delle uscite suddivise per titoli e questi ultimi per capitoli.
La Giunta del Grande Oriente d’Italia nel corso dell’anno
finanziario può disporre lo spostamento da capitolo a capitolo dello stesso titolo
di spesa. In ogni altro caso la Giunta del Grande Oriente d’Italia deve
richiedere il preventivo parere del Consiglio dell’Ordine.
Art. 213 – Le spese necessarie per il funzionamento del Grande Oriente d’Italia
e di tutti i suoi Organi, vengono annualmente stanziate nel bilancio di
previsione del Grande Oriente d’Italia.
La Giunta del Grande Oriente d’Italia fissa le misure dei
rimborsi che il Gran Tesoriere effettua a presentazione dei documenti
giustificativi di spesa.
Art. 214 – Il Gran Tesoriere sottopone trimestralmente al Collegio dei Grandi
Architetti revisori tutta la documentazione contabile per il riscontro della
rispondenza degli introiti e delle spese con i titoli e i capitoli indicati nel
bilancio di previsione.
Art. 215 – Trenta giorni prima della riunione ordinaria della Gran Loggia,
la Giunta del Grande Oriente d’Italia consegna al Collegio dei Grandi
Architetti Revisori per il suo esame, il rendiconto finanziario e lo stato
patrimoniale.
MODULI
Domanda di
iniziazione
Testamento
del profano
Promessa
Solenne
.
.
.
MASSONERIA
UNIVERSALE
COMUNIONE
ITALIANA
PALAZZO
GIUSTINIANI – ROMA
GRAN ORIENTE D’ITALIA
ESTRATTO DELLA “COSTITUZIONE”
Art. 1
La Massoneria è un Ordine universale iniziatico di carattere
tradizionale e simbolico. Intende al perfezionamento ed alla elevazione
dell’Uomo e della Umana Famiglia. Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi
Muratori e si riuniscono in Comunioni Nazionali.
Art. 2
Il Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani – è storicamente
la prima Comunione Massonica Italiana, dotata di regolarità di origine, essendo
stata fondata del 1805 da un Corpo Massonico debitamente riconosciuto; essa è
indipendente e sovrana; presta la dovuta obbedienza ed osserva scrupolosamente
la Carta Costituzionale dello Stato democratico italiano e le leggi che ad essa
si ispirino. Si raccoglie sotto il
simbolo iniziatico del
G\A\D\U
e rappresenta la sola fonte legittima di autorità massonica
nel territorio italiano e nei confronti delle Comunioni Massoniche Estere, in
base ai principi formulati da Anderson 1723.
Art. 4
Il Grande Oriente d’Italia, fatti propri gli Antichi Doveri,
persegue la ricerca della verità ed il perfezionamento dell’Uomo e dell’Umana
Famiglia; opera per estendere a tutti gli uomini i legami d’amore che uniscono
i Fratelli; propugna la tolleranza, il rispetto di sè e degli altri, la libertà
di coscienza e di pensiero. Presta la dovuta obbedienza e la scrupolosa
osservanza alla Carta Costituzionale dello Stato democratico italiano ed alle
Leggi che ad essa si ispirino.
Art. 9
I Liberi Muratori devono osservare gli Antichi Doveri ed
essere fedeli alla tradizione dell’Ordine Massonico Universale, sempre
comportandosi da buoni e leali cittadini, rispettosi della Carta Costituzionale
della Repubblica Italiana e delle leggi che alla stessa si conformino; essi
sono reciprocamente impegnati alla ricerca esoterica, all’approfondimento iniziatico
ed alla proiezione dei valori muratori nel mondo profano. Sono inoltre tenuti:
ad osservare fedelmente la Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine, il
Regolamento di Loggia ed il Rituale; ad operare effettivamente alla propria
elevazione morale, intellettuale e spirituale; ad assolvere gli impegni assunti
ed ad esercitare scrupolosamente le attribuzioni del proprio grado od ufficio
nella Comunione; ad intervenire alle
Tornate della propria Loggia; a mantenere la discrezione sui Lavori iniziatici;
ad astenersi da ogni azione contraria alla lealtà e comportarsi da uomo
d’onore. Il Libero Muratore riconosce, quale presupposto preliminare di tutela
giurisdizionale, la competenza degli organi costituiti dal Grande Oriente
d’Italia. Il Libero Muratore rifiuta il dogmatismo e non accetta limiti alla
ricerca della verità. Segue l’esoterismo ed il simbolismo; apprende l’uso dei
tradizionali strumenti muratori; esalta il Lavoro, la Tolleranza e la Virtù;
opera per unire gli Uomini nella pratica di una Morale universale senza alcuna
distinzione di origine, razza, credenze o condizioni sociali. Il Fratello in
posizione di sonno o depennato dal piè di lista di Loggia è soggetto ai doveri
derivanti dalla Iniziazione muratoria.
INDICE
INDICE GENERALE
I DOVERI DI UN LIBERO MURATORE
Edizione del 1723
I TITOLI GENERALI
Di Dio e della Religione.
Del Magistrato civile supremo e subordinato.
Delle Logge.
Dei Maestri, Sorveglianti, Compagni e Apprendisti.
Della condotta dell’Arte nel lavoro.
Del comportamento, ossia
Nella Loggia allorché costituita.
Dopo che la Loggia è chiusa e i Fratelli non sono
usciti.
Quando i Fratelli si incontrano senza estranei, ma non
in una Loggia.
In presenza di estranei non Massoni.
In casa e nelle vicinanze.
Verso un Fratello straniero.
I PRINCIPI FONDAMENTALI PER I RICONOSCIMENTI
IDENTITÀ DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA
DECRETO N.86/AC
DECRETO N. 1/AC
DECRETO N.47/AC
DECRETO N.79/AC
DECRETO N.96/AC
DECRETO N.29/VG
DECRETO N.30/VG
DECRETO N.71/GR
DECRETO N.137/GR
DECRETO N.212/GR
DECRETO N.271/GR
DECRETO N.71/GR
DECRETO N.157/GR
COSTITUZIONE DELL’ORDINE
MASSONERIA ITALIANA GRANDE ORIENTE D’ITALIA
PRINCIPI, FINALITÀ,
METODI.
Art. 1 – La
Massoneria universale.
Art. 2 – La
Comunione Massonica del Grande Oriente d’Italia (G.O.I.).
Art. 3 – Rapporti
dell’Ordine con i Corpi Massonici Rituali.
Art. 4 – Principi
e finalità.
Art. 5 – Metodi.
TITOLO I
I LIBERI MURATORI
Art. 6 – L’iniziazione.
Art. 7 – Le
prerogative del Libero Muratore.
Art. 8 – I
diritti del Libero Muratore.
Art. 9 – I
doveri dei Liberi Muratori.
Art. 10 – I Gradi.
Art. 11 – Le
capacità elettorali del Libero Muratore.
Art. 12 – L’assenza
e al morosità.
Art. 13 – L’allontanamento
dai Lavori di Loggia.
Art. 14 – Il
Giurì d’onore.
Art. 15 – Le
colpe e le sanzioni.
TITOLO II
LA STRUTTURA E GLI ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA
CAPO I – LA LOGGIA.
Art. 16 – Nozione.
Art. 17 – La
struttura.
Art. 18 – I
metodi.
Art. 19 – Le
competenze.
Art. 20 – Il
Maestro Venerabile.
Art. 21 – I
Dignitari e gli Ufficiali di Loggia.
Art. 22 – Il
Consigli delle Luci.
Art. 23 – La
cancellazione della Loggia.
Art. 24 – Le
colpe e le sanzioni della Loggia.
CAPO II – LA GRAN LOGGIA
Art. 25 – Nozione.
Art. 26 – La
struttura.
Art. 27 – I
metodi.
Art. 28 – Le
competenze della Gran Loggia.
Art. 28/bis – L’Assemblea
Ordinaria dei Maestri Venerabili. Costituzione
– Delega – Compiti.
CAPO III – IL GRAN MAESTRO
Art. 29 – Funzioni.
Art. 30 – Eleggibilità.
Art. 31 – Attribuzioni
del Gran Maestro.
Art. 32 – Competenze
del Gran Maestro.
CAPO IV – LA GIUNTA DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA
Art. 33 – Nozione.
Art. 34 – La
struttura.
Art. 35 – Eleggibilità
dei Membri di Giunta.
Art. 36 – Sostituzione.
Art. 37 – Metodi.
Art. 38 – Competenze
della Giunta del Grande Oriente d’Italia.
CAPO V – IL CONSIGLIO DELL’ORDINE
Art. 39 – Nozione.
Art. 40 – La
struttura.
Art. 41 – I
metodi.
Art. 42 – Le
competenze del Consiglio dell’Ordine.
CAPO VI – IL COLLEGIO DEI GRANDI ARCHITETTI REVISORI
Art. 43 – Nozione.
Art. 44 – La
struttura.
Art. 45 – I
metodi.
Art. 46 – Le
competenze del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.
CAPO VII – LE CIRCOSCRIZIONI – I COLLEGI CIRCOSCRIZIONALI
Art. 47 – Ripartizione
territoriale.
Art. 48 – Nozione.
Art. 49 – La
struttura.
Art. 50 – I
metodi.
Art. 51 – Le
competenze del Collegio Circoscrizionale.
Art. 52 – Organi
del Collegio Circoscrizionale.
Art. 53 – Consiglio
dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali.
CAPO VIII – ISPETTORI CIRCOSCRIZIONALI ED ISPETTORI CENTRALI
Art. 54 – Nozione.
Competenza territoriale.
Art. 55 – La
struttura.
Art. 56 – I
metodi.
Art. 57 – Le
competenze degli Ispettori Circoscrizionali.
CAPO IX – LE COMMISSIONI
Art. 58 – Nozione.
Art. 59 – La
struttura.
Art. 60 – I
metodi.
Art. 61 – Commissioni
Permanenti e competenze.
TITOLO III
LA GIUSTIZIA MASSONICA
CAPO I – PRINCIPI E FINALITA’
Art. 62 – Funzione.
Art. 63 – Principi
ispiratori
CAPO II – GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA MASSONICA
Art. 64 – Nozione.
Art. 65 – Il
Giurì d’Onore: competenze.
Art. 66 – I
Tribunali Circoscrizionali: competenze.
Art. 67 – La
Corte Centrale: competenze.
Art. 68 – Corte
Centrale in Sessione Plenaria: competenze.
CAPO III – IL PROCESSO MASSONICO
Art. 69 – La
difesa dell’incolpato.
Art. 70 – La
sospensione.
Art. 71 – La
difesa della Loggia incolpata.
Art. 72 – La
sentenza.
TITOLO IV – LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Nulla osta permanenza iscrizione nel pie’ di lista Loggia di
appartenenza min caso di trasferimento residenza o domicilio ma non della
dimora: Affiliazione d’ufficio;
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Gran Loggia del 7 aprile 2000
Cancellazione della pena per fatti verificatisi prima del
31.12.1996; Procedura di riammissione
Trasferimento
REGOLAMENTO DELL’ORDINE
TITOLO I
I LIBERI MURATORI
CAPO I – LA PROCEDURA DELL’INIZIAZIONE E
DELLA REGOLARIZZAZIONE
Art. 1 – Requisiti
ammissione.
Art. 2 – Domanda
e curriculum vitae.
Art. 3 – Presentazione
domanda, presa in considerazione, comunicazione data votazioni al Collegio Circoscrizionale
e all’Ispettore di Loggia, affissione, pubblicazione sul Bollettino, trasmissione modelli C 1, nulla osta Gran Maestro.
Art. 4 – Tavole
informative.
Art. 5 – Dovere
di informazione da parte di ogni Fratello.
Art. 6 – Convocazione
R. L. Loggia per la votazione.
Art. 7 – Supplemento
istruttoria.
Art. 8 – Votazione
– modalità; tavole informative negative. Diritto di voto visitatori; diniego
nulla osta.
Art. 15 – Trasferimento
(preventivo benestare, domanda di affiliazione, exeat); Loggia di provenienza
disciolta estinta e demolita; promessa solenne.
CAPO IV – LA POSIZIONE DI SONNO E IL DEPENNAMENTO
Art. 16 – Assonnamento.
Art. 17 – Depennamento;
procedura; impugnativa.
Art. 18 – Obblighi
Massoni in sonno o depennati.
CAPO V – LE RIAMMISSIONI
Art. 19 – Riammissione.
CAPO VI – IL COMPORTAMENTO IN LOGGIA
Art. 20 – Comportamento.
Art. 21 – Giustificazione
assenza.
Art. 22 – Dispensa
frequenza.
Art. 23 – Impegni
finanziari; dispensa.
Art. 24 – Allontanamento.
CAPO VII – IL GIURÌ D’ONORE
Art. 25 – Costituzione;
nomina presidente.
Art. 26 – Procedimento;
decisione; termine; determinazione; irrogazione e sanzione.
CAPO VIII – LE SANZIONI
Art. 27 – Sanzioni.
TITOLO II
STRUTTURA ED ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA
CAPO I – LE LOGGE
Sezione I – La fondazione di una Loggia.
Art. 28 – Requisiti
dei Fratelli; assemblea e verbale; parere Collegio Circoscrizionale; nulla
osta.
Art. 29 – Delibera
di fondazione; termine e decadenza; procedura costituzione (preventivo
benestare; bolla, exeat, elezione cariche; nulla osta; insediamento); Modifica
titolo distintivo; trasferimento sede.
Sezione II – La elezione del Maestro Venerabile e dei
Dignitari di Loggia
Art. 30 – Eleggibilità.
Art. 31 – Convocazione;
procedura elezione; approvazione e trasmissione verbali; nulla osta
insediamento; comunicazione Compagni ed Apprendisti.
Art. 32 – Insediamento;
nomina Segretario ed Ufficiali Loggia.
Art. 33 – Impedimento
M.V. o Dignitario di Loggia; nuova elezione sostituzione; prorogatio.
Sezione III – Il Maestro Venerabile – Attribuzioni
Art. 34 – Attribuzioni.
Sezione IV – I Dignitari di Loggia – Funzioni
Art. 35 – Dei
Sorveglianti.
Art. 36 – Dell’Oratore.
Art. 37 – Del
Segretario.
Art. 38 – Del
Tesoriere.
Sezione V – Gli Ufficiali di Loggia – Loro incarichi
Art. 39 – Esperto.
Art. 40 – Maestro
delle cerimonie.
Art. 41 – Diaconi.
Art. 42 – Portastendardo.
Art. 43 – Ospedaliere.
Art. 44 – Elemosiniere.
Art. 45 – Copritore
Interno.
Art. 46 – Copritore
Esterno.
Art. 47 – Architetto
Revisore.
Sezione VI – Il Consiglio delle Luci
Art. 48 – Composizione;
riunioni; funzioni; consiglio di disciplina;
partecipazione alle riunioni.
Sezione VII – Ordine dei Lavori nelle Riunioni Massoniche
Art. 49 – Anno
amministrativo; termine elezioni; termine insediamento.
Art. 50 – Lavori
di Loggia e frequenza degli stessi; regolamento interno
ed approvazione; tenuta lavori.
Art. 51 – Calendario;
sospensione mesi estivi; non necessità avviso convocazione.
Art. 52 – Sedute
straordinarie; necessità avviso di convocazione.
Art. 53 – Registro
delle presenze.
Art. 54 – Ordine
del giorno dei lavori; precedenza iniziazioni, riammissioni ed affiliazioni.
Art. 55 – Svolgimento
tornata Lavori; lettura del verbale Tornata precedente e approvazione;
introduzione Fratelli ritardatari.
Art. 56 – Fratelli
visitatori; ingresso nel Tempio; Fratelli appartenenti a Comunioni Estere.
Art. 57 – Ordine
ricevimento Fratelli visitatori.
Art. 58 – Mancanza
diritto al voto Fratelli visitatori ( fatte salve eccezioni ipotesi art. 8, 13,
19 e 12/bis Reg.; art.2 cancellazione pena).
Art. 59 – Interventi
durante i Lavori ed ordine degli stessi.
Art. 60 – Richiami
e correzioni interventi da parte del M.V. o dell’Oratore.
Art. 61 – Elevazione
Camera di Mezzo per adozioni decisioni ( eccezioni ipotesi art. 8, 13, 19 e 12/bis
reg.; art.2 cancellazione pena).
Art. 62 – Deliberazione;
emendamenti ed ordine di votazione.
Art. 63 – Modalità
votazione (alzata di mano); parità.
Art. 64 – Designa
sostituto M.V. Lavori di Gran Loggia.
Art. 65 – Sacco
delle proposte tacite.
Art. 66 – Tornate
di famiglia; partecipazioni Ispettori di Loggia.
Art. 67 – Commissioni
di Loggia.
Art. 68 – Tornata
di formazione ed esoterismo.
Art. 69 – Riunioni
in grado di Compagno d’Arte e di Maestro; argomenti.
Art. 70 – Agape
bianca rituale.
Art. 71 – Interventi
parenti ed amici dei Fratelli ai Lavori rituali.
Sezione VIII – Oneri finanziari
Art. 72 – Al
fine di frequentazione casa massonica, voto Gran Loggia e Collegio
Circoscrizionale; termini versamento capitazioni; cancellazione Loggia
morosità; reclamo Corte Centrale; ammissioni
voto elezione Gran Maestro e Giunta.
Sezione IX – Funzionamento delle Logge e dei Triangoli
Art. 73 – Incontri
tra più Logge; assenso Presidente Collegio Circoscrizionale; assenso Gran
Maestro; preventivo benestare Gran Maestro e parere Giunta.
Art. 74 – Triangoli,
costituzioni e compiti; durata.
Art. 75 – Comunicazioni
Collegio Circoscrizionale e Gran Segreteria; Provvedimenti attinenti il pie’ di
lista; profani respinti; richieste ammissioni; modalità inoltro.
Sezione X – Fusione delle Logge
Art. 76 – Deliberazione
ed adempimenti.
Art. 77 – Ratifica
Giunta; delibera titolo distintivo; richiesta bolla di fondazione e
autorizzazione elezioni cariche; invio sigilli e bolle fondazioni fuse.
Sezione XI – Le sanzioni
Art. 78 – Sanzioni;
espulsione Fratelli in caso demolizione.
Sezione XII – Scioglimento, estinzione e demolizione della
Loggia
Sezione XIII – Il Consiglio dei Maestri Venerabili
Art. 84 – Composizione
e funzione; delibere contributi straordinari.
Sezione XIV – Solennità Massoniche
Art. 85 – Celebrazione
(iniziativa e organizzazione Collegi Circoscrizionali).
CAPO II – LA
GRAN LOGGIA
Sezione I – Le convocazioni
Art. 86 – Decreto
di convocazione – termine (per insediamento G.M. e Giunta – termine); ordine
del giorno; invio relazioni e bilanci; inserimento punto o.d.g. Logge.
Art. 86/bis – Assemblea
dei Maestri Venerabili; convocazione; costituzione deliberazioni.
Art. 87 – Convocazione
Gran Loggia straordinaria; decreto con o.d.g.; convocazione iniziativa Logge.
Art. 88 – Membri
diritto della Gran Loggia; Visitatori d’Onore; Fratelli invitati.
Art. 106 – Elezioni
dei Grandi Architetti Revisori; Presidente.
Art. 107 – Elezioni
Giudici Corte Centrale.
CAPO III LE
ELEZIONI
Sezione I – Le elezioni del Gran Maestro e dei Membri
effettivi della
Giunta del Grande Oriente d’Italia
Art. 108 – Decreto
G.M. indizione elezione e di convocazione Gran Loggia.
Art. 109 – Elezioni
C.E.N.; Decreto G.M. prima convocazione C.E.N. e di autorizzazione alla
presentazione proposte candidature; deposito proposte termine; Costituzione
Ufficio Elettorale Circoscrizionale; Sezioni elettorali.
Art. 110 – Proposte
candidatura.
Art. 111- Attività
C.E.N., verifica condizioni eleggibilità candidati; declaratoria inammissibilità;
esclusione Logge non in regola con il Tesoro; reclamo delle Logge escluse;
procedura.
Art. 112 – Comunicazione
nominativi candidati; schede elettorali, giorno votazioni.
Art. 112/bis – Ufficio
Elettorale Circoscrizionale; Sezioni Elettorale; Rappresentante di lista;
modalità votazione; trasmissione al Collegio; colpa massonica.
Art. 113 – Operazioni
di scrutinio; invio verbale; colpa massonica.
Art. 114 – Cifra
elettorale nazionale liste; operazioni ballottaggio.
Sezione II – L’insediamento
Art. 115 – L’insediamento.
CAPO IV – LA GIUNTA DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA
Sezione I – Le convocazioni della Giunta del Grande Oriente
d’Italia
Art. 163 – Convocazione
prima riunione; nomina cariche.
Art. 164 – Preavviso
convocazioni e modalità.
Art. 165 – Attività.
Art. 166 – Relazione
alla Giunta del GOI del Vice Presidente.
Art. 167 – Decadenza
componenti e sostituzione.
Art. 168 – Durata;
autorizzazione proroga per lavoro in corso.
TITOLO III
LA GIUSTIZIA
MASSONICA
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 169 – Tavole
d’accusa: redazione, inoltro (Presidente Organo Giudicante, Presidente e
Oratore Collegio, Grande Oratore e Maestri Venerabili); archiviazione
(procedura); decisione.
Art. 170 – Comunicazione
incolpato e Gran Segreteria; decreto apertura procedimento; acquisizione memorie
ed atti; fissazione data dibattimento; nomina relatore; proscioglimento
anticipato; udienza; questioni preliminari; dibattimento.
Art. 171- Comunicazione
al Gran Maestro e sospensione incolpato ex art. 32-lett. m) Co.; comunicazione
del rinvio a giudizio e dell’eventuale sospensione.
Art. 172 – Designazione
altro tribunale in caso di incompatibilità o per motivi di opportunità.
Art. 173 – Contumacia;
rinvio dibattimento.
Art. 174 – Comunicazione
data e muogo dibattimento; trasmissione atti al Grande Oratore..
Art. 175 – Dibattimento
e decisione.
Art. 176 – Comunicazioni
dispositivo.
Art. 177 – Spese
processuali; termine rimborso spese e sanzione per il mancato pagamento.
Art. 178 – Termini
(inizio processo; massimo e deposito sentenza); sentenza; comunicazione della
sentenza.
Art. 179 – Proroga
e sostituzione giudici per l’ultimazione dei processi in corso.
Art. 180 – Esecutività
provvedimenti adottati nel corso del processo ed impugnazione degli stessi.
CAPO II – LE
IMPUGNAZIONI
Art. 181 – Termine;
forma e modalità; reclamo per depennamento (art.17 u.c.).
Art. 182 – Procedimento:
fissazione dibattimento; designazione relatore; rinnovazione prove acquisite in
primo grado; deliberazione sentenza; dispositivo sentenza; comunicazioni;
rinvio norme primo grado.
CAPO III –
NORME COMUNI
Art. 183 – Modalità
comunicazioni e notificazioni; data timbro spedizione.
Art. 186 – Comunicazione
ordinanza sospensione ex art. 70 Co.
Art. 187 – Sospensione
per provvedimenti restrittivi libertà personale autorità giudiziaria; termine
sospensione; Tavola d’accusa Grande Oratore; sospensione processo massonico
sino alla definizione del processo penale profano.
procedimento, decisione, termine, determinazione e irrogazione
sanzione (art.26 Reg.)
Giustificazione
dell’assenza ai Lavori di Loggia (artt. 12 Cost., 21 e 55
Reg.);
– effetti (art.
17 Reg.)
(motivazione) del voto contrario all’ammissione del profano
(art. 8/ter Reg.);
dell’assenza del profano al Rito di Iniziazione (art. 12
Reg.);
dell’assenza di giustificato motivo a deliberazioni in Gran
Loggia (art. 132
Reg.)
Giustizia Massonica
giurisdizione sui Liberi Muratori anche se in stato di sonno
(art. 15 Cost.)
giurisdizione sulle Logge anche se sospese (art. 24 Cost.)
principi e finalità (artt. 62 e 63 Cost.);
organi giurisdizionali (artt. 9, comma 2 e 64 Cost.);
il processo massonico (artt. 69 – 72 Cost.);
la procedura (artt. 169 – 187 Reg.);
impugnazioni (artt. 181 e 182 Reg.);
norme comuni (artt. 183, 183/bis e 187 Reg.)
Gradi
distinzione, condizioni per il passaggio di G. (art. 10 Cost.)
– abbreviazione dei termini, domanda della Loggia al Gran
Maestro (32 lett. h, Cost.)
vedi “Apprendista”, “Compagno d’Arte”, “Maestro”
Grande Oratore
membro effettivo della Giunta del G.O.I. (art. 34 Cost.)
organo di Giustizia Massonica (art. 64 Cost.)
ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Cost.)
competenze (art. 119 Reg.);
– Grande Oratore Aggiunto (art. 31 Cost.)
v. “Grandi Dignitari”
Grande Oriente d’Italia – G.O.I.
nome storico della Comunione massonica Italiana; fonte
legittima dell’autorità massonica nel territorio italiano; ripartizione in
circoscrizioni; rapporti con la società civile; natura giuridica (art. 2 Cost.)
Grandi Architetti Revisori
v. “Collegio Grandi Architetti Revisori”
Grandi Dignitari di Gran Loggia
membri della Giunta (art. 34 Cost.);
eleggibilità
(art. 35 Cost.);
sostituibilità
(art. 36 Cost.)
elezioni (artt. 108 – 114 Reg.);
insediamento (art. 115 Reg.)
Grandi Maestri Aggiunti
competenza (art. 108 Reg.)
ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Cost.)
vedi “Grandi Dignitari”
Grandi Maestri Onorari
nomina della Gran Loggia (art. 28 lett. m, Cost.);
su proposta del Consiglio dell’Ordine (art. 42 lett. m,
Cost.);
unica procedura di accettazione nella Comunione Massonica
Italiana (art. 6
Cost.);
condizioni per l’ammissione all’Ordine, iter (artt. 1 – 12
Reg.)
v. “Ammissione”
Insediamento
del Maestro Venerabile e dei Dignitari (artt. 29 e 32 Reg.);
Nulla Osta (artt. 32 Cost., 31, 32 Reg.);
delle cariche – termine al 31 gennaio (art. 49 Reg.)
del Gran Maestro e dei Grandi Dignitari (artt. 28 lett. e,
Cost., 115 Reg.)
Interdizione
dalle cariche massoniche, sanzione accessoria per sanzione
della censura semplice o solenne (art. 27 Reg.)
dall’esercizio del voto in Gran Loggia e nel Collegio
Circoscrizionale, sanzione accessoria per sanzione della censura semplice o
solenne della Loggia (art. 78 Reg.)
Interventi
in Loggia (artt. 55, 59 e 60 Reg.);
in Collegio Circoscrizionale (art. 144 Reg.);
in Gran Loggia (art. 98 Reg.)
Ispettori Centrali
nozione (art. 54 Cost.)
Ispettori Circoscrizionali
nozione (art. 54 Cost.);
struttura (art.
55 Cost.);
metodi (art. 56
Cost.);
competenze (art. 57 Cost.);
competenza della Corte Centrale per giudizi di colpa massonica
degli I. C.
(art. 67 Cost.)
ordine ricevimento nel Tempio (art. 57 Cost.)
membri di diritto della Gran Loggia (art. 88 Reg.)
membri di diritto del Collegio Circoscrizionale (art. 142
Reg.)
Se per un istante Dio si dimenticherà che sono una marionetta di stoffa e
mi regalerà un pezzo di vita, probabilmente non direi tutto quello che penso,
ma in definitiva penserei tutto quello che dico. Darei valore alle cose, non
per quello che valgono, ma per quello che significano. Dormirei poco, sognerei
di più, andrei quando gli altri si fermano, starei sveglio quando gli altri
dormono, ascolterei quando gli altri parlano e come gusterei un buon gelato al
cioccolato!!Se Dio mi regalasse un pezzo di vita, vestirei semplicemente, mi
sdraierei al sole lasciando scoperto non solamente il mio corpo ma anche la
mia anima. Dio mio, se io avessi un cuore, scriverei
il mio odio sul ghiaccio e aspetterei che si sciogliesse al sole. Dipingerei
con un sogno di Van Gogh sopra le stelle un poema di Benedetti e una canzone di
Serrat sarebbe la serenata che offrirei alla luna. Irrigherei con le mie
lacrime le rose, per sentire il dolore delle loro spine e il carnoso bacio dei
loro petali. Dio mio, se io avessi un pezzo di vita non lascerei passare un
solo giorno senza dire alla gente che amo, che la amo. Convincerei tutti gli
uomini e le donne che sono i miei favoriti e vivrei innamorato dell’amore. Agli
uomini proverei quanto sbagliano al pensare che smettono di innamorarsi quando
invecchiano, senza sapere che invecchiano quando smettono di innamorarsi. A un
bambino gli darei le ali, ma lascerei che imparasse a volare da solo. gli
anziani insegnerei che la morte non arriva con la vecchiaia ma con la dimenticanza.
Tante cose ho imparato da voi, gli Uomini! Ho imparato che tutto il mondo ama
vivere sulla cima della montagna, senza sapere che la vera felicità sta nel
risalire la scarpata. Ho imparato che quando un neonato stringe con il suo
piccolo pugno, per la prima volta, il dito di suo padre, lo tiene stretto per
sempre. Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardarne un altro dall’alto
al basso solamente quando deve aiutarlo ad alzarsi.
Sono tante le cose che ho potuto imparare da voi, ma realmente, non mi
serviranno a molto, perché quando mi metteranno dentro quella valigia,
infelicemente starò morendo.
RITUALITÀ E COMPORTAMENTO IN LOGGIA PREMESSA La Massoneria è una Istituzione iniziatica che: – ignora la guida spirituale di chiunque; – non si fonda su alcuna dottrina in quanto le abbraccia e supera tutte; – si propone come “famiglia esoterica” che intende insegnare le metodologie di ricerca di una via “illuminata” ma non la via stessa. Nella sua aspirazione di “operare per il bene dell’umanità” è immersa nella vita quotidiana e quindi nel suo divenire. Non pone paradigmi, assiomi, dogmi ma esige che l’iniziato sacrifichi se stesso (la morte iniziatica) e rinasca per una ricerca interiore come presupposto della costruzione del Tempio insieme agli altri iniziati. Gli strumenti a disposizione degli iniziati per svolgere il “Lavoro Muratorio” sono esclusivamente: – Utensili; – Emblemi; – Allegorie; – Simboli; – Riti; che sono a disposizione dei fratelli come supporti alla interpretazione, alla meditazione e alla speculazione individuale per ottenere quella espansione della coscienza finalizzata al perfezionamento dei vari gradi dell’iniziazione. In questo lavoro di assimilazione e affinamento l’istituzione mette a disposizione dell’iniziato tutti i fratelli che sono in grado di dare indicazioni sull’attuazione delle specifiche tecniche in quanto già da loro sperimentate. Il luogo dedicato a tale scambio di informazioni è il “Tempio” dove si sviluppa l’operatività della massoneria quale fenomenologia di gruppo. Abbandonato l’individualismo, l’energia del gruppo viene stimolata e sviluppata mediante i rituali e manifestata nella Catena d’Unione. Dal “punto noto solo ai figli della vedova” viene proiettata in un contesto cosmico a beneficio dell’umanità. Affinché ciò si attui in modo compiuto i singoli fratelli non dovranno limitarsi a dare una adesione intellettuale e formale ma devono vivere l’istituzione interiorizzandola ciascuno nel proprio tempio penetrandone i simboli e la ritualità e assumendone il significato come modalità esistenziale. Da quanto detto appare evidente come la costruzione del tempio interiore del massone non può prescindere da una adeguata e partecipata frequenza del tempio materiale e senza una giusta interpretazione e interiorizzazione dei simboli presenti e dei riti che vi si svolgono. RITO E RITUALITÀ Focalizzandoci sul tema specifico della tavola è bene ricordare che la parola “rito” deriva dalla radice sanscrita “RT” (ordine) e designa il complesso di circostanze fisiche (scelta del luogo, suo orientamento, disposizione degli arredi, ora e giorno di inizio, abbigliamenti, …) e di azioni (posizioni, movimenti, parole, suoni, …) che si reputano necessari e vincolanti per il raggiungimento delle finalità sacre che ci si prefigge. Ma, al di là di questi aspetti realistici e pratici utili per rendere ordinato lo svolgimento dei lavori, il rito che si svolge all’interno del tempio ha un notevole potere di suggestione e offre insegnamenti subliminali che, a prescindere dal coinvolgimento personale, con il tempo e l’assiduità di partecipazione coinvolge direttamente la psiche e l’intelletto determinando la liberazione delle energie sottili e magnetiche. Purtroppo una concezione corrente nella società contemporanea, diffusa non solo nel mondo profano ma anche nel nostro perché non priva di influenze, tende a considerare tutto ciò che appaia come “rito” o “rituale” alla stregua di un armamentario ideale superato, una ferraglia da rottamarsi il più velocemente possibile. Il ragionamento sotteso a tale cultura ha una visione del rito esclusivamente “esteriore”, ne enfatizza la ripetitività, l’immobilismo, l’arcaicità, tutte categorie intese come contrapposte alla ragione, al dinamismo, alla modernità. Si nota peraltro che una sorta di svalutazione dell’apparato rituale è presente anche in alcune manifestazioni dominanti del Cristianesimo, ove la dimensione simbolica della sacramentalità dell’officio liturgico è stata fortemente ridimensionata, non sempre con piena coscienza o altrimenti suscitando estremizzazioni tanto eclatanti quanto circoscritte. Possiamo dire che nella nostra società ogni seria manifestazione rituale appare sempre più di difficile comprensione, soprattutto se non inquadrata in un ambito espressamente confessionale e pertanto ben circoscritto, e anche in questo caso con qualche problema. Questi condizionamenti non possono e non devono essere presi alla leggera all’interno di una comunione come quella massonica, ove la ritualità costituisce un momento senza dubbio centrale, sia sul piano esoterico e formativo, sia su quello istituzionale. E ciò non solo perché alcune “sbavature” si palesano talora anche tra le colonne, là dove per esempio alcuni Fratelli si infastidiscono di fronte alle richieste di applicazione rigorosa dei rituali, ma soprattutto al cospetto del mondo profano, che, impregnato da una visione distorta del rito in sé e per sé, per lo più ignora o tende a fraintendere, se non a dileggiare, un aspetto oltremodo significativo del percorso massonico. Una società iniziatica non può prescindere dal rito in quanto strumento di ordinamento e di armonizzazione dell’intera officina e dei singoli Muratori. Il rituale è quindi, come già sottolineato, un atto comune e individuale ad un tempo; mette in gioco il singolo Fratello e la comunità massonica a cui appartiene, la quale, a sua volta, è chiamata nella sua totalità, attraverso l’applicazione di una tradizione simbolica, a stimolare in ciascun iniziato un percorso interiore. “Lavorare” male sul piano rituale, offrire un esempio debole sul piano dell’ortoprassi e della sua conoscenza significa, quindi, danneggiare sia il percorso individuale sia quello comune dell’officina, giacché la Massoneria non offre al recipiendario e poi all’iniziato un “credo”, ma un’occasione profonda per misurarsi con se stesso, mediante il confronto con altri uomini che accettano una comunanza di regole e landmarks fondamentali; tale comunione, per quanto si esprima con l’ausilio di un linguaggio simbolico senza dubbio antidogmatico, non è però certamente improvvisata e casuale. Aprire le porte ad una sorta di riduzionismo formalistico del rito e della ritualità, come se si trattasse di strumenti sorpassati e obsoleti, secondo una certa tendenza profana, significherebbe devastare alla radice l’esperienza massonica e la sua centralità iniziatica per farne invece un club più o meno ristretto, ma senza un centro, un ordine profondo. Ulteriore considerazione è che il rituale, con le regole, i limiti e i tempi che esso impone, è strumento di eguaglianza ferrea; esso infatti impedisce che i ruoli sociali profani si affermino all’interno del tempio, giacché l’apprendista – qualsiasi sia la sua cultura e importanza – tace e ascolta (senza che però gli sia vietato arrovellarsi nel suo scranno a settentrione), così come ai compagni e maestri è comunque vietato intrattenersi in questioni di politica e religione, che porterebbero “fuori squadra” i lavori massonici, né è loro concesso scadere in dibattiti o ancora assumere atteggiamenti scomposti e intolleranti. Non si può quindi ignorare che questo aspetto dell’esperienza massonica costituisce per molti versi un unicum nella vita attuale e come tale esso deve, nelle forme concesse, essere fatto conoscere al di fuori della comunione massonica. Di questa ricchezza enorme, peraltro, i Fratelli devono essere consci, in quanto si tratta di una forza eccezionale, protesa sia verso l’interno sia verso l’esterno. Tra l’apertura e la chiusura dei lavori, tra mezzogiorno e mezzanotte, un tempo “altro” scandisce il lavoro massonico, un tempo che è circoscritto e separato da quello dell’esperienza profana. Tale “esperienza” – giacché di esperienza si tratta, in quanto il rituale non è semplicemente spiegabile, ma deve essere attualizzato e vissuto direttamente (di qui almeno una parte del segreto massonico) – si articola e sviluppa in un “metatempo”, in una sorta di dimensione “diversa”, alla quale si accede per gradi sotto la volta stellata del tempio, in un luogo che simbolicamente trascende la sua apparente e contingente esteriorità, ma si pone come centro o asse del mondo. Interpretare ed interiorizzare il rituale massonico non sempre è facile ma, al termine della tornata rituale, quando tutto è stato veramente “giusto e perfetto” la autocoscienza di aver partecipato ad un’esperienza, ove il rito non è stata vacua ripetizione di gesti e formule prescritti, ma armonizzazione di una molteplicità di coscienze, segna fortemente l’iniziato e gli elargisce una nuova profondità capace di aprire, anche in chi pensava di aver già scoperto tutto, nuove possibilità di ricerca interiore. In una società dell’immagine, capace di soppesare con interesse solo ciò che “rende”, il rito, inteso come strumento vitale di un percorso umano, etico e intellettuale, è indubbiamente una sfida e una provocazione. Per tutti coloro che a priori hanno in odio la Massoneria ciò appare come una sorta di mostruosità difficile da deglutire, giacché una tale dimensione spirituale non è neanche lontanamente supposta presso una setta di adoratori di “Bafometto” o una consorteria di “intriganti affaristi”. D’altro canto, proprio perché non siamo né una cosa né l’altra, non possiamo che lavorare ritualmente la pietra grezza e ricordare, dentro e fuori l’istituzione, che questo è il cammino proposto dall’iniziazione massonica. IL COMPORTAMENTO IN LOGGIA Da quanto sin qui detto si deduce che partecipare ad una istituzione come la Massoneria è principalmente un fatto interiore che si evidenzia all’esterno mediante atteggiamenti e comportamenti consequenziali, tanto nel mondo profano che nel corso della frequentazione dei luoghi deputati allo svolgimento dei riti massonici. Tale esternazione del nostro essere massone e interiorizzazione dei riti deve avvenire continuamente e a maggior ragione durante le tornate rituali. Davanti all’ingresso di molti dei nostri templi si leggono detti significativi che richiamano la nostra attenzione sulla sacralità del luogo. Tale attenzione deve iniziare dalla “Sala dei passi perduti” che è il luogo dove il massone si predispone spiritualmente e intellettualmente all’ingresso nel Tempio. Tenere un comportamento adeguato facilita anche gli altri fratelli e avvia quella unione spirituale che è la forza intrinseca della Loggia. A tale unione contribuisce anche l’abbigliamento. A prescindere dalle prescrizioni regolamentari, che pure lo prevedono, le modalità di abbigliarsi sono dettate dall’esigenza di raggiungere, all’interno del tempio, uno stato interiore di equilibrio e armonia tra tutti i fratelli. Nella nostra comunione, come in quelle di altre comunioni estere, è prescritto l’uso dell’abito scuro nelle tornate rituali. La finalità è quella di evitare tra i fratelli una difformità di abbigliamento che all’interno del tempio costituiscono dei supporti cromatici impropri che distolgono l’attenzione e ostacolano la concentrazione. Il colore scuro, un tempo rigidamente nero, tende a favorire il “silenzio” oltre che il distacco dal mondo profano. La ricerca dell’armonia nell’ambito dei lavori di Loggia deve essere tenuta presente anche da ciascun fratello che prende la parola su richiesta e ordine del Maestro venerabile. Quando un fratello parla si mette “all’ordine” e si rivolge al Maestro Venerabile che guarda durante il discorso. Tale atteggiamento testimonia la spersonalizzazione di chi parla e degli argomenti che tratta che devono essere proposti “per il bene dell’ordine” e alla “gloria del Grande Architetto dell’Universo” di cui il Venerabile è la rappresentazione in Loggia. Da parte di ciascun fratello massone, cosciente della propria imperfezione, la trattazione degli argomenti, che sarà sempre inadeguata rispetto ad una tavola tracciata dal Supremo Architetto, non può essere improvvisata, né priva di equilibrio e ponderazione, proprio perché, nell’inevitabile necessità di dover affrontare temi sui quali le opinioni sono e devono restare libere, non è possibile sprofondare nelle sabbie dell’argomentazione settaria, faziosa e provocatoria, anche senza deliberato intento. Il lavoro massonico deve preparare ad una sorta di yoga del discorso, ad un aggiogamento dell’argomentazione (il sanscrito yoga è imparentato col latino iugum, “giogo”), di modo che essa resti sorvegliata, nel senso di auto-dominata da parte del parlante. È questo il senso formativo-educativo che viene proposto all’apprendista, il quale, nel silenzio impostogli, impara (o cerca di imparare) a dominare i suoi impulsi. È questo l’impegno che assumono tutti coloro che in loggia prendono, nelle dovute maniere, la parola. Parlare in loggia non è chiacchierare come in un rispettabilissimo dopolavoro, ma un esercizio dello spirito, e tale deve essere e rimanere. Non a caso, la metafora massonica che invita a lasciare fuori dal tempio i “metalli”, ossia tutti i limiti ed i preconcetti del mondo esterno, serve a ricordare che il piano della serenità e del confronto è quello su cui si costruisce un cammino che mira ad alzare verso la volta di stelle, insieme al singolo fratello, la catena umana che si stringe nel tempio. Il lavoro in Officina serve per comprendere e per entrare nella propria coscienza, dove ognuno, incontrando il Grande Architetto dell’Universo, incontra se stesso e i suoi Fratelli, e contestualmente attiva le proprie energie interne migliori, procedendo dal “grosso” al “sottile”. Si è come in un laboratorio sacro, una officina appunto, dove si sperimenta un’arte demiurgica. Se tutto si compie correttamente, avviene una trasformazione sostanziale di dette energie, una loro sublimazione (il processo che porta allo sviluppo e consolidamento del secreto), evolvendo verso una sempre più pura spiritualizzazione. È un’operazione di trasformazione alchemica delle forze in atto. L’improvvisazione, i dibattiti e il parlare tra fratelli, l’essere distratto e scomposto, atteggiamenti che sono infatti vietati dal regolamento, risultano essere solo gravi elementi di profanità che danneggiano fortemente l’armonia anche visiva della Loggia e il lavoro massonico che vi si svolge. Anche l’uso del “Voi” e della terza persona quando ci si rivolge al Maestro Venerabile, che ripeto è e deve essere l’unico interlocutore per il fratello che prende la parola dopo esserne da lui stato autorizzato, non è un vezzo di una massoneria arcaica e fuori dalle logiche moderne ma è uno strumento di lavoro e ricerca iniziatica che concorre, insieme agli altri strumenti che la massoneria mette a disposizione del fratello, a indicargli la via per una completa spersonalizzazione del proprio Io e rendere i valori virtuali dell’iniziazione massonica sempre più reali sia all’interno del tempio interiore che nel nostro vissuto profano.
Fra le operazioni alchemiche, la distillazione
venne occupando un ruolo centrale presso quegli alchimisti che, seguaci della teoria della materia elaborata dal filosofo
Ruggero Bacone, ritennero possibile ottenere la materia prima di tutte le cose attraverso
la separazione delle componenti elementari delle sostanze di partenza. Non si
trattava, cioè, di ottenere semplicemente la sostanza liquida (mercurio) e quella urente (zolfo) che, secondo la teoria dei metalli posta alla base
dell’alchimia metallurgica, erano le due esalazioni che componevano i metalli,
costituite a loro volta dai quattro elementi. Per Bacone, e poi per lo
pseudo-Raimondo Lullo, come negli scritti attribuiti ad Arnaldo da Villanova,
in quelli di Giovanni Dastin e di Giovanni da Rupescissa, il primo stadio dell’opus alchemico doveva consistere nella
separazione dei quattro elementi (terra, acqua, aria, fuoco, segnalati dai
quattro diversi colori) che costituivano, mescolati in proporzioni diverse,
tutte le realtà: questa separazione era ottenuta attraverso un uso sapiente del
fuoco che, in fasi successive, faceva
salire verso l’alto, nel vaso, dapprima la parte più volatile della
sostanza prescelta (parte che veniva equiparata all’elemento più leggero,
ignis/fuoco), poi successivamente le parti considerate rispettivamente aria e
acqua, mentre il residuo che permaneva sul fondo del vaso era denominato terra.
Si vede, pertanto, che sotto il termine di ‘distillazione’ gli alchimisti
medievali potevano comprendere anche operazioni che oggi non sono così definite
(oggi infatti si riserva l’uso di questo termine alla separazione in un liquido
delle componenti di volatilità differente). Se la distillazione avveniva in un
vaso dotato di un canale o becco per lasciar uscire le sostanze ‘elevate’, cioè
volatilizzate, si ottenevano in successione quattro prodotti, identificati ciascuno
con un elemento (la parte ignea era anche definita oleum), che potevano essere
ricombinati in equilibrio perfetto per ottenere un corpo non più corruttibile,
il lapis o elixir. In effetti, la difficoltà maggiore
nel distillare era legata proprio al momento della raccolta del prodotto, e
solo dopo che varie tecniche vennero messe alla prova per poter raffreddare il
becco dell’alambicco si riuscì ad ottenere il distillato di sostanze come il
vino, o altre di origine vegetale. Questa tecnica venne usata in ambito
farmacologico prima che alchemico, come mostrano gli scritti di Taddeo
Alderotti e Arnaldo da Villanova, e costituì, insieme alla problematica del
prolungamento della vita, lo stimolo maggiore ad una convergenza della ricerca
alchemica con quella farmacologica, sulla cui base l’alchimia dell’elixir
avrebbe suscitato un duraturo interesse presso i medici fino ben dentro l’età
rinascimentale. Se però si effettuava una serie ripetuta di distillazioni in un
vaso sigillato ermeticamente, si aveva la vera e propria distillazione
alchemica: quella cioè in cui la materia prima, ottenuta attraverso la
dissoluzione dei legami che tenevano assieme il composto elementare, si
separava nelle sue componenti e si congiungeva ripetutamente (per un numero di
volte che era indicato con numeri simboleggianti la totalità, come sette,
dieci, cento e i suoi multipli), fino a trasformarsi, senza aggiunta né
sottrazione di sostanza, nella propria perfezione. Questa era propriamente la quintessenza, per il cui ottenimento sono
raffigurati nei manoscritti vasi di tipo particolarissimo, come il
‘pellicano’ o il ‘vaso doppio’, in cui il canale d’uscita sfocia nel corpo del
vaso stesso. E poiché questo processo aveva un equivalente spirituale nel tema
del sacrificio che produce la reintegrazione, a questi vasi sono stati
attribuiti, nelle interpretazioni allegoriche dell’alchimia che fanno pernio
sul tema della salvezza, significati attinenti la chiusura
del lavoro interiore
L’origine dei vostri Doveri sta in Dio.
La definizione dei vostri Doveri sta nella Sua Legge. La scoperta progressiva,
e l’applicazione della sua Legge appartengono all’Umanità.
DIO esiste.
Noi non dobbiamo né vogliamo
provarvelo: tentarlo, ci sembrerebbe bestemmia, come negarlo follia. Dio esiste, perché noi esistiamo. Dio
vive nella nostra coscienza, nella coscienza dell’Umanità, nell’Universo che ci
circonda. La nostra coscienza lo invoca nei momenti più solenni di dolore e di gioia. L’Umanità
ha potuto trasformarne, guastarne, non mai sopprimerne il santo nome.
L’Universo lo manifesta coll’ordine, coll’armonia, colla intelligenza dei suoi
moti e delle sue leggi. Non vi sono atei fra noi: se ve ne fossero, sarebbero
degni non di maledizione, ma di compianto. Colui che può negare Dio davanti ad
una notte stellata, davanti alla sepoltura de’ suoi più cari, davanti al
martirio, è grandemente infelice o grandemente colpevole. Il primo ateo fu senz’alcun
dubbio un uomo che aveva celato un delitto agli altri uomini e cerca, negando
Dio, liberarsi dall’unico testimonio a cui non poteva celarlo, e soffocare il
rimorso che lo tormentava: forse un tiranno che aveva rapito colla libertà metà
dell’anima a’ suoi fratelli e tentare sostituire l’adorazione della Forza brutale alla fede nel Dovere e
nel Diritto immortale. Dopo lui vennero qua e là, di secolo in secolo, uomini
che per aberrazione di filosofia insinuarono l’ateismo; ma pochissimi e
vergognosi: – vennero, in momenti non lontani da noi, moltitudini che per una
irritazione contro un’idea di Dio falsa, stolta, architettata a proprio
beneficio da una casta o da un potere tirannico, negarono Dio medesimo; ma fu
un istante, e in quell’istante adorarono, tanto avevano bisogno di Dio, la dea
Ragione, la dea Natura. Oggi, vi sono
uomini che aborrano da ogni religione perché vedono la corruzione nelle
credenze attuali e non indovinano la purità di quelle dell’avvenire; ma nessuno
tra loro osa dirsi ateo: vi sono preti che prostituiscono il nome di Dio ai
calcoli della vanità, o al terrore dei potenti; vi sono tiranni che lo
imposturano invocandolo a protettore delle loro tirannidi; ma perché la luce
del sole ci viene spesso offuscata e
gusta da sozzi vapori, negheremo il sole o la potenza vivificatrice del suo
raggio sull’universo? perché dalla libertà i malvagi possono talvolta far sorgere l’anarchia, malediremo alla
libertà? La fede in Dio brilla d’una
luce immortale attraverso tutte le imposture e le corruttele che gli uomini
addensano intorno al suo nome. Le imposture e le corruttele passano, come
passano le tirannie: Dio resta, come resta il Popolo, immagine di Dio sulla
terra. Come il Popolo attraverso schiavitù, patimenti e miserie, conquista a
grado a grado coscienza, forza, emancipazione, il nome santo di Dio sorge dalle
rovine dei culti corrotti a splendere circondato d’un culto più puro, più
fervido e più ragionevole.
Io dunque non vi parlo di Dio per dimostrarvene l’esistenza, o
per dirvi che dovete adorarlo; voi lo adorate, anche non nominandolo, ogni
volta voi sentite la vostra vita
e la vita degli esseri che vi stanno intorno: ma per
dirvi come dovete adorarlo – per ammonirvi intorno a un
errore, che domina le menti di molti tra gli
uomini delle classi che vi dirigono, o per esempio loro, di molti
tra voi: errore grave o rovinoso quanto
è l’ateismo. Questo errore è la separazione, più o meno dichiarata di Dio,
dall’opera sua, dalla Terra sulla quale voi dovete compiere un periodo della
sua vita.
Senza Dio, voi, a qualunque sistema
civile vogliate appigliarvi, non potete trovare altra base che la Forza cieca,
brutale, tirannica. Di qui non s’esce. O lo sviluppo delle cose umane dipende
da una legge di Provvidenza che noi tutti siamo incaricati di scoprire e
d’applicare, o è fidato al caso, alle circostanze del momento, all’uomo che sa
meglio valersene. O dobbiamo obbedire a Dio, o servire ad uomini, uno più non
importa. Se non regna una Mente suprema su tutte le menti umane, chi può
salvarci dall’arbitrio dei nostri
simili, quando si trovino più potenti di
noi? Se non esiste una Legge santa inviolabile, non creata dagli uomini, qual
norma avremo per giudicare se un atto è giusto o non è? In nome di chi, in nome di che protesteremo
contro l’oppressione e l’ineguaglianza?
Senza Dio, non vi è altro dominatore che il Fatto: il Fatto davanti al
quale i materialisti s’inchinano sempre, abbia nome Rivoluzione o Bonaparte: il Tatto del quale i
materialisti anch’oggi, in Italia e altrove, si fanno scudo per giustificare
l’inerzia, anche dove concordato teoricamente coi nostro principi. Or comanderemo noi loro il sacrificio, il
martirio in nome delle nostre opinioni individuali? Cangeremo, in virtù solamente de’ nostri
interessi, la teorica in pratica, il principio astratto in azione? Disingannatevi. Finché
parleremo individui, in nome di quanto
il nostro intelletto individuale ci suggerisce, avremo quel ch’oggi abbiamo:
adesione a parole, non opere. Il grido che suonò in tutte le grandi rivoluzioni,
il grido, “Dio lo vuole, Dio lo
vuole” delle Crociate, può solo convertire gli inerti in attivi, dar
animo ai paurosi, entusiasmo di sacrificio
ai calcolatori, fede a chi respinge col dubbio ogni umano concetto. Provate agli uomini che
l’opera d’emancipazione e di sviluppo progressivo alla quale voi vi chiamate,
sta nel disegno di Dio; nessuno si ribellerà. Provate loro che l’opera
terrestre da compirsi quaggiù è essenzialmente connessa colla loro vita
immortale: tutti i calcoli del momento
spariranno davanti all’importanza
dell’avvenire. Senza Dio, voi potete imporre, non persuadere: potete essere
tiranni alla vostra volta, non educatori ed apostoli.
Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle
Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a
diffondere ampiamente la
Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuire il
testo non solo nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione
internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni
mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile
nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo
espagnolo. Il testo qui pubblicato è identico a quello approvato dal
Governo Italiano.
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo
hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e
che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertàdi parola e di credo e della libertà dal timore e
dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell’uomo siano protetti da
norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere,
come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli
tra leNazioni; Considerato che i popoli
delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione
comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la
piena realizzazione di questi impegni; L’Assemblea Generale proclama la presente
Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’Uomo come ideale da raggiungersi da
tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo
della società avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante
misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed
effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri,
quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza,
di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
2)
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra
limitazione di sovranità.
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto
ad un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione
come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibiltà di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale
egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2)
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso.
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè
a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2)
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio Paese.
1) Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle
persecuzioni.
2)
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto
del suo scioglimento.
2)
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei
futuri coniugi.
3)
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato.
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di
religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso
il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2)
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio Paese.
3)
La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di
ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2)
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
3)
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente
che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione
sociale.
4)
Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi.
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
1) Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei
mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volontà.
2)
La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i
bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
1) Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2)
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana
ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3)
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai
loro figli.
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici.
2)
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia autore.
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2)
Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e
del benessere generale in una società democratica.
3)
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare
un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle
libertà in essa enunciati.
frutto di cortile che
trabocca sui tetti e protegge l’omertà dell’amore e l’ombra tua a rientrare dal
tempo nel passato e l’abbraccio che riconferma certezze taciute sempre ma vive.
Non occorre neppure
calcinare il muro del portone già così la sua muta presenza apre ai ricordi la
casa.
PANORAMA ACREIDE
Gregge che trasmigra verso
il monte
i tetti accostano le groppe.
Il capo li trascina all’orizzonte alto slanciato con la croce. Non è chiaro se
aiuta o comanda è lì da sempre
forse il paese è suo figlio
forse il suo feudo.
Riferimenti li legano fra
loro snodando
forse si slegano per sempre.
RIFLESSIONE
O popolo italiano,
destituito di senso comune, di senso politico, di senso giuridico, di senso
religioso, di senso economico, di senso morale, di tutti i sensi possibili e
immaginabili dell’universo, ma ricco come nessun altro popolo della terra di un
senso solo, il senso di umanità.
Da “Le mie confessioni di
cattolico liberale” di Francesco Cossiga
(Corriere della Sera, 6 novembre 2001, pagina 13)
(…) io, che mi professo cattolico, apostolico e romano – (e se la mia
professione non fosse equivocata e forse avesse un po¹ di sapore antistorico,
mi dichiarerei fedele suddito della Santa Sede!) -, in nome degli ideali di
libertà, da Presidente del Consiglio dei Ministri, da Presidente del Senato e
da Presidente della Repubblica, e poi anche da semplice cittadino e da
senatore, ho difeso apertamente, sollevando anche dubbi su di me da parte di
autorità ecclesiastiche, la massoneria italiana, faziosamente e ingiustamente
perseguitata dalla magistratura militante e dalla sua espressione più
tipica, il Consiglio Superiore della Magistratura, con atteggiamenti e
decisioni recentemente condannati dalla Corte Europea dei Diritti, nonché da
politici fantasiosi e dietrologi in vena di demagogica ed intollerante
popolarità, perfino contro quello strano liberale , che afferma di
essere Norberto Bobbio! (…)